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LAVORATORE

La disciplina comunitaria continua a rinviare alla disciplina degli Stati membri pur

precisando che non possono escludere dall’ambito di applicazione della direttiva i

lavoratori a tempo parziale, a termine e interinali, né possono condizionarne

l’applicazione ad una durata minima del rapporto di lavoro. Gli Stati membri possono

escludere i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, soltanto laddove esistano

altre forme di garanzia idonee ad assicurare agli interessati una tutela equivalente a

quella prevista dalla direttiva.

GLI ORGANISMI DI

GARANZIA

La tutela a fronte dell’insolvenza del datore di lavoro si sostanzia nella istituzione di appositi

organismi di garanzia che assicurino il pagamento dei crediti di lavoro. Gli Stati membri sono

liberi di definirne le modalità di organizzazione, finanziamento e funzionamento ma devono

rispettare alcuni principi:

Il patrimonio degli organismi deve essere A seguito della giurisprudenza

indipendente dal capitale di esercizio dei datori di della Corte di giustizia europea

lavoro e costituito in modo da non poter essere con le modifiche introdotte dalla

sequestrato in un procedimento in caso di direttiva 2002/74/CE è stato

insolvenza definito l’organismo di garanzia

I datori di lavoro devono contribuire al competente in caso di situazioni

finanziamento, a meno che quest’ultimo non sia transnazionali stabilendo che,

integralmente assicurato dai pubblici poteri qualora lo stato di insolvenza

riguardi un’impresa che svolga

Gli organismi di garanzia devono provvedere al attività in almeno due Stati

pagamento indipendentemente dal rispetto degli membri, l’organismo di garanzia

obblighi di contribuzione al finanziamento. competente è quello dello Stato

membro sul cui territorio i

lavoratori esercitano o

esercitavano abitualmente il loro

lavoro.

LA TUTELA DEI CREDITI

RETRIBUTIVI

La disciplina attuale stabilisce che l’organismo di garanzia deve farsi carico delle retribuzioni

non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una

data determinata dagli Stati membri precisando che devono essere ricomprese nella

garanzia anche le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di

lavoro, se previste dal diritto nazionale. Con la direttiva del 2002 si è anche ampliata la

discrezionalità degli Stati membri: essi infatti non essendo più tenuti a scegliere fra tre date

alternative da cui far decorrere l’arco temporale di riferimento all’interno del quale situare il

periodo minimo cui andava commisurata la garanzia retributiva (cioè quella dell’insorgere

dell’insolvenza, della comunicazione del preavviso di licenziamento o della cessazione del

rapporto di lavoro), sono ora liberi di determinare la data di decorrenza del periodo di

riferimento, fatto salvo il divieto di non regresso.

I legislatori nazionali sono vincolati all’osservanza dei seguenti requisiti:

relativamente alla durata del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti non

LIMI pagati da parte dell’organismo di garanzia essa non può essere inferiore a sei

TI mesi e, all’interno di tale periodo, devono essere garantite le retribuzioni

maturate negli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro.

INFI

NE

la direttiva 2002/74/CE oltre a confermare la facoltà di introdurre limiti temporali

all’operatività della garanzia ha confermato anche di fissare dei tetti massimi entro i quali è

assicurato il pagamento da parte degli organismi di garanzia precisando che i massimali non

devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obbiettivo sociale della

direttiva. LA TUTELA DEI CREDITI

PREVIDENZIALI

La disciplina relativa ai crediti previdenziali lascia ampio spazio l’intervento agli Stati

membri, ai quali è attribuita la facoltà di escludere la responsabilità degli organismi di

garanzia per il pagamento dei contributi previdenziali purché garantiscano, attraverso

l’adozione di misure necessarie:

