Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 181
Diritto internazionale Pag. 1 Diritto internazionale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale Pag. 41
1 su 181
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ANTARTIDE

Le pretese di sovranità sull'Antartide avanzate a vario titolo da 7 Stati sono attualmente congelate grazie al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington nel 1959.

L'art.4 stabilisce che nessuna delle attività o degli atti posti in essere mentre il trattato è in vigore può costituire titolo per affermare, sostenere o negare una pretesa di sovranità territoriale o un diritto di sovranità.

La disposizione inoltre stabilisce che nel periodo di vigenza del trattato non dovrà essere avanzata alcuna nuova pretesa di sovranità o ampliamento di una pretesa preesistente.

Poiché il trattato non prevede un termine di durata, si può affermare che il regime giuridico sull'Antartide ha internazionalizzato la regione.

Attualmente fanno parte del trattato 45 paesi (tra cui l'Italia), di cui 27 hanno lo statuto di parti consultive, con diritto di voto, e i 18 restanti hanno lo statuto di parti contraenti.

senza diritto di voto.Il trattato è un accordo-quadro che pone i principi cardine della regolamentazione giuridica del territorio antartico e del regime di internazionalizzazione, ma non disciplina nel dettaglio le attività che possono essere svolte nella regione.

Il trattato di Washington stabilisce che l'Antartide debba essere utilizzata solo a scopi pacifici e quindi proibisce l'installazione di basi e fortificazione militari e test di qualsunque tipo di arma.

Sancisce anche il principio della libertà di ricerca scientifica a scopo pacifico e si propone di facilitare la cooperazione internazionale tra le parti.

Il trattato sull'Antartide ha costituito la base per l'assicurazione di ulteriori accordi multilaterali, che formano quello che è chiamato sistema del trattato antartico costituito da:

  • Convenzione sulla protezione delle foche antartiche del 1978
  • Convenzione per la protezione delle risorse marine viventi in Antartide del 1982
Convenzione sullo sfruttamento delle risorse minerarie, firmata nel 1988 e mai entrata in vigore Protocollo sulla protezione dell'ambiente antartico del 1998 6. Il cyberspazio Il termine cyberspazio è oggi usato per indicare lo spazio virtuale creato dagli utilizzatori di computer che comunicano fra loro attraverso la rete, ed è in gran parte considerato sinonimo di Internet. Negli anni '90 cominciò a diffondersi un movimento secondo il quale il cyberspazio costituiva un vero e proprio spazio immaginario, contrapposto allo spazio fisico, che doveva essere sottratto al potere di governo degli Stati. Il manifesto politico del movimento, detto dei cyber-libertarians, era costituito dalla Dichiarazione d'indipendenza del cyberspazio di John Barlow, il quale proclamava che i governi del mondo non avevano sovranità su Internet, proprio perché esso era uno spazio globale senza confini. Oggi questa tesi può dirsi superata, perché ilcyberspazio non è uno spazio immaginario ma semplicemente un mezzo di comunicazione, cui si possono applicare le norme e i principi che regolamentano l'uso degli altri mezzi di comunicazione. La maggior preoccupazione degli Stati riguarda le minacce alla pace e alla sicurezza che derivano da eventuali attacchi cibernetici. Il cyber attack sferrato all'Estonia nel 2007 ha messo in luce le potenzialità distruttive di questo tipo di attacchi. Grande importanza ha avuto anche la vicenda relativa all'attacco sferrato tramite il virus Stutnex che nel 2010 mandò in tilt la centrale nucleare iraniana di Natanz. Questi attacchi hanno dato vita ad un dibattito tra gli Stati e in seno alle organizzazioni internazionali sul tema della cybersecurity. L'Onu hanno nominato nel 2004 un gruppo con il compito di procedere all'analisi delle potenziali minacce alla sicurezza informatica e delle misure adottabili dagli Stati per farvi fronte e, dall'altro, diverificare i possibili conflitti nel dominio cyber el'applicabilità del diritto internazionale. Nel 2018 è stato creato un nuovo gruppo di lavoro a composizione aperta con il compito di continuare a sviluppare le regole e i principi di comportamento responsabile degli Stati. Nei vari rapporti di questi gruppi e nei documenti dell'AG si invitano gli Stati a sviluppare strategie di cooperazione. L'AG ha inoltre sottolineato che il cyberspazio va considerato come area di forte interesse per la comunità internazionale, non solo per le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie al progresso dell'umanità, ma anche per il potenziale utilizzo di tali tecnologie in maniera incompatibile con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Capitolo 5 - I limiti classici all'esercizio della sovranità statale I limiti tradizionali posti all'esercizio della sovranità di uno Stato sul proprio territorio sonopredicati sulla necessità che essa non vada a detrimento del rispetto dei diritti della libertà di un altro Stato. Come affermò Max Huber nella sentenza nel caso Isola di Palmas: "la sovranità territoriale implica il diritto esclusivo di esercitare le attività dello Stato. Questo diritto ha come suo corollario un dovere: l'obbligo di proteggere nel proprio territorio i diritti degli altri Stati e i diritti che ciascuno Stato può reclamare per i suoi cittadini in territorio straniero." In virtù di questo principio, il diritto internazionale stabilisce obblighi in materia di utilizzazione da parte di uno Stato del proprio territorio, di trattamento dei cittadini stranieri e dei loro beni, e limiti all'esercizio della giurisdizione. A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale lo sviluppo della normativa internazionale in materia di tutela dei diritti umani ha contribuito a limitare ulteriormente il potere di governo degli Stati.utilizzando il tag p:

Stati sul proprio territorio, imponendoglil'obbligo di garantire agli individui sottoposti alla propria giurisdizione di non subire gravi violazioni dei loro diritti fondamentali.

