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DIVERSO LIVELLO

1. La libertà negoziale può far si che un contratto collettivo nazionale

applicabile all’impresa ed un contratto aziendale, disciplinino la

medesima materia in modo differente.

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2. Occorre stabilire quale sia la disciplina prevalente. Il tema è divenuto

più importante da quando i contratti aziendali hanno incominciato a

prevedere clausole peggiorative rispetto al contratto collettivo

nazionale.

3. Per qualche tempo sono state prospettate teorie che prevedevano la

prevalenza (per gerarchia) del contratto collettivo nazionale ed altre

che, al contrario, la prevalenza dell’accordo più vicino ai lavoratori

rappresentati.

4. Oggi prevale l’orientamento, avallato dalla giurisprudenza, che il

contratto collettivo aziendale, successivo nel tempo, possa stabilire

anche clausole peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale.

5. Tale ipotesi, gradita al legislatore del 2011, è oggi riconosciuta anche

dalle Organizzazioni sindacali nazionali (Testo Unico) ma

limitatamente alle materie e con le modalità stabilite dalla

contrattazione collettiva nazionale.

6. Negli anni passati vi è stata una forte spinta alla modifica del sistema

della contrattazione articolata a favore di un sistema contrattuale

che preveda un solo livello di contrattazione (o quello nazionale o

quello di impresa - pro e contro) con una forte spinta per la

prevalenza del secondo.

7. Con gli accordi che hanno portato al Testo Unico, il problema è stato

per il momento accantonato con la conferma del sistema articolato su

due livelli di contrattazione.

L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO

COLLETTIVO

1. In assenza di una disciplina speciale, il contratto collettivo risponde

alla norma del codice civile secondo la quale ciascuno ha il potere di

“concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una

disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi

meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico “ art. 1322, c. 2.

2. Tali contratti trovano applicazione limitatamente ai soggetti

rappresentati dal soggetto stipulante.

3. Nell specifico: se un sindacato stipula un contratto collettivo in nome

dei propri iscritti con un’organizzazione sindacale di imprenditori,

l’imprenditore, se iscritto, sarà tenuto a dare applicazione all’accordo

solo nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato stipulante.

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4. Tuttavia nei fatti, il contratto collettivo di diritto comune trova,

invece, una applicazione generalizzata, ben superiore alle regole

stabilite dal diritto privato.

5. Se il lavoratore di un’impresa aderente alla associazione datoriale

iscritta, non è a sua volta iscritto al sindacato, il problema neppure si

pone. Differenziare il trattamento dei propri dipendenti tra lavoratori

iscritti e non iscritti al sindacato sarebbe, prima di tutto, non

conveniente e complicato per la stessa organizzazione

dell’imprenditore.

6. Talune costruzioni giurisprudenziali dal canto loro, sostengono che

l’imprenditore si obbliga ad applicare il contratto collettivo firmato

dall’associazione cui è iscritto a tutti i lavoratori indipendentemente

della loro iscrizione al sindacato.

7. Il problema è più complicato nel caso che a non essere iscritto

all’associazione stipulante sia il datore di lavoro. In tal caso i

ragionamenti relativi all’opportunità non valgono.

8. Tuttavia sia la giurisprudenza ha elaborato una serie di principi che,

concretamente, estendono notevolmente l’obbligo di applicazione del

contratto collettivo anche da parte dei datori di lavoro non iscritti.

9. Il principale è costituito dalle modalità con cui la giurisprudenza

applica l’art. 36 della Costituzione che prevede, per ogni lavoratore il

“diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità

del lavoro svolto e sufficiente, in ogni caso, per assicurare a sé e alla

propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa “.

10. Tale diritto, evidentemente è riconosciuto a tutti i lavoratori

indipendentemente dalla loro iscrizione al sindacato e qualunque

lavoratore che ritenga inadeguata la propria retribuzione può

rivolgersi al giudice perché stabilisca l’entità della retribuzione nella

misura indicata dalla norma costituzionale.

11. La giurisprudenza, tutte le volte che è chiamata ad applicare

tale norma costituzionale riconosce al lavoratore la retribuzione

minima stabilita dai contratti collettivi della categoria di

appartenenza.

12. In tal modo, non fa altro che applicare la parte fondamentale del

contratto collettivo (estendendo così l’ambito di applicazione) a tutti

i lavoratori. 6

13. La stessa giurisprudenza, inoltre, ha stabilito che quando il

datore di lavoro, anche se non obbligato, cominci ad applicare ai

propri dipendenti la disciplina di un contratto collettivo, o la sua

parte sostanziale, con ciò si obblighi, implicitamente a continuare ad

applicare tale contratto nella sua interessa, almeno sino alla

scadenza.

14. Altrettanto avviene quando il datore di lavoro pur non essendo

iscritto alla associazione stipulante esplicitamente dichiara di voler

applicare ai propri dipendenti un contratto collettivo.

