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RIGIDA
▪ = dispone un procedimento particolare + gravoso di quello
previsto per la formazione delle leggi ordinarie = procedimento “aggravato”.
➢ →
Rigidità garantita dalla Corte costituzionale = giudice preposto a
controllare che le regole giuridiche prodotte dal legislatore rispettino la
Costituzione (sarebbe altrimenti illusoria la superiorità della Costituzione
rispetto alle altre fonti).
Costituzioni brevi o lunge:
LUNGHE
▪ (tipiche del 2° dopoguerra) = non si limitano a disciplinare le
regole generali dell’esercizio del potere pubblico + della produzione
→
legislativa ma contengono principi + disposizioni analitiche che
riguardano le materie più disparate (dal credito al risparmio/dall’ambiente
alla famiglia).
BREVI
▪ = si limitano a disciplinare le regole generali dell’esercizio del potere
pubblico + della produzione legislativa.
→ →
Corte cost., sent. n. 1 del 1956
Norme programmatiche smentita la tesi
che le riteneva = norme non vincolanti (= norme precettive).
La nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche (…) non è decisiva nei giudizi di
«
legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi,
anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria
sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare
programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la
consentano, a norme dove il programma (…) ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il
legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune
parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano
sull'intera legislazione ».
Leggi di revisione costituzionale = leggi costituzionali il cui
→
contenuto incide sul testo della Costituzione sostituendo disposizioni in essa
contenute = eliminandole/modificandole/operando delle aggiunte.
Altre leggi costituzionali = fonti che si pongono al di fuori del testo
→ →
costituzionale finalità = attribuire alle discipline introdotte rango pari a
quello della Costituzione.
Tra il 2020 e il 2022 sono state approvate tre leggi di revisione costituzionale:
→
l. cost. n. 1 del 2020 artt. 56 + 57 + 59 C.
1) modificati gli :
• →
Art. 56 C. l. cost. n. 1 del 2020
= modificato da Camera dei Deputati = 400 membri
(prima della modifica i Deputati erano 630).
• →
Senato della Repubblica alla luce della modifica = 200 membri (prima della modifica i
Senatori erano 315).
• →
Art. 59 C.
Modifica = numero complessivo dei Senatori a vita in carica non può superare
= 5.
l. n. 1 del 2021 Art. 58 C.
→ →
2) modificato l’ riducendo da 25 a 18 anni la età minima per
essere elettori del Senato.
l. n. 1 del 2022 artt. 9 + 41 C.
→ →
3) modificati gli principio di tutela dell’ambiente.
• La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela
Art. 9 C. → «
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le
forme di tutela degli animali ».
• L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
Art. 41 C. → «
sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali ».
2 fasi:
Fase legislativa
❖ → l’iniziativa
Art. 71, C. →
= Corte costituzionale riconosce “
delle leggi del Governo, a ciascun parlamentare, 50.000 elettori e gli altri organi ed enti
indicati da leggi costituzionali, detta una ‘disciplina generale’ in cui non si opera alcun
riferimento alla forza dell’atto che viene proposto ”.
Fase di revisione + approvazione
❖ → Art. 138, C. = procedimento
Art. 72, C.
“aggravato” (+ complesso rispetto all’ = approvazione delle leggi
→
ordinarie richiede una sola deliberazione con votazione a maggioranza
semplice).
leggi di revisione della Costituzione + le altre leggi costituzionali = adottate da
«Le
ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi +
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
→
referendum popolare
votazione. Leggi = sottoposte a quando entro tre mesi dalla
→
loro pubblicazione ne facciano domanda 1/5 dei membri di una Camera/500.000
→
elettori/5 Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se
→
referendum
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non = se legge =
approvata nella 2° votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi
componenti». Art. 71, C.
Revisione costituzionale → →
nessuna differenza = spetta a:
o Governo;
o Ciascun membro delle Camere;
o Organi + enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Maggioranze : • Maggioranza semplice = 50% + 1
dei presenti.
• Maggioranza assoluta = 50% + 1
dei componenti l’Assemblea.
• Maggioranza qualificata = più
→
elevata di quella assoluta es: 2/3
dei componenti.
