POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
artt. 12-14 c.p.i. C
APACITÀ
N OVITÀ L ICEITÀ DISTINTIVA
( )
d) REQUISITI di VALIDITA’
SEGUE Si considerano nuovi i segni che non siano già usati da altre
imprese e che non siano già stati registrati (art. 12 c.p.i.).
La novità è esclusa quando:
il marchio è identico ad altro marchio registrato
✔ anteriormente per prodotti o servizi identici;
Unico impedimento relativo il marchio è identico o simile ad altro marchio registrato
✔
N OVITÀ anteriormente per prodotti o servizi identici o affini, se
(art. 12 c.p.i.) dall’identità/somiglianza dei marchi o dall’identità/affinità
dei prodotti si determini un rischio di confusione tra il
pubblico;
il marchio è identico o simile a un marchio rinomato,
✔ anche se registrato per prodotti e servizi non affini, purché
dall’utilizzo ne derivi un indebito vantaggio o pregiudizio.
( )
d) REQUISITI di VALIDITA’
SEGUE Il marchio non deve contenere:
segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon
✔ costume;
L ICEITÀ segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
✔
(art. 14 c.p.i.) provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei
prodotti o servizi (verità);
segni lesivi di un altrui diritto d’autore, di proprietà
✔ industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
( )
d) REQUISITI di VALIDITA’
SEGUE Il marchio deve essere composto in modo da consentire
C
APACITÀ l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti
D
ISTINTIVA dello stesso genere immessi nel mercato (art. 13 c.p.i.).
(art. 13 c.p.i.) A tal proposito è possibile operare una distinzione fra:
MARCHIO DEBOLE MARCHIO FORTE
contiene denominazioni generiche o elementi segno di pura fantasia, non
ha alcun collegamento con
che si riferiscono al prodotto stesso.
In tal caso, proprio perché la capacità distintiva il prodotto e i suoi elementi
del segno non è accentuata, sono sufficienti costitutivi.
lievi modifiche o aggiunte per escludere la In tal caso, non basteranno
confondibilità con altri marchi. modifiche di poco conto
per evitare il rischio di
.
confusione
( )
d) REQUISITI di VALIDITA’
SEGUE
Il difetto di uno dei requisiti ne impedisce la registrazione e, qualora essa sia ugualmente avvenuta, ne
comporta la NULLITÀ (art. 25 c.p.i.):
Impedimenti assoluti (azione esercitabile da chiunque abbia interesse): difetto di capacità
✔ distintiva, decettività, illiceità;
Impedimenti relativi (azione esercitabile solo dal titolare del diritto violato): difetto di novità.
✔
Eccezioni:
Secondary meaning (art. 13, co. 3, c.p.i.): la nullità del marchio per difetto di capacità distintiva è
✔ preclusa quando, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato capacità distintiva prima
della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità; Es marchio "La Scarpa"
Convalidazione del marchio (art. 28 c.p.i.): la nullità del marchio per difetto di novità è preclusa
✔ quando chi ne ha richiesto posteriormente la registrazione non era in mala fede e il titolare del
marchio anteriore ne ha tollerato l’uso per 5 anni consecutivi.
e) TUTELA REGISTRAZIONE
DIRITTO ALL’USO ESCLUSIVO DEL SEGNO PER
UN PERIODO DI 10 ANNI(art. 20 c.p.i.)
Il titolare del marchio può vietare ai terzi di:
apporre il marchio sui prodotti, sulle loro confezioni o sugli imballaggi;
✔ offrire i prodotti, immetterli in commercio e detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire i servizi
✔ contraddistinti dal marchio;
importare o esportare prodotti contraddistinti dal marchio stesso;
✔ utilizzare lo stesso nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
✔ apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o
✔ autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto
od offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti
il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti
violazione del diritto del titolare.
( )
e) TUTELA
SEGUE M : dal giorno successivo alla data di deposito
ARCHIO NAZIONALE
della domanda (art. 15, co. 2, c.p.i.);
DECORRENZA M : dalla data di registrazione presso l’EUIPO
ARCHIO EUROPEO
(non presuppone la registrazione nazionale);
M : dalla data di registrazione presso il
ARCHIO INTERNAZIONALE
WIPO.
10 . Rinnovabile per un numero illimitato di volte (art. 16,
ANNI
DURATA co. 2, c.p.i.).
D nel termine di 5 anni dalla
ECADENZA PER NON USO
registrazione o per un periodo ininterrotto di 5 anni (salvo che
l’inerzia sia giustificata da un motivo legittimo)