17/04/18 MEDIEVALE
Città di Bologna, più livelli giurisdizionali, con elevata presenza di tribunali, sia della
città, che dello stato pontificio, tribunale per ogni tipo di materia e per ogni tipo di
soggetto.
Diritto nobiliare, 500/600, nobili rientrano nella materia del diritto feudale, ma in
questo periodo la nobiltà cambia caratteristiche, cambia l’ambito giuridico collegabile
al concetto di onore, viene messa in discussione nella sfida e duello. Sfida onore
duello, bacino di norme giuridiche di natura spesso consuetudinaria, modo laterale in
cui i nobili risolvono le loro questioni per questo tipo di materie, quindi non si recano in
tribunale.
Cultura giuridica italiana, isolamento, rispetto ad acquisizioni naturalistiche e
giusnaturalistiche, che non entrano in Italia, o quanto meno non vengono citate.
De Luca, citazioni dottrinali e raccolta di decisiones, manifesta sensibilità e
consapevolezza del momento di crisi della situazione giuridica e scrive un’opera
enciclopedica di diritto che tradurrà poi in Italiano, il Dottor Volgare, per divulgare i
contenuti giuridici, che fin a quel momento a causa del latino erano gestibili solo da
una certa Élite, natura chiusa della cultura giuridica, De luca pioniere rispetto alla
sensibilità di elementi del mondo giuridico.
Gianvincenzo Gravina, Apertura rispetto alla cultura giuridica italiana dal 500 in poi
insegna a Roma, interesse esplicito nei confronti della sensibilità umanistica e
contenuti culturali del giusnaturalismo, processo di secolarizzazione del diritto, diritto
sottratto dall’ambito religioso e metafisico, creazione stato collegato ad un elemento
di carattere secolare. Fondamenti del diritto e dello stato, vengono secolarizzati. Opere
strettamente connesse alla sua didattica, nelle sue opere abbiamo una netta apertura
al mondo culturale che sembrava preclusa, apertura ad argomenti di natura
giurisdizionalista. Opere scritte in Latino, non c’è continuità con De Luca. Orationes
(produzione che rimandava ad un’origine orale, che veniva messo per iscritto)
Origines Iuris Civilis (1701 Napoli ed ultimato nel 1703, pubblicazioni anche
all’estero), in quest’ultima opera si costruiscono le basi storiche dell’ordinamento
giuridico. Origini del diritto non vengono collocate in una dimensione religiosa, ma
interrogazione autentica sulle origini storiche.
Dare una dimensione storica al diritto da due conseguenze, una più evidente
approccio di carattere storico se autentico, manifesta una visione del passato di
carattere secolare. Origine del diritto, dove l’umanità cerca punti di equilibrio e
fondamenti che possano regolare la convivenza. Storia elemento di secolarizzazione.
Origines opera di storia del diritto che produce secolarizzazione, che non potrà essere
secolarizzata completamente.
La ricerca dell’ordinamento giuridico dell’ordinamento, Gravina li individua nella loro
razionalità. I principi giuridici dimostrano la loro base razionale, la loro razionalità
comprova sopravvivenza e persistenza nei lunghi periodi. Il diritto roano se imposto
dall’impero, voluto da disegno provvidenzialistico di dio, in quest ottica il diritto
romano non può essere accolto in una visione moderna di stato umanistico e storica,
se invece una certa parte del diritto romano lo indentifico nei principi che evidenziano
razionalità, quindi in quanto tale possono essere condivisi anche uomini in futuro.
Persistenza del diritto romano non è collegato a fenomeno previdenziale e autoritativo,
ne può avere una visione provvidenzialistica, ma si individua una ratio che fa
perdurare la norma nel tempo, che la renda quindi permanente. La permanenza delle
regole è collegata alla matrice razionale. Interesse storico. La storia viene
“Sdoganata”. Interrogazione storica è compatibile con l’organizzazione del discorso
giuridico. Recepito l’interesse storico, matrice razionale del diritto (anche romano),
rivolgiamo lo sguardo anche al Giusnaturalismo. Si individua nella permanenza il
fondamento razionale delle norme, accolte dall’umanità nel tempo.
