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LAVORATORE
La disciplina comunitaria continua a rinviare alla disciplina degli Stati membri pur
precisando che non possono escludere dall’ambito di applicazione della direttiva i
lavoratori a tempo parziale, a termine e interinali, né possono condizionarne
l’applicazione ad una durata minima del rapporto di lavoro. Gli Stati membri possono
escludere i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, soltanto laddove esistano
altre forme di garanzia idonee ad assicurare agli interessati una tutela equivalente a
quella prevista dalla direttiva.
GLI ORGANISMI DI
GARANZIA
La tutela a fronte dell’insolvenza del datore di lavoro si sostanzia nella istituzione di appositi
organismi di garanzia che assicurino il pagamento dei crediti di lavoro. Gli Stati membri sono
liberi di definirne le modalità di organizzazione, finanziamento e funzionamento ma devono
rispettare alcuni principi:
Il patrimonio degli organismi deve essere A seguito della giurisprudenza
indipendente dal capitale di esercizio dei datori di della Corte di giustizia europea
lavoro e costituito in modo da non poter essere con le modifiche introdotte dalla
sequestrato in un procedimento in caso di direttiva 2002/74/CE è stato
insolvenza definito l’organismo di garanzia
I datori di lavoro devono contribuire al competente in caso di situazioni
finanziamento, a meno che quest’ultimo non sia transnazionali stabilendo che,
integralmente assicurato dai pubblici poteri qualora lo stato di insolvenza
riguardi un’impresa che svolga
Gli organismi di garanzia devono provvedere al attività in almeno due Stati
pagamento indipendentemente dal rispetto degli membri, l’organismo di garanzia
obblighi di contribuzione al finanziamento. competente è quello dello Stato
membro sul cui territorio i
lavoratori esercitano o
esercitavano abitualmente il loro
lavoro.
LA TUTELA DEI CREDITI
RETRIBUTIVI
La disciplina attuale stabilisce che l’organismo di garanzia deve farsi carico delle retribuzioni
non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una
data determinata dagli Stati membri precisando che devono essere ricomprese nella
garanzia anche le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di
lavoro, se previste dal diritto nazionale. Con la direttiva del 2002 si è anche ampliata la
discrezionalità degli Stati membri: essi infatti non essendo più tenuti a scegliere fra tre date
alternative da cui far decorrere l’arco temporale di riferimento all’interno del quale situare il
periodo minimo cui andava commisurata la garanzia retributiva (cioè quella dell’insorgere
dell’insolvenza, della comunicazione del preavviso di licenziamento o della cessazione del
rapporto di lavoro), sono ora liberi di determinare la data di decorrenza del periodo di
riferimento, fatto salvo il divieto di non regresso.
I legislatori nazionali sono vincolati all’osservanza dei seguenti requisiti:
relativamente alla durata del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti non
LIMI pagati da parte dell’organismo di garanzia essa non può essere inferiore a sei
TI mesi e, all’interno di tale periodo, devono essere garantite le retribuzioni
maturate negli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro.
