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COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE [ART. 617 BIS]
Elemento oggettivo è l’installazione di apparati e strumenti con il fine di intercettare (basta
solo l’installazione, senza che sia effettivamente avvenuta l’intercettazione). Sono consentiti
solamente i casi autorizzati dal magistrato.
Elemento soggettivo è il dolo specifico, quindi la scienza che si tratta di conversazioni o
comunicazioni e la volontà di intercettarle o ostacolarle.
IV. FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI
COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE [ART. 617 TER]
Elemento oggettivo sono 3 tipi di condotte:
a) Creazione totale o parziale di un testo falso
b) Modifica del contenuto di una comunicazione reale
c) Eliminazione della disponibilità di tale contenuto da parte dell’avente diritto.
Momento consumativo è l’uso del testo falsamente formato o del contenuto della
comunicazione alterata o soppressa.
Tentativo ammissibile.
Elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nel fine di procurare un vantaggio o recare
un danno tramite l’offesa. Serve, inoltre, la coscienza di formare un testo falso o alterare o
sopprimere una comunicazione e di volerne l’utilizzo.
V. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE [ART. 617 QUATER]
Elemento oggettivo sono due condotte:
× Intercettare o impedire le comunicazioni con mezzi informatici tramite interruzioni
provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema
× Rivelare al pubblico quanto si è appreso con l’illegittimo inserimento.
Momento consumativo è la fraudolenta intercettazione e la rivelazione.
Tentativo ammesso.
Concorso di reati possibile tra le due condotte.
Diritto Penale, Parte speciale (Antolisei) – I reati contro la persona
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d i L u i s a G a s p a r i n i
Querela dell’offeso solitamente; in alcuni casi si procede d’ufficio, ovvero se il fatto è
commesso:
1) In danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente
pubblico/di pubblica necessità.
2) Da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio;
3) Da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
VI. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O
INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE [ART. 617
QUINQUIES]
Elemento oggettivo è il predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto
all’impedimento o interruzione.
Momento consumativo è il collocamento degli apparati.
Elemento soggettivo è il dolo che si consta nella volontà di installare e nella coscienza
dell’idoneità degli apparecchi all’intercettazione, impedimento o interruzione delle
comunicazioni.
VII. FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI
COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE [ART. 617 SEXIES]
Elemento oggettivo è la comunicazione intercettata (volutamente o casualmente) i cui
contenuti sono distorti, falsificati, soppressi, per generico scopo di profitto o danno altrui.
Tentativo ammissibile
Elemento soggettivo è il dolo per cui si richiede la volontà di falsificare, alterare, sopprimere.
È dolo specifico poiché vi è il fine di procurare a se o altri un vantaggio, attraverso un
pregiudizio altrui.
VIII. RIVELAZIONE DEL CONTENUTO DI CORRISPONDENZA [ART. 618]
Elemento oggettivo è la rivelazione del contenuto di una corrispondenza che deve restare
segreta (non di corrispondenza qualunque). Il reato è escluso se tale corrispondenza è lasciata
del tutto incustodita.
Serve, inoltre, che sia provocato un danno.
Elemento soggettivo è il dolo per cui si richiede che l’agente si configuri la possibilità del
verificarsi del danno.
Diritto Penale, Parte speciale (Antolisei) – I reati contro la persona
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d i L u i s a G a s p a r i n i
40. Violazioni concernenti la corrispondenza commesse da persone al servizio delle poste, dei
telegrafi e dei telefoni
Questi fatti sono tutti perseguibili d’ufficio, poiché implicano anche l’offesa di un interesse della
Pubblica Amministrazione.
La corrispondenza è libera e segreta, tranne in caso di intervento motivato dell’autorità
giudiziaria. Non sono tali i dipendenti dei servizi postali, ovvero impiegati, postini, ecc.
I. VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA COMMESSE DA
PERSONE AL SERVIZIO DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI O DEI TELEFONI [ART. 619]
Si tratta delle stesse condotte previste dall’articolo 616, ma devono essere tenute da parte degli
addetti al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, abusando di tali qualità.
Non è necessario che si verifichi un nocumento.
II. RIVELAZIONE DEL CONTENUTO DI CORRISPONDENZA, COMMESSA DA PERSONA
ADDETTA AL SERVIZIO DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI O DEI TELEFONI [ART. 620]
Si tratta della condotta dell’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni che, a causa
della sua qualità, ha notizia del contenuto della corrispondenza e lo rivela ad altri che non sia il
destinatario.
È necessario che il contenuto non sia appreso mediante illecito, altrimenti si ricadrebbe
nell’articolo 619.
41. Violazioni concernenti altri segreti
I. RIVELAZIONE O UTILIZZAZIONE DEL CONTENUTO DI DOCUMENTI SEGRETI [ART. 621]
Elemento oggettivo:
a) Rivelare il contenuto di atti e documenti destinati a rimanere segreti.
b) Impiegare, a profitto proprio o altrui, tale contenuto.
