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-CENTRI DI ACCOGLIENZA

-CENTRI DEI RICHIEDENTI ASILO (il centro più famoso è quello di Lampedusa).

Questi centri devono dare assistenza ai migranti, chi si trova in uno di questi centri

non è privato della libertà personale.

Se ancora una volta consideriamo la dinamica punitiva:

1)minaccia della pena (legislatore)

2)inflizione della pena (giudice)

3)esecuzione della pena (potere esecutivo)

Se consideriamo la minaccia della pena possiamo capire che la pena viene minacciata

dalla legge: ciò che in questo caso legittima la pena è la prevenzione generale, la pena

viene minacciata con strumenti quali l’intimidazione, valori etc.

Tuttavia esiste un limite alla prevenzione generale, questo limite è dato dalla

costituzione: non possono esserci pene contrarie al sentimento di umanità, le pene

devono tendere alla rieducazione del convenuto.

Ci si chiede allora se l’ergastolo sia una pena che rispetti il limite del sentimento di

umanità.

Cos’è l’ergastolo? È una pena detentiva PERPETUA, oggi è la massima pena

presente nel nostro ordinamento.

L’art. 22 cod. pen. delinea l’ergastolo, l’ergastolo pone problemi con la rieducazione

del condannato, allora sotto questo aspetto l’ergastolo può essere vista come pena che

tende ad una rieducazione morale interiore del condannato. Questo tipo di

rieducazione morale è simile all’art. 27 c.3 cost : è infatti una sorta di

neutralizzazione.

Cosa dice la corte costituzionale a proposito dell’ergastolo? Dice che l’ergastolo è

LEGITTIMO e COMPATIBILE con la costituzione perché il carattere c.d.

dell’ergastolo è temperato da alcuni istituti : l’ergastolo viene definita pena perpetua

ma non irrimediabilmente perpetua, a questo proposito occorre citare l’art. 176 cod.

pen. : liberazione condizionale.

LIBERAZIONE CONDIZIONALE: significa che se una persona è stata condannata

all’ergastolo può essere liberata ma deve aver scontato almeno una parte rilavante

della propria pena: questa liberazione avviene se il condannato ha avuto una buona

condotta. Questo art. 176 è un incentivo che contente al condannato di fruire di certi

istituti presenti nella pena detentiva. La liberazione detentiva è soggetta a revoca.

L’art. 176 all’inizio valeva solo per chi avesse una pena detentiva e non l’ergastolo,

poi con il passare del tempo si è deciso che: nel 1962 chi è stato condannato

all’ergastolo e ha scontato almeno 26 anni di carcere può fruire della liberazione

condizionale, in questo modo chi ha l’ergastolo può fare ritorno alla società.

Nel 1975 ci fu una riforma penitenziaria con la legge n. 354: vengono introdotti nuovi

istituti che consentono un parziale ritorno del condannato all’ergastolo nella società

(es. semilibertà o permessi premio).

Nel 1994 la corte costituzionale si è occupata ancora di ergastolo riguardo ai minori

di età e ha detto che l’ergastolo è ILLEGITTIMO per questa categoria.

C’è inoltre una particolare categoria di ergastolo: ERGASTOLO OSTATIVO:

riguarda gravi reati (art. 4bis su ordinamento penitenziario). Questo genere di

ergastolo stabilisce che una serie di istituti e benefici (es. semilibertà, permessi

premio) a favore del condannato non possono essere applicati a colui che ha posto in

essere reati gravi: terrorismo, traffico di essere viventi, reati gravi in materia di

droga, mafia. Questi benefici non possono essere concessi a coloro che hanno posto

in essere reati gravi a meno che essi non collaborino con la giustizia.

Se consideriamo il secondo momento della dinamica punitiva ovvero l’inflizione

della pena allora possiamo dire che:

-questa fase avviene in tribunale: il giudice deve capire davvero cosa sia successo e

deve quindi fare giustizia, deve interpretare la norma e accertare la responsabilità

penale.

ESEMPI:

-reato di furto semplice: art. 624 cod. pen. comporta come pene: reclusione e multa

-reato di furto: art. 626 cod. pen. comporta la reclusione o multa

-furto d’uso comporta o la reclusione o la multa

-art. 650 cod. pen. riguarda l’inosservanza dei provvedimenti di autorità, come pena è

previso o l’arresto (fino a 3 mesi) o l’ammenda (fino a 206 euro). Questo articolo ci

mostra la c.d. PENA ALTERNATIVA, questa operazione al quale il giudice è

chiamato è detta COMMISURAZIONE della pena. È il legislatore che combina la

pena (in questo caso ammenda o arresto) mentre il giudice irroga la pena. Il giudice

mentre fa le sue scelte deve comunque rispettare l’art. 27 cost: no infliggere pene

contro il principio di umanità.

Se consideriamo il secondo momento della dinamica punitiva ovvero quando la pena

viene inflitta dal giudice possiamo capire bene questo momento attraverso art. 27 c.3

cost.

La Costituzione infatti:

1)traccia le coordinate dell’ordinamento

2)traccia singoli profili di singole disposizioni di legge

FUNZIONE DELLA PENE E RUOLO DEL GIUDICE

Se nel codice penale troviamo disposizioni sul secondo momento della dinamica

punitiva troviamo delle regole ma non la funzione della pena.

Vedi artt. 132/133 cod. pen. : commisurazione della pena.

