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VIZIO DI SVIAMENTO DI POTERE

Si considera sviato il potere esercitato per un fine diverso da quello in vista del quale esso era stato attribuito. Secondo la Corte, costituisce uno sviamento di potere l'adozione, da parte di un'istituzione dell'Unione, di un atto allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.

1.3 Legittimazione attiva

Il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni non è esercitato d'ufficio dalla Corte, ma deve essere attivato con la presentazione di un apposito ricorso. A tal fine sono legittimati ad agire:

  • istituzioni dell'Unione
  • Stati membri
  • soggetti di diritto interno

ISTITUZIONI

Le istituzioni sono ricorrenti privilegiati, cioè la loro legittimazione attiva è piena e soprattutto esse non sono tenute ad allegare la lesione di un

interesse materiale per chiedere l'annullamento dell'atto impugnato.

Il ricorso delle istituzioni si situa sul piano dei rapporti interistituzionali e costituisce uno dei mezzi più incisivi per assicurare il rispetto delle competenze di ciascuno.

  • STATI MEMBRI

Li Stati sono ricorrenti privilegiati. La legittimazione ad agire è riservata allo Stato nella sua unità e in particolare alle autorità di governo.

  • SOGGETTI PRIVATI

I soggetti privati, cioè persone fisiche e giuridiche, sono ricorrenti non privilegiati, cioè possono impugnare decisioni a loro specificamente indirizzate, nonché atti di cui non sono destinatari formali ed anche regolamenti, purché tali atti li riguardino:

  • direttamente, cioè l'atto deve incidere direttamente sulla posizione giuridica del singolo, senza lasciare ai destinatari alcun potere discrezionale e senza che ai fini dell'applicazione sia necessaria alcuna

attività normativa ulteriore, nazionale o comunitaria;- individualmente, il provvedimento deve cioè riguardarli a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e quindi li identifichi alla stregua dei destinatari.

1.4 Termini ed effetti

Il ricorso di annullamento deve essere presentato entro 2 mesi a partire dalla pubblicazione dell'atto o dalla notifica dello stesso al proprio destinatario o comunque dal momento in cui il soggetto ne ha avuto conoscenza.

In caso di accoglimento del ricorso, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. La sentenza ha effetto erga omnes ed opera ex tunc (dal momento in cui l'atto è stato emanato). L'istituzione in questione dovrà quindi ristabilire la situazione preesistente all'emanazione dell'atto.

2. I ricorsi in carenza

Il ricorso in carenza si ha nell'ipotesi in cui gli organi dell'Unione si astengano,

inviolazione dei Trattati, dall'emanare un atto. Ciò legittima:- Stati membri- altre istituzioni- persone fisiche e giuridichead adire la Corte, dopo aver messo in mora l'istituzione, per far constatarel'illegittima inazione di quest'ultima.

Le istituzioni dell'Unione alle quali può essere contestata l'omissione sono tutte quelle che possono incidere sugli interessi tutelati dal diritto dell'Unione. 312.1 Legittimazione attiva

Gli Stati membri e gli organi dell'Unione sono anche in questo caso ricorrenti privilegiati. Essi godono infatti del più ampio raggio d'azione: sono legittimati a contestare l'omissione di tutti gli atti.

Le persone fisiche e giuridiche invece sono ricorrenti non privilegiati. Questo significa che possono solo contestare all'istituzione di aver omesso di emanare nei loro confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. In altre parole possono adire la Corte solo nel caso

In cui l'atto omesso avrebbe dovuto avere natura di decisione. Sono escluse le direttive perché sono indirizzate agli Stati membri. Sono esclusi i regolamenti perché hanno carattere generale e non possono indirizzarsi a singoli destinatari.

2.2 Procedura

Per ricorrere a tale ricorso è necessario porre in mora l'istituzione in questione. Ciò ha una duplice funzione:

  • darle la possibilità di evitare un ricorso giurisdizionale adottando l'atto
  • permettere che sia fissato il momento di decorrenza dei termini di ricorso

La costituzione in mora viene formulata come una diffida che tende ad avviare la procedura di contestazione dell'inazione e deve indicare con precisione il provvedimento la cui emanazione si invoca.

Dalla messa in mora decorre un termine di 2 mesi entro il quale la stessa istituzione può adottare il provvedimento richiesto ed impedire così il ricorso giurisdizionale. Decorso tale termine senza che sia stata

la richiesta di agire, la essere adita. La sentenza della corte che accoglie il ricorso ha natura dichiarativa dell'illegittimità del comportamento omissivo. L'istituzione deve quindi prendere i provvedimenti necessari per assicurare la piena osservanza della sentenza. 3. L'azione di danni In materia di responsabilità extracontrattuale l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. L'azione di danni non è quindi diretta a far constatare l'illegittimo comportamento di un'istituzione con effetti erga omnes, ma al risarcimento dei danni provocati da tale comportamento. I legittimati attivi sono: - persone fisiche e giuridiche - Stati membri Qui non vi è più quella distinzione tra ricorrenti privilegiati e non. I legittimati passivi sono invece tutte.

