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17/04/18 MEDIEVALE

Città di Bologna, più livelli giurisdizionali, con elevata presenza di tribunali, sia della

città, che dello stato pontificio, tribunale per ogni tipo di materia e per ogni tipo di

soggetto.

Diritto nobiliare, 500/600, nobili rientrano nella materia del diritto feudale, ma in

questo periodo la nobiltà cambia caratteristiche, cambia l’ambito giuridico collegabile

al concetto di onore, viene messa in discussione nella sfida e duello. Sfida onore

duello, bacino di norme giuridiche di natura spesso consuetudinaria, modo laterale in

cui i nobili risolvono le loro questioni per questo tipo di materie, quindi non si recano in

tribunale.

Cultura giuridica italiana, isolamento, rispetto ad acquisizioni naturalistiche e

giusnaturalistiche, che non entrano in Italia, o quanto meno non vengono citate.

De Luca, citazioni dottrinali e raccolta di decisiones, manifesta sensibilità e

consapevolezza del momento di crisi della situazione giuridica e scrive un’opera

enciclopedica di diritto che tradurrà poi in Italiano, il Dottor Volgare, per divulgare i

contenuti giuridici, che fin a quel momento a causa del latino erano gestibili solo da

una certa Élite, natura chiusa della cultura giuridica, De luca pioniere rispetto alla

sensibilità di elementi del mondo giuridico.

Gianvincenzo Gravina, Apertura rispetto alla cultura giuridica italiana dal 500 in poi

insegna a Roma, interesse esplicito nei confronti della sensibilità umanistica e

contenuti culturali del giusnaturalismo, processo di secolarizzazione del diritto, diritto

sottratto dall’ambito religioso e metafisico, creazione stato collegato ad un elemento

di carattere secolare. Fondamenti del diritto e dello stato, vengono secolarizzati. Opere

strettamente connesse alla sua didattica, nelle sue opere abbiamo una netta apertura

al mondo culturale che sembrava preclusa, apertura ad argomenti di natura

giurisdizionalista. Opere scritte in Latino, non c’è continuità con De Luca. Orationes

(produzione che rimandava ad un’origine orale, che veniva messo per iscritto)

Origines Iuris Civilis (1701 Napoli ed ultimato nel 1703, pubblicazioni anche

all’estero), in quest’ultima opera si costruiscono le basi storiche dell’ordinamento

giuridico. Origini del diritto non vengono collocate in una dimensione religiosa, ma

interrogazione autentica sulle origini storiche.

Dare una dimensione storica al diritto da due conseguenze, una più evidente

approccio di carattere storico se autentico, manifesta una visione del passato di

carattere secolare. Origine del diritto, dove l’umanità cerca punti di equilibrio e

fondamenti che possano regolare la convivenza. Storia elemento di secolarizzazione.

Origines opera di storia del diritto che produce secolarizzazione, che non potrà essere

secolarizzata completamente.

La ricerca dell’ordinamento giuridico dell’ordinamento, Gravina li individua nella loro

razionalità. I principi giuridici dimostrano la loro base razionale, la loro razionalità

comprova sopravvivenza e persistenza nei lunghi periodi. Il diritto roano se imposto

dall’impero, voluto da disegno provvidenzialistico di dio, in quest ottica il diritto

romano non può essere accolto in una visione moderna di stato umanistico e storica,

se invece una certa parte del diritto romano lo indentifico nei principi che evidenziano

razionalità, quindi in quanto tale possono essere condivisi anche uomini in futuro.

Persistenza del diritto romano non è collegato a fenomeno previdenziale e autoritativo,

ne può avere una visione provvidenzialistica, ma si individua una ratio che fa

perdurare la norma nel tempo, che la renda quindi permanente. La permanenza delle

regole è collegata alla matrice razionale. Interesse storico. La storia viene

“Sdoganata”. Interrogazione storica è compatibile con l’organizzazione del discorso

giuridico. Recepito l’interesse storico, matrice razionale del diritto (anche romano),

rivolgiamo lo sguardo anche al Giusnaturalismo. Si individua nella permanenza il

fondamento razionale delle norme, accolte dall’umanità nel tempo.

