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IL GIUDIZIO CAUSALE IN ASSENZA DI LEGGI SCIENTIFICHE

La Causalità Psichica®

Cass., Sez. IV, n. 12478/2016

Nei settori che non risultano governati da leggi scientifiche generalmente riconosciute, il giudizio causale risulta comunque esperibile laddove siano reperibili affidabili massime di esperienza.

La sopracitata Sent. riferita al noto caso di terremoto a L'Aquila statuisce che la c.d. causalità psichica non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza che possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un'ipotesi causale ed escludere la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il concorso di cause e le cause idonee a interrompere il nesso causale.

La teoria dell'equivalenza delle condizioni trova

conferma nel combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art 41 c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta dell'agente o costituite dal fatto illecito altrui, non esclude il rapporto di causalità controversa l'interpretazione dell'art. 41 C.2, c.p., riguardo all'equivoca formula riferita alle "cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l'evento", che riconosce l'idoneità ad interrompere il nesso causale. Due tesi: a. C.2 fa riferimento alle serie causali autonome: la previsione riguarda le sole ipotesi in cui alla condotta criminosa sopravviene una serie causale del tutto autonoma e indipendente, dalla quale sia scaturito in via esclusiva l'evento. La tesi va incontro a critiche insuperabili: posto che la stessa nozione di causa sopravvenuta evoca l'innesto nella serie causale innescata dalla condotta, se il secondo comma si riferisse ai®Teoria della causalità adeguata perché l'evento possa essere imputato alla condotta umana non è sufficiente che quest'ultima ne sia stata condizione necessaria, ma è altresì necessario che l'evento stesso costituisca uno sviluppo probabile, normale, prevedibile della catena causale innescata. Sono "cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento" ex art. 41 co. 2, c.p. i soli fattori che rendono l'evento conseguenza anormale, atipica, inadeguata rispetto alla condotta compiuta. La teoria, minoritaria, si presta a due obiezioni, difficilmente superabili: a. sul terreno della teoria generale del reato, finisce per includere nell'ambito della causalità considerazioni che concernono più propriamente la colpevolezza; b. lo stesso concetto di adeguatezza, in quanto fondato su un giudizio di probabilità,

è inevitabilmente soggetto ad applicazioni incerte.

®Teoria della causalità umana possono considerarsi causati dall'uomo soltanto i risultati che lo stesso è in grado di dominare in virtù dei suoi poteri cognitivi e volitivi. Non possono: invece dirsida lui causati gli eventi eccezionali, che sfuggono al potere di dominio dell’agente e presentano una probabilità minima o insignificante di verificarsi.

In altri termini esclude i soli decorsi condizionati da fattori eccezionali.

La teoria ha riscosso notevole consenso in giurisprudenza, consentendo di temperare la teoria della condicio sine qua non mediante un concetto elastico di "eccezionalità" (cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 43168).

®Teoria dell'imputazione obiettiva dell’evento una volta accertata l'esistenza di un nesso condizionalistico, può essere affermata una data relazione causale a condizione che l'evento

lesivo costituisca la realizzazione del rischio generato dalla condotta. I due presupposti:

  • la creazione, da parte dell'agente, del rischio di ledere un dato bene giuridico;
  • la realizzazione del medesimo rischio.

La teoria, accolta dalla dottrina dominante e concernente tanto la responsabilità colposa quanto quella dolosa, è stata a lungo respinta dalla giurisprudenza maggioritaria, in quanto sovrapporrebbe l'accertamento della causalità a quello della colpa. Nondimeno, alcune sentenze recenti sembrerebbero avallare detta teoria, sostenendo che "è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta" (così Cass., Sez. IV, 6 giugno 2017, п. 28010).

L'incidenza del comportamento dell'offeso.

