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Diritto commerciale

L'imprenditore

Principali argomenti trattati:

  • L'imprenditore commerciale
  • L'imprenditore agricolo
  • Il piccolo imprenditore
  • L'artigiano
  • L'imprenditore occulto
  • Gli obblighi dell'imprenditore
  • Ausiliari dell'imprenditore

L'azienda

  • Segni distintivi dell'imprenditore
  • Disciplina della concorrenza e tutela del mercato
  • Diritto di società
  • Modalità costitutive
  • Società di persone
  • Società semplice (S.s.)
  • Società in nome collettivo (S.n.c.)
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.)
  • La società per azioni
  • Collegio sindacale
  • Sistema dualistico
  • Sistema monistico
  • Responsabilità degli amministratori
  • Trasformazione, fusione e scissione
  • Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

L'imprenditore

Il Codice civile non definisce l'impresa ma l'imprenditore con lo scopo di porre l'accento più sulla persona che svolge l'attività d'impresa che sull'attività stessa. Come risulta evidente da questa scelta, è alla persona dell'imprenditore che, di regola, la legge fa riferimento per la disciplina della sua attività ed, in particolare, per la determinazione degli obblighi da osservare. L'articolo 2082 del Codice civile definisce imprenditore colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

In questa definizione rientrano gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.), gli imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.), e i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.). Viene da chiedersi come mai il codice ha deciso di operare queste distinzioni; il motivo va ricercato nella diversa normativa applicabile alle diverse categorie di imprenditori ed infatti i tre tipi di imprenditore hanno tre diversi tipi di Statuto:

  • Statuto Imprenditore Agricolo: non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221 c.c.); non hanno l'obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.); non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2136 c.c.).
  • Statuto Piccolo Imprenditore: pur potendo svolgere attività commerciali non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221 c.c.); non hanno l'obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.); non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2202 c.c.).
  • Statuto Imprenditore Commerciale: può fallire (art. 2221 c.c.); deve tenere le scritture contabili (art. 2214 c.c.); deve iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2195).

Ritorniamo all'articolo 2082 del Codice civile relativo alla nozione di imprenditore in generale: È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Dalla suddetta nozione si evincono i caratteri dell’attività imprenditoriale che sono:

  • Attività economica: indica la produzione di nuova ricchezza.
  • Organizzata: indica la coordinazione tra il capitale ed il lavoro svolta dall’imprenditore per la sua attività.
  • Professionalmente: l’attività è svolta in modo abituale e sistematico e non occasionale e sporadico. Non è necessaria la continuità senza interruzioni (attività stagionali) né che sia esclusiva e neppure che sia prevalente rispetto alle altre attività del soggetto, ma un’operazione isolata di acquisto e rivendita non determina l’acquisto della qualità di commerciante.
  • Al fine della produzione o scambio di beni o servizi: Non è imprenditore commerciale chi produce per sé stesso, in quanto non opera sul mercato dei beni e dei servizi e non manifesta quindi la professionalità del commerciante.

L’imprenditore si presenta come colui che utilizza i fattori della produzione organizzandoli a proprio rischio nel processo produttivo di beni o servizi. Egli è dunque l’intermediario tra quanti offrono capitale e lavoro (capitalisti e lavoratori) e quanti domandano beni o servizi (consumatori).

L’imprenditore non è necessariamente proprietario dei mezzi di produzione che utilizza. Egli stipula contratti con i finanziatori, i fornitori, e i proprietari dei mezzi di produzione da una parte e con i lavoratori dall’altra: si procura così i mezzi materiali di produzione e il lavoro, li coordina per lo svolgimento di un’attività produttiva o di scambio e infine aliena beni e servizi stipulando contratti con gli acquirenti e gli utilizzatori. Ne segue che non è imprenditore chi esercita un mestiere in modo autonomo, senza dipendenti e senza un’attrezzatura di dimensioni apprezzabili. Non si riconosce qualità d’imprenditore a colui che produce beni e servizi ad esclusivo uso e consumo personale (il cosiddetto imprenditore per proprio conto) in quanto il fine dell’attività imprenditoriale è la destinazione al mercato dei beni e servizi prodotti. Non a caso la definizione economica di imprenditore lo concepisce come intermediario fra proprietari dei fattori produttivi e consumatori.

