Diritto penale
Il diritto penale si divide in una parte generale e in una parte speciale.
Parte generale
È lo studio delle regole di funzionamento del diritto penale (insieme di norme che definiscono fattispecie di reato es: fatto di reato/tentativo di furto). Un altro importante tema del diritto penale è la politica criminale: essa riguarda la pena e i meccanismi di prevenzione.
Di cosa si occupa il diritto penale? Si occupa di diversi temi per esempio:
- Corruzione
- Negazionismo: significa negare lo sterminio degli ebrei, a proposito di questo tema il legislatore italiano nel giugno del 2016 ha fatto una scelta ben precisa: punisce in modo più severo e rigido coloro che commettono reati discriminatori con l’aggravante del negazionismo.
Il reato può essere scomposto in 4 elementi:
- Fatto
- Antigiuridicità
- Colpevolezza
- Punibilità
Il diritto penale viene denominato in questo modo poiché è caratterizzato dall’esistenza di una pena. In ambito penale ci sono diversi illeciti, ma coso sono gli illeciti? Anzitutto dobbiamo dire che illecito penale è sinonimo di reato.
Cosa sono i reati? Illeciti per i quali la legge prevede una pena, le pene sono a numero chiuso. Per ogni reato ci sono delle pene:
- Pena del delitto: ergastolo/reclusione e multa
- Pena della contravvenzione: arresto e ammenda
Gli illeciti penali si trovano non solo nel codice penale ma anche in leggi speciali.
In ambito processuale ci sono diversi riti
- Rito ordinario: offre più garanzie all’imputato e per questo motivo necessita di tempi più lunghi
- Rito abbreviato: ha meno garanzie difensive, per questo motivo ci possono essere degli sconti di pena (fino ad 1/3 di riduzione).
Il diritto penale non si occupa solo di crimini ma anche di altri reati per esempio di frode fiscale.
Attualità
- Proposta di legge in Parlamento che prevede di coltivare fino a 5 piantine di cannabis nella propria abitazione e prevede di avere fino a 5 gr di cannabis per uso personale.
- In ambito di prostituzione vi è una proposta di legge che vuole punire chi acquista prestazione sessuali, ma non viene punito chi esercita la prostituzione.
Legittimazione e compiti del diritto penale
Anzitutto bisogna dire che il diritto penale deve legittimare la sua esistenza, ma perché si deve legittimare? Il diritto penale si caratterizza grazie ad una pena, la pena è un male inflitto da uomini nei confronti di altri uomini.
La pena per eccellenza per un lungo periodo è stata la pena di morte. Nel 1500 la pena di morte era lo strumento principale del diritto penale, la pena di morte a quei tempi doveva sostanzialmente influenzare il pubblico, l’esecuzione era pubblica e molto spesso seguiva a questo l’esecuzione del cadavere.
Pene di morte più diffuse:
- Legare il corpo del convenuto a 4 cavalli in modo tale che essi smembrassero il corpo stesso
- Fare morire di fame il convenuto
- Sepoltura viva del convenuto
Tuttavia sempre in questo periodo accanto alla pena di morte esistevano altre pene:
- Fustigazione
- Esportazione di un occhio
- Taglio della mano
- Pene infamanti: mettere il convenuto della gabbia e deriderlo davanti alla cittadinanza (c.d. mettere qualcuno alla berlina)
- La gogna
Nella metà del 1700 certi avvenimenti storici cambiano il panorama della pena: vi è la diffusione della corrente di pensiero dell’illuminismo, uno dei protagonisti fu Cesare Beccaria il quale pubblicò l’opera “Dei delitti e delle pene”. All’interno di essa si mostra il pensiero principale di Beccaria: egli è contro la pena di morte. Per lui la pena di morte è inutile, bisogna altresì attuare una pena che duri più a lungo nel tempo. Beccaria ritiene che bisogna sensibilizzare la vita umana e non distruggerla con la pena di morte. Tuttavia la pena di morte resta ancora tra il 1800 e 1900.
La pena di morte è presente:
- Nel codice napoleonico del 1810
- Nel codice tedesco del 1800
La pena di morte non è presente:
- Nel codice italiano Zanardelli del 1889, tuttavia la pena di morte ritornerà in Italia con l’epoca dei fascisti (nel 1926). In Italia la pena di morte viene abolita definitivamente nel 1944.