Diritto romano resta non perché norma imperiale, ma perché razionale. Diritto romano
ha vigenza non rationis imperi ma imperio rationis (attraverso l’imperatività della
ratio, ragionevolezza e razionalità) Gravina giurista strategico, perché dimostra il
momento di apertura della cultura italiana, che si intravede già in parte con De Luca,
apertura di matrice giusnaturalistica, ci parla non solo di diritto civile ma anche
dell’organismo politico, che lo colloca nel momento volontaristico dell’accordo fra
consociati, contratto sociale. Gravina primo giurista di scuola, che dimostra l’apertura
ad una lettura storica dei fondamenti del diritto. Interesse e approccio storico,
profondamente innovatore. Approccio storico, dimostra che la storia della convivenza
umana è in costante innovamento è normale che anche il presente è un assetto
provvisorio, rispetto ad un futuro da costruire. Visione dinamica della visione storica
della realtà. Cultura giuridica ha la possibilità di aprirsi e mettere in discussione il suo
approccio autoreferenziale, in quanto cita sempre orientamenti dottrinali, con
contenuti uguali, eccesso di fonti dottrinali, ma allo stesso tempo non permettono
reale mutamento, così come le decisiones, cultura italiana affetta da “immobilismo”.
Approccio erudito. Passato fine a sé stesso, conoscenza storica. Cultura dei giuristi,
criticata, per mancata conoscenza dei problemi e mancata conoscenza storica dei
problemi. Giuristi ricchi di citazioni ma poveri di effettivi contenuti culturale. Discorso
ancor più plateale con Ludovico Antonio Muratori
Ludovico Antonio Muratori, costituisce la biblioteca estense universitaria. Muratori
nasce come erudito, non ha mai fatto il giurista, ma conosce il diritto e sottopone
ordinamento a profonda critica. Critica aperta, Opera più conosciuta, Dei Difetti della
Giurisprudenza. Critica aperta ad ordinamento e cultura giuridica, pubblicazione a
Venezia, anche se probabilmente così non fu, per non intercorrere nella censura
ecclesiastica. Muratori era un sacerdote, la sua opera fu iscritta nell’indice dei libri
proibiti. Apertura critica alla cultura giuridica. Grande intellettuale modenese,
conosciuto in tutta Europa. Latino permetteva un dialogo diletto con gli intellettuali (o
il francese)
Muratori ha il pregio di aver recuperato nel patrimonio della biblioteca, manoscritti
della cultura medievale, erudito con sguardo alla storia che permette una lettura
dinamica della penisola. Massa di cronache medievali ha contribuito a creare una
coscienza nazionale negli intellettuali italiani. Coscienza nazionale, narrazione storica
resa possibile dalla pubblicazione di cronache medievali.
Muratori, laureato anche in legge, per esprimere una fonte critica al diritto, accolto
nella corte estense e precettore Francesco III D’Este, che promosse riforme
dell’ordinamento, tra i quali un codice, dovuto all’apertura recepita da Muratori.
Dei difetti della giurisprudenza, divisa in due grandi parti, molto conosciuta la prima
parte, critica della culutra giuridica, soprattutto nei confronti di giudici ed avvocati,
sottoposti a spietata ma rispettosa critica, seconda parte meno conosciuta sono 99
proposte di semplificazione dell’ordinamento giuridico.
