INTRODUZIONE
La storia del diritto medievale moderno è una materia che riguarda il diritto
negativo, se per diritto positivo intendiamo il diritto vigente, ovvero il diritto
che si applica (in viridis observantia, il diritto che serve).
Il diritto negativo, è invece un diritto non vigente (che non serve, il diritto
vecchio, che è stato) sulle cui fondamenta è stato edificato il diritto positivo.
Per comprendere il diritto positivo è importante comprendere le sue basi
e le sue fondamenta, ovvero il diritto negativo.
mostrum
Il diritto infatti è un che cambia continuamente forma e aspetto
ma nonostante questo ha sempre un suo scheletro (ad es. le obbligazioni
le troviamo sia nel diritto Giustiniano che in quello attuale).
Perche studiare il diritto del passato?
Partiamo dalla caduta dell’impero romano (476 d.C.) perché da allora i paesi di
civil law hanno visto evolvere il proprio diritto sulla base del diritto romano.
L’attuale diritto può essere compreso solo attuando un confronto con quello del
passato. Bisogna percepire se vi siano stati cambiamenti (es. la concezione
della pena di morte), poiché l’atteggiamento del legislatore va compreso e
contestualizzato nella società in cui esso opera.
Da notare però che il diritto di famglia tende a cambiare meno rispetto al diritto
penale (che cambia a seconda delle necessità sociali: più ladri ci sono, più
severa sarà la pena).
Il diritto in generale cambia continuamente, per cui bisogna comprendere la
storicità del diritto, vale a dire la sua relatività.
l diritto non è assoluto, ma è relativo: non c’è una legge che possiamo
presumere che rimanga tale nel tempo. Per questa ragione è necessario
studiare il diritto passato.
Pertanto, il giurista europeo deve saper fare (per quanto riguarda il diritto
positivo) ma soprattutto deve sapere (diritto negativo, materie storico-
filosofiche)
Si parla poi di diritto comune (ius commune) che è il diritto romano e
canonico interpretato dai giuristi, e in Europa si riferisce all’esperienza giuridica
medievale moderna.
LE FONTI DEL DIRITTO
I caratteri di un ordinamento giuridico si manifestano nelle fonti che ne
generano il diritto. Ci si deve chiedere: da dove viene il diritto?
(N:B non stiamo parlando delle “fonti del diritto” di produzione e cognizione):
- legislazione: fonte autoritativa di regole di condotta imposte ai soggetti
che vivono in tale ordinamento (è l’espressione della volontà del potere
politico).
È il diritto composto dalle leggi prodotte dal Parlamento e dal Governo
(che sono i legislatori), di solito è quel diritto espressione del potere
politico (nel medioevo tale diritto deriva direttamente dal feudatario, dal
re tiranno ecc... Perché il potere legislativo corrisponde al potere politico:
chi detiene il potere può produrre leggi) 1
- dottrina: è il frutto dell’attività scientifica, ovvero del lavoro di chi
interpreta e studia le norme giuridiche.
Nell’età medievale la dottrina era la maggior fonte di produzione del
diritto – considerata quasi al pari della legge.
- prassi: è l’espressione dei comportamenti giuridicamente rilevanti di una
comunità (consuetudini, decisioni dei giudici, atti notarili). È il concreto
“come si fa il diritto?”
Nell’Alto medioevo il diritto ha tra le maggiori fonti la consuetudine;
Nel Basso medioevo invece la maggior fonte di diritto è la stessa dottrina;
Nell’Età moderna invece, con la nascita dello Stato moderno, il diritto trae
origine dalla legislazione.
L’ALTO MEDIOEVO (476 d.C-1000 d.C) 2
L’inizio del medioevo (o meglio, dell’alto medioevo) si fa generalmente
risalire al 476 d.C, quando l’imperatore romano Augustolo viene deposto dal
generale barbaro-germanico Odoacre, che conquista l’Italia si ha quindi la
caduta dell’impero romano d’occidente.
A seguito della caduta dell’impero romano d’occidente, resiste ancora l’impero
romano d’oriente (i due imperi erano stati divisi precedentemente nel 395 d.C)
conosciuto anche come impero bizantino, con capitale Costantinopoli.
La situazione in Italia, a seguito della fine dell’impero d’occidente, risulta
piuttosto complessa: in alcuni territori si insediano le popolazioni germaniche
(goti, visigoti, ostrogoti e successivamente i longobardi), mentre altri territori
rimangono sotto l’impero romano d’oriente (a seguito della riconquista
dell’Italia da parte dell’imperatore Giustiniano nel 553 d.c) l’Italia è così
divisa in due: da una parte i germani, dall’altra i bizantini.