15. In definitiva, la giurisprudenza, in tutte le occasioni, adotta un

orientamento che porta all’estensione dell’efficacia soggettiva del

contratto collettivo di diritto comune.

IL SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTRATTO

COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE DA PARTE DELLA

LEGISLAZIONE

1. Il legislatore, da tempo, ha favorito l’estensione della applicazione dei

contratti collettivi di diritto comune mediante la seguente

nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle

disposizione: “

vigenti leggi dello Stato a favore d’imprenditori che esercitano professionalmente

àà

un’attivit economica organizzata e nei capitolati d’appalto attinenti all’esecuzione di

opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per

il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti

dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti

dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ” (art. 36

legge n. 300/1970 – Statuto dei lavoratori)Tale clausola è stata

ribadita successivamente in diverse disposizioni che accordano

benefici all’impresa.

2. Perché viene indicato l’obbligo di applicare condizioni non inferiori a

tout court,

quelle dei contratti collettivi della categoria e non,

l’obbligo di applicare il contratto collettivo della categoria?

3. In definitiva, anche il legislatore, al pari della giurisprudenza, ha

sempre inteso favorire la diffusione e l’applicazione dei contrati

collettivi di diritto comune. 7

4. Nella pratica, quindi, i contratti collettivi di diritto comune si

applicano sempre a tutti i lavoratori quando il datore di lavoro sia

iscritto ad una associazione stipulante. Quando non lo sia, è

frequente che sia tenuto ad applicarlo o sulla base delle

interpretazioni estensive della giurisprudenza o quale obbligo

preliminare per poter accedere a benefici concessi dallo Stato

L’EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA

RAPPRESENTANZA DEL 2014.

1. Il T.U. ha stabilito norme procedurali per la stipulazione dei contratti

collettivi nazionali, applicabili alle organizzazioni sindacali che

abbiano sottoscritto l’accordo.

2. Finalità della norma è quella di pervenire ad un contratto che tutte le

parti, anche se in dissenso, si impegnano a rispettare ( per evitare i

rischi dei cosiddetti accordi separati)

3. Possono partecipare alla contrattazione le organizzazioni firmatarie

che, nell’ambito del settore di contrattazione, rappresentino almeno

il 5% dei lavoratori interessati (dato medio tra la percentuale dei

lavoratori iscritti e al percentuale dei voti ottenuti alle ultime elezioni

delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

4. Ciascuna organizzazione sindacale potrà elaborare una propria

piattaforma contrattuale e individuare la propria delegazione alla

trattativa.

5. Le organizzazioni sindacali cercheranno di favorire l’elaborazione di

un’unica piattaforma per ciascuna categoria.

6. In assenza di una piattaforma unitaria, la parte datoriale si impegna a

favorire che la negoziazione abbia luogo sulla base della piattaforma

presentata dalle organizzazioni sindacali che abbiano un grado di

rappresentatività superiore al 50%.

7. I Contratti collettivi nazionali di lavoro, formalmente sottoscritti dalle

Organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% + 1 della

rappresentanza saranno vincolanti per l’insieme dei lavoratori e per

tutte le organizzazioni (datoriali e dei lavoratori) aderenti alle parti

firmatarie del Testo Unico. 8

8. Prima della formale sottoscrizione, il sindacato di ciascuna categoria

sottoporrà la proposta di accordo alla votazione dei lavoratori

interessati (secondo modalità definite da ciascuna categoria) e per

essere considerata approvata sarà sufficiente la maggioranza

semplice.

9. Tale disciplina, ovviamente, impegna solo le organizzazioni stipulanti

e non impedisce la stipulazione di accordi al di fuori di tale disciplina.

10. La FIAT, ad esempio, non aderisce alla Confindustria, pertanto

non è vincolata al rispetto di questo accordo e stipula un proprio

contratto collettivo (di impresa – ed allo stesso tempo nazionale) con

le organizzazioni sindacali con le quali decida di avviare le trattative

per la stipulazione del contratto.

L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO

COLLETTIVO AZIENDALE

1. Per il contratto collettivo aziendale l’esigenza di garantire l’efficacia

nei confronti di tutti i lavoratori dell’impresa è sempre stato

avvertito quale caratteristica “naturale” di tale contratto, destinato a

regolare il rapporto di tutti i lavoratori dell’impresa.

2. Tale orientamento è stato fatto proprio dalla dottrina e dalla

giurisprudenza prevalente.

3. Tale orientamento è risultato pacifico, sino a quando i contratti

aziendali (come è stato nel passato) contenevano clausole

migliorative rispetto al contratto nazionale.

4. Quanto i contratti aziendali hanno incominciato a prevedere clausole

peggiorative, i lavoratori non iscritti a nessun sindacato o iscritti ad

un sindacato diverso da quello che ha sottoscritto il contratto

contenente clausole peggiorative, hanno invocato l’applicazione

delle norme più favorevoli contenute nel contratto precedente.

5. Attualmente, il

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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