Estratto del documento

POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI

artt. 12-14 c.p.i. C

APACITÀ

N OVITÀ L ICEITÀ DISTINTIVA

( )

d) REQUISITI di VALIDITA’

SEGUE Si considerano nuovi i segni che non siano già usati da altre

imprese e che non siano già stati registrati (art. 12 c.p.i.).

La novità è esclusa quando:

il marchio è identico ad altro marchio registrato

✔ anteriormente per prodotti o servizi identici;

Unico impedimento relativo il marchio è identico o simile ad altro marchio registrato

N OVITÀ anteriormente per prodotti o servizi identici o affini, se

(art. 12 c.p.i.) dall’identità/somiglianza dei marchi o dall’identità/affinità

dei prodotti si determini un rischio di confusione tra il

pubblico;

il marchio è identico o simile a un marchio rinomato,

✔ anche se registrato per prodotti e servizi non affini, purché

dall’utilizzo ne derivi un indebito vantaggio o pregiudizio.

( )

d) REQUISITI di VALIDITA’

SEGUE Il marchio non deve contenere:

segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon

✔ costume;

L ICEITÀ segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla

(art. 14 c.p.i.) provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei

prodotti o servizi (verità);

segni lesivi di un altrui diritto d’autore, di proprietà

✔ industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

( )

d) REQUISITI di VALIDITA’

SEGUE Il marchio deve essere composto in modo da consentire

C

APACITÀ l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti

D

ISTINTIVA dello stesso genere immessi nel mercato (art. 13 c.p.i.).

(art. 13 c.p.i.) A tal proposito è possibile operare una distinzione fra:

MARCHIO DEBOLE MARCHIO FORTE

contiene denominazioni generiche o elementi segno di pura fantasia, non

ha alcun collegamento con

che si riferiscono al prodotto stesso.

In tal caso, proprio perché la capacità distintiva il prodotto e i suoi elementi

del segno non è accentuata, sono sufficienti costitutivi.

lievi modifiche o aggiunte per escludere la In tal caso, non basteranno

confondibilità con altri marchi. modifiche di poco conto

per evitare il rischio di

.

confusione

( )

d) REQUISITI di VALIDITA’

SEGUE

Il difetto di uno dei requisiti ne impedisce la registrazione e, qualora essa sia ugualmente avvenuta, ne

comporta la NULLITÀ (art. 25 c.p.i.):

Impedimenti assoluti (azione esercitabile da chiunque abbia interesse): difetto di capacità

✔ distintiva, decettività, illiceità;

Impedimenti relativi (azione esercitabile solo dal titolare del diritto violato): difetto di novità.

Eccezioni:

Secondary meaning (art. 13, co. 3, c.p.i.): la nullità del marchio per difetto di capacità distintiva è

✔ preclusa quando, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato capacità distintiva prima

della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità; Es marchio "La Scarpa"

Convalidazione del marchio (art. 28 c.p.i.): la nullità del marchio per difetto di novità è preclusa

✔ quando chi ne ha richiesto posteriormente la registrazione non era in mala fede e il titolare del

marchio anteriore ne ha tollerato l’uso per 5 anni consecutivi.

e) TUTELA REGISTRAZIONE

DIRITTO ALL’USO ESCLUSIVO DEL SEGNO PER

UN PERIODO DI 10 ANNI(art. 20 c.p.i.)

Il titolare del marchio può vietare ai terzi di:

apporre il marchio sui prodotti, sulle loro confezioni o sugli imballaggi;

✔ offrire i prodotti, immetterli in commercio e detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire i servizi

✔ contraddistinti dal marchio;

importare o esportare prodotti contraddistinti dal marchio stesso;

✔ utilizzare lo stesso nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

✔ apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o

✔ autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto

od offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti

il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti

violazione del diritto del titolare.

( )

e) TUTELA

SEGUE M : dal giorno successivo alla data di deposito

ARCHIO NAZIONALE

della domanda (art. 15, co. 2, c.p.i.);

DECORRENZA M : dalla data di registrazione presso l’EUIPO

ARCHIO EUROPEO

(non presuppone la registrazione nazionale);

M : dalla data di registrazione presso il

ARCHIO INTERNAZIONALE

WIPO.

10 . Rinnovabile per un numero illimitato di volte (art. 16,

ANNI

DURATA co. 2, c.p.i.).

D nel termine di 5 anni dalla

ECADENZA PER NON USO

registrazione o per un periodo ininterrotto di 5 anni (salvo che

l’inerzia sia giustificata da un motivo legittimo)

DECADENZA V

OLGARIZZAZIONE

D

ECETTIVITÀ SOPRAVVENUTA

I

LLICEITÀ SOPRAVVENUTA

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 19
Diritto commerciale I Pag. 1 Diritto commerciale I Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale I Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale I Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale I Pag. 16
1 su 19
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher loca02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Montagnini Eugenia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community