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-CENTRI DI ACCOGLIENZA
-CENTRI DEI RICHIEDENTI ASILO (il centro più famoso è quello di Lampedusa).
Questi centri devono dare assistenza ai migranti, chi si trova in uno di questi centri
non è privato della libertà personale.
Se ancora una volta consideriamo la dinamica punitiva:
1)minaccia della pena (legislatore)
2)inflizione della pena (giudice)
3)esecuzione della pena (potere esecutivo)
Se consideriamo la minaccia della pena possiamo capire che la pena viene minacciata
dalla legge: ciò che in questo caso legittima la pena è la prevenzione generale, la pena
viene minacciata con strumenti quali l’intimidazione, valori etc.
Tuttavia esiste un limite alla prevenzione generale, questo limite è dato dalla
costituzione: non possono esserci pene contrarie al sentimento di umanità, le pene
devono tendere alla rieducazione del convenuto.
Ci si chiede allora se l’ergastolo sia una pena che rispetti il limite del sentimento di
umanità.
Cos’è l’ergastolo? È una pena detentiva PERPETUA, oggi è la massima pena
presente nel nostro ordinamento.
L’art. 22 cod. pen. delinea l’ergastolo, l’ergastolo pone problemi con la rieducazione
del condannato, allora sotto questo aspetto l’ergastolo può essere vista come pena che
tende ad una rieducazione morale interiore del condannato. Questo tipo di
rieducazione morale è simile all’art. 27 c.3 cost : è infatti una sorta di
neutralizzazione.
Cosa dice la corte costituzionale a proposito dell’ergastolo? Dice che l’ergastolo è
LEGITTIMO e COMPATIBILE con la costituzione perché il carattere c.d.
dell’ergastolo è temperato da alcuni istituti : l’ergastolo viene definita pena perpetua
ma non irrimediabilmente perpetua, a questo proposito occorre citare l’art. 176 cod.
pen. : liberazione condizionale.
LIBERAZIONE CONDIZIONALE: significa che se una persona è stata condannata
all’ergastolo può essere liberata ma deve aver scontato almeno una parte rilavante
della propria pena: questa liberazione avviene se il condannato ha avuto una buona
condotta. Questo art. 176 è un incentivo che contente al condannato di fruire di certi
istituti presenti nella pena detentiva. La liberazione detentiva è soggetta a revoca.
L’art. 176 all’inizio valeva solo per chi avesse una pena detentiva e non l’ergastolo,
poi con il passare del tempo si è deciso che: nel 1962 chi è stato condannato
all’ergastolo e ha scontato almeno 26 anni di carcere può fruire della liberazione
condizionale, in questo modo chi ha l’ergastolo può fare ritorno alla società.
Nel 1975 ci fu una riforma penitenziaria con la legge n. 354: vengono introdotti nuovi
istituti che consentono un parziale ritorno del condannato all’ergastolo nella società
(es. semilibertà o permessi premio).
Nel 1994 la corte costituzionale si è occupata ancora di ergastolo riguardo ai minori
di età e ha detto che l’ergastolo è ILLEGITTIMO per questa categoria.
C’è inoltre una particolare categoria di ergastolo: ERGASTOLO OSTATIVO:
riguarda gravi reati (art. 4bis su ordinamento penitenziario). Questo genere di
ergastolo stabilisce che una serie di istituti e benefici (es. semilibertà, permessi
premio) a favore del condannato non possono essere applicati a colui che ha posto in
essere reati gravi: terrorismo, traffico di essere viventi, reati gravi in materia di
droga, mafia. Questi benefici non possono essere concessi a coloro che hanno posto
in essere reati gravi a meno che essi non collaborino con la giustizia.
Se consideriamo il secondo momento della dinamica punitiva ovvero l’inflizione
della pena allora possiamo dire che:
-questa fase avviene in tribunale: il giudice deve capire davvero cosa sia successo e
deve quindi fare giustizia, deve interpretare la norma e accertare la responsabilità
penale.
ESEMPI:
-reato di furto semplice: art. 624 cod. pen. comporta come pene: reclusione e multa
-reato di furto: art. 626 cod. pen. comporta la reclusione o multa
-furto d’uso comporta o la reclusione o la multa
-art. 650 cod. pen. riguarda l’inosservanza dei provvedimenti di autorità, come pena è
previso o l’arresto (fino a 3 mesi) o l’ammenda (fino a 206 euro). Questo articolo ci
mostra la c.d. PENA ALTERNATIVA, questa operazione al quale il giudice è
chiamato è detta COMMISURAZIONE della pena. È il legislatore che combina la
pena (in questo caso ammenda o arresto) mentre il giudice irroga la pena. Il giudice
mentre fa le sue scelte deve comunque rispettare l’art. 27 cost: no infliggere pene
contro il principio di umanità.
Se consideriamo il secondo momento della dinamica punitiva ovvero quando la pena
viene inflitta dal giudice possiamo capire bene questo momento attraverso art. 27 c.3
cost.
La Costituzione infatti:
1)traccia le coordinate dell’ordinamento
2)traccia singoli profili di singole disposizioni di legge
FUNZIONE DELLA PENE E RUOLO DEL GIUDICE
Se nel codice penale troviamo disposizioni sul secondo momento della dinamica
punitiva troviamo delle regole ma non la funzione della pena.
Vedi artt. 132/133 cod. pen. : commisurazione della pena.