I parte, premessa che il diritto ha difetti che possono essere divisi in due grandi
categorie,
intrinseci relativi difetti non possono essere eliminati, sono soprattutto collegati al
fatto che il diritto nella sua essenza è il linguaggio che non ha rapporto immediato con
ciò che si vuole dire, ha una natura indissolubilmente ambigua, da una parte esprime
chiarezza, dall’altra si presta ad interpretazione. Linguaggio ha un fondo di ambiguità
ineliminabile. Diritto è linguaggio, si esprime attraverso la lingua. Subisce
interpretazione. Anche il diritto ha difetti intrinseci inevitabili
estrinseci, non sono interi, ma inconvenienti che si sono creati nel tempo e possono
essere eliminati, nel corso del tempo si sono accumulati ai difetti intrinseci, non si può
risolvere il problema del diritto pensando di risolvere tutti i difetti, ma concentrandoci
su quelli estrinseci, Muratori fa una lista, interpretazione dottrinale, nel corso del
tempo, la fonte del diritto romano, schiacciata e dimenticata a causa del prevalere
delle interpretazioni dottrinali. Critica che mancava in Gravina.
Critica già fatta dagli umanisti
Critica alla visione politica del diritto, che nel tempo manifesta problemi che sono stati
prodotti da interessi, visione della società. Difetti contestati, si critica anche il tipo di
società.
Muratori, propene che il principe raccolga commissione perché le opinioni dottrinali
vengano drasticamente ridotte. Prelude la codificazione, ma non è innovatore, ma
osservatore, duplicità di interpretazioni non è storicamente ammissibile giudicare
Muratori in vista di ciò che accadrà dopo. Cosa simile succede a Torino nel 1723, Re di
Sardegna Vittorio II fa un codice.
Muratori non pensa ad una riforma radicale, ma ad un problema pratico, critica ad
avvocati e giudici per aiutare sudditi a difendersi dai giuristi del foro. Dovrebbe riunirsi
una commissione, Muratori individua 99 istituti giuridici, che individua come i portatori
di un prolungamento della lite giudiziale. Elenco di soluzioni che non diventano
opinioni giudiziali ma leggi sovrane. Muratori pensa ad orientamenti dottrinali.
Approdo di tipo legislativo. Muratori pessimista non aveva fiducia nell’ordinamento
giuridico. Approccio giusnaturalistico produce utopia, di poche leggi. Muratori non fa
parte di questo orientamento, sa che dopo queste 99 soluzioni, che vorrebbe venissero
adottate da un principe, ci sono difetti intrinseci, elemento di pessimismo nella sua
considerazione. Semplificazione puntuale nel tempo, ciclica. Trattamento politico che
permette una riforma dell’ordinamento giuridico, di cui la politica sceglie una
direzione.
Proposte in uscita non vengono mai ne da giudici o avvocati, ma giuristi esterni a tali
professioni. Lavorare all’interno di questo mondo giudico, non consente di vedere
soluzioni di uscita, in quanto si è fatalmente portati a difendere tale sistema.
Esteriorità biografica.
18/04/18
Ideologia che sostiene legittima la redazione di un codice, è necessaria la maturazione
di alcune caratteristiche.
Fenomeni intimamente collegati fra loro, prima viene il giusnaturalismo 17esimo
secolo, illuminismo 18esimo secolo, codificazione inizia ad essere promulgate nei primi
anni del 800
Giusnaturalismo e illuminismo ambienti che porteranno a maturazione l’idea di fare un
codice, che ha una serie di premesse, che senza queste non avrebbero potuto
esistere. Filoni molto articolati.
Codificazione come approdo mentale, è un fenomeno storico che viene raggiunto
perché le condizioni economiche e sociali portano a tale esito.
Diritto nazionale francese, ordinanze del re, tipiche del re di Francia, corpo di norme
semplici e chiare scritte in lingua nazionale.
500/600 ideologia che accompagna la forza del principe è che questo è colui che
tutela e accompagna i diritti
Pieno 600 iniziano a fiorire autori che aprono nuove frontiere che il diritto nazionale
non prevedeva, queste opere sui fondamenti del diritto, nuove strade indicate in
diverse direzione (3)
Individuazione di un diritto natu