Il nesso di causalità non è escluso

dalla imprudenza dello stesso offeso, dal momento che il fattoumano costituisce anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali. Colui che genera situazioni di pericolo risponde anche delle conseguenze eventualmente provocate da un imprevisto comportamento imprudente della vittima. La causalità omissiva. Si è visto che l'omissione penalmente rilevante è un quid essenzialmente normativo. Nei reati omissivi di evento la causalità si atteggia in modo parzialmente diverso rispetto alle ipotesi attive. Si di stabilire se il compimento dell'azione omessa avrebbe impedito la verificazione dell'evento. Un tale giudizio riveste carattere ipotetico o prognostico, ragion per cui si è in passato sostenuto che non si possa raggiungere lo stesso margine di certezza esigibile con riguardo alla causalità attiva. 55ª. Orientamento tradizionale il criterio della seria probabilità: per affermare il

nessocausale sarebbe sufficiente accertare che l'omissione ha aumentato il rischio di verificazionedell'evento. L'orientamento è stato criticato, in quanto assegna all'interprete unadiscrezionalità troppo ampia, tale da determinare il rischio di punire un soggetto per fattiche si sarebbero veri ficati anche in presenza dell'azione doverosa omessa.

Le tre sentenze Battisti del 2000: nel 2000 la Suprema Corte ha emanato tre sentenze (c.d.Battisti, dal nome dell'estensore), volte a sancire l'identità del grado di certezza che devesorreggere l'accertamento della causalità nei reati attivi e omissivi, ritenendo che nei duecasi il giudice possa utilizzare solo leggi causali contrassegnate da un grado di probabilitàèvicino alla certezza livello di certezza talmente arduo da attingere da rendere concretoil rischio di impunità per condotte anche gravemente colpose incidenti sul decorsosfavorevole.

La

sentenza Franzese del 2002: il contrasto esaminato ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite, che nella citata sentenza Franzese (S.U., 10 luglio 2002, n. 30328) hanno affermato l'intollerabilità di un diverso grado certezza nell'accertare le due forme di causalità: nell'uno e nell'altro caso non potrà essere emessa sentenza di condanna se non previo accertamento del nesso causale in termini di "certezza processuale". d. La sentenza ThyssenKrupp del 2014: le S.U. del 18 settembre 2014, n. 38343 (ThyssenKrupp), ha posto in luce che nelle due ipotesi differisce la struttura del giudizio controfattuale, che nell'omissione ha carattere predittivo anziché esplicativo. Mentre nella causalità attiva è possibile desumere un dato nesso causale escludendo 'interferenza di decorso alternativi, tale operazione è priva di utilità nella causalità omissiva, la certezza processuale può

Essere raggiunta solo previa formulazione di un'ipotesi sugli effetti dell'azione omessa, la quale risulti quanto più possibile corroborata dalle circostanze del caso concreto.

I rapporti tra causalità penale e causalità civile. L'esigenza di definire i rapporti tra causalità civile e causalità penale nasce dall'assenza di specifiche disposizioni nel codice civile, che si limita a condizionare il risarcimento del danno extracontrattuale alla prova di un duplice nesso causale:

  • la c.d. causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo (art. 2043 c.c.);
  • la c.d. causalità giuridica, tra evento e conseguenze dannose (artt. 2056-1223 c.c.).

Alla causalità materiale sono state ritenute applicabili le coordinate penalistiche ex artt. 40 e 41 c.p. Sul punto sono emerse due tesi:

  1. La tesi della sostanziale corrispondenza delle due nozioni di causalità esigenze di unitarietà del sistema.
imporrebbero anche in sede civile l'applicazione del regime degli artt.40 e 41 c.p., basato sul criterio della condicio sine qua non è temperato dall'art. 41 co. 2 c.p; deriva l'applicazione al processo civile dei principi espressi dalla sentenza Franzese, ivi compresa la necessità di accertamento del nesso causale "al di là di ogni ragionevole dubbio". La tesi della diversità delle due nozioni di causalità, orientamento largamente dominante, è tuttavia, in senso contrario: le due branche del diritto rispondono a funzioni diverse: la responsabilità civile è preordinata a individuare il soggetto sul quale allocare il costo del danno; il diritto penale a sanzionare condotte riprovevoli; dalla diversità di funzione discende che il solo diritto penale è regolato dagli inderogabili principi di garanzia (art. 25 e 27.Cost); i criteri di imputazione sono diversi: la responsabilità oggettiva.

bandita nel diritto penale, è invece ammessa nel diritto civile. L'illecito civile

Dettagli
A.A. 2022-2023
228 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher serenel_studies di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Donini Massimo.