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CAPITOLO 12 I DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Generalità.
La tutela penale degli animali prevedeva originariamente soltanto la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.,
che tutelava il sentimento di pietà degli esseri umani verso gli animali, considerando questi ultimi non
soggetti di diritto, bensì oggetti di tutela (cd. teoria antropocentrica). Nel corso degli anni e col mutare
della sensibilità sociale, si è intrapreso un percorso volto a riconoscere una, seppur minima, soggettività
all'animale, introducendo nuove fattispecie contravvenzionali; l'ultima tappa è stata segnata dalla L.
189/2004, che ha inserito nel Codice penale un nuovo titolo, il IX bis. La denominazione del titolo in
“sentimento
questione, riconducendo il bene giuridico tutelato al per gli animali”, denota il permanere di una
visione antropocentrico.
Detto ciò, occorre procedere a due precisazioni:
• da una parte, la tutela codicistica non può dirsi esaustiva, attesa la protezione indiretta fornita dall'art.
2, L. 189/2004, nella quale si fa divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione o il
confezionamento o la commercializzazione di pelli, pellicce e capi d'abbigliamento da essi
ottenuti;
• dall'altra parte, al fine di coordinare le nuove fattispecie con le leggi preesistenti, si è precisato che
“ai
le nuove disposizioni non si applicano casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di
pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di
animali (.), alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente” (art. 19,
L. 189/2004).
Tra le fattispecie delittuose di maggior rilievo, si segnalano i reati di uccisione e di maltrattamento di
animali (artt. 544 bis e 544 ter c.p.).
Uccisione e maltrattamento di animali (art. 544 bis c.p.)
→
A. Uccisione di animali (art. 544 bis) si è al cospetto di un reato comune, potendo essere commesso da
chiunque. →
Elemento materiale la condotta incriminata richiama quella del delitto di omicidio (reato causale puro),
con la specificazione che il comportamento cagionante la morte deve essere accompagnato da due elementi
qualificatori:
• →
crudeltà ne denota la realizzazione con modalità e per motivi che urtano la sensibilità umana
(cfr. quanto affermato in relazione all'aggravante ex art. 61, n. 4 c.p.);
• assenza di necessità, accedendosi in tal caso ad una nozione più ampia rispetto a quella sottesa alla
→
scriminante ex art. 54 c.p., necessità relativa che rende non punibile la condotta posta in essere
per soddisfare un bisogno umano (alimentazione) o per perseguire fini produttivi (se realizzati nel
rispetto delle disposizioni regolatrice).
→
Consumazione nel luogo e nel momento in cui si verifica la morte dell'animale.
79
→
Elemento soggettivo dolo generico. →
B. Maltrattamento di animali (art. 544 ter) reato comune, non richiedendosi una particolare qualifica
in capo al soggetto agente.
→
Elemento materiale in relazione al profilo oggettivo, la previsione normativa ingloba sia reati di mera
condotta che di evento: la medesima punisce una serie di comportamenti, quali la sottoposizione a sevizie o
a fatiche insopportabili per le caratteristiche etologiche, ovvero la somministrazione di sostanze stupefacenti
o vietate, come anche la causazione, per crudeltà o senza necessità, di una lesione, oltre alla sottoposizione
a trattamenti che procurano un danno alla salute degli animali.
→
Elemento soggettivo dolo generico anche se assume carattere specifico nella condotta di lesione
dell’animale per crudeltà.
Ai sensi dell'art 544 sexies in caso di commissione dei delitti di cui agli artt. 544 ter, 544 quater e 544
quinquies è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
La procedibilità d'ufficio e la competenza del tribunale monocratico.
80
–
CAPITOLO 13 I DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
Generalità.
La famiglia è tutelata sul piano penalistico dalle norme contenute nel titolo XII del libro II del Codice penale.
→
Fondamento costituzionale istituto familiare trova il proprio referente normativo, innanzitutto, nell'art.
29 Cost.: da questa disposizione si evince il principio di uguaglianza fra i coniugi, la cui tutela risulta
affidata alle previsioni dei reati di bigamia ed induzione del matrimonio mediante inganno.
Quanto ai rapporti genitori-figli viene in rilievo l'art. 30 Cost, la cui violazione è sanzionata penalmente
tramite la previsione dei reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di
correzione e disciplina, maltrattamenti in famiglia (artt. 570 ss. c.p.).
