DIVERSO LIVELLO
1. La libertà negoziale può far si che un contratto collettivo nazionale
applicabile all’impresa ed un contratto aziendale, disciplinino la
medesima materia in modo differente.
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2. Occorre stabilire quale sia la disciplina prevalente. Il tema è divenuto
più importante da quando i contratti aziendali hanno incominciato a
prevedere clausole peggiorative rispetto al contratto collettivo
nazionale.
3. Per qualche tempo sono state prospettate teorie che prevedevano la
prevalenza (per gerarchia) del contratto collettivo nazionale ed altre
che, al contrario, la prevalenza dell’accordo più vicino ai lavoratori
rappresentati.
4. Oggi prevale l’orientamento, avallato dalla giurisprudenza, che il
contratto collettivo aziendale, successivo nel tempo, possa stabilire
anche clausole peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale.
5. Tale ipotesi, gradita al legislatore del 2011, è oggi riconosciuta anche
dalle Organizzazioni sindacali nazionali (Testo Unico) ma
limitatamente alle materie e con le modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva nazionale.
6. Negli anni passati vi è stata una forte spinta alla modifica del sistema
della contrattazione articolata a favore di un sistema contrattuale
che preveda un solo livello di contrattazione (o quello nazionale o
quello di impresa - pro e contro) con una forte spinta per la
prevalenza del secondo.
7. Con gli accordi che hanno portato al Testo Unico, il problema è stato
per il momento accantonato con la conferma del sistema articolato su
due livelli di contrattazione.
L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO
1. In assenza di una disciplina speciale, il contratto collettivo risponde
alla norma del codice civile secondo la quale ciascuno ha il potere di
“concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico “ art. 1322, c. 2.
2. Tali contratti trovano applicazione limitatamente ai soggetti
rappresentati dal soggetto stipulante.
3. Nell specifico: se un sindacato stipula un contratto collettivo in nome
dei propri iscritti con un’organizzazione sindacale di imprenditori,
l’imprenditore, se iscritto, sarà tenuto a dare applicazione all’accordo
solo nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato stipulante.
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4. Tuttavia nei fatti, il contratto collettivo di diritto comune trova,
invece, una applicazione generalizzata, ben superiore alle regole
stabilite dal diritto privato.
5. Se il lavoratore di un’impresa aderente alla associazione datoriale
iscritta, non è a sua volta iscritto al sindacato, il problema neppure si
pone. Differenziare il trattamento dei propri dipendenti tra lavoratori
iscritti e non iscritti al sindacato sarebbe, prima di tutto, non
conveniente e complicato per la stessa organizzazione
dell’imprenditore.
6. Talune costruzioni giurisprudenziali dal canto loro, sostengono che
l’imprenditore si obbliga ad applicare il contratto collettivo firmato
dall’associazione cui è iscritto a tutti i lavoratori indipendentemente
della loro iscrizione al sindacato.
7. Il problema è più complicato nel caso che a non essere iscritto
all’associazione stipulante sia il datore di lavoro. In tal caso i
ragionamenti relativi all’opportunità non valgono.
8. Tuttavia sia la giurisprudenza ha elaborato una serie di principi che,
concretamente, estendono notevolmente l’obbligo di applicazione del
contratto collettivo anche da parte dei datori di lavoro non iscritti.
9. Il principale è costituito dalle modalità con cui la giurisprudenza
applica l’art. 36 della Costituzione che prevede, per ogni lavoratore il
“diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità
del lavoro svolto e sufficiente, in ogni caso, per assicurare a sé e alla
propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa “.
10. Tale diritto, evidentemente è riconosciuto a tutti i lavoratori
indipendentemente dalla loro iscrizione al sindacato e qualunque
lavoratore che ritenga inadeguata la propria retribuzione può
rivolgersi al giudice perché stabilisca l’entità della retribuzione nella
misura indicata dalla norma costituzionale.
11. La giurisprudenza, tutte le volte che è chiamata ad applicare
tale norma costituzionale riconosce al lavoratore la retribuzione
minima stabilita dai contratti collettivi della categoria di
appartenenza.
12. In tal modo, non fa altro che applicare la parte fondamentale del
contratto collettivo (estendendo così l’ambito di applicazione) a tutti
i lavoratori. 6
13. La stessa giurisprudenza, inoltre, ha stabilito che quando il
datore di lavoro, anche se non obbligato, cominci ad applicare ai
propri dipendenti la disciplina di un contratto collettivo, o la sua
parte sostanziale, con ciò si obblighi, implicitamente a continuare ad
applicare tale contratto nella sua interessa, almeno sino alla
scadenza.
14. Altrettanto avviene quando il datore di lavoro pur non essendo
iscritto alla associazione stipulante esplicitamente dichiara di voler
applicare ai propri dipendenti un contratto collettivo.
