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Il caso dei conflitti armati
Non sono compresi gli effetti della guerra sui trattati, la quale ha di norma la conseguenza di sospendere, ma in base al mutamento fondamentale delle circostanze può anche farli estinguere. Fu il Progetto di Articoli (2001) del CDI ad occuparsene e definì che l'esistenza di una guerra può costituire fonte di estinzione del trattato solo se si analizza approfonditamente tutti i fattori rilevanti (es. natura, oggetto, scopo e caratteristiche del conflitto), mentre si presumono sempre non compromessi gli obblighi derivanti da trattato in materia di diritto umanitario, diritti umani, ambientale, di giustizia penale internazionale e di commercio.
Abrogazione:
- Accordo abrogativo (Art. 54): un trattato può estinguersi in ogni momento per consenso di tutte le parti e può accadere che un accordo preveda come unica sua causa estintiva l'accordo abrogativo tra le parti.
- Tacita (Art. 59): si verifica quando tutte le parti di un trattato concordano nell'attribuire effetto estintivo a un accordo successivo, oppure quando tutte le parti di un trattato concludono un accordo che sia incompatibile con l'esistenza del trattato precedente.
trattatoconcludono successivamente un trattato avente per oggetto la stessamateria e risulta dal trattato posteriore che secondo l’intenzione delleparti la materia deve essere disciplinata dal trattato medesimo oppure sele disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle deltrattato precedente a tal punto che è impossibile applicarecontemporaneamente i due trattati (abrogazione organica)
I TRATTATI PRIVI DI CLAUSOLE ESPRESSE:la Convenzione ha respinto l’esistenza di trattati denunciabili per loro natura, senza bisogno diapporre clausole espresse, sostenendo che un trattato si possa sempre estinguere in caso sopravvengauna causa d’estinzione esterna come per esempio il mutamento fondamentale delle circostanze
Capitolo IV LE FONTI DI TERZO GRADOPRINCIPI GENERALI RICONOSCIUTII PRINCIPI COME FONTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE:sono menzionati dall’art. 38 lett. c) dello Statuto della CIG ed erano già riconosciuticome fonte di terzo grado
del diritto internazionale dalla Corte permanente di giustizia internazionale, per evitare il pericolo di un non liquet (ovvero la mancanza di fonti a cui fare riferimento per risolvere le controversie). Ad oggi sia la Corte dell'Aia che la Corte di giustizia dell'Unione europea sono state restie ad applicarli per l'interpretazione del diritto internazionale. Sono stati invece assunti come fonte intermedia fra i trattati istitutivi e il diritto derivato (es. nel TUE).COSA SONO I PRINCIPI GENERALI:
Sono una categoria composita e flessibile, nella quale rientrano sia i principi generali ricavabili dalle norme di diritto internazionale consuetudinario (per cui vanno considerati anche i diritti fondamentali della persona umana) o convenzionale, sia i principi comuni agli ordinamenti statali, desumibili dall'esperienza giuridica e inerenti a ogni sistema organizzato di diritto (es. il principio di buona fede e della certezza del diritto). Spetta al giudice dichiararne l'esistenza.
sulla base dell'esperienza, così come accade per la consuetudine, le dichiarazioni di principi: le Nazioni Unite e altre OI hanno adottato numerose "dichiarazioni di principi" che contengono principi generali propri del diritto internazionale, talvolta dal carattere innovativo, ponendosi come autorevoli manifestazioni dell'opinio iuris degli Stati (es. Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, 1988, OIL). Le fonti derivate da accordi: il fenomeno di fonti previste da accordi si è sviluppato soprattutto nel contesto delle organizzazioni internazionali e ha attribuito ad attribuire a tali enti il potere di vincolare ed indirizzare gli stati membri, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi statuti. Per questo, si parla di legislazione internazionale, come sinonimo di un maggiore accentramento della funzione normativa nelle mani delle OI. Esempi di fonti derivate da accordi: - DIRITTO DERIVATO DELL'UE: l'UE èun’organizzazione d’integrazione regionale (RIO) ed è composta da Stati sovrani, alle quali questi hanno trasferito determinate loro competenze, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti per gli Stati membri (regolamenti); - ATTI VINCOLANTI DELL’ONU: le decisioni vincolanti dell’Assemblea (sono vincolanti solo nel caso della determinazione dei contributi finanziari a carico degli Stati membri) e del Consiglio di sicurezza (può adottare raccomandazioni nel caso in cui accerti una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto di aggressione); - LAW-MAKING SPECIALIZZATO: gli statuti di alcuni istituti specializzati prevedono l’adozione di atti di diritto derivato, da approvarsi con procedure a maggioranza degli Stati membri e coprono alcune aree tecniche. Tali fonti vincolano tutti gli Stati membri, ad eccezione di quelli che hanno manifestato, entro un certo termine, la loro volontà di dissociarsi (meccanismo del opting-out). Nericordiamo due tipi: 1. REGOLAMENTI SANITARI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (WHO): il suo atto costitutivo conferisce all'Assemblea mondiale della sanità (composta dal 194 Stati) il potere di adottare, a maggioranza semplice, regolamenti sanitari su determinate materie. I regolamenti così adottati sono vincolanti ed entrano in vigore per tutti gli Stati membri, a seguito di notificazione da parte della WHO. 2. ALLEGATI TECNICI DELL'ORGANIZZAZIONE PER L'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE (ICAO): la convenzione di Chicago (1944) attribuisce al consiglio dell'Organizzazione il potere di adottare, a maggioranza dei due terzi, allegati tecnici che entrano in vigore entro trenta giorni, salvo che la maggioranza degli Stati membri comunichi di non approvarlo. Se uno stato decide di non adottare l'allegato, deve però specificare le differenze tra le sue pratiche e quelle contemplate dalla ICAO. GLI ANNESSI TECNICI AI TRATTATI AMBIENTALI: le convenzioni...Le decisioni ambientali sono modificate sempre a maggioranza qualificata ed è previsto il meccanismo di opting-out.
