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GLI AUSILIARI DELL’IMPRENDITORE

Distinzione tra ausiliari autonomi ed ausiliari subordinati

Lo svolgimento dell’attività imprenditoriale richiede il concorso sia di mezzi materiali che di

energie lavorative il cui coordinamento integra il requisito dell’organizzazione dell’art.2082,

che sono gli ausiliari dell’imprenditore.

Essi contribuiscono, con il loro lavoro, allo svolgimento dell’attività, rimanendo estranei agli

effetti giuridici della stessa, in quanto diritti e obblighi fanno capo esclusivamente al titolare

dell’impresa e anche a quelli economici, nel senso che non subiscono il rischio

imprenditoriale se non nei casi in cui il corrispettivo del loro lavoro sia costituito in tutto o in

parte da una partecipazione agli utili dell’impresa.

Questa collaborazione può aver luogo in forma autonoma o in forma subordinata: la

differenza è data dalla presenza o meno di un vincolo di dipendenza che si manifesta nella

predeterminazione da parte dell’imprenditore dei compiti affidati, nel vincolo di orario e di

luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e nell’inserimento di un’organizzazione

gerarchica.

Ovviamente anche la collaborazione autonoma non si svolge sempre in modo del tutto

separato dalla organizzazione imprenditoriale, richiedendo talvolta, con il suo carattere di

continuità, un certo coordinamento con l’attività affidata alla struttura dipendente: si parla di

rapporti di para subordinazione, la cui parziale affinità con il lavoro subordinato è sancita

nella sottoposizione di entrambi alla cognizione del giudice del lavoro e al relativo

procedimento speciale di definizione delle controversie.

Talvolta l’attività di collaborazione autonoma assume carattere imprenditoriale e, laddove

vincolata e indirizzata verso un determinato imprenditore, dà luogo alla figura dell’impresa

ausiliaria.

La differenza tra le due forme di collaborazione si accompagna all’unità e varietà del tipo

contrattuale che ne costituisce il fondamento: gli ausiliari subordinati sono legati all’impresa

da un unico tipo di rapporto giuridico che è quello del lavoro subordinato, disciplinato dal

codice civile e dagli accordi collettivi ed aziendali, mentre gli ausiliari autonomi sono legati

all’impresa da svariati tipi di rapporti contrattuali, diversamente denominati e disciplinati in

base alla diversità della prestazione.

La preposizione institoria

L’institore è colui che è preposto al titolare dell’esercizio di un’impresa commerciale, o di

una sede secondaria o di un ramo di essa. Si tratta di un soggetto che si caratterizza per la

particolare posizione assunta nell’impresa che non lo vede sottoposto a superiori gerarchie

nell’ambito della struttura cui è preposto. Da tale posizione deriva l’attribuzione di un potere

di rappresentanza dell’imprenditore che abbraccia tutti gli atti pertinenti all’esercizio

dell’impresa. Deve pertanto ritenersi che il potere rappresentativo costituisca un effetto

riconnesso dalla legge all’attribuzione di una posizione direttiva qualificata nell’ambito dei

collaboratori subordinati, non potendo la funzione di sostituto dell’imprenditore efficacemente

svolgersi senza la possibilità di porre in essere validi rapporti giuridici in nome e per conto

del titolare dell’impresa.

Ne consegue che la qualità di institore non può essere riconosciuta a collaboratori autonomi,

anche se muniti di procura generale.

Ulteriore conferma della non riconducibilità del potere rappresentativo dell’institore alla

rappresentanza volontaria è dato dalla disposizione che afferma che in difetto della

pubblicità della procura institoria, la rappresentanza si reputa generale nei confronti dei terzi

in buona fede anche contro una diversa volontà dell’imprenditore (fenomeno diverso dalla

rappresentanza legale perché è un atto volontario).

La procura institoria ha forma libera, salva la necessità della forma scritta ai soli fini

dell’ottemperanza all’obbligo di pubblicità della stessa, la cui omissione è però sanzionata

con la sola inopponibilità ai terzi di buona fede delle eventuali limitazioni apportate al potere

di rappresentanza legale, che si reputa di tipo generale.

La cessazione della preposizione institoria è soggetta ai fini della sua opponibilità ai terzi,

alla pubblicità nel registro delle imprese: a tale onere devono ritenersi soggette anche le

altre cause di estinzione previste dal diritto comune. L’imprenditore deve inoltre chiedere

l’iscrizione delle modificazioni relative al nome e cognome.

La preposizione institoria è un istituto proprio di tutte le imprese commerciali, sia gestite in

forma individuale sia gestite in forma collettiva: essa è pertanto riscontrabile anche nelle

società, sia di persone che di capitali. L’institore si affianca in funzione subordinata agli

amministratori nei confronti dei quali risponde del suo operato.