L’imprenditore è quindi colui che combina e organizza i fattori della produzione (capitale e lavoro) per esercitare a proprio profitto e a proprio rischio un’attività economica produttiva. Non è necessario che i mezzi di produzione gli appartengano e nel caso in cui l’imprenditore è anche proprietario dei mezzi di produzione egli riunisce in sé la figura dell’imprenditore e quella del capitalista. Ma la funzione specifica che caratterizza l’imprenditore è quella di procurarsi i mezzi di produzione e il lavoro pagando compensi a chi gli fornisce gli uni e l’altro e di produrre o scambiare beni e servizi per conseguire ricavi. Egli ottiene così un profitto in forma residuale se il ricavato supera i costi e subisce una perdita nel caso opposto. Non è necessario che altre persone lavorino alle dipendenze dell’imprenditore e per cui può essere imprenditore qualificato anche chi non si avvale della collaborazione di altri soggetti e si limita ad utilizzare il proprio lavoro ed il proprio capitale.

L’imprenditore in particolare: ha la direzione ed è il capo dell’impresa, ne assume la titolarità ed esercita il potere gerarchico sui collaboratori subordinati che dipendono da lui (art. 2086); ha l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti adottando tutte le misure atte a proteggerne l’integrità fisica e la personalità morale (art. 2087); a garanzia di coloro che per ragioni economiche entrano in rapporto con lui è sottoposto ad un regime pubblicistico di particolare rigore (scritture contabili, obblighi di iscrizione nel Registro delle Imprese).

Requisito indispensabile per l’acquisizione della qualità di imprenditore è l’esercizio effettivo di un’attività produttiva e cioè il compimento di una serie di atti coordinati e finalizzati allo scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi. Non solo quindi produzione materiale di beni e servizi ma anche scambio di beni già prodotti: è dunque imprenditoriale l’attività creatrice di nuova ricchezza (scopo di lucro realizzazione di ricavi eccedenti i costi). Inoltre, l’attività imprenditoriale deve essere condotta con metodo economico cioè secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica.

Per determinare il momento preciso in cui l’attività d’impresa può dirsi iniziata si può far dipendere l’inizio dell’impresa dall’esercizio di atti che per la loro significatività o il loro numero fanno desumere quale sia il fine dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. La qualità d’imprenditore si acquista con lo svolgimento effettivo dell’attività, non essendo elemento sufficiente l’iscrizione al registro delle imprese, e si perde con la fine dell’attività. L’art. 2082, però, pur essendo chiaro sul fatto che per divenire imprenditore è necessario “esercitare” l’attività d’impresa, nulla ci dice sul momento in cui si inizia ad esercitare questa attività.

Potrebbe accadere, infatti, che si predisponga un’organizzazione idonea alla attività, come, per esempio, l’acquisto di un capannone industriale completo di macchinari; in questo caso l’attività inizierà con il primo atto produttivo, e ciò perché tutto quello che ha realizzato l’imprenditore per compiere anche questo solo atto iniziale è espressione del requisito della professionalità. Le cose stanno diversamente quando non è stata precostruita una organizzazione; in questo caso l’attività d’impresa non comincia con il compimento del primo atto di esercizio, ma dal compimento di un’attività di tal natura da far oggettivamente ritenere che questa sia divenuta abituale, che abbia, in altre parole, acquisito la caratteristica della professionalità.

La giurisprudenza oggi prevalente ritiene estinta l’impresa e conseguentemente perso lo status di imprenditore solo a liquidazione ultimata senza che peraltro debbano essere state risolte tutte le posizioni debitorie e creditorie dell’impresa stessa. L’imprenditore sia individuale che collettivo può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. L’impresa cessa, invece, quando più non esiste l’organizzazione aziendale, non nel senso che sia andata distrutta, caso comunque possibile, ma nel senso che si sia disgregata, e ciò si verifica quando il complesso aziendale sia stato liquidato. Con la chiusura della liquidazione può dirsi cessata l’attività d’impresa e da quel momento decorrerà l’anno di tempo per far dichiarare il fallimento dell’imprenditore commerciale.

Il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata antecedentemente alla cancellazione o nell’anno successivo a questa. La capacità di agire e quindi all’esercizio dell’impresa si acquista con la piena capacità al compimento del 18 anno di età e si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione.

Il nostro ordinamento riconosce due categorie di incapaci:

  • Minori ed interdetti (incapaci assoluti rappresentati rispettivamente dai genitori e dal tutore);
  • Minori emancipati ed inabilitati (incapaci relativi assistiti dal curatore).

Entrambe queste categorie di incapaci, di regola, non possono iniziare l’attività imprenditoriale ma può accadere che ricevano un’impresa, oppure che lo stato d’incapacità si sia manifestato quando già il soggetto svolgeva l’attività imprenditoriale o, infine, può verificarsi che il minore emancipato abbia raggiunto una sufficiente maturità. Analizziamo nel dettaglio:

  • Il minore emancipato può essere autorizzato ad iniziare o continuare un’impresa senza l’assistenza del curatore. È necessario in questo senso sentire il curatore, il parere del giudice tutelare e infine l’autorizzazione del Tribunale. L’autorizzazione può essere sempre revocata dal Tribunale.
  • Il minore e l’interdetto che riceve l’impresa commerciale può essere portata avanti dal rappresentante legale con il parere del giudice tutelare e l’autorizzazione del Tribunale.
  • L’inabilitato che riceve l’impresa o che già la gestiva prima dell’incapacità può essere continuato dall’inabilitato con parere del giudice tutelare e autorizzazione del Tribunale. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. Tutti i provvedimenti di autorizzazione e revoca devono essere inscritti nel registro delle imprese.

