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GLI AUSILIARI DELL’IMPRENDITORE
Distinzione tra ausiliari autonomi ed ausiliari subordinati
Lo svolgimento dell’attività imprenditoriale richiede il concorso sia di mezzi materiali che di
energie lavorative il cui coordinamento integra il requisito dell’organizzazione dell’art.2082,
che sono gli ausiliari dell’imprenditore.
Essi contribuiscono, con il loro lavoro, allo svolgimento dell’attività, rimanendo estranei agli
effetti giuridici della stessa, in quanto diritti e obblighi fanno capo esclusivamente al titolare
dell’impresa e anche a quelli economici, nel senso che non subiscono il rischio
imprenditoriale se non nei casi in cui il corrispettivo del loro lavoro sia costituito in tutto o in
parte da una partecipazione agli utili dell’impresa.
Questa collaborazione può aver luogo in forma autonoma o in forma subordinata: la
differenza è data dalla presenza o meno di un vincolo di dipendenza che si manifesta nella
predeterminazione da parte dell’imprenditore dei compiti affidati, nel vincolo di orario e di
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e nell’inserimento di un’organizzazione
gerarchica.
Ovviamente anche la collaborazione autonoma non si svolge sempre in modo del tutto
separato dalla organizzazione imprenditoriale, richiedendo talvolta, con il suo carattere di
continuità, un certo coordinamento con l’attività affidata alla struttura dipendente: si parla di
rapporti di para subordinazione, la cui parziale affinità con il lavoro subordinato è sancita
nella sottoposizione di entrambi alla cognizione del giudice del lavoro e al relativo
procedimento speciale di definizione delle controversie.
Talvolta l’attività di collaborazione autonoma assume carattere imprenditoriale e, laddove
vincolata e indirizzata verso un determinato imprenditore, dà luogo alla figura dell’impresa
ausiliaria.
La differenza tra le due forme di collaborazione si accompagna all’unità e varietà del tipo
contrattuale che ne costituisce il fondamento: gli ausiliari subordinati sono legati all’impresa
da un unico tipo di rapporto giuridico che è quello del lavoro subordinato, disciplinato dal
codice civile e dagli accordi collettivi ed aziendali, mentre gli ausiliari autonomi sono legati
all’impresa da svariati tipi di rapporti contrattuali, diversamente denominati e disciplinati in
base alla diversità della prestazione.
La preposizione institoria
L’institore è colui che è preposto al titolare dell’esercizio di un’impresa commerciale, o di
una sede secondaria o di un ramo di essa. Si tratta di un soggetto che si caratterizza per la
particolare posizione assunta nell’impresa che non lo vede sottoposto a superiori gerarchie
nell’ambito della struttura cui è preposto. Da tale posizione deriva l’attribuzione di un potere
di rappresentanza dell’imprenditore che abbraccia tutti gli atti pertinenti all’esercizio
dell’impresa. Deve pertanto ritenersi che il potere rappresentativo costituisca un effetto
riconnesso dalla legge all’attribuzione di una posizione direttiva qualificata nell’ambito dei
collaboratori subordinati, non potendo la funzione di sostituto dell’imprenditore efficacemente
svolgersi senza la possibilità di porre in essere validi rapporti giuridici in nome e per conto
del titolare dell’impresa.
Ne consegue che la qualità di institore non può essere riconosciuta a collaboratori autonomi,
anche se muniti di procura generale.
Ulteriore conferma della non riconducibilità del potere rappresentativo dell’institore alla
rappresentanza volontaria è dato dalla disposizione che afferma che in difetto della
pubblicità della procura institoria, la rappresentanza si reputa generale nei confronti dei terzi
in buona fede anche contro una diversa volontà dell’imprenditore (fenomeno diverso dalla
rappresentanza legale perché è un atto volontario).
La procura institoria ha forma libera, salva la necessità della forma scritta ai soli fini
dell’ottemperanza all’obbligo di pubblicità della stessa, la cui omissione è però sanzionata
con la sola inopponibilità ai terzi di buona fede delle eventuali limitazioni apportate al potere
di rappresentanza legale, che si reputa di tipo generale.
La cessazione della preposizione institoria è soggetta ai fini della sua opponibilità ai terzi,
alla pubblicità nel registro delle imprese: a tale onere devono ritenersi soggette anche le
altre cause di estinzione previste dal diritto comune. L’imprenditore deve inoltre chiedere
l’iscrizione delle modificazioni relative al nome e cognome.
La preposizione institoria è un istituto proprio di tutte le imprese commerciali, sia gestite in
forma individuale sia gestite in forma collettiva: essa è pertanto riscontrabile anche nelle
società, sia di persone che di capitali. L’institore si affianca in funzione subordinata agli
amministratori nei confronti dei quali risponde del suo operato.