Le istituzioni e gli organi dell'Unione a cui può essere imputato il comportamento illecito che ha provocato il danno sono:

  • Stati membri
  • istituzioni
  • persone fisiche/giuridiche

I presupposti per agire con l'azione di danni sono:

  • illiceità del comportamento contestato alle istituzioni
  • esistenza di un danno
  • nesso di causalità tra i due

L'azione di danni si prescrive in 5 anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà origine al danno.

ANNULLAMENTO CARENZA DANNO

Motivo Illegittimità Astensione Danno provocato
Stati membri Stati membri Stati membri
Legittimazione istituzioni istituzioni persone fisiche/giuridiche
Ricorrenti ✔️ ✔️

La Corte ha la competenza di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su questioni di interpretazione di disposizioni del diritto dell'Unione o anche di interpretazione e validità di atti delle istituzioni, a seguito degli appositi

Rinvii che le giurisdizioni degli Stati membri sono obbligate o abilitate ad operare dove la soluzione di simili questioni sia necessaria per risolvere la controversia. La procedura è attivata a seguito del rinvio del giudice nazionale innanzi al quale quella controversia pende. Essa inoltre non è destinata in principio a risolvere la controversia in atto, ma a fornire gli elementi necessari alla sua soluzione nel processo principale.

  1. Finalità

La finalità della competenza pregiudiziale è quella di assicurare la tendenziale uniformità dell'interpretazione del diritto dell'Unione, evitando di arrivare ad una sorta di nazionalizzazione delle regole ed evitando un'interpretazione da parte delle singole giurisdizioni nazionali, con conseguente progressiva diversificazione del loro senso e della loro portata da uno Stato all'altro. La tecnica di rinvio pregiudiziale consente di rimettere in questione la validità degli atti anche.

nei casi in cui ai privati sia precluso di impugnarli con un ricorso diretto a causa delle limitazioni espresse nei ricorsi di annullamento e in carenza. Ma ancora più importante è la possibilità offerta agli interessati di tutelarsi attraverso la competenza pregiudiziale della Corte nei confronti degli Stati membri, e anzitutto nei confronti del proprio Stato. 2. Condizioni Le questioni d'interpretazione del diritto dell'Unione possono vertere su qualsiasi disposizione di quel diritto: - norme dei Trattati - atti di diritto derivato - accordi stipulati dall'Unione - principi generali di diritto Coloro che sono legittimati ad operare il rinvio pregiudiziale sono gli organi giurisdizionali degli Stati membri di ogni ordine e grado. Se non è di ultima istanza, il giudice nazionale ha la facoltà di operare il rinvio pregiudiziale, restando inteso che se decide di non farlo, egli può procedere autonomamente.all'interpretazione del Trattato o dell'atto in causa. Di quest'ultimo il giudice potrà anche valutare, se ne è richiesto, la validità, con l'avvertenza però che se l'esame dovesse concludersi con esito negativo, egli dovrà astenersi dal dichiarare l'invalidità dell'atto e dovrà rimettere la questione a Lussemburgo. La Corte ha riconosciuto al giudice nazionale che operi un rinvio pregiudiziale il potere di sospendere, in attesa della pronuncia della Corte, l'efficacia di provvedimenti nazionali fondati su atti dell'Unione rispetto alla cui validità tale giudice nutra seri dubbi. La soluzione di lasciare libere le predette giurisdizioni di non effettuare il rinvio pregiudiziale si spiega con il fatto che in tal caso gli interessati possono pur sempre impugnare la loro decisione e riproporre quindi nel successivo grado di giudizio la richiesta di rinvio alla Corte. Quando si tratta di un

giudice di ultima istanza, questo è obbligato a porre la questione alla Corte. Tale obbligo viene meno quando:

  • la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione già sottoposta alla Corte in relazione ad un'analoga fattispecie
  • sul punto di diritto di cui trattasi già esista una consolidata giurisprudenza della Corte
  • l'applicazione, o non, della norma dell'Unione al caso concreto si imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi

Al di fuori di questi casi l'inosservanza dell'obbligo costituisce una violazione del Trattato e può quindi giustificare un ricorso per inadempimento da parte della Commissione.

3. Procedura

La procedura relativa al giudizio principale è ovviamente regolata dal diritto nazionale.

Il rinvio, insieme alla contestuale sospensione del

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A.A. 2022-2023
76 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gabrielecarnevalini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Rossi Edoardo Alberto.