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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.a.s.)
La società in accomandita semplice si distingue dagli altri due tipi di società di persone per la presenza di due categorie distinte di soci: accomandatari e accomandanti. La distinzione è importante per quanto riguarda l'amministrazione della società, mentre gli accomandanti si limitano alla percezione degli utili. Una simile disparità di poteri non è però senza conseguenze: più potere vuol dire, infatti, maggiori responsabilità, mentre chi ha impegnato il suo capitale nella società senza averne l'amministrazione è necessariamente sollevato da parte delle responsabilità. Per questo motivo è stabilito che gli accomandatari rispondono con il loro patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società, mentre gli accomandanti solo nei limiti di quello che hanno conferito. Art. 2313 "Nozione" "Nella"società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente eillimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quotaconferita.Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni “. Art. 2314 “Ragione sociale”“La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome (e dal cognome) di almeno uno deil’indicazione di società in accomandita semplice.soci accomandatari, conL’accomandante il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde difronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali “. Quindi i soci accomandatari attribuiscono il loro nome per la ragione sociale, la quale deve indicareche si tratta di società in accomandita semplice e qualora un socio accomandante dovesse registrareil proprio nome nella ragione sociale perderebbe il beneficio.della limitata responsabilità. Oltre alle altre indicazioni, l'atto costitutivo deve contenere i nomi dei soci accomandatari e dei soci accomandanti (2316). Art. 2317 "Mancata registrazione" "Fino imprese l'accomandita si dice irregolare a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese. Ferma restando la responsabilità limitata degli accomandanti che non abbiano partecipato alle operazioni sociali, ai rapporti tra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297..." La norma viene comunemente letta nel senso che in ogni caso gli accomandanti non rispondono verso i terzi delle obbligazioni della società, per quanto questi ultimi non siano edotti dalla loro natura di soci meri finanziatori. Il patto di accomandita, seppur non esteriorizzato, è efficace a condizione che dei terzi l'unica condizione non vi sia stata ingerenza nella gestione degli affari, mentre nei confronti che rende.opponibile la limitazione di responsabilità rimane la registrazione.Art. 2318 "Soci accomandatari" "I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L'amministrazione della società soci accomandatari". può essere conferita soltanto ai
Art. 2319 "Nomina e revoca degli amministratori" "Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto". all'unanimità
Quindi se la nomina avviene nel contratto sociale abbiamo la revoca solo di tutti i soci e per giusta causa mentre se la nomina non avviene nel contratto sociale abbiamo la revoca con unanimità degli accomandatari e maggioranza
degli accomandatari calcolata nel capitale sottoscritto.
Art. 2320 "Soci accomandanti""I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso per essersi reso gravemente inadempiente a norma dell'art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori se l'atto costitutivo lo consente, e dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società".
37l'accomandante incorra nella responsabilità illimitata che si sia ingerito. È sufficiente perché nell'amministrazione o che il nome appaia nella ragione sociale; non è necessario che spenda verso terzi il nome della società come invece nella società semplice. L'imposizione negli affari ha la funzione di tutelare l'interesse a che la del divieto di ingerenza società sia amministrata da coloro che in quanto illimitatamente esposti alle obbligazioni sociali una responsabile gestione dell'impresa. La posizione dell'accomandante quale socio garantiscono limitatamente responsabile è infatti giustificata in virtù della sua funzione di mero finanziatore e ciò che il legislatore vuole evitare è che vi possa essere un uso fraudolento della struttura societaria in cui l'accomandante riparandosi dietro la propria responsabilità limitata eserciti l'attività.commerciale approfittando della figura del socio accomandatario.Art. 2321 "Utili percepiti in buona fede"
"I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili percepiti in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato".
Art. 2322 "Trasferimento della quota"
"La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte e può anche essere ceduta tra vivi con effetto verso la società ma in questo caso è richiesto il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale".
sempreché nel termine di sei mesi non sia ricostituita la categoria venuta meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario”. Verificatasi una causa di scioglimento si dovrà liquidare la s.a.s.Art. 2323 "Cause di scioglimento"
"La società si scioglie oltre che per le cause di scioglimento dettate per la società semplice anche provvedimento dell'autorità governativa per nei casi stabiliti dalla legge, per la dichiarazione di fallimento salvo che svolga attività non commerciale e quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari".
Art. 2324 “Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione”L'esclusione dell'unico accomandatario da parte della pluralità degli accomandanti viene deliberata a
“Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società, possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti limitatamente alla loro quota di liquidazione”.
La maggioranza di questi non computando il socio da escludere cui si riconosce il termine di 30 giorni dalla comunicazione per proporre opposizione davanti al tribunale.
La società di fatto si manifesta laddove la collaborazione reciproca tra le parti non è fondata su un contratto. Non esiste vincolo societario e i soci non possono essere reciprocamente obbligati a proseguire nell'attività. La disciplina dei rapporti di fatto è quella della società semplice o della società irregolare secondo la natura commerciale o meno dell'attività esercitata dai soci.
Quando le parti agiscono verso i terzi creando l'apparenza di avere gestito in comune l'attività sebbene tra le parti risulti un diverso contratto, come ad esempio quello di mandato o di lavoro dipendente. Il rischio di avere creato l'apparenza è a carico di chi ne ha e per cui l'eventuale insolvenza.
è a carico dei soci apparenti. Mentre determinato la condizione l'apparenza di società è situazione che interessa soltanto i terzi in occasione dell'insolvenza, la situazione di società di fatto è situazione cui possono avvalersi anche i soci. La società interna è un contratto che vincola giuridicamente le parti che così hanno inteso l'accordo. La particolarità della società interna è che le parti non hanno voluto esteriorizzare il vincolo. Ciò è possibile solo in materia non è possibile in materia commerciale per l'indisponibilità da parte civile. La società interna dell'autonomia privata della regola dell'esteriorizzazione del vincolo sociale. La società occulta si ha quando i soci concordano non soltanto nel senso di non esteriorizzare il vincolo sociale (in questo caso sottraendo a pubblicazione il contratto concluso) ma anche ditenereocculta la società facendo apparire imprenditore uno dei soci.
L'associazione è il contratto con cui l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (2549).
Salvo patto contrario l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati (2550).
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante e questo esclude che dal contratto di associazione scaturisca un'entità giuridica autonoma (2551).
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.
dell’operazione svolta, con l’indicazione delle spese sostenute e dei compensi percepiti. Tale rendiconto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, e deve essere reso disponibile all’associato su richiesta. Il rendiconto dell’affare compiuto o dell’operazione svolta deve contenere le seguenti informazioni: - Descrizione dell’affare o dell’operazione - Spese sostenute - Compensi percepiti - Eventuali altri costi o ricavi - Eventuali utili o perdite L’associato ha il diritto di richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in merito al rendiconto, e l’associazione è tenuta a fornire tali informazioni entro un ragionevole termine di tempo. È importante che l’associato abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare l’andamento dell’affare o dell’operazione e per verificare che i suoi interessi siano stati adeguatamente tutelati.