15. In definitiva, la giurisprudenza, in tutte le occasioni, adotta un
orientamento che porta all’estensione dell’efficacia soggettiva del
contratto collettivo di diritto comune.
IL SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE DA PARTE DELLA
LEGISLAZIONE
1. Il legislatore, da tempo, ha favorito l’estensione della applicazione dei
contratti collettivi di diritto comune mediante la seguente
nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle
disposizione: “
vigenti leggi dello Stato a favore d’imprenditori che esercitano professionalmente
àà
un’attivit economica organizzata e nei capitolati d’appalto attinenti all’esecuzione di
opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per
il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ” (art. 36
legge n. 300/1970 – Statuto dei lavoratori)Tale clausola è stata
ribadita successivamente in diverse disposizioni che accordano
benefici all’impresa.
2. Perché viene indicato l’obbligo di applicare condizioni non inferiori a
tout court,
quelle dei contratti collettivi della categoria e non,
l’obbligo di applicare il contratto collettivo della categoria?
3. In definitiva, anche il legislatore, al pari della giurisprudenza, ha
sempre inteso favorire la diffusione e l’applicazione dei contrati
collettivi di diritto comune. 7
4. Nella pratica, quindi, i contratti collettivi di diritto comune si
applicano sempre a tutti i lavoratori quando il datore di lavoro sia
iscritto ad una associazione stipulante. Quando non lo sia, è
frequente che sia tenuto ad applicarlo o sulla base delle
interpretazioni estensive della giurisprudenza o quale obbligo
preliminare per poter accedere a benefici concessi dallo Stato
L’EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA
RAPPRESENTANZA DEL 2014.
1. Il T.U. ha stabilito norme procedurali per la stipulazione dei contratti
collettivi nazionali, applicabili alle organizzazioni sindacali che
abbiano sottoscritto l’accordo.
2. Finalità della norma è quella di pervenire ad un contratto che tutte le
parti, anche se in dissenso, si impegnano a rispettare ( per evitare i
rischi dei cosiddetti accordi separati)
3. Possono partecipare alla contrattazione le organizzazioni firmatarie
che, nell’ambito del settore di contrattazione, rappresentino almeno
il 5% dei lavoratori interessati (dato medio tra la percentuale dei
lavoratori iscritti e al percentuale dei voti ottenuti alle ultime elezioni
delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
4. Ciascuna organizzazione sindacale potrà elaborare una propria
piattaforma contrattuale e individuare la propria delegazione alla
trattativa.
5. Le organizzazioni sindacali cercheranno di favorire l’elaborazione di
un’unica piattaforma per ciascuna categoria.
6. In assenza di una piattaforma unitaria, la parte datoriale si impegna a
favorire che la negoziazione abbia luogo sulla base della piattaforma
presentata dalle organizzazioni sindacali che abbiano un grado di
rappresentatività superiore al 50%.
7. I Contratti collettivi nazionali di lavoro, formalmente sottoscritti dalle
Organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% + 1 della
rappresentanza saranno vincolanti per l’insieme dei lavoratori e per
tutte le organizzazioni (datoriali e dei lavoratori) aderenti alle parti
firmatarie del Testo Unico. 8
8. Prima della formale sottoscrizione, il sindacato di ciascuna categoria
sottoporrà la proposta di accordo alla votazione dei lavoratori
interessati (secondo modalità definite da ciascuna categoria) e per
essere considerata approvata sarà sufficiente la maggioranza
semplice.
9. Tale disciplina, ovviamente, impegna solo le organizzazioni stipulanti
e non impedisce la stipulazione di accordi al di fuori di tale disciplina.
10. La FIAT, ad esempio, non aderisce alla Confindustria, pertanto
non è vincolata al rispetto di questo accordo e stipula un proprio
contratto collettivo (di impresa – ed allo stesso tempo nazionale) con
le organizzazioni sindacali con le quali decida di avviare le trattative
per la stipulazione del contratto.
L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO AZIENDALE
1. Per il contratto collettivo aziendale l’esigenza di garantire l’efficacia
nei confronti di tutti i lavoratori dell’impresa è sempre stato
avvertito quale caratteristica “naturale” di tale contratto, destinato a
regolare il rapporto di tutti i lavoratori dell’impresa.
2. Tale orientamento è stato fatto proprio dalla dottrina e dalla
giurisprudenza prevalente.
3. Tale orientamento è risultato pacifico, sino a quando i contratti
aziendali (come è stato nel passato) contenevano clausole
migliorative rispetto al contratto nazionale.
4. Quanto i contratti aziendali hanno incominciato a prevedere clausole
peggiorative, i lavoratori non iscritti a nessun sindacato o iscritti ad
un sindacato diverso da quello che ha sottoscritto il contratto
contenente clausole peggiorative, hanno invocato l’applicazione
delle norme più favorevoli contenute nel contratto precedente.
5. Attualmente, il