Art. 133 cod. pen. : quando una persona commette un reato, nella valutazione del
giudice, il giudice stesso deve tener conto di: gravità del reato, dolo, colpa. Questi
elementi sono indicatori della gravità del reato.
I criteri di commisurazione della pena usati dal giudice sono:
1)gravità del reato : componenti sia oggettive che soggettive
2)capacità a delinquere del colpevole (per es. caratteri e motivi) , a questo proposito
si considera anche la possibilità che l’autore del reato possa in futuro compiere
ancora quei reati.
La LACUNA di art. 133 cod. pen. è che non ci dice in vista di quali finalità il giudice
deve scegliere la pena.
Quando si dice che un reato è più o meno grave il giudice dovrebbe collocare il fatto
storico all’interno della fattispecie di reato: il fatto concreto deve essere rapportato al
modello astratto, inoltre il giudice deve anche stabilire:
1)se la pena è proporzionata alla gravità del reato (senza altre considerazioni) oppure
se quella pena serve per finalità rieducative.
Il giudice può scegliere:
1)rieducazione del convenuto
2)pena utile
3)pena proporzionale al reato.
Va privilegiata la pena castigo o la prevenzione? A questa domanda risponde la
costituzione (art. 27 c. 3).
In materia di commisurazione della pena sono importanti anche i criteri fattuali oltre
che i criteri finalistici, le funzioni della pena hanno sempre un ruolo nel confronti
della scelta del giudice.
La dottrina ha riconosciuto uno spazio (oltre che ai criteri fattuali) anche a criteri
finalistici di commisurazione della pena. A questo proposito è importante l’art. 27 c.3
cost. : le pene devono tendere alla rieducazione del convenuto, il giudice deve
scegliere una pena in vista della rieducazione del condannato, per esempio il giudice
deve scegliere tra una pena detentiva o una pena pecuniaria: tra questi due esempi
deve scegliere la pena che porti alla rieducazione del condannato.
La finalità rieducativa incontra un limite nella COLPEVOLEZZA INDIVIDUALE,
in particolare tra gli art. della cost. :
1)art. 27 c. 1 : la responsabilità penale è PERSONALE, si ritiene che la cost. impone
sia al legislatore che al giudice il rispetto del principio di colpevolezza, significa che
la responsabilità penale è una responsabilità per fatto proprio del colpevole,
COLPEVOLEZZA è sinonimo di RIMPROVERABILITA’.
In diritto penale una persona non può essere punita per comportamenti non
rimproverabili a lei stessa, e la pena deve sempre essere commisurata al rimprovero.
NO PENA SENZA COLPEVOLEZZA.
Esempio: il dolo consente di provare la colpevolezza, il furto è punito come reato
DOLOSO e non colposo.
I criteri di selezione rimproverabili al soggetto agente confluiscono colpevolezza:
solo i fatti colpevoli fondano una responsabilità penale.
1)il legislatore non può punire gli autori di fatti che non siano realizzati con colpa
1)il giudice deve scegliere una pena rieducativa che rispetti il principio di
colpevolezza
Inoltre la pena deve essere adeguata al caso concreto: nella determinazione della
gravità del reato non devo considerare ciò che non è né DOLO né COLPA. Se un
giudice ritiene che il fatto debba essere punito con due anni allora il limite di
proporzione di colpevolezza non deve mai essere superato: il giudice non può andare
oltre la pena corrispondente alla colpevolezza.
La pena corrispondente alla colpevolezza è la pena massima, ma il giudice può stare
al di sotto di questa pena.
Es. incendio colposo art. 423 bis cod. pen.
Quale ruolo compete alla prevenzione generale? ( sempre nel secondo stadio della
dinamica punitiva):
quando la pena viene applicata dal giudice viene svolta una prevenzione generale
perché si orienta il comportamento della generalità dei consociati nel rispetto delle
leggi. La pena deve trovare applicazione da pare del giudice per motivi di rigidità.
Alla minaccia della pena deve seguire l’applicazione della pena, quest’ultima
applicazione conferma la severità della minaccia, ma non sempre l’applicazione della
pena garantisce la prevenzione generale. Dove la giustizia penale funziona, la
prevenzione generale funziona.
TEMA DI CORRUZIONE
È un fenomeno che nella legge viene affrontato con diverse disposizioni.
Art. 317 e ss. Cod. pen.
Si parla di corruzione per esempio quando alcuni funzionari ricevevano denaro ad
opera di privati per mettersi a disposizione del privato stesso per atti contrari a doveri
di ufficio.
Il legislatore distingue tra:
1)concussione: si ha quando un pubblico ufficiale costringe un privato a
corrispondergli utilità
2)corruzione: si ha quando c’è un accordo tra funzionario e privato che può avere
oggetti diversi: es. art. 318 cod. pen. (accordo corruttivo) e art. 319 cod. pen.
Nella determinazione della pena il giudice deve scegliere la pena che rieduchi il
condannato, il giudice non può andare oltre quello che prevede la legge.
RUOLO DELLA PREVENZIONE GENERALE
La prevenzione generale esige che alla minaccia della pena segue una effettiva
esecuzione, infatti le norme ignorate dalla magistratura sono oggetto di
VIOLAZIONI sistematiche: a questo proposito si parla di corruzione.
Oggi il fenomeno corruttivo non è stato estirpato dal loro paese.
Perché gli effetti della prevenzione della corruzione sono stati così mod