Per quanto riguarda i barbari insediati in Italia, gli studiosi hanno ritenuto
opportuno distinguere 2 categorie di organizzazioni politiche germaniche:
1) I regni romano-germanici (i cosiddetti regni di prima generazione), sono
quelli che si formano prima di Giustiniano.
2) I regni germanici (di seconda generazione) ovvero quelli che si formano
dopo Giustiniano, alla conquista dei Longobardi
In generale, le popolazioni che arrivano nei territori dell’ex impero sono
diverse, ma hanno caratteri comuni: sono nomadi, praticano religioni diverse,
non hanno la cultura scritta, il diritto si basa sulla consuetudine.
Tute le popolazioni che si stanziano in Italia però non vogliono combattere il
mito della romanità, ma anzi, prendono ad esempio dalla civiltà romana
(l’organizzazione militare, l’organizzazione del territorio, le istituzioni ecc).
Si diffonde presto il principio di personalità della legge (a ciascuno il suo
diritto, il diritto romano ai romani, il diritto “orale e consuetudinario” germanico
ai germani).
I REGNI ROMANO-GERMANICI DI 1°
GENERAZIONE E IL DIRITTO ROMANO PRE-
GIUSTINIANEO 3
A seguito della caduta dell’impero romano d’occidente nel 476 d.c in Italia
arrivano diverse popolazioni di origine germanica che si stanziano sul territorio.
Fondamentale è capire come le nuove popolazioni germaniche convivono con i
“vecchi” cittadini dell’impero romano, una popolazione sicuramente più
avanzata rispetto a quella germanica, che non aveva un diritto scritto poiché si
basava sulla consuetudine.
IL DIRITTO ROMANO PRE-GIUSTINIANEO
Per quanto riguarda il diritto romano, inteso come diritto romano pre-
Giustinianeo, questo è caratterizzato dalla presenza di diversi tipi di fonti del
diritto, ovvero:
1. Iura: sono le opere dei giuristi (ius vetus, opere vecchie, eppure sempre
attuali)
2. Leges: esprimono lo ius novum , il diritto nuovo.
Le leges si dividono in:
- Edicta: sono provvedimenti di carattere generale in ambito di diritto
pubblico
- Rescripta: sono le risposte e i pareri date dall’imperatore su determinate
questioni solitamene di diritto privato. La risposta dell’imperatore crea
precedente giuridico e fa legge, quasi come una sentenza di un giudice;
la risposta è vincolante e ha una efficacia erga omnes, ovvero verso tutti,
nel caso di una stessa fattispecie --> cosi si produce il diritto nuovo
Come circolavano queste fonti nell’impero? Grazie alla attività di alcuni privati
(ad es. Codice gregoriano e Codice ermogeniano).
L’INCONTRO-SCONTRO TRA GERMANI E ROMANI
Cosa succede al diritto romano una volta caduto l’impero e arrivate le prime
invasioni barbariche?
Con la prima ondata d’invasioni barbariche arrivano in Italia diverse popolazioni
che portano in Europa continentale delle organizzazioni politiche indicate come
regni (al vertice dell’organizzazione politica c’è un organo monocratico, il re,
che comanda tutti e ha il potere di legiferare e amministrare la giustizia).
Tra l’incontro-scontro di queste due civiltà diverse (barbari germanici e romani)
succedono diverse cose:
- i barbari intuiscono la necessità di formalizzare le proprie consuetudini
perché i germani, di fronte ad un popolo abituato a gestirsi con un diritto
scritto, teme di perdere la memoria e l’uso delle proprie consuetudini e
osservando la tradizione giuridica romana, i germani iniziano a pensare
all’opportunità di mettere per iscritto buona parte delle consuetudini
tramandate oralmente (lo faranno poi i longobardi nel 643 d.c) --> questo
è un passaggio importante perché i barbari affidano alla memoria scritta
le loro consuetudini e ciò impegnerà i germani sotto diversi punti di vista,
tra cui la scrittura, perché si tratta di una popolazione non abituata a
scrivere --> per questa ragione i barbari usano la lingua latina ad
imitazione del popolo romano (non combattono la romanità) tanto che
alcune leggi vengono anche scritte dai romani
- i germani iniziano ad accettare la concezione romana del diritto come
mezzo civile per risolvere le controversie (il giudice, il tribunale, le leggi
4
scritte permettono anche ai germani di risolvere le controversie private).