INFI
NE
la direttiva 2002/74/CE oltre a confermare la facoltà di introdurre limiti temporali
all’operatività della garanzia ha confermato anche di fissare dei tetti massimi entro i quali è
assicurato il pagamento da parte degli organismi di garanzia precisando che i massimali non
devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obbiettivo sociale della
direttiva. LA TUTELA DEI CREDITI
PREVIDENZIALI
La disciplina relativa ai crediti previdenziali lascia ampio spazio l’intervento agli Stati
membri, ai quali è attribuita la facoltà di escludere la responsabilità degli organismi di
garanzia per il pagamento dei contributi previdenziali purché garantiscano, attraverso
l’adozione di misure necessarie:
Quanto ai regimi previdenziali Quanto ai regimi previdenziali
obbligatori: complementari:
i diritti dei lavoratori alle prestazioni i diritti maturati o in corso, in materia di
previdenziali da parte degli organismi prestazioni di vecchiaia, siano comunque
di garanzia, non siano compromessi, assicurati in favore dei lavoratori
richiedendo che i diritti debbano subordinati e delle persone che hanno
essere garantiti nella misura in cui i già lasciato l’impresa alla data
contributi salariali siano stati dell’insorgere dell’insolvenza
trattenuti sui salari versati;
L’attuazione della disciplina comunitaria da parte
dell’Italia
L’Italia ha dato attuazione alla direttiva attraverso diversi provvedimenti emanati a
distanza di tempo:
1 Nel l. 1982, n.297 dà parziale attuazione alla dir. 80/987/CEE, ha previsto l’istituzione
del Fondo di garanzia presso l’INPS volto a garantire il pagamento dei crediti relativi al
trattamento di fine rapporto dei lavoratori delle ipotesi di insolvenza dei datori di lavoro
dai quali essi dipendono. Beneficiari (la l.297/1982 era
inadeguata perché individuando la
La disciplina italiana è stata censurata cassa integrazione come regime
dalla Corte di giustizia europea, in alternativo di tutela prevedeva un più
quanto non conforme sotto i due ristretto campo di applicazione
profili: soggettivo del sistema di garanzie)
Contenuto di garanzia (i suoi limiti
Altra censura pronunciatasi in base erano dovuti al fatto che la garanzia
all’ordinanza di rinvio pregiudiziale ha dei crediti retributivi era limitata al
affermato l’importante principio base al solo trattamento di fine rapporto,
quale il singolo cittadino può agire nei mentre la garanzia dei crediti
confronti dello Stato inadempiente per previdenziali era limitata alle sole
ottenere il risarcimento dei danni, sempre se prestazioni dei regimi previdenziali
la mancata attuazione della direttiva abbia obbligatori).
provocato lesioni nei suoi diritti.
2 Nel d.lgs. 1992, n.80 in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea, il diritto del
lavoratore ad ottenere un’indennità per il danno derivante dalla mancata attuazione della
dir.80/987/CEE è stata adeguata. Inoltre si è provveduto:
Da un lato ad ampliare il campo di
applicazione del Fondo di garanzia=
stabilisce che la garanzia opera non soltanto
a favore dei lavoratori ma anche in favore di
coloro che sono dipendenti di datori di lavoro
non assoggettabili alle predette procedure, le Dall’altro a modificare il contenuto di
cui garanzie patrimoniali siano risultate in garanzia=
tutto o in parte insufficienti una volta esperita
l’esecuzione forzata per la realizzazione dei si specifica l’obbligo di pagamento da
loro crediti; parte del Fondo di garanzia è limitato ai
crediti relativi agli ultimi tre mesi del
rapporto di lavoro rientrati nei dodici mesi
che precedono una data di riferimento,
pari a tre volte la misura del trattamento
straordinario di integrazione salariale
mensile, ed ancora che l’importo erogato
dal Fondo non è cumulabile con altri
Vengono innovate le garanzie dei crediti Regimi complementari
previdenziali relativi: si prevede l’istituzione presso
l’INPS di un apposito Fondo di
garanzia per la previdenza
complementare dei contributi
omessi o parzialmente versati,
anch’esso destinato ad
intervenire soltanto dopo che
Regimi obbligatori questi abbia effettuato la
preventiva escussione del
viene rafforzata dalla previsione in base patrimonio del datore di lavoro
alla quale i contributi omessi e prescritti insolvente
sono considerati versati a qualunque
periodo si riferiscano; tuttavia, vi è un
doppio limite gravante sul lavoratore, il
quale, per poter ottenere l’intervento
dell’Istituto previdenziale (che ha poi
azione di regresso verso il datore di lavoro)
ha l’onere di escutere preventivamente il
patrimonio del datore di lavoro insolvente
e di dimostrare l’esistenza del rapporto di
lavoro, la sua durata e la misura della