Quanto ai regimi previdenziali Quanto ai regimi previdenziali

obbligatori: complementari:

i diritti dei lavoratori alle prestazioni i diritti maturati o in corso, in materia di

previdenziali da parte degli organismi prestazioni di vecchiaia, siano comunque

di garanzia, non siano compromessi, assicurati in favore dei lavoratori

richiedendo che i diritti debbano subordinati e delle persone che hanno

essere garantiti nella misura in cui i già lasciato l’impresa alla data

contributi salariali siano stati dell’insorgere dell’insolvenza

trattenuti sui salari versati;

L’attuazione della disciplina comunitaria da parte

dell’Italia

L’Italia ha dato attuazione alla direttiva attraverso diversi provvedimenti emanati a

distanza di tempo:

1 Nel l. 1982, n.297 dà parziale attuazione alla dir. 80/987/CEE, ha previsto l’istituzione

del Fondo di garanzia presso l’INPS volto a garantire il pagamento dei crediti relativi al

trattamento di fine rapporto dei lavoratori delle ipotesi di insolvenza dei datori di lavoro

dai quali essi dipendono. Beneficiari (la l.297/1982 era

inadeguata perché individuando la

La disciplina italiana è stata censurata cassa integrazione come regime

dalla Corte di giustizia europea, in alternativo di tutela prevedeva un più

quanto non conforme sotto i due ristretto campo di applicazione

profili: soggettivo del sistema di garanzie)

Contenuto di garanzia (i suoi limiti

Altra censura pronunciatasi in base erano dovuti al fatto che la garanzia

all’ordinanza di rinvio pregiudiziale ha dei crediti retributivi era limitata al

affermato l’importante principio base al solo trattamento di fine rapporto,

quale il singolo cittadino può agire nei mentre la garanzia dei crediti

confronti dello Stato inadempiente per previdenziali era limitata alle sole

ottenere il risarcimento dei danni, sempre se prestazioni dei regimi previdenziali

la mancata attuazione della direttiva abbia obbligatori).

provocato lesioni nei suoi diritti.

2 Nel d.lgs. 1992, n.80 in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea, il diritto del

lavoratore ad ottenere un’indennità per il danno derivante dalla mancata attuazione della

dir.80/987/CEE è stata adeguata. Inoltre si è provveduto:

Da un lato ad ampliare il campo di

applicazione del Fondo di garanzia=

stabilisce che la garanzia opera non soltanto

a favore dei lavoratori ma anche in favore di

coloro che sono dipendenti di datori di lavoro

non assoggettabili alle predette procedure, le Dall’altro a modificare il contenuto di

cui garanzie patrimoniali siano risultate in garanzia=

tutto o in parte insufficienti una volta esperita

l’esecuzione forzata per la realizzazione dei si specifica l’obbligo di pagamento da

loro crediti; parte del Fondo di garanzia è limitato ai

crediti relativi agli ultimi tre mesi del

rapporto di lavoro rientrati nei dodici mesi

che precedono una data di riferimento,

pari a tre volte la misura del trattamento

straordinario di integrazione salariale

mensile, ed ancora che l’importo erogato

dal Fondo non è cumulabile con altri

Vengono innovate le garanzie dei crediti Regimi complementari

previdenziali relativi: si prevede l’istituzione presso

l’INPS di un apposito Fondo di

garanzia per la previdenza

complementare dei contributi

omessi o parzialmente versati,

anch’esso destinato ad

intervenire soltanto dopo che

Regimi obbligatori questi abbia effettuato la

preventiva escussione del

viene rafforzata dalla previsione in base patrimonio del datore di lavoro

alla quale i contributi omessi e prescritti insolvente

sono considerati versati a qualunque

periodo si riferiscano; tuttavia, vi è un

doppio limite gravante sul lavoratore, il

quale, per poter ottenere l’intervento

dell’Istituto previdenziale (che ha poi

azione di regresso verso il datore di lavoro)

ha l’onere di escutere preventivamente il

patrimonio del datore di lavoro insolvente

e di dimostrare l’esistenza del rapporto di

lavoro, la sua durata e la misura della

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Publisher
A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher isastale di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo e italiano nel campo delle politiche del lavoro e della formazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Caliandro Stefano.