Quanto all'oggetto giuridico dei reati in questione, si discute su quale sia la definizione di famiglia accolta
→
dal legislatore penale non sussiste una nozione univoca: si prendono in considerazione i rapporti
parentali (vedi ad es. gli artt. 307, 384, 649 c.p.): va peraltro segnalato che il d. Lgs. 6/2017 ha comportato
la tendenziale equiparazione, a fini penali, tra il matrimonio e l'unione civile tra persone dello stesso sesso,
“agli
modificando gli artt. 307 e 649 c.p., nonché introducendo un nuovo art. 574 ter: effetti della legge
penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello
stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso.”
Posto che la conclusione di un matrimonio o di un'unione civile presuppone pur sempre la sottoscrizione di
→
un atto formale, si pone l'esigenza di adattare i reati in esame anche alla famiglia di fatto la
giurisprudenza, sensibile ai mutamenti del costume sociale, ha per certi versi esteso la nozione di famiglia:
a. in relazione alla fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.),
nell'ambito della quale si è data rilevanza già da tempo alla filiazione naturale e di recente al
matrimonio celebrato all'estero e non trascritto né annotato in Italia;
b. nel delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), proponendo una nozione di famiglia estesa
“consorzio
ad ogni di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti
rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”, ricomprendendo così
anche la "famiglia di fatto" (Cass. pen., sez. VI, n. 20647/2008): tesi in seguito accolta dallo stesso
legislatore, mediante adozione della L. 172/2012, di attuazione della Convenzione di Lanzarote.
→
Il legislatore penale ha dato rilievo alla convivenza extramatrimoniale solo all'esterno del titolo in esame
(ad es., prevedendo un'aggravante in tema di pornografia minorile ex art. 600 sexies c.p.).
Da un punto di vista strutturale, i reati contro la famiglia si ripartiscono in:
1. delitti contro il matrimonio (capo I), tra cui ad es. il reato di bigamia (art. 556 c.p.) o il reato di
costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p., introdotto dalla L. 69/2019);
2. delitti contro la morale familiare (da intendersi come l'ordinato svolgersi della vita familiare in
conformità alle norme che la regolano e alla pubblica sensibilità) (capo II), tra cui ad es. il reato di
incesto (art. 564 c.p.); 81
3. delitti contro lo stato della famiglia (capo III), tra cui ad es. il reato di supposizione di stato (art.
566, co. 1, c.p., incriminante la condotta di chi indica nei registri dello stato civile una nascita non
avvenuta);
4. delitti contro l'assistenza familiare (capo IV), in cui il bene giuridico tutelato appare consistere
nella protezione delle esigenze economiche dei familiari nell'ambito delle relazioni reciproche tra
coniugi e tra genitori e figli (tra cui, ad es., i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare
ex art. 570 c.p. e maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.).
Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
L'art 570 prevede tre autonome previsioni criminose, ciascuna delle quali connota diversamente il
contenuto economico-morale dei doveri di assistenza familiari.
→
Il reato in oggetto si configura come reato proprio l'obbligo normativo di assistenza familiare incombe,
a seconda della condotta presa in considerazione, solo su determinati soggetti a vinti dal legame parentale
o coniugale.
La pluralità di condotta è descritta separatamente dal legislatore nei tre diversi commi dell'articolo.
Condotta di chi “abbandonando
1. il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta
contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla
→
responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.” Tale condotta si incentra sulla sottrazione
del soggetto attivo agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità di genitori o alla
qualità di coniuge, determinando una violazione del precetto solidaristico intrafamiliare la cui
disciplina è rinvenibile agli artt. 143, 147, 148, 155 e 316 c.c. che sanciscono i doveri reciproci dei
coniugi nonché i doveri dei coniugi nei confronti della prole.
→
La fattispecie prevede una duplice modalità esecutiva da un lato la sottrazione agli obblighi
familiari che consegue all'abbandono del domicilio domestico, dall'altro, quella che si determina con
→
il serbare una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie presupposti alternativi
della condotta lecita come può evincersi dall'utilizzo del modo gerundio.
→
2. Delineata dal n. 1 co. 2 prevede ulteriori condotte ritenute più gravemente lesive degli obblighi
familiari e conseguentemente punite con pena più severa, in quanto lesive anche di interessi di
natura patrimoniale. La condotta consiste nel malversare (appropriarsi indebitamente ed
abusivamente di tutto o parte del patrimonio) o dilapidare (sperperare) i beni del figlio minore o
del coniuge. Presupposto del reato è che il soggetto attivo abbia la disponibilità dei beni.
3. Disciplinata dal capoverso dell'art 570, consiste nel far mancare i mezzi di sussistenza nei
confronti dei discendenti di età minore o inabili al lavoro, degli ascendenti e del coniuge non
legalmente separato per sua colpa.
Elemento centrale è costituito dallo stato di bisogno, con conseguente necessità