Il potere rappresentativo dell’institore
Il potere rappresentativo dell’institore si estende a tutti gli atti pertinenti all’esercizio
dell’impresa, senza alcuna distinzione tra atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione
né tra necessità o semplice utilità degli stessi atti. Il giudizio di pertinenza va effettuato con
riferimento alle dimensioni concrete dell’impresa. Sono solo eccettuati:
- atti di alienazione
- atti di costituzione di ipoteche su immobili
- atti costitutivi di diritti reali, a meno che il commercio di immobili sia oggetto specifico
dell’impresa
Tale potere di rappresentanza potrà, con atto espresso, essere ampliato comprendendo non
solo gli atti dispositivi di beni immobili ma anche atti che esorbitano dal concetto di gestione
dell’impresa, come l'alienazione o l’affitto dell’azienda, normalmente preclusi all’institore.
Tale potere potrà essere limitato sia originariamente sia successivamente salvo l’onere della
pubblicità per rendere tali limiti opponibili ai terzi.
A questo potere di rappresentanza sul piano sostanziale se ne accompagna uno analogo sul
piano processuale per cui i terzi possono sia convenire in giudizio l’institore in luogo del
titolare dell'impresa sia essere da lui convenuti per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti
nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto, atti compiuti sia dallo stesso institore che
dall’imprenditore direttamente o dai suoi rappresentanti. Anche la rappresentanza
processuale è suscettibile di limitazione volontaria.
La gestione rappresentativa dell’institore non sfugge alla regola generale secondo la quale
per aversi deviazione degli effetti dell’atto posto in essere dal rappresentante sul patrimonio
del rappresentato occorre la spendita del nome di quest’ultimo: l’art.2208 sancisce la
responsabilità personale dell’institore che omette di far conoscere al terzo che egli tratta per
il preponente.
Derogativa appare la seconda parte della norma laddove ammette il terzo ad agire anche
contro il preponente, sempre che si tratti di atti pertinenti all’esercizio dell’impresa: essa mira
a tutelare chi può avere dubbi sul reale destinatario degli effetti dell’atto. Si tratta di una
norma che attiene ai rapporti esterni e quindi nulla ha da vedere con la concreta imputabilità
dell’atto nei rapporti interni, stabilita secondo l’effettiva pertinenza dell’atto all’esercizio
dell’impresa.
I procuratori
I procuratori sono coloro i quali in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di
compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo
preposti ad essa. Questa formula va intesa come riferita non solo ad un potere
rappresentativo esterno ma anche al potere decisionale interno, connesso all’attribuzione
di funzioni direttive di un autonomo settore operativo dell’impresa.
Questo potere decisionale però non può mai comprendere la globalità dell’attività d’impresa
e si svolge sempre sotto il controllo di un superiore gerarchico intermedio, il che differenzia il
procuratore dall’institore.
La mancata ottemperanza all’onere di pubblicità comporta la presunzione, nei confronti dei
terzi di buona fede, della generalità del potere di rappresentanza, restando irrilevante la
normale limitazione del potere gestorio interno. Peraltro tale generalità va sempre riferita al
settore operativo cui il dirigente è preposto, costituendo il potere rappresentativo un
semplice riflesso esterno della collocazione nell’ambito della struttura e dei poteri decisionali
connessi.
Alla rappresentanza sostanziale del procuratore non si accompagna come effetto naturale
quella processuale che, a differenza di quanto avviene per l’institore, deve essere conferita
espressamente per iscritto, salvo il potere di chiedere misure cautelari e compiere atti
urgenti.
I commessi
Sono ausiliari subordinati che svolgono mansioni prevalentemente esecutive che però
comportano un’attività giuridicamente rilevante nei rapporti esterni: essi condividono con la
figura del procuratore l’attribuzione ex lege di un coerente potere di rappresentanza, salve le
espresse limitazioni contenute nel conferimento dell’incarico. Si tratta di una grande gamma
di lavoratori di livello impiegatizio e operaio quali addetti alla vendita al banco o alla cassa,
tutti accomunati dal potere di compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle
operazioni di cui sono incaricati. Per gli affari da loro conclusi, i commessi sono legittimati
passivamente per conto dell’imprenditore a ricevere le dichiarazioni e i reclami dei terzi
relativi all’esecuzione del contratto e a chiedere attivamente nel suo interesse provvedimenti
cautelari.
Limiti alle azioni dei commessi:
- divieto per i commessi di concludere contratti, di derogare alle condizioni generali e
alle clausole predisposte dall’imprenditore
- divieto di riscuotere il prezzo delle merci fuori dai locali dell’impresa o dai locali stessi
- divieto di esigere il prezzo di merci delle quali non facciano consegna e di concedere
dilazioni e sconti non di uso
Si tratta di limiti che hanno carattere dispositivo e sono rimovibili con apposita autorizzazione
dell’imprenditore, che può avere carattere tacito, desumibile dalla tolleranza di
comportamenti contrari o carattere espresso o deve rivestire la forma scritta.
L’AZIENDA
Concetto giuridico ed economico
Art.2555→ l’azienda è il complesso dei beni organizzato dall’impr