Diritto penale, parte speciale (Antolisei) – I reati contro la persona
Diritto penale – Parte speciale (Antolisei)
I reati contro la persona
Premessa
Contenuto della classe
I reati contro la persona sono esaminati nel titolo XII del libro II del Codice Penale; si tratta di delitti che offendono i beni essenziali dell’individuo, considerati qui in rapporto ad una persona determinata (non ad un numero indefinito di persone) cioè:
- Vita
- Personalità individuale
- Incolumità (integrità) fisica
- Onore, decoro, reputazione
- Libertà morale, individuale
- Inviolabilità di domicilio e segreto
I reati originariamente previsti dal codice sono stati aumentati nel corso degli anni da numerose leggi, tra cui ad esempio:
- L.66 del ’96 in tema di violenza sessuale
- L.269 del ’98 sulla pedofilia
- L. del 2006 sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
In particolare il titolo XII [Dei delitti contro la persona] è così articolato:
- Capo I, Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale [art. 575 – 593]
- Capo II, Dei delitti contro l’onore [art. 594 – 599]
- Capo III, Dei delitti contro la libertà individuale
- Sezione I, Dei delitti contro la personalità individuale [art. 600 – 604]
- Sezione II, Dei delitti contro la libertà personale [art. 605 – 609decies]
- Sezione III, Dei delitti contro la libertà morale [art. 610 – 613]
- Sezione IV, Dei delitti contro l’inviolabilità del domicilio [art. 614 – 615quinquies]
- Sezione V, Dei delitti contro l’inviolabilità dei segreti [art. 616 – 623bis]
Reati contro la vita e l'incolumità personale
Omicidio in generale
L’omicidio in generale è l’uccisione di un uomo cagionata da un altro uomo con un comportamento doloso o colposo e senza il concorso di cause di giustificazione.
Le caratteristiche dell’omicidio in generale sono:
- Oggetto materiale dell’azione criminosa è un altro uomo, diverso dall’agente (il suicidio non è punito, anche in caso di tentativo), che al momento del fatto sia vivo (altrimenti vi sarebbe inesistenza dell’oggetto dell’azione). Si acquista la qualità di uomo al momento del distacco dall’utero della donna. È richiesta solamente la vita, non la vitalità; sono indifferenti il sesso, l’età, la nazionalità, la razza, … della vittima. È indifferente anche la posizione sociale, tranne in alcuni casi particolari, come l’uccisione del Pontefice, del Capo dello Stato, … .
- Fatto materiale: implica tre elementi, ovvero:
- Condotta umana, che può avere le più diverse forme. L’omicidio è infatti un reato a forma libera, in quanto si richiede solamente che l’azione/omissione abbia cagionato la morte del soggetto. Anche i mezzi sono molto vari, sia fisici (arma, veleno, …) che psichici (spaventare un cardiopatico, …) che indiretti (aizzare una bestia feroce contro qualcuno, …).
- Evento, che consiste nella morte di una persona, accertata dalla scienza medica. Si tratta del momento consumativo del delitto di omicidio.
- Nesso causale tra la condotta e l’evento (rapporto di causalità).
- Elemento soggettivo: si distingue tra omicidio colposo, omicidio preterintenzionale e omicidio doloso.
- Cause di giustificazione: sono tutte applicabili, tranne il consenso dell’avente diritto.
Omicidio doloso comune [Art. 575]
Per l’esistenza del dolo nell’omicidio sono sufficienti le condizioni indicate nella definizione generale fornita dal codice penale all’articolo 43: l’evento della morte è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione/omissione.
Molte legislazioni delineano due figure di omicidio doloso, una più grave, l’altra meno grave; in Italia, per graduare un delitto, invece, si segue il sistema delle circostanze aggravanti. Esse, descritte nel codice penale agli articoli 576 e 577, sono raggruppate in categorie:
- Aggravanti concernenti l’elemento soggettivo del reato, ovvero:
- Aver commesso il fatto con premeditazione. Perché si configuri la premeditazione servono:
- Ampio lasso di tempo tra la risoluzione criminosa e la sua
- Accurata preparazione del delitto (macchinazione).
- Aver agito per motivi abietti o futili.
- Aver commesso il fatto con premeditazione. Perché si configuri la premeditazione servono:
- Aggravanti concernenti le modalità dell’azione criminosa o i mezzi usati, ovvero:
- Aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà vero le persone.
- Aver commesso il fatto col mezzo di sostanze venefiche, o con altro mezzo insidioso. Le sostanze venefiche sono quelle capaci di determinare la morte tramite un’azione tossica sull’organismo; sembrano comprese anche le sostanze corrosive. Mezzi insidiosi sono considerati i trabocchetti, l’agguato, il sabotaggio di un motore, … .
- Aggravanti dipendenti dalla connessione con altri reati, ovvero:
- Aver commesso il fatto per eseguire o occultare un altro reato o per conseguire/assicurare a sé o ad altri il profitto/prodotto/prezzo/impunità di un altro reato. Ad esempio uccisione a scopo di furto, uccisione di un testimone, … .