In generale tra il 1800 e 1900 vengono meno le pene corporali e viene data importanza al carcere. Il carcere viene inteso:
- Come luogo di espiazione della pena
- Luogo che consente la riabilitazione del convenuto
Il carcere fa la sua comparsa in Europa sotto forma di istituzione ibrida che è a metà tra prigione e ospizio. Il carcere viene inteso come casa correttiva. Solitamente in questo periodo in carcere vanno persone che hanno problemi mentali e gli imputati (coloro che sono in attesa di giudizio). Il carcere moderno nasce nel 1800: è inteso come luogo che dava una pena agli individui. Dal carcere inteso in questo senso ci si aspettano risultati positivi, ma ci si è accorti che non è quello che ci si aspettava. In particolare non restituisce persone migliori, nella maggior parte dei casi non è vero che si ottiene la rieducazione del carcerato e quindi si è proposta una riforma penitenziaria: per i reati meno gravi viene evitata la reclusione, ma anche con questa riforma molti problemi sono tutt’ora irrisolti.
Un altro problema legato al carcere è quello del sovraffollamento: nel 2010 in Italia in carceri che potevano detenere 100 detenuti ve ne erano 151. In questo caso il carcere non è utile a reintegrare nella società gli autori di reato ma rappresenta una pena disumana.
Ciò che emerge del diritto penale da una prima analisi è che continua ad essere in contraddizione con se stesso. Il diritto penale si deve giustificare perché dispone di beni (libertà) fondamentali di persone. Il tema della giustificazione è stato affrontato dalla dottrina filosofica e giuridica. Quindi la questione può essere scissa in due parti:
- A cosa dovrebbe servire il diritto penale
- A cosa serve la pena
La questione del dover essere del diritto penale viene divisa in due teorie:
Teoria assoluta o retributiva
Afferma che al male del reato deve corrispondere una punizione che è a sua volta un male, questa teoria deve avere dei limiti cioè deve essere proporzionata alla pena commessa. Questa teoria rappresenta un limite alla vendetta individuale, viene infatti delegato allo stato il compito di ristabilire l’ordine infranto. Questa teoria colloca al centro la giustizia e si disinteressa degli effetti della pena, è una teoria assoluta: si punisce perché è giusto farlo. Kant sostiene la teoria retributiva: Kant immagina che una società civile si sciolga, il filosofo afferma che anche se la società si scioglie di deve punire ugualmente l’ultimo condannato a morte. Kant sostiene una idea di giustizia.
Teoria preventiva
La pene si legittima perché serve a prevenire reati. La prevenzione può essere: speciale o generale.
Prevenzione generale: si rivolge a tutti i consociati, la pena serve a orientare la condotta dei consociati, in questo modo il gruppo sociale evita certi comportamenti; questo avviene con intimidazioni e minacce. Gli effetti della prevenzione generale non sono solo intimidazioni ma sono anche valori che vengono trasmessi ai consociati: i membri di una società fanno propri certi comportamenti.
Prevenzione speciale: si rivolge al singolo, l’autore del reato con la pena può essere aiutato a vivere nella società, nel rispetto delle sue regole. Alcune pene a questo proposito possono essere forme di:
- Integrazione sociale
- Intimazione
- Neutralizzazione: significa rendere più difficile la commissione di nuovi reati durante l’esecuzione della pena (es. mura del carcere).
Esiste una teoria della pena che ha forza di imporsi su una teoria retributiva e preventiva? C’è una teoria della pena alla quale si può dare preferenza? NO! Le teorie della pena non possono essere valutate prescindendo dalle linee generali di un ordinamento.
Qual è la funzione della pena in un ordinamento statale? Lo stato condiziona la pena, inoltre ciò che legittima la pena può essere diverso da stato in stato.
Stati teocratici
I poteri dello stato vengono fatti derivare da Dio, la giustizia umana persegue i comportamenti che la legge divina insegna il reato infatti coincide con il peccato. Gli stati teocratici sostengono la teoria retributiva infatti la giustizia umana assegna un castigo per ciò che la legge assume come reati.