La convivenza con i romani dunque sprona i barbari a cambiare usi e
costumi
- i barbari non distruggono l’apparato amministrativo dei romani, perché si
ha la necessità di gestire i romani, per questa ragione ai romani
verranno applicate le leggi personali
“la legge romana ai romani, la legge germanica ai germani” (leggi
personali)
Dunque, a seguito di questo processo, i barbari danno vita a delle compilazioni
legislative romano-barbariche (promulgate in diversi regni di prima
generazione), le quali sono influenzate dal diritto romano.
In queste compilazioni le leggi sono semplificate, e si inserisce un diritto
romano imbarbarito e volgarizzato nel tempo (il cosiddetto diritto romano
volgare, caratterizzato da un impoverimento lingua latina e dalla
semplificazione degli istituti)
In altre parole queste compilazioni non contengono il diritto ufficiale, ma
troviamo alcune norme che sono la formalizzazione di consuetudini
germaniche e, allo stesso tempo, norme di diritto romano
Tra queste compilazioni, le più importanti risultano essere:
1) Editto di Teodorico (460 d.C)
È la compilazione del re visigota Teodorico, il quale utilizza fonti romane,
sia leges che iura. Si applica con questo editto il principio di personalità
della legge: Teodorico esclude una fusione tra barbari e romani, per cui a
ciascuno il suo diritto.
2) Codice euriciano (476 d.C)
Promulgato da Re Eurico è una compilazione di diritto romano volgare e
anche questa legge applica il principio della personalità.
Le compilazioni romano-barbariche sono tante, ma ci sono altre compilazioni
che provengono dal regno dei visigoti e dei burgundi. É interessante vedere
come le compilazioni di questi due popoli siano “duplicate”:
- La Lex romana visigothorum del 506 (la legge romana dei visigoti) e la
Lex visigotorum (legge dei visigoti), promulgate da Alarico
- La Lex romana burgundionum del 517 (la legge romana dei Burgundi)
e la Lex burgundionum (la legge dei burgundi)
La storiografia ha ritenuto che in questi due regni si fosse arrivati a due
compilazioni, una chiaramente dedicata ai romani residenti nel regno dei
visigoti/burgundi, e una dedicata ai visigoti nel regno dei visigoti (stessa cosa
per i burgundi).
Questo perché il sovrano non vuole imporre un diritto comune, e pertanto
rispetta il principio della personalità della legge (promulgando quindi 2
diverse compilazioni legislative).
Tuttavia in queste 4 compilazioni troviamo comunque sia il diritto romano
volgare che quello consuetudinario barbaro.
Si tratta di norme difficili da interpretare e non se ne capisce il senso (per
diversi fattori, è una cozzaglia di leggi). 5
Gli operatori del diritto possono usare come no tali compilazioni, e questo
provoca problemi nella prassi.
Tuttavia queste leggi hanno un valore simbolico, poiché i re barbari si
comportano civilmente come il re romano.
N.B
Nei regni romani germanici di prima generazione c’è una forte influenza del
diritto romano e della società romana sui popoli conquistatori.
Nei regni germanici di seconda generazione invece si assiste a meno
contaminazione del diritto romano sui popoli conquistatori.
GIUSTINIANO E L’ITALIA BIZANTINA
A seguito della caduta dell’impero romano d’occidente, l’impero romano
d’oriente continua a resistere per altri 1000 anni, anche grazie all’imperatore
Giustiniano che, a seguito della Guerra gotica (535-553 d.c) riconquista l’Italia. 6
Giustiniano è un imperatore ambizioso e salito al trono nel 527 si prefissa
alcuni obiettivi tra cui:
1) ridefinire i confini dell’antico Impero romano con la riconquista dell’Italia
nel 553.
2) attuare l’unificazione religiosa, obiettivo però che non raggiunge.
3) riordinare il diritto vigente, tramite il Corpus Iuris Civilis. Giustiniano
infatti vuole distinguersi dai barbari e governare non attraverso la forza
ma attraverso la legge e la cultura giuridica.
LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA-IL CORPUS IURIS CIVILIS
La compilazione giuridica di Giustiniano è una delle compilazioni lgs.ve più
complete e meglio costruite, non solo del periodo romano ma anche di quello
successivo.
Viene recuperata nel secondo medioevo (dopo l’anno 1000) e diventa la base
su cui lavora la dottrina fonte del diritto nell’età medievale e moderna.
Il titolo di Corpus iuris civilis viene coniato nel II medioevo, per indicare le
differenti parti della compilazione giustinianea.