1. I limiti all'utilizzazione del territorio

Il potere di imperio esclusivo di uno Stato sul proprio territorio non comporta che esso sia libero di utilizzarlo senza incontrare limiti; il diritto internazionale consuetudinario impone infatti un certo numero di obblighi predicati sul principio secondo cui la libertà di cui gode uno Stato non debba essere utilizzata a detrimento della libertà di cui parimenti beneficiano gli altri Stati.

Il materia di sovranità di uno Stato sul proprio territorio, questo principio si traduce nel divieto per gli Stati di utilizzare gli spazi sottoposti alla propria potestà di imperio in modo pregiudizievole ad altri Stati o in modo da causare danni alle aree non sottoposte alla giurisdizione di alcuno Stato.

Questa regola è stata proclamata

della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha stabilito che gli Stati hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto dell'ambiente e di evitare attività che possano causare inquinamento transfrontaliero. Questo obbligo include anche la prevenzione e richiede una dovuta diligenza. Inoltre, esiste una norma che si applica ai rapporti tra Stati che condividono un fiume internazionale. Questa norma vieta a ciascuno Stato di utilizzare il fiume in modo tale da danneggiare gli altri Stati rivieraschi. Questa regola è stata enunciata nel 1983 dal tribunale di Rotterdam, quando un coltivatore olandese ha sostenuto che le miniere di potassio dell'Alsazia stavano danneggiando le sue coltivazioni versando una grande quantità di sale nel Reno. Entrambe queste norme sono state sottolineate dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972 e dalla Dichiarazione della conferenza di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.

sostenne che si era affermato un principio generale in virtù del quale“coloro che utilizzano un fiume internazionale e che si trovano a monte del fiume non possono più utilizzare le sue acque senza incontrare alcuna limitazione”.

2. Il trattamento degli stranieri e dei loro beni

L'appartenenza ad uno Stato è elemento essenziale per determinare l'ampiezza e la natura dei poteri/doveri e dei diritti/facoltà di uno Stato nei confronti degli individui che si trovino sul proprio territorio.

Lo Stato infatti ha obblighi specifici verso i propri cittadini ma incontra limiti particolari quanto al trattamento degli stranieri presenti sul proprio territorio e non nei confronti dei propri cittadini (es- non può imporre allo straniero di effettuare il servizio militare).

In linea di principio, uno Stato è libero di stabilire i criteri per determinare chi sia un proprio cittadino e chi invece no ma tale libertà non si traduce

automaticamente nel diritto di uno stato di far valere, a livello internazionale, le pretese giuridiche fondate sulla cittadinanza. Per esercitare questo diritto è infatti necessario che al rapporto di cittadinanza individuo-Stato corrisponda un legame effettivo di quell'individuo con lo Stato di cui ha la cittadinanza. In quest'ottica è più che dubbia la legittimità della c.d. passportization, cioè quella pratica mediante la quale le autorità della Federazione russa hanno indotto cittadini e residenti in altri Stati a richiedere un passaporto russo per poi invocare una qualche protezione da parte della Russia. Questa regola si applica anche alle persone giuridiche: come per gli individui, ogni Stato è libero di stabilire criteri per l'attribuzione della nazionalità alla società o agli enti. 2.2. Gli obblighi in materia di trattamento degli stranieri I cittadini stranieri che si trovano sul territorio di un determinato Stato sono soggetti a determinati obblighi in materia di trattamento.Stato devonobeneficiare di un particolare trattamento in virtù di alcune norme internazionali.In passato, il trattamento degli stranieri e dei loro beni ha dato luogo a regimi giuridiciseparati (come il regime delle capitolazioni). La ratio di questo complesso di norme stanel fatto che il cittadino straniero appartiene allo stato di cui ha la nazionalità, edunque la sua persona i suoi beni sono oggetto di un interesse internazionalmentericonosciuto.I limiti che uno Stato incontra all'esercizio della sovranità sul cittadino straniero che sitrovi sul proprio territorio si traducono anzitutto in obblighi di non facere.Generalmente, si tratta dell'obbligo di astenersi da comportamenti che possonocompromettere il vincolo di cittadinanza che lega lo straniero al proprio Stato didoveri di fedeltànazionalità e che egli esprime attraverso i c.d. .Più specificamente, lo Stato territoriale non può imporre allo stranierol'adempimento degli obblighi di natura p
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
181 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 02Chicca_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Russo Deborah.