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RESPONSABILITÀ MEDICA
Art. 590-sexies c.p.: responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario:
In tale ambito si è tentato di circoscrivere la responsabilità per colpa (tentativo opposto rispetto all’omicidio stradale) per diversi motivi:
- Motivi di risarcimento del danno
- Problema della medicina difensiva: ricorso da parte dei medici, per evitare qualsiasi tipo di rimprovero, ad esami di accertamento pervasivi e molto costosi, con l’obbiettivo di evitare di essere imputato per un caso di omicidio colposo o lesioni colpose.
Il legislatore risolve il problema circoscrivendo la responsabilità penale nell’ambito medico, attraverso l’art. 590-sexies c.p.: responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste.
previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Le riforme Il nuovo art. 590-sexies (quello sopra) è frutto di un'evoluzione legislativa: Il decreto Balduzzi (2012) prevedeva che: - Se l'intervento medico è stato fatto nel rispetto delle linee guida tipiche del trattamento medico in questione (linee guida scritte che indicano le migliori prassi da applicare ai singoli casi concreti), che rappresentano le migliori prassi dell'arte medica. - Ma nel rispettarle se ne è discostato per colpa (le ha attuate in modo erroneo). - Se per colpa lieve. -> responsabilità esclusa. - La responsabilità sussisterà invece nel caso di colpa grave. Il decreto ormai è storia passata ma èimportante perché introduce:- Importanza delle linee guida
- Distinzione tra colpa grave e colpa lieve: distinzione che fino al 2012 aveva rilevanza solo nell’ambito della commisurazione della pena, dal 2012 rileva anche per la responsabilità penale, escludendo la rilevanza penale nel caso in cui il fatto sia stato realizzato per colpa lieve.
- Evoluzione del Decreto Balduzzi è la Legge Gelli Bianco, che ha introdotto il nuovo art. 590-sexies c.p.: Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.
- Rileva solamente la colpa per imperizia, tralasciando negligenza/imprudenza. Sono le tre regole di colpa generica:
- Imperizia: mancanza, carenza, insufficienza di conoscenze o abilità nello svolgimento di una certa attività tecnica o professionale.
questo la Gelli-Bianco fa riferimento solo a imperizia).o Negligenza: omesso compimento di un comportamento doveroso, mancata realizzazione diun’azione doverosa.o Impudenza: violazione di un divieto assoluto di agire oppure una violazione delle modalitàattraverso le quali si sarebbe dovuto agire (non sporgerti dal finestrino in corsa del treno)
Non compare nell’articolo la differenza tra colpa live e colpa grave.
Pubblicità alle linee guida (sono tutte pubblicate e liberamente accessibili) e stabilisce unprocedimento specifico stabilito dalla legge per la loro pubblicazione.
La disposizione, quindi, esclude la punibilità a certe condizioni:
- Quando si tratta di colpa per imperizia.
La colpa per imperizia è esclusa quando sono seguite le linee guida o, in mancanza di queste, lebuone pratiche clinico-assistenziali, sempre che queste siano adeguate al caso concreto.
LINEE GUIDA → NON PUNITO. Questo comporta diversi problemi:- Cosa succede se si tratta di colpa per negligenza o imperizia?
- Se si citano l'imperizia e la negligenza, queste possono essere sia lievi che gravi? Sarebbe razionale escludere la responsabilità per colpa grave e non per negligenza o imprudenza lieve?
- Utilizziamo la più recente sentenza delle nazioni unite, la sentenza Mariotti, rispetto a quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l'ambito applicativo dellaprevisione di "non punibilità" prevista dall'art. 590-sexies cod. pen., introdotta dalla legge Gelli Bianco.
- Le linee guida:
- Condensano acquisizioni scientifiche.
- Non sono immobili ma soggette al cambiamento perché frutto dello sviluppo scientifico.
- La loro applicazione deve essere idonea a rispondere alle esigenze del paziente nel caso concreto.
- Sono pubblicate da ISS e devono essere seguite dal medico (al posto delle guidelines proliferate).
- Sentenza Tarabori-De Luca → dopo aver messo in rilievo tutti gli aspetti di irragionevolezza, la interpreta abrogandola (come se non esistesse, si inserisce solo nel filone giurisprudenziale).