Giustiniano per creare il Corpus non opera da solo ma si avvale di alcuni giuristi
esperti come Triboniano e inizia occupandosi delle costituzioni Imperiali:
innanzitutto l’imperatore vuole riordinare le costituzioni emanate dai suoi
predecessori eliminando il diritto ormai non più vigente ( si tratta del Novus
Iustinianus Codex, sostituito poi dal Codex repetitae praelectionis; il novus
codex viene emanato nel 529 d.C e non si sa nulla di questo codice, se non che
è un opera di riordino delle costituzioni imperiali).
Giustiniano in realtà non ha avuto un idea nuova, perché già Teodosio II aveva
avuto l’idea di riordinare il diritto romano vigente, e nel 438 d.C aveva emanato
una raccolta ufficiale di cost. imperiali, per riordinare il diritto.
Il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano è composto da 4 opere principali:
1) Il Codex repetitae praelectionis.
Promulgato nel 534 d.C sostituisce il Novus Codex del 529. È una raccolta
di leges (la legge vigente) divisa in 12 libri, e che raccoglie più di 1500
costituzioni a partire dall’età di Adriano fino agli stessi anni di
Giustiniano. Il codex tratta di numerose materie, tra cui il diritto
ecclesiastico, penale, pubblico e amministrativo.
2) I Digesta o Pandette.
Sono la raccolta più importante di Giustiniano e risalgono al 533 d.c.
Si tratta di un opera di riorganizzazione e selezione della giurisprudenza
classica (Papiniano, Gaio, Paolo..). Viene creata una commissione
presieduta da Triboniano che seleziona gli iura (la giurisprudenza) -->
Triboniano viene accusato nel rinascimento perché si dice che non ha
effettuato una giusta selezione degli iura. I digesta si occupano per la
maggior parte di diritto privato e contengono “il meglio della
giurisprudenza dell’età classica (dal I a.c al II d.c)”.
I digesta si presentano come un lavoro più difficile rispetto ai codex
(codex 12 libri, digesta 50 libri).
Nei libri 47 e 48 viene anche dato ampio spazio alle leggi criminali, tanto
che questi due volumi vengono identificati come “libri terribiles”. 7
3) Le Institutiones.
Sono una sorta di manuale creato per gli studenti per lo studio del diritto,
per questa ragione sono formate solo da 4 libri.
4) Le Novellae constitutiones.
Sono le leges successive alla promulgazione del codex. Si tratta del
nuovo diritto promulgato da Giustiniano a seguito della sua opera.
L’imperatore infatti non vuole solo riordinare il diritto, ma ne crea anche
di nuovo.
Originariamente le novallae sono 134, ma nel Medioevo inizia a circolare
una versione ridotta a 124 novellae.
Dopo Giustiniano le leggi che vengono fatte sono settoriali, come ad
esempio le leggi criminali: lo stato interviene solo nelle materie che
riguardano l’ordine pubblico.
Giustiniano crede che la sua compilazione giuridica sia perfetta, immutabile e
che esaudisca ogni esigenza di un ordinamento giuridico.
Giustiniano teme l’interpretazione data dai giuristi al suo diritto, teme infatti
che possano usare troppa libertà nell’interpretarlo e, di conseguenza,
interpretare male le norme per risolvere questo problema l’imperatore
impone delle regole ben precise agli interpreti del diritto (principia iuri sunt iec,
ovvero l’interpretazione letterale della leges). Giustiniano impone un divieto di
attività ermeneutica per i giuristi.
Dunque Giustiniano vorrebbe che il Corpus iuris civilis rimanesse tale per
sempre: ciò risulta essere impossibile, perchè dopo Giustiniano si deve per
forza interpretare il diritto, con l’evoluzione del tempo Infatti i giuristi nel
basso medioevo e nella modernità interpreteranno in modo largo il codex civilis
LA LEGISLAZIONE BIZANTINA DOPO GIUSTINIANO
Dopo la morte di Giustiniano nell’Italia bizantina del VII secolo, l’attività legs.va
continua a persistere, ma disorganizzata e confusa; allo stesso tempo, l’attività
interpretativa aumenta I testi di Giustiniano dunque vengono semplificati e
questi due fenomeni compromettono il progetto originale di Giustiniano
Allo stesso tempo gli imperatori post-Giustiniano promuovono l’adozione di
nuove compilazioni, tra cui:
1) Leone L’isaurico promulga nel 740 l’Ecloga, ovvero un opera in 144
capito
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