Il potere rappresentativo dell’institore

Il potere rappresentativo dell’institore si estende a tutti gli atti pertinenti all’esercizio

dell’impresa, senza alcuna distinzione tra atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione

né tra necessità o semplice utilità degli stessi atti. Il giudizio di pertinenza va effettuato con

riferimento alle dimensioni concrete dell’impresa. Sono solo eccettuati:

- atti di alienazione

- atti di costituzione di ipoteche su immobili

- atti costitutivi di diritti reali, a meno che il commercio di immobili sia oggetto specifico

dell’impresa

Tale potere di rappresentanza potrà, con atto espresso, essere ampliato comprendendo non

solo gli atti dispositivi di beni immobili ma anche atti che esorbitano dal concetto di gestione

dell’impresa, come l'alienazione o l’affitto dell’azienda, normalmente preclusi all’institore.

Tale potere potrà essere limitato sia originariamente sia successivamente salvo l’onere della

pubblicità per rendere tali limiti opponibili ai terzi.

A questo potere di rappresentanza sul piano sostanziale se ne accompagna uno analogo sul

piano processuale per cui i terzi possono sia convenire in giudizio l’institore in luogo del

titolare dell'impresa sia essere da lui convenuti per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti

nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto, atti compiuti sia dallo stesso institore che

dall’imprenditore direttamente o dai suoi rappresentanti. Anche la rappresentanza

processuale è suscettibile di limitazione volontaria.

La gestione rappresentativa dell’institore non sfugge alla regola generale secondo la quale

per aversi deviazione degli effetti dell’atto posto in essere dal rappresentante sul patrimonio

del rappresentato occorre la spendita del nome di quest’ultimo: l’art.2208 sancisce la

responsabilità personale dell’institore che omette di far conoscere al terzo che egli tratta per

il preponente.

Derogativa appare la seconda parte della norma laddove ammette il terzo ad agire anche

contro il preponente, sempre che si tratti di atti pertinenti all’esercizio dell’impresa: essa mira

a tutelare chi può avere dubbi sul reale destinatario degli effetti dell’atto. Si tratta di una

norma che attiene ai rapporti esterni e quindi nulla ha da vedere con la concreta imputabilità

dell’atto nei rapporti interni, stabilita secondo l’effettiva pertinenza dell’atto all’esercizio

dell’impresa.

I procuratori

I procuratori sono coloro i quali in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di

compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo

preposti ad essa. Questa formula va intesa come riferita non solo ad un potere

rappresentativo esterno ma anche al potere decisionale interno, connesso all’attribuzione

di funzioni direttive di un autonomo settore operativo dell’impresa.

Questo potere decisionale però non può mai comprendere la globalità dell’attività d’impresa

e si svolge sempre sotto il controllo di un superiore gerarchico intermedio, il che differenzia il

procuratore dall’institore.

La mancata ottemperanza all’onere di pubblicità comporta la presunzione, nei confronti dei

terzi di buona fede, della generalità del potere di rappresentanza, restando irrilevante la

normale limitazione del potere gestorio interno. Peraltro tale generalità va sempre riferita al

settore operativo cui il dirigente è preposto, costituendo il potere rappresentativo un

semplice riflesso esterno della collocazione nell’ambito della struttura e dei poteri decisionali

connessi.

Alla rappresentanza sostanziale del procuratore non si accompagna come effetto naturale

quella processuale che, a differenza di quanto avviene per l’institore, deve essere conferita

espressamente per iscritto, salvo il potere di chiedere misure cautelari e compiere atti

urgenti.

I commessi

Sono ausiliari subordinati che svolgono mansioni prevalentemente esecutive che però

comportano un’attività giuridicamente rilevante nei rapporti esterni: essi condividono con la

figura del procuratore l’attribuzione ex lege di un coerente potere di rappresentanza, salve le

espresse limitazioni contenute nel conferimento dell’incarico. Si tratta di una grande gamma

di lavoratori di livello impiegatizio e operaio quali addetti alla vendita al banco o alla cassa,

tutti accomunati dal potere di compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle

operazioni di cui sono incaricati. Per gli affari da loro conclusi, i commessi sono legittimati

passivamente per conto dell’imprenditore a ricevere le dichiarazioni e i reclami dei terzi

relativi all’esecuzione del contratto e a chiedere attivamente nel suo interesse provvedimenti

cautelari.

Limiti alle azioni dei commessi:

- divieto per i commessi di concludere contratti, di derogare alle condizioni generali e

alle clausole predisposte dall’imprenditore

- divieto di riscuotere il prezzo delle merci fuori dai locali dell’impresa o dai locali stessi

- divieto di esigere il prezzo di merci delle quali non facciano consegna e di concedere

dilazioni e sconti non di uso

Si tratta di limiti che hanno carattere dispositivo e sono rimovibili con apposita autorizzazione

dell’imprenditore, che può avere carattere tacito, desumibile dalla tolleranza di

comportamenti contrari o carattere espresso o deve rivestire la forma scritta.

L’AZIENDA

Concetto giuridico ed economico

Art.2555→ l’azienda è il complesso dei beni organizzato dall’impr

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A.A. 2022-2023
87 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.povia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Di Rienzo Massimo.