Appartengono alle imprese sociali tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale. L’assenza dello scopo di lucro ed il perseguimento di finalità di interesse generale sono i tratti caratterizzanti dell’impresa sociale essendo ad essa preclusa la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione per i quali è prevista la esclusiva destinazione allo svolgimento statutario o ad incremento del patrimonio.

L'imprenditore commerciale

La nozione di imprenditore commerciale è il combinato disposto dagli articoli 2082 (Imprenditore) e 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione) con esclusione delle categorie di imprenditori descritti negli articoli 2083 (Piccoli Imprenditori) e 3135 (Imprenditore agricolo). È imprenditore commerciale chi esercita professionalmente un’attività economica strutturata industrialmente per la produzione o lo scambio di beni o servizi.

Rappresenta la figura d’imprenditore più importante ed anche quello sottoposto a maggiori oneri. Vediamoli:

  • Sottoposizione al fallimento e alle altre procedure concorsuali (solo l'imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito).
  • Obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese
  • Obbligo di tenuta delle scritture contabili
  • La continuazione dell’impresa da parte degli incapaci può avvenire con l’autorizzazione del Tribunale.

Vediamo ora, secondo il Codice civile, chi sono gli imprenditori commerciali:

  • Coloro che non esercitano un’attività agricola (criterio negativo o di esclusione);
  • Coloro che svolgono una delle attività indicate all’articolo 2195 (criterio positivo):
    • Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
    • Un’attività di intermediazione nella circolazione di beni;
    • Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
    • Un’attività bancaria o assicurativa;
    • Altre attività ausiliarie delle precedenti, le quali agevolano l’esercizio di tali attività o comunque sono legate a queste da un rapporto di complementarietà. Esse sono caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a favore di un altro imprenditore (si pensi ad esempio alle imprese di agenzia, di deposito, di mediazione).

Gli elementi che individuano e distinguono l’impresa commerciale rispetto all’impresa agricola sono tutti racchiusi nelle prime due categorie dell’articolo 2195 e risiedono esattamente nel carattere industriale dell’attività di produzione di beni o servizi e nel carattere intermediario dell’attività di scambio. La corretta lettura dell’articolo 2195 messo a sistema con l’articolo 2135 porta dunque a concludere che: tutte le attività di produzione non agricole sono industriali e conferiscono la qualità di imprenditore commerciale e tutte le attività d’intermediazione (scambio) nella circolazione di beni e servizi purché non connesse ad un’attività agricola essenziale, sono attività d’impresa commerciale.

Per determinare la natura di un’impresa quindi è necessario stabilire in primo luogo se si tratti di un’impresa agricola a norma dell’articolo 2135. Se l’attività svolta non può qualificarsi come agricola neppure per connessione allora siamo di fronte ad un’impresa commerciale alla quale si applicherà lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’impresa civile non fa parte di una terza categoria di impresa. Quindi non esiste alcuna categoria residuale in quanto la dicotomia impresa agricola-impresa commerciale esaurisce ogni possibile tipo d’impresa esistente nella realtà e avente rilievo giuridico.

Un caso particolare riguarda i liberi professionisti, cioè i professionisti intellettuali di cui all’art. 2229 c.c.; in proposito l’art. 2238 c.c. stabilisce due concetti fondamentali:

  • Al primo comma dispone che i liberi professionisti divengono imprenditori solo se l’esercizio della professione costituisce uno degli elementi di un’attività organizzata in forma d’impresa;
  • Al secondo comma si specifica che, al di fuori del caso precedente, se il professionista impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni relative al lavoro nell’impresa ma non quelle che regolano l’imprenditore. In altre parole, il professionista diviene imprenditore solo se svolge la sua attività nell’ambito di un’impresa, come ad es. il medico che gestisce una clinica, mentre negli altri casi non diviene imprenditore nemmeno nel caso in cui abbia molti dipendenti, o, se si preferisce, non diviene imprenditore commerciale, visto che non può fallire, non ha l’obbligo delle scritture contabili etc.

Sorge però il problema di stabilire quando ci troviamo di fronte ad un professionista intellettuale; non è decisiva l’esistenza di un ordine professionale per la qualificazione.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jhonni95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Giorgini Erika.
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