Diritto romano resta non perché norma imperiale, ma perché razionale. Diritto romano

ha vigenza non rationis imperi ma imperio rationis (attraverso l’imperatività della

ratio, ragionevolezza e razionalità) Gravina giurista strategico, perché dimostra il

momento di apertura della cultura italiana, che si intravede già in parte con De Luca,

apertura di matrice giusnaturalistica, ci parla non solo di diritto civile ma anche

dell’organismo politico, che lo colloca nel momento volontaristico dell’accordo fra

consociati, contratto sociale. Gravina primo giurista di scuola, che dimostra l’apertura

ad una lettura storica dei fondamenti del diritto. Interesse e approccio storico,

profondamente innovatore. Approccio storico, dimostra che la storia della convivenza

umana è in costante innovamento è normale che anche il presente è un assetto

provvisorio, rispetto ad un futuro da costruire. Visione dinamica della visione storica

della realtà. Cultura giuridica ha la possibilità di aprirsi e mettere in discussione il suo

approccio autoreferenziale, in quanto cita sempre orientamenti dottrinali, con

contenuti uguali, eccesso di fonti dottrinali, ma allo stesso tempo non permettono

reale mutamento, così come le decisiones, cultura italiana affetta da “immobilismo”.

Approccio erudito. Passato fine a sé stesso, conoscenza storica. Cultura dei giuristi,

criticata, per mancata conoscenza dei problemi e mancata conoscenza storica dei

problemi. Giuristi ricchi di citazioni ma poveri di effettivi contenuti culturale. Discorso

ancor più plateale con Ludovico Antonio Muratori

Ludovico Antonio Muratori, costituisce la biblioteca estense universitaria. Muratori

nasce come erudito, non ha mai fatto il giurista, ma conosce il diritto e sottopone

ordinamento a profonda critica. Critica aperta, Opera più conosciuta, Dei Difetti della

Giurisprudenza. Critica aperta ad ordinamento e cultura giuridica, pubblicazione a

Venezia, anche se probabilmente così non fu, per non intercorrere nella censura

ecclesiastica. Muratori era un sacerdote, la sua opera fu iscritta nell’indice dei libri

proibiti. Apertura critica alla cultura giuridica. Grande intellettuale modenese,

conosciuto in tutta Europa. Latino permetteva un dialogo diletto con gli intellettuali (o

il francese)

Muratori ha il pregio di aver recuperato nel patrimonio della biblioteca, manoscritti

della cultura medievale, erudito con sguardo alla storia che permette una lettura

dinamica della penisola. Massa di cronache medievali ha contribuito a creare una

coscienza nazionale negli intellettuali italiani. Coscienza nazionale, narrazione storica

resa possibile dalla pubblicazione di cronache medievali.

Muratori, laureato anche in legge, per esprimere una fonte critica al diritto, accolto

nella corte estense e precettore Francesco III D’Este, che promosse riforme

dell’ordinamento, tra i quali un codice, dovuto all’apertura recepita da Muratori.

Dei difetti della giurisprudenza, divisa in due grandi parti, molto conosciuta la prima

parte, critica della culutra giuridica, soprattutto nei confronti di giudici ed avvocati,

sottoposti a spietata ma rispettosa critica, seconda parte meno conosciuta sono 99

proposte di semplificazione dell’ordinamento giuridico.