Si tratta sia di documenti privati che pubblici (soggettivamente pubblici, ovvero destinati a
diventare tali solo a seguito di un’altra condizione, ad esempio nel caso del testamento).
Serve che dal fatto derivi un nocumento
Diritto Penale, Parte speciale (Antolisei) – I reati contro la persona
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II. RIVELAZIONE O UTILIZZAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE [ART. 622]
Soggetto attivo è il professionista, che, nell’esercizio delle sue funzioni, apprende segreti.
È imposto un obbligo di fedeltà, in modo da salvaguardare l’interesse del cliente.
Non viene specificato a chi si rivolge tale obbligo, ma si fa riferimento a situazioni personali
come stato, ufficio, professione, arte per alludere al concetto di professione in senso lato. Il
falso professionista è punito in diverso modo.
Elemento oggettivo è la rivelazione del segreto o il relativo impiego per proprio o altrui
profitto.
III. RIVELAZIONE O UTILIZZAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIALI [ART. 623]
Si tratta di una particolare ipotesi di violazione del segreto professionale, in cui l’oggetto del reato
è costituito da scoperte o invenzioni scientifiche o dalle relative applicazioni industriali.
Il regime del brevetto è il mezzo più efficace a tutela delle invenzioni, ma anche la disciplina del
segreto ha un’importanza primaria.
42. Contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza [ART. 734 BIS]
Si tratta della divulgazione della generalità e dell’immagine di persona offesa da atti di violenza
sessuale. In questi casi è punito chi divulghi le generalità o l’immagine della persona offesa senza
il suo consenso.
Diritto Penale, Parte speciale (Antolisei) – Reati contro il patrimonio
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d i L u i s a G a s p a r i n i
DIRITTO PENALE – PARTE SPECIALE
(Antolisei)
I reati contro il patrimonio
Sezione I. REATI CONTRO IL PATRIMONIO IN GENERALE
43. Premessa
I delitti contro il patrimonio sono riuniti nel titolo XIII del libro II del Codice Penale; anche in altri
titoli si riscontrano reati che offendono interessi patrimoniali, congiuntamente ad altri (ad
esempio peculato, bancarotta, …).
Inoltre, nei reati contemplati in questo titolo, non sono offesi soltanto interessi patrimoniali, ma
anche ad esempio la sicurezza e la libertà della persona.
Nello studio dei reati patrimoniali, rispetto a concetti e termini (patrimonio, cosa, possesso,
detenzione, ecc). si è delineato nella dottrina un contrasto tra due correnti di pensiero:
Corrente privatistica, che sostiene che il significato da attribuirsi ai termini che hanno origine
nel diritto privato, va desunto esclusivamente da questo. Però parte da concezioni generali
che non sono del tutto pacifiche.
Corrente autonomista, che afferma che il diritto penale può dare un significato nuovo a questi
istituti. Il problema è che però, non può del tutto prescindere dal diritto civile.
Secondo Antolisei il quesito va risolto caso per caso, per ogni singolo concetto. Punto di partenza
devono essere le nozioni elaborate dal diritto privato (al quale appartengono i relativi istituti).
Se da un rigorosa applicazione di tali concetti derivano risultati contrastanti con lo scopo delle
norme incriminatrici, il penalista deve apportare ai concetti stessi le modificazioni indispensabili
per evitare risultati simili.
44. Nozione di patrimonio
E' patrimonio il complesso delle attività e delle passività che si riferiscono ad una persona. Dal
punto di vista strettamente giuridico, il patrimonio viene definito come il complesso dei rapporti
giuridici, economicamente valutabili, che fanno capo ad una persona.
Questo concetto privatistico è valido anche per il diritto penale, ma con una precisazione.
Diritto Penale, Parte speciale (Antolisei) – Reati contro il patrimonio
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d i L u i s a G a s p a r i n i
Il criterio del valore economico e pecuniario non può essere accolto in senso stretto; infatti un
oggetto che, pur essendo privo di un valore di scambio, ha per colui che lo possiede un valore di
affezione, viene considerato parte del patrimonio.
Fanno parte del patrim0nio non sono i diritti reali ma anche i diritti di obbligazione. È compreso
anche il possesso.
Secondo la dottrina maggiore, il patrimonio non viene considerato come un’unità organica dal
diritto penale, ma vanno esaminati i singoli rapporti dai quali risulta.
In realtà vi sono dei reati che possono avere come oggetto qualsiasi elemento del patrimonio
(furto, rapina, appropriazione indebita, …), mentre altri che hanno per oggetto il patrimonio nella
sua interezza (truffa, estorsione, usura, ...).
45. La distinzione delle cose
Nelle figure più tradizionali di delitti contro il patrimonio, l’aggressione penalmente sanzionata ha
ad oggetto cose (giuridicamente si intende tutto ciò che può fornire oggetto di diritti patrimoniali)
specificatamente individuate, ricadenti nella sfera del prop