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Natura del fatto e diritto naturale, in: Riv. Intern. di Filosofia del diritto, 1959, pp.
177-228.
Note in tema di analogia giuridica, in: Studi in onore di Emilio Betti, vol. 1, Milano
1961, pp. 571-593.
Il problema della natura del fatto. Studi e discussioni negli ultimi dieci anni, in:
Annuario bibliografico di filosofia del diritto, vol. ll, Milano 1969, pp. 227-302.
La teoria della natura del fatto alla luce della «nuova retorica», in: Annali della Facoltà
di Giurisprudenza della Università di Camerino, XXXIV, 1968, pp. 39-72.
Juristische Analogie und Natur der Sache, in: Festschrift für Erik Wolf, Frankfurt/Main
1971, pp. 137-161.
2 Cfr., in particolare:
Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del
diritto penale, Milano, Giuffrè, 1963.
Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello
sviluppo della scienza penalistica tedesca dall’inizio del secolo al 1933, Milano 1966.
Criminologia critica e critica del diritto penale, Quaderni della rivista «La questione
criminale», 5, Bologna 1982.
Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs, in: Archiv für Rechts-und
Sozialphilosophie, 1959, pp. 505-537.
Tra idealismo e realismo. A proposito della filosofia del diritto di W. Cesarini Sforza,
in: Riv. Intern. di Filosofia del diritto, 1961, pp. 421-456.
Zur Entwicklung des modernen Rechtsstaatsbegriffes, in: Festschrift für Bernard C. H.
Aubin zum 65. Geburtstag, Kehl am Rhein e Strasbourg 1979.
mento critico nei confronti della società influisce sul modo di analiz-
zare il pensiero giuridico e produce una tendenza a interpretare le
ideologie giuridiche anche e soprattutto nel senso negativo del termine
sopra accennato. In questo senso, per esempio, gli scopi dichiarati o le
funzioni apparenti di determinati istituti del diritto quali sono definite
nel pensiero giuridico professionale e laico, rappresentano spesso una
idealizzazione, che nasconde le funzioni realmente realizzate da questi
istituti, funzioni reali che sono addiritura a volte opposte a quelle ideali.
3. Strettamente connessa con questa seconda direzione di ricerca è
la terza, che resta forse quella fondamentale nel mio lavoro di filosofo e
sociologo del diritto. Essa riguarda i criteri formali di controllo dei giudizi
di valore e la definizione del contenuto di un’ideologia positiva del
diritto, cioè di una teoria della giustizia materiale intesa come progetto
o utopia concreta, contrafatto della realtà data del diritto e dei rapporti
3.
sociali da esso stabilizzati Un punto di vista euristico generale che ho
adottato finora in questa ricerca è il rapporto dialettico tra essere e
dover essere. Ciò significa concepire il dover essere non solo come
contrafatto della realtà, ma anche e soprattutto come potenzialitá con-
creta di soddisfacimento di bisogni storicamente determinati degli indi-
vidui (conservazione e qualità dell’esistenza) relativa ad un determinato
grado di sviluppo delle forze produttive in una formazione storico-
sociale, per esempio la nostra societá capitalistica. Non soltano nella
tradizione del materialismo storico, da Marx a Ernst Bloch, ma anche in
altri contesti teorici della filosofia sociale contemporanea (si pensi per
esempio a Galtung) la comparazione tra potenzialitá di conservazione
e sviluppo dell’esistenza umana e situazione reale (distruzione di ri-
sorse, ingiustizia sociale) ha offerto un punto di vista fecondo tanto per
la ricostruzione critica di determinate fasi di sviluppo della società
quanto per I’individuazione di programmi d’azione aventi il loro princi-
pio emancipatorio nella autonomia e nel valore del soggetto umano.
L’interesse per questa terza linea di ricerca è sempre stato alla base
3 Cfr., in particolare:
Gedanken zu einer dialektischen Lehre von der Natur der Sache, in: Rechtstheorie.