- Aver cagionato dolosamente la morte nell’atto di commettere un altro delitto. La norma non è stata modificata correttamente dal legislatore rispetto al passato. Dovrebbe riferirsi agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 octies, che sono delitti contro la libertà personale.
- Aggravanti dipendenti dalla qualità del soggetto attivo, ovvero:
- Omicidio commesso dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza. Il latitante (diverso dall’evaso) è colui che si è sottratto volontariamente all’esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, avuto per precedente reato. Si fa riferimento anche alle ordinanze di custodia cautelare e agli arresti domiciliari.
- Omicidio commesso dall’associato per delinquere per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione. La condizione di associato a delinquere deve essere accertata giudizialmente con sentenza di condanna irrevocabile.
- Aggravanti dipendenti dai rapporti tra il colpevole e l’offeso.
- Aver commesso il fatto contro l’ascendente o il discendente. È detto comunemente parricidio. Si tratta di ascendenti e discendenti di qualsiasi grado, tenendo conto che la filiazione naturale è equiparata a quella legittima.
- Aver commesso il fatto contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o contro un affine in linea retta. È detto comunemente quasi parricidio o parricidio improprio.
Figure particolari di omicidio doloso
Nel Codice Penale italiano non ci sono attenuanti per il reato di omicidio doloso. Ci sono invece delle forme attenuate di omicidio doloso, considerate come forme autonome di reato.
- Feticidio, infanticidio, omicidio per causa d’onore. Disciplina abrogata nel 1981.
- Infanticidio o feticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. [Art. 578]
- Soggetto attivo del reato è la madre. Se il fatto è compiuto da altre persone si tratta di omicidio comune, anche se compartecipi. I concorrenti, che abbiano agito al solo scopo di favorire la donna, hanno un trattamento favorevole.
- Fatto materiale è l’ucciso del feto durante il parto (feticidio) oppure del neonato, immediatamente dopo il parto (infanticidio).
- Elemento soggettivo è la presenza del dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di cagionare la morte del neonato o del feto. In caso di morte dovuta a semplice colpa, si applica la disciplina dell’omicidio colposo.
- Aggravanti e attenuanti non sono previste.
- Omicidio del consenziente. [Art. 579]
È una figura autonoma tranne quando il fatto sia commesso contro:
- Una persona minore di 18 anni
- Una persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per altra infermità o per abuso di alcool o stupefacenti
- Una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, inganno.
Una figura dominante di questo reato è l’eutanasia. Non si tratta dell’eutanasia eugenica (migliorare la razza) o economica (uccidere invalidi, vecchi e malati per diminuire le bocche da sfamare), ma di eutanasia in senso stretto, ovvero di uccisione per pietà, quindi la morte provocata per troncare le sofferenze di un malato incurabile.
- Soggetto attivo è una persona a cui la vittima ha prestato il suo consenso; si tratta di un permesso, quindi di un atto di volontà che autorizzi l’azione (non basta il semplice desiderio o l’indifferenza). Inoltre il consenso può essere sottoposto a condizioni ed è revocabile; se non si rispettano tali condizioni, si risponde di omicidio comune.
- Elemento soggettivo è la consapevolezza del colpevole di agire con il consenso della vittima; se esso non sussiste, ma l’agente è ragionevolmente indotto a credere che vi sia, si considera come se ci fosse.
- Istigazione o aiuto al suicidio. [Art. 580]
Servono due condizioni, alternative, ovvero:
- Che il suicidio avvenga
- Che la morte non si verifichi, ma che dal tentativo derivi una lesione grave o gravissima.
- Fatto materiale è la partecipazione (nesso di causalità), al suicidio altrui, del terzo, che può essere psichica (far sorgere il proposito o renderlo più fermo) o fisica (fornire i mezzi necessari o agevolare l’esecuzione). Può anche trattarsi di un’omissione, riferita ad un obbligo giuridico, quindi ad esempio un obbligo di assistenza familiare.
- Elemento soggettivo è la volontà dell’agente di cooperare al fatto altrui (suicidio).
- Circostanza aggravante è il reato commesso istigando/aiutando un minorenne con almeno 14 anni di età o di un soggetto in condizioni di deficienza fisica. Se il soggetto è minore di 14 anni si tratta di omicidio comune. Sono inoltre applicabili le aggravanti dell’articolo 61.
Omicidio preterintenzionale e omicidio colposo
Ci sono altre due forme speciali di omicidio, differenziate per ragioni riguardanti l’elemento soggettivo. Si tratta infatti di:
- Omicidio preterintenzionale. [Art. 584]
- Fatto materiale sono gli atti dell’agente diretti a percuotere una persona o a provocarle lesioni e che, senza volerlo, ne determinino la morte. Basta, in particolare che questi atti siano tentati.
- Elemento soggettivo è il dolo del reato base, ovvero di percosse o lesioni personali. L’evento della morte viene attribuito all’agente solamente in base ad un nesso di causalità; si tratta di un caso di responsabilità oggettiva.
- Circostanze aggravanti sono le stesse dell’omicidio doloso comune oppure se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
- Omicidio colposo. [Art.589]
Deve sussistere un nesso di causalità tra la condotta imprudente o negligente e l’evento, ovvero la morte della vittima.