- Sentenza Cavazza → interpreta la norma in senso letterale, anche qualora vi sia stata un'imperizia va esclusa la responsabilità del medico.
- L'errore non punibile non può riguardare - data la chiarezza dell'articolo al riguardo - la fase
della selezione delle linee-guida perché, dipendendo il "rispetto" di esse dalla scelta di quelle "adeguate" → qualsiasi errore sul punto, dovuto a una qualsiasi delle tre forme di colpa generica, porta a negare l'integrazione del requisito del "rispetto". La possibilità può o Quindi la sola interpretativa residua solo indirizzarsi sulla fase attuativa delle linee-guida.
La corte, quindi, non condivide nessuna delle due sentenze precedenti.
- L'esercente la professione sanitario deve essere accurato e prudente nel seguire l'evoluzione del caso sottoposto gli + essere preparato sulle leges artis + impeccabile nelle diagnosi.
- Per fare ciò deve essere aggiornato in relazione non solo alle nuove acquisizioni scientifiche.
- Se lui fa tutto questo, ma ciononostante l'evento morte o lesioni si verifica → non punibilità.
- L'esclusione della punibilità è
circoscritta alla violazione di regole di imperizia lieve, non a tutte le regole di imperizia.
Ricapitolando, il 590-sexies si applica solo nel caso in cui il medico, dopo l'individuazione delle linee guida da applicare nel caso di specie, abbia commesso errore per imperizia nella sua attuazione e questo errore sia lieve.
Caso concreto
un paziente è affetto da fortissimi dolori nella regione lombare della schiena che comporta perdita di sensibilità degli arti inferiori ed incontinenza. Il medico diagnostica un ernia al disco e la patologia caudaequina. Il medico ha individuato correttamente quali sono le linee guida adeguate alla situazione specifica del paziente da seguire con queste patologie d'urgenza, ed ha programmato l'intervento chirurgico per risolvere. Nell'esecuzione di quell'operazione, il medico sbaglia, non svolgendo correttamente l'operazione che doveva svolgere → paziente riporta conseguenze come incontinenza, conseguenze
perché ha violato le regole cautelari di perizia durante la fase dell'individuazione e della diagnostica. Inoltre, se il medico ha commesso una violazione grave delle regole cautelari durante la fase dell'esecuzione, potrebbe essere chiamato a rispondere di lesioni colpose in ambito sanitario, come previsto dall'articolo 590-sexies comma 2. Tuttavia, è importante notare che la violazione di una regola cautelare di negligenza o imprudenza, anche se lieve, non esclude la responsabilità del medico. Al contrario, la responsabilità viene esclusa solo per la violazione di regole cautelari di imperizia, anche gravi. Questo potrebbe comportare delle contraddizioni in relazione al principio di ragionevolezza. Ad esempio, se il medico ha correttamente diagnosticato la patologia, ma ha selezionato linee guida non adeguate al caso specifico, sarà comunque ritenuto responsabile perché ha violato le regole cautelari di perizia durante la fase dell'individuazione e della diagnostica.Perché avvenuto durante la fase di selezione e quindi di attuazione delle linee guida (ha agito male perché ha selezionato male).
14 DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE
ART. 601 C.P.: TRATTA DI PERSONE & ART. 602 C.P.: ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI
Art. 601 c.p.: tratta di persone: È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a
prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.- I soggetti passivi al 1° co. sono persone già ridotte in servitù/schiavitù.
- Al 2° co. è la condotta iniziale consiste nell'iniziare quelle condotte (del 1° comma) su persone mediante modalità fraudolente (inganno), violente (minaccia) o di approfittamento → fine di indurle a prestazioni lavorative/sessuali/attività di rilevanza criminale.
- Si trova in stato di libertà → tenute quelle condotte (ingresso, soggiorno nel territorio...) per ridurlo in schiavitù.
- Lo sfruttamento è il fine.
- Punito lo sfruttamento della condizione di minorità.
- Bene giuridico tutelato: libertà individuale.
- Reato di pericolo: la finalità dello sfruttamento è il pericolo per la libertà individuale.
nucleo di disvalore in questa fattispecie incriminatrice. O Re