Art. 133 cod. pen. : quando una persona commette un reato, nella valutazione del

giudice, il giudice stesso deve tener conto di: gravità del reato, dolo, colpa. Questi

elementi sono indicatori della gravità del reato.

I criteri di commisurazione della pena usati dal giudice sono:

1)gravità del reato : componenti sia oggettive che soggettive

2)capacità a delinquere del colpevole (per es. caratteri e motivi) , a questo proposito

si considera anche la possibilità che l’autore del reato possa in futuro compiere

ancora quei reati.

La LACUNA di art. 133 cod. pen. è che non ci dice in vista di quali finalità il giudice

deve scegliere la pena.

Quando si dice che un reato è più o meno grave il giudice dovrebbe collocare il fatto

storico all’interno della fattispecie di reato: il fatto concreto deve essere rapportato al

modello astratto, inoltre il giudice deve anche stabilire:

1)se la pena è proporzionata alla gravità del reato (senza altre considerazioni) oppure

se quella pena serve per finalità rieducative.

Il giudice può scegliere:

1)rieducazione del convenuto

2)pena utile

3)pena proporzionale al reato.

Va privilegiata la pena castigo o la prevenzione? A questa domanda risponde la

costituzione (art. 27 c. 3).

In materia di commisurazione della pena sono importanti anche i criteri fattuali oltre

che i criteri finalistici, le funzioni della pena hanno sempre un ruolo nel confronti

della scelta del giudice.

La dottrina ha riconosciuto uno spazio (oltre che ai criteri fattuali) anche a criteri

finalistici di commisurazione della pena. A questo proposito è importante l’art. 27 c.3

cost. : le pene devono tendere alla rieducazione del convenuto, il giudice deve

scegliere una pena in vista della rieducazione del condannato, per esempio il giudice

deve scegliere tra una pena detentiva o una pena pecuniaria: tra questi due esempi

deve scegliere la pena che porti alla rieducazione del condannato.

La finalità rieducativa incontra un limite nella COLPEVOLEZZA INDIVIDUALE,

in particolare tra gli art. della cost. :

1)art. 27 c. 1 : la responsabilità penale è PERSONALE, si ritiene che la cost. impone

sia al legislatore che al giudice il rispetto del principio di colpevolezza, significa che

la responsabilità penale è una responsabilità per fatto proprio del colpevole,

COLPEVOLEZZA è sinonimo di RIMPROVERABILITA’.

In diritto penale una persona non può essere punita per comportamenti non

rimproverabili a lei stessa, e la pena deve sempre essere commisurata al rimprovero.

NO PENA SENZA COLPEVOLEZZA.

Esempio: il dolo consente di provare la colpevolezza, il furto è punito come reato

DOLOSO e non colposo.

I criteri di selezione rimproverabili al soggetto agente confluiscono colpevolezza:

solo i fatti colpevoli fondano una responsabilità penale.

1)il legislatore non può punire gli autori di fatti che non siano realizzati con colpa

1)il giudice deve scegliere una pena rieducativa che rispetti il principio di

colpevolezza

Inoltre la pena deve essere adeguata al caso concreto: nella determinazione della

gravità del reato non devo considerare ciò che non è né DOLO né COLPA. Se un

giudice ritiene che il fatto debba essere punito con due anni allora il limite di

proporzione di colpevolezza non deve mai essere superato: il giudice non può andare

oltre la pena corrispondente alla colpevolezza.

La pena corrispondente alla colpevolezza è la pena massima, ma il giudice può stare

al di sotto di questa pena.

Es. incendio colposo art. 423 bis cod. pen.

Quale ruolo compete alla prevenzione generale? ( sempre nel secondo stadio della

dinamica punitiva):

quando la pena viene applicata dal giudice viene svolta una prevenzione generale

perché si orienta il comportamento della generalità dei consociati nel rispetto delle

leggi. La pena deve trovare applicazione da pare del giudice per motivi di rigidità.

Alla minaccia della pena deve seguire l’applicazione della pena, quest’ultima

applicazione conferma la severità della minaccia, ma non sempre l’applicazione della

pena garantisce la prevenzione generale. Dove la giustizia penale funziona, la

prevenzione generale funziona.

TEMA DI CORRUZIONE

È un fenomeno che nella legge viene affrontato con diverse disposizioni.

Art. 317 e ss. Cod. pen.

Si parla di corruzione per esempio quando alcuni funzionari ricevevano denaro ad

opera di privati per mettersi a disposizione del privato stesso per atti contrari a doveri

di ufficio.

Il legislatore distingue tra:

1)concussione: si ha quando un pubblico ufficiale costringe un privato a

corrispondergli utilità

2)corruzione: si ha quando c’è un accordo tra funzionario e privato che può avere

oggetti diversi: es. art. 318 cod. pen. (accordo corruttivo) e art. 319 cod. pen.

Nella determinazione della pena il giudice deve scegliere la pena che rieduchi il

condannato, il giudice non può andare oltre quello che prevede la legge.

RUOLO DELLA PREVENZIONE GENERALE

La prevenzione generale esige che alla minaccia della pena segue una effettiva

esecuzione, infatti le norme ignorate dalla magistratura sono oggetto di

VIOLAZIONI sistematiche: a questo proposito si parla di corruzione.

Oggi il fenomeno corruttivo non è stato estirpato dal loro paese.

Perché gli effetti della prevenzione della corruzione sono stati così mod

Dettagli
A.A. 2016-2017
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisabetta12.ficco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Dolcini Emilio.