I parte, premessa che il diritto ha difetti che possono essere divisi in due grandi

categorie,

intrinseci relativi difetti non possono essere eliminati, sono soprattutto collegati al

fatto che il diritto nella sua essenza è il linguaggio che non ha rapporto immediato con

ciò che si vuole dire, ha una natura indissolubilmente ambigua, da una parte esprime

chiarezza, dall’altra si presta ad interpretazione. Linguaggio ha un fondo di ambiguità

ineliminabile. Diritto è linguaggio, si esprime attraverso la lingua. Subisce

interpretazione. Anche il diritto ha difetti intrinseci inevitabili

estrinseci, non sono interi, ma inconvenienti che si sono creati nel tempo e possono

essere eliminati, nel corso del tempo si sono accumulati ai difetti intrinseci, non si può

risolvere il problema del diritto pensando di risolvere tutti i difetti, ma concentrandoci

su quelli estrinseci, Muratori fa una lista, interpretazione dottrinale, nel corso del

tempo, la fonte del diritto romano, schiacciata e dimenticata a causa del prevalere

delle interpretazioni dottrinali. Critica che mancava in Gravina.

Critica già fatta dagli umanisti

Critica alla visione politica del diritto, che nel tempo manifesta problemi che sono stati

prodotti da interessi, visione della società. Difetti contestati, si critica anche il tipo di

società.

Muratori, propene che il principe raccolga commissione perché le opinioni dottrinali

vengano drasticamente ridotte. Prelude la codificazione, ma non è innovatore, ma

osservatore, duplicità di interpretazioni non è storicamente ammissibile giudicare

Muratori in vista di ciò che accadrà dopo. Cosa simile succede a Torino nel 1723, Re di

Sardegna Vittorio II fa un codice.

Muratori non pensa ad una riforma radicale, ma ad un problema pratico, critica ad

avvocati e giudici per aiutare sudditi a difendersi dai giuristi del foro. Dovrebbe riunirsi

una commissione, Muratori individua 99 istituti giuridici, che individua come i portatori

di un prolungamento della lite giudiziale. Elenco di soluzioni che non diventano

opinioni giudiziali ma leggi sovrane. Muratori pensa ad orientamenti dottrinali.

Approdo di tipo legislativo. Muratori pessimista non aveva fiducia nell’ordinamento

giuridico. Approccio giusnaturalistico produce utopia, di poche leggi. Muratori non fa

parte di questo orientamento, sa che dopo queste 99 soluzioni, che vorrebbe venissero

adottate da un principe, ci sono difetti intrinseci, elemento di pessimismo nella sua

considerazione. Semplificazione puntuale nel tempo, ciclica. Trattamento politico che

permette una riforma dell’ordinamento giuridico, di cui la politica sceglie una

direzione.

Proposte in uscita non vengono mai ne da giudici o avvocati, ma giuristi esterni a tali

professioni. Lavorare all’interno di questo mondo giudico, non consente di vedere

soluzioni di uscita, in quanto si è fatalmente portati a difendere tale sistema.

Esteriorità biografica.

18/04/18

Ideologia che sostiene legittima la redazione di un codice, è necessaria la maturazione

di alcune caratteristiche.

Fenomeni intimamente collegati fra loro, prima viene il giusnaturalismo 17esimo

secolo, illuminismo 18esimo secolo, codificazione inizia ad essere promulgate nei primi

anni del 800

Giusnaturalismo e illuminismo ambienti che porteranno a maturazione l’idea di fare un

codice, che ha una serie di premesse, che senza queste non avrebbero potuto

esistere. Filoni molto articolati.

Codificazione come approdo mentale, è un fenomeno storico che viene raggiunto

perché le condizioni economiche e sociali portano a tale esito.

Diritto nazionale francese, ordinanze del re, tipiche del re di Francia, corpo di norme

semplici e chiare scritte in lingua nazionale.

500/600 ideologia che accompagna la forza del principe è che questo è colui che

tutela e accompagna i diritti

Pieno 600 iniziano a fiorire autori che aprono nuove frontiere che il diritto nazionale

non prevedeva, queste opere sui fondamenti del diritto, nuove strade indicate in

diverse direzione (3)

Individuazione di un diritto natu

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraRLaura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Tavilla Elio.
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