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DIFFERENZA PRIMA E DOPO RIFORMA 2003

L’assemblea ha vissuto una trasformazione nel corso del tempo, in senso limitativo: con la riforma del 2003 il ruolo dell’assemblea dei soci si è

fortemente ridotto, a di erenza del ra orzamento del consiglio di amministrazione. Nel senso che prima della riforma del 2003, l’assemblea aveva

un insieme di competenze, ma sopratutto lo statuto avrebbe potuto assegnare all’assemblea dei soci anche il potere di pronunciarsi su operazioni

di gestione; cioè prima della riforma 2003 la legge prevedeva che lo statuto potesse stabilire che su determinate operazioni gestorie (astrattamente

di competenza del CdA) in realtà il potere di decidere aspettasse all’assemblea dei soci. Chiaramente più lo statuto utilizzava questa facoltà, di

assegnare ai soci o all’assemblea dei soci il potere di decidere sul compimento di determinate operazioni gestire e più la centralità si sarebbe

spostata dal CdA all’assemblea. Cioè prima della riforma del 2003 l’assemblea dei soci svolgeva una funzione dichiarativa della volontà dei soci,

ma ove lo statuto lo avesse previsto, l’assemblea dei soci avrebbe potuto esercitare anche funzioni gestorie.

Il legislatore con la riforma del 2003 interviene in maniera molto netta su questo pro lo della competenza gestoria e lo fa con due norme:

1. MODIFICA: l’art 2380 bis prevede il principio di specializzazione; per il quale la competenza a decidere il compimento delle operazioni di

gestione dell’impresa, e delle operazioni rientranti nell’oggetto sociale, aspetta “esclusivamente” agli amministratori. Conseguenza immediata

e naturale a questa a ermazione di principio è la modi ca dell’art 2364, poiché non aveva più senso una norma che consentiva allo statuto di

rimettere il potere di decisione ai soci in materia attinente alla gestione.

2. MODIFICA: il principio indicato nell’art 2364 n’5 prevede la possibilità non più di rimettere ai soci il potere di decidere, ma di contemplare una

più limitata interferenza delle scelte gestorie. Ovvero ad oggi la norma consente allo statuto di riconosce eventualmente all’assemblea di

autorizzare il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di quest’ultimi (amministratori) per gli atti compiuti .

Per cogliere il senso di distinzione tra la situazione antecedente alla riforma e quella successiva ad essa, dobbiamo cogliere la di erenza sul piano

giuridico. Prima della riforma del 2003 lo statuto avrebbe potuto riservare all’assemblea il potere di decidere degli atti di gestione, dopo la riforma

DOV’E’ LA DIFFERENZA?

lo statuto può riservare ai soci il potere di autorizzare il compimento degli atti di gestione.

Se l’ordinamento assegna ad un organo il potere di decidere di adottare un certo atto giuridico, previa autorizzazione di un altro organo,

l’ordinamento sta assegnando al primo organo il potere di decidere, ma sta limitando quel potere attraverso la previsione di una necessaria

autorizzazione di un altro organo. Dunque la conseguenza dell’assunzione della delibera di autorizzazione signi ca che tale organo sta rimuovendo

un limite che l’ordinamento giuridico aveva previsto all’esercizio del potere decisionale del primo organo.

Tutto questo per arrivare alla conclusione che la di erenza la ritroviamo sul piano della responsabilità.

Quindi se il potere di autorizzare non equivale al potere di decidere, il quale resta in capo all’organo al quale viene assegnato tale potere, ciò vuol

dire che l’organo responsabile del compimento dell’atto giuridico, resta l’organo al quale è stato assegnato il potere decisionale anche se quell’atto

è stato autorizzato dall’altro organo. Mentre invece nel sistema antecedente alla riforma il potere decisionale assegnato all’assemblea avrebbe

comportato una deresponsabilizzazione degli amministratori, ed è questo che il legislatore non ammette più.

Mentre prima della riforma del 2003, lo statuto riservava ai soci il potere di decidere il compimento di atti gestori, cioè una competenza gestoria,

con la conseguenza che in caso di diniego della delibera, gli amministratori non avrebbero potuto compiere l’atto, ma in caso di decisione positiva

gli amministratori sarebbero stati obbligati a compiere l’atto gestorio, deciso dai soci (avendo come unico modo per sottrarsi a tale obbligo

esecutivo l’impugnazione della deliberazione assembleare inerente all’esecuzione dell’atto), nel nuovo sistema societario, il cui potere che lo

statuto riserva ai soci non è più decisionale ma autorizzatorio, gli amministratori conservano la competenza in materia gestoria, anche su atti che

devono essere preventivamente autorizzati dai soci. Il che vuol dire che se l’assemblea nega l’autorizzazione gli amministratori non possono

compiere l’atto, ma questo divieto ha una portata meramente interna, perché gli amministratori qualora ponessero in essere l’atto con i terzi,

vincolerebbero comunque la società, perché l’autorizzazione rappresenta un limite interno al potere di rappresentanza, inopponibbile al terzi

ff ff fi ff ff fi fi fi ff fi fi ffi fi fi ff fi

almeno che non si provi che abbiano agito intenzionalmente a danno della società. Ma se l’assemblea autorizza il compimento dell’atto, gli

amministratori restano liberi di decidere se compiere o meno quell’atto, poiché sanno che il potere decisionale resta in capo a loro e dunque se

compiono l’atto ed esso si rileva dannoso, li espone a responsabilità. E’ QUESTA LA DIFFERENZA RISPETTO IL PASSATO.