Ansätze zu einem kritischen Rechtsverständnis, a cura di Arthur Kaufmann, Karlsruhe
1971, pp. 111-118, e in: Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch, a cura di Arthur Kauf-
mann, Göttingen 1968, pp. 173-181.
Rechtspositivismus und Gesetzespositivismus. Gedanken zu einer «naturrechtlichen»
Apologie des Rechtspositivismus, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 1968, pp.
325-350.
Recht und Gerechtigkeit bei Marx, in Fritz Büsser (ed.), Karl Marx im Kreuzverhör der
Wissenschaften, Zürich e München 1974, pp. 93-113.
Criminologia critica e riforma penale. Osservazioni conclusive sul dibattito ‘il codice
a q u e s t i o n e c r i m i n a l e , V I I , 1 9 8 1 ,
Rocco cinquant’anni dopo’ e risposta a Marinucci, in: L
pp. 349-390.
La jurisprudencia y la ciencia jurídica como fuente del derecho, in: Primeres Jornades
Juridiques de Lleida, Barcelona 1983, pp. 41-54.
dei miei lavori sul diritto ed il pensiero giuridico in una area disciplinare
nella quale ho cominciato a specializzarmi fin dall’inizio dei miei studi:
quella del diritto penale. L’interesse critico e la prospettiva progettuale
che hanno animato i miei primi lavori sulla storia della scienza e del
pensiero penalistico sono rimasti sostanzialmente gli stessi anche dopo
che, negli ultimi anni, i contesti tematici e le fonti esaminate si sono
allargati, dal repertorio tradizionale della dogmatica penalistica e della
filosofia del diritto penale, a quello delle moderne teorie sociologiche
sulla devianza e sul funzionamento del sistema penale. Anche la mia
attuale partecipazione al movimento della cosiddetta «criminologia cri-
tica» rappresenta una logica continuazione dei miei precedenti studi di
filosofia giuridico-penale.
Se uno spostamento vi è stato, esso non riguarda le aree e le dire-
zioni di ricerca, quanto piuttosto I’impiego di determinati strumenti
dell’analisi sociologica empirica. Essi si sono aggiunti a quelli dell’ana-
lisi teorica senza mai sostituirli, nella ricostruzione critica del sistema e
del pensiero penale e nella costruzione progettuale di politiche alterna-
tive nel campo del controllo della devianza. La cattedra di cui al pre-
sente sono titolare nella Università del Saarland (RFT), cattedra dedi-
cata all’insegnamento della filosofia del diritto e della sociologia giuri-
dica, corrisponde molto bene al mio modo di vedere il rapporto tra
queste due discipline, che ho sempre considerato come due aspetti
complementari di un medesimo discorso di base sul diritto. Anche I’at-
tività dell’lstituto di Filosofia giuridica e sociale dell’Università del
Saarland, che ho I’onore di dirigere, è basata in gran parte sull’intergra-
zione di queste due discipline.
La messa in opera di metodologie empiriche ha permesso però di
fatto anche un allargamento dell’area di ricerca rispetto a quella prece-
dente, nella quale esaminavo il pensiero giuridico (soprattutto quello
penale) esclusivamente a livello della scienza e degli atteggiamenti dei
giuristi. Le esperienze raccolte nell’ultimo decenio attraverso la dire-
zione di ricerche sul senso comune e sugli atteggiamenti del pubblico
nei confronti della devianza e del sistema penale mi hanno permesso di
raggiungere una visione piú larga dei processi culturali e ideologici che
accompagnano e condizionano lo sviluppo dei sistemi giuridici.
2
Non credo che sia nella autorità di nessuno studioso indicare in
astratto aree e metodi per il futuro sviluppo di una disciplina di cosí
ampio ambito tematico come la filosofia del diritto. Personalmente ri-
tengo che le recenti esperienze ed anche le involuzioni della moderna
teoria dei sistemi (si pensi a Luhmann), una teoria che ha assunto una
funzione centrale nell’ambito dell’attuale discussione filosofico-
giuridica, mettono la teoria della società e del diritto, se è lecito para-
gonare per pura associazione situazioni culturali e storiche tra loro