Stati totalitari
Il rapporto tra stato e cittadino è basato sulla fedeltà del singolo nei confronti dello stato stesso, la pena serve ad ottenere in qualsiasi modo la fedeltà del cittadino. Questi stati sono invece basati sulla teoria preventiva.
Cosa legittima la pena? La risposta la troviamo nella costituzione. Anzitutto bisogna distinguere tre momenti della dinamica punitiva:
- Minaccia della pena attuata dal legislatore
- Inflizione della pena attuata dal giudice
- Esecuzione della pena attuata dal potere esecutivo
Lo stato italiano descritto in costituzione è:
- Uno stato laico
- Democratico
- Fondato sul lavoro
- La giustizia è amministrata in nome del popolo e non in nome di Dio
- Divisione tra stato e religione
- È uno stato pluralista
Nel nostro stato la pena non si legittima in modo trascendente ma deve essere immanente alla società, nel nostro stato non vi è una pena retributiva ma punitiva. Il sistema sanzionatorio penale come tipo di pena prevede ad esempio la pena detentiva, questo crea molti problemi (tra i più famosi il problema del sovraffollamento delle carceri).
Pene detentive possono essere:
- Brevi, queste pene portano ad un problema ovvero quello di essere inadeguate rispetto agli obiettivi di politica criminale
- Medio lunghe, queste pene portano ad un altro problema ovvero come definire il contenuto
Si ritiene che le pene brevi debbano essere abolite, per quanto riguarda le pene medio lunghe si ritiene che se ne debba migliorare il contenuto.
Le misure alternative alle pene brevi sono
- Pene pecuniarie
- Pene sospensive: comportano la minaccia di una revoca, queste pene nascono nel 900: le c.d. condanne condizionali, esse puntano sul deterrente della minaccia della revoca. Queste misure sospensive possono intervenire prima del giudizio, in corso al giudizio o al momento di esecuzione. Queste misure sospensive possono essere correlate da obblighi e divieti in questo modo si riduce il pericolo di sospensione di nuovi reati.
- Misure a contenuto positivo: es. fare qualcosa oppure svolgere un lavoro di pubblica utilità, ricordiamo che chi svolge una pena/lavoro è condannato e non detenuto.
Con le misure sospensive e positive il legislatore evita la detenzione solo quando vengono commessi reati non gravi. Tuttavia ora la pena detentiva è lo strumento più utilizzato per punire reati. Oggi in carcere ci sono 52.000 persone, 6 anni fa vi erano 68.000 persone, ma con le nuove misure per i reati meno gravi si è deciso di non mettere in carcere coloro che ponevano in essere reati, in questo modo si evita il sovraffollamento delle carceri e così sono diminuite le persone che andavano in carcere.
Parlando di pena detentiva è lecito citare l’articolo 13 cost. che afferma che la libertà personale è inviolabile. Ma lo strumento penale incide sulla libertà personale perché se le persone commettono un reato grave possono essere messe in carcere, qui non si lede un diritto che spetta ai consociati ma è una conseguenza logica del fatto derivante dalla commissione del reato. Il diritto penale deve essere utilizzato nel modo più limitato possibile perché è l’unico ramo del diritto che priva le persone della libertà personale, tutto questo avviene con dei provvedimenti presi dal giudice sulla base di una riserva di legge in materia penale: questo significa che solo la legge del Parlamento emana queste leggi secondo l’iter legislativo disposto agli articoli 70 e ss della Costituzione.
Quindi solo il diritto penale può disporre della libertà personale, questo può suscitare dei dubbi soprattutto se parliamo di immigrazione.
Immigrazione
L'immigrazione porta a due problemi:
- Problema legale
- Problema di controllo di immigrazioni irregolari
L’ordinamento a proposito di immigrazione usa strumenti molteplici:
- Espulsione dello straniero (art. 235 cod. pen.)
- Misure di sicurezza (art. 199 e ss. Cod. pen.): sono situazioni che presuppongono la commissione di un reato o comunque una situazione pericolosa.
Quando si ha l’espulsione? Si ha quando lo straniero è stato condannato a più di due anni di reclusione, dopo aver scontato la pena lo straniero viene espulso. Considerando il codice dell’immigrazione del 1990: lo straniero poteva essere espulso quando fosse stato commesso un delitto doloso (pena s.
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