Pensiero prof: Oggi l’assemblea dei soci, sopratutto in una società di grandi dimensione è un luogo nel quale attraverso le loro decisioni i soci possono manifestare agli

amministratori le loro preferenze. Dunque l’assemblea diventa lo strumento e il luogo con il quale i soci possono fare sapere agli amministratori il proprio pensiero .

LE COMPETENZE ASSEMBLEARI

L’assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, NON SONO DUE ORGANI DIVERSI, ma l’assemblea è un organo unitario. Quando noi precisiamo

ordinaria o straordinaria facciamo riferimento al modo in cui l’assemblea delibera, alle regole dell’osservanza delle quali delibera.

Vi è una diversità di regole secondo le quali l’assemblea delibera in sede straordinario o ordinaria:

I

. sono innanzitutto diverse le maggioranze (QUORUM) art 2368 e 2369 (DA VEDERE). Possiamo dire sinteticamente che l’assemblea ordinaria

delibera secondo maggioranze più basse rispetto l’assemblea straordinaria!!. Sia sul piano del:

- quorum costitutivo: è in materia di società la percentuale di capitale con diritto di voto che deve essere presente al momento di apertura dei

lavori, in assenza di tale percentuale minima richiesta dalla legge, l’organo non è validamente costituito e dunque non può deliberare.

- quorum deliberativo: (non è mai superiore al quorum costitutivo.) Esso è la maggioranza di capitale con diritto di voto (la maggioranza numerica di

voti) che deve esprimersi a favore di una determinata proposta deliberativa, a nché tale deliberazione possa dirsi validamente assunta.

(Quando parliamo di quorum costitutivo e deliberativo, ci riferiamo a concetti che valgono per qualunque organo collegiale)

!! La di erenza delle maggioranze richieste dall’assemblea ordinaria sono più basse rispetto a quelle deliberative e costitutive dell’assemblea

straordinaria sulla base delle competenze. OVVERO:

L’assemblea straordinaria è chiamata a deliberare su singole materie molto rilevanti per la vista della società; COMPETENZE OCCASIONALI; cioè

competenze che si veri cano in determinati momenti della vita della società, ma che non si riproducono in modo ricorrente: trasformazione, fusione

o scissione, modi cazioni statutarie, scioglimento della società ecc… dunque momenti che richiedono particolare attenzione da parte dei soci e

trattandosi di delibere fortemente incisive sulla struttura della società, il legislatore vuole che riportino un consenso rilevante della platea dei

soci.Dunque poiché l’assemblea straordinaria delibera su materie rilevanti nella vita della società, su materie che incidono sulla conformazione

della struttura della società, la conseguenza sono quorum già elevati, perché è necessario che vi sia un più ampio consenso della base sociale.

(SEGUE) COMPETENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA art 2365 c.c.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modi cazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra

materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L’assemblea ordinaria invece si pronuncia su competenze “CICLICHE E RESIDUALI” cioè si pronuncia ogni anno su determinate materie che

sono correnti, siologiche della vita di una società. Poiché appunto si tratta di materie ricorrenti, cicliche nella vita di una società, ssare dei

quorum più elevati signi cherebbe rendere più di cile per l’assemblea ordinaria, l’assunzione di quelle delibere e dunque ostacolare l’adozione di

decisioni su materie sulle quali i soci devono decidere. In altri termini quando si tratta di assemblea ordinaria vi è un "principio di facilità

deliberativa”: vuol dire che l’ordinamento ha interesse che i soci prendano decisioni su quella materia, a di erenza del caso delle assemblee

straordinarie.

(SEGUE) COMPETENZE ASSEMBLEA ORDINARIA art 2364 c.c.

Le materie sulle quali delibera l’assemblea ordinaria sono:

1. L’approvazione del bilancio: ogni anno deve approvare il bilancio. Tale momento cade intorno ad aprile dell’anno successivo, per le società

avente un esercizio coincidente con l’anno solare. IL BILANCIO E’ LA BASE GIURIDICA PER DELIBERARE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI

UTILI.

2. Nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del consiglio sindacale e quando previsto il soggetto incaricato di

e ettuare la revisione dei conti: dunque non nomina solo gli amministratori ma anche i sindaci e su giusta causa li può anche revocare.

3. Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto

4. Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci

5. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo

statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti

6. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

II. Altra di erenza tra assemblea ordinaria e straordinaria, riguarda la forma giuridica della deliberazione, ovvero che mentre

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A.A. 2022-2023
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher __hontas di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Europea di Roma o del prof Maugeri Marco.