Lesioni personali e percosse
Le offese all’incolumità personale vanno esaminate in modo differenziato, in quanto tra l’altro sono oggetto di diverse norme incriminatrici.
Lesione personale (comune) [Art. 582]
È detta anche lesione personale lieve; si verifica quando il soggetto cagiona una lesione personale, da cui deriva una malattia del corpo e della mente, della durata compresa tra i 20 e i 40 giorni [oltre i 40 giorni è lesione personale grave o gravissima].
- Fatto materiale del reato è la malattia, cagionata tramite una lesione. Non è necessaria la presenza di una violenza fisica, poiché la malattia può essere causata anche da mezzi morali, mezzi non considerati in alcun modo violenti, da un’omissione. Per malattia si intende un processo logico, acuto o cronico, localizzato o diffuso che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo. È la definizione della scienza medica, poiché la legge non ne fornisce una. La malattia è quindi il momento consumativo del reato. Nella figura criminosa trattata non rientrano ad esempio alcune forme di trattamento corporeo e le ecchimosi (poiché non comportano una menomazione funzionale dell’organismo degna di rilievo).
- Elemento soggettivo è il dolo, che sussiste ogni volta che il reo ha previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare pregiudizio all’integrità personale del soggetto ed ha agito al fine o a costo di cagionarlo. Serve in sostanza la volontà e la previsione del verificarsi dell’evento (della malattia).
- Tentativo configurabile.
- Circostanze aggravanti sono le stesse dell’omicidio doloso comune oppure se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
Si parla di lesione personale lievissima quando:
- La malattia dura meno di 20 giorni (serve querela della persona offesa).
- Non si verificano le conseguenze dell’articolo 583 [lesione grave]
- Non si verificano le circostanze aggravanti dell’articolo 585.
Lesione personale grave e gravissima [Art. 583]
Secondo dottrina e giurisprudenza questo articolo non delinea delle fattispecie autonome, ma semplici circostanze del reato di lesione personale, poiché non vi è una modificazione dell’essenza del reato. Nonostante il codice intitoli l’articolo come “circostanze aggravanti”, l’autore non si trova in accordo, ritenendo che si tratti di diverse figure autonome di reato. Infatti se la lesione comune richiede solamente il verificarsi di una malattia, nelle lesioni gravi e gravissime si parla sia di malattia che di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.
La lesione personale è grave se deriva:
- Una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa. È necessario che la vita del paziente sia stata effettivamente in pericolo e che le alterazioni abbiano creato un equilibrio talmente instabile da poter precipitare per ogni piccola causa.
- Un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della durata di almeno 40 giorni. Si intende l’impossibilità di svolgere l’attività consueta, purché non in contrasto con l’ordinamento giuridico. Non si tratta solo di incapacità di lavoro, perché ad esempio il vecchio e il bambino ne risulterebbero esclusi.
- Un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Per senso si intende il mezzo destinato a porre l’individuo a contatto con il mondo esteriore, facendogli percepire i relativi stimoli; l’organo è l’insieme delle parti del corpo che servono ad una determinata funzione.
La lesione personale è gravissima se deriva:
- Una malattia certamente/probabilmente insanabile. Si tratta di uno stato di alterazione funzionale che non può essere o, comunque, solo in rari casi si risolve in guarigione.
- La perdita di un senso. Il senso deve essere completamente distrutto.
- La perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile. Si tratta della distruzione di una delle propaggini del tronco, addette ai grandi movimenti (deambulazione e prensione). È assimilata la mutilazione che rende l’arto inservibile.
- La perdita dell’uso di un organo. L’insieme delle parti del corpo che lo costituiscono devono essere talmente danneggiate da non poter adempiere la propria funzione.
- La perdita della capacità di procreare. Si tratta di impotentia coeundi, impotentia generandi e incapacità di parto (donna), per deformazioni ad esempio del bacino.
- Una grave e permanente difficoltà nell’uso della parola. Deve essere un profondo disturbo funzionale che ponga il leso in spiccata inferiorità nelle relazioni con gli altri.
- La deformazione o lo sfregio permanente del viso. Per viso si intende la parte del corpo visibile stando di fronte a una persona, compreso il collo anteriore. Lo sfregio permanente si ha quando la regolarità e l’armonia del viso è alterata in modo notevole. Si ha invece la deformazione quando si ha una vera e propria figurazione che determina nell’osservatore ripugnanza e ribrezzo.
Elemento soggettivo è il dolo, per la cui esistenza serve che il reo preveda il verificarsi di uno degli eventi indicati nell’articolo 583. Basta che egli lo abbia previsto come possibile, accettando l’eventualità del suo verificarsi (dolo eventuale, non per forza dolo intenzionale). Nel caso in cui soggetto, nell’intento di cagionare una determinata lesione, ne determini un’altra di maggiore gravità senza volerlo [è quella che era detta lesione preterintenzionale, ora abrogata], si applica l’articolo 586. Il reo quindi risponderà di lesione comune dolosa in
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