Possibilità di modificare in seconda lettura
→
il testo già approvato i regolamenti delle
97 – 100 r.C.; artt. 121 –
2 Camere (artt.
124 r. S.) →
= in occasione della 2° lettura Commissione in sede referente + Assemblea =
→
chiamate a esaminare il progetto di legge costituzionale solamente nel suo complesso senza
poter procedere alla discussione né alla votazione di articoli o emendamenti.
Procedimento = può cambiare in base alla maggioranza raggiunta nella 2° votazione:
→
1) Se la revisione è approvata con la maggioranza dei 2/3 legge = può entrare in vigore.
→
2) Se la revisione è approvata con la (sola) maggioranza assoluta legge = pubblicata a fini
138, C. →
notiziali + i soggetti indicati nell’Art. possono chiedere (entro 3 mesi dalla
→ referendum
pubblicazione della legge) che si faccia luogo a .
Legge = promulgata + «ripubblicata» + può entrare in vigore solo se approvata a
Art. 75 C.
maggioranza dei voti ( ).
ratio
Referendum costituzionale = = ulteriore garanzia posta dai Costituenti a
→
tutela della Costituzione serve ad evitare che la maggioranza (anche assoluta)
possa modificare le norme della Costituzione o introdurre altre norme super
primarie se anche solo una minoranza (che si esprima attraverso la forma
referendaria) non è d’accordo.
o Carattere formalmente approvativo. →
o Istituto di carattere oppositivo = a tutela delle minoranze manca =
→
quorum
previsione di un partecipativo per questo motivo = valido
indipendentemente dal numero dei votanti. Originario carattere oppositivo
→ →
talvolta = superato dalla prassi casi in cui = maggioranze parlamentari
→
referendum
sollecitano lo svolgimento del costituzionale fine = ricercare
nel consenso del corpo elettorale maggiore legittimazione rispetto alle scelte
riformatrici votate in Parlamento.
Limiti alla revisione costituzionale → La forma repubblicana non
Art. 139, C.
= «
può essere oggetto di revisione costituzionale ». → Art.
Preclude solo l’eliminazione del carattere elettivo del Capo dello Stato? No =
→
139, C. Art. 1, C.
deve essere letto in combinato disposto con = “Repubblica
democratica”.
LA FORMA REPUBBLICANA NON RIVEDIBILE = QUELLA CONNOTATA DA →
“DEMOCRATICITÀ”: oltre al limite esplicito (elettività del Capo dello Stato) limiti
impliciti = riguardanti le norme che connotano in termini democratici il sistema
(es. libertà d’espressione, d’associazione, di riunione: condizioni strutturali perché
la Repubblica possa dirsi “democratica”). →
Art. 2 +13, C.
INVIOLABILITÀ di alcune libertà ( ) può essere letta come
→
irrivedibilità costituzionale. PROBLEMA distinguere il nucleo immodificabile dei
principi dalle disposizioni di contorno = rivedibili.
Corte cost., sent. n. 1146 del 1988 = Principi fondamentali quali limiti alla revisione
→ La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere
costituzionale «
sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi
costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti
al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana ( ), quanto i principi che, pur non
Art. 139 C.
essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale,
appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto,
ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano
una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale ».
Statuti delle regioni speciali → tra le fonti del diritto dotate del rango
super-primario vi sono gli Statuti delle Regioni speciali = approvati con leggi
→
costituzionali. Leggi di modifica degli Statuti Non possono essere sottoposte a
referendum nazionale.
N.B. Il nostro ordinamento è articolato territorialmente + istituzionalmente in
Art. 131, C.:
più Regioni = elencate dall’
o 15 = Regioni ordinarie/a Statuto ordinario (es: Lombardia + Veneto);
→ Art. 116, C.
o 5 = Regioni speciali/a Statuto speciale (es: Valle D’Aosta
+ Trentino Alto Adige + Friuli Venezia Giulia + Sardegna + Sicilia).
Fonti primarie:
o Leggi statali;
o Leggi regionali;
o Atti aventi forza di legge;
o Decreti-legge + decreti legislativi + referendum abrogativo;
o Regolamenti parlamentari.
Fonti primarie statali: Art. 70, C.
o Leggi approvate dal Parlamento ( );<