GLI EMENDAMENTI AGLI STATUTI DELLE OI: sono fonti subordinate all'accordo anche gli emendamenti agli strumenti istitutivi delle organizzazioni internazionali, quando è previsto che una volta adottati essi vincolino tutti gli Stati membri: nel caso dell'ONU (art. 108), le modifiche devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri e possono essere bloccate dal veto del Consiglio. Se la votazione è a maggioranza favorevole, l'entrata in vigore delle nuove norme s'impose a tutti i Membri, anche a quelli che non hanno ratificato la proposta di modifica: si svolgerà un accordo di ratifica con gli stati che hanno votato a favore e un altro con quelli che hanno votato contro. Se uno stato non vuole aderire, alla conferenza di San Francisco si è stabilito che possa sempre lasciare l'organizzazione.
GLI ATTI GIURIDICI
soggetto, ma non coinvolgono direttamente altri soggetti. Le dichiarazioni unilaterali possono essere utilizzate come prova di prassi degli Stati o come interpretazione autentica di una norma di diritto internazionale. Tuttavia, se un'altra parte accetta o prende atto di una dichiarazione unilaterale, questa può creare obblighi legali tra le parti coinvolte. Le dichiarazioni unilaterali possono anche essere revocate o modificate unilateralmente dallo stesso soggetto che le ha emesse, a meno che non siano state accettate o prese atto da altre parti.SOFT LAW: comprende anche accordi politici e altre intese non vincolanti
LE RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI: la Carta attribuisce alle risoluzioni dell'Assemblea generale il valore di mere raccomandazioni, non vincolanti. Le raccomandazioni internazionali sono manifestazioni di desiderio che invitano gli Stati destinatari a tenere certi comportamenti e producono taluni effetti giuridici, come l'effetto di liceità (la presunzione che se gli Stati si attengono ad esse, sono dalla parte del giusto)
I CODICI DI CONDOTTA: sono più evolute delle raccomandazioni e sono i documenti internazionali che contengono impegni politici e sono sottoscritti da organi dello Stato, come il Ministro degli esteri (es. Codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione di missili balistici, 2002)
LA PROCEDURA DEL CONSENSUS: è quindi una tecnica che consente di adottare senza voto un testo accettabile da tutti gli Stati partecipanti
ad un negoziato internazionaleCapitolo VII: RAPPORTO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO:
Il diritto internazionale, in quanto sistema giuridico originario, coesiste con altri sistemi (pluralismo dei sistemi giuridici), ma benché separati, i sistemi giuridici non possono ignorarsi a vicenda e il diritto internazionale fa affidamento sui diritti interni degli Stati per la sua applicazione.
TEORIE SUL PLURALISMO GIURIDICO:
- TESI DEL MONISMO: affermava che uno dei due ordinamenti (diritto internazionale e diritto interno) derivasse dall'altro: alcune teorie affermavano il primato del diritto statale sul diritto internazionale, altre invece il primato del diritto internazionale.
- TESI DEL DUALISMO: diritto internazionale e diritto interno degli stati sono separati e distinti, in quanto ordinamenti originari e basati su norme fondamentali differenti.
L'ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO A QUELLO INTERNAZIONALE:
Lo stato è gestore del proprio ordinamento e può invocare
l proprio diritto internoper giustificare l'inadempimento di obblighi internazionali, anche se il dirittointernazionale stabilisce che gli ordinamenti interni debbano essere conformati agliobblighi internazionali di cui gli stati sono titolari, devono dunque essere adattati aldiritto internazionale. Alcune differenze tra gli Stati: - COMMON LAW: negli ordinamenti anglo-sassoni vige il principio dell'"international law is a part of the law of the land", quindi le normeinternazionali si possono applicare liberamente come se fossero norme interne; - GERMANIA: la costituzione tedesca di Weimar fu una delle prime a contenerela disposizione per cui il diritto internazionale generale poteva entrare a farparte del diritto interno; - FRANCIA: la Costituzione stabilisce che i trattati o accordi regolarmenteratificati o approvati hanno un'efficacia superiore a quella delle leggi. L'ADATTAMENTO I