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Capitolo 4 - La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

69. La funzione dell'istituto

● Accettazione pura e semplice: comporta la confusione del patrimonio dell'erede con quello relitto dal de cuius. I creditori ereditari devono subire il concorso di quelli personali dell'erede sui beni ereditari

● Accettazione con beneficio d'inventario: mantiene distinti i due patrimoni. Si assicura il soddisfacimento dei creditori ereditari e legatari a preferenza dei creditori dell'erede, evitando che i primi siano danneggiati dal concorso, sui beni ereditari, dei creditori personali dell'erede.

70. L'esercizio del diritto di separazione dei beni, e la sua attuazione

Ciascun creditore ereditario e ciascun legatario, può chiedere la separazione dei beni ereditari. Il conseguente diritto di prelazione spetta soltanto a coloro i quali abbiano esercitato il diritto di separazione entro 3 mesi dall'apertura della successione. Il termine

È di decadenza. Legittimati a chiedere la separazione dei beni:

  1. Creditori ereditari
  2. Legatari
  3. I titolari di un diritto di credito non ancora scaduto, o indeterminato nel suo ammontare, o meramente eventuale, essendo sottoposto a condizione.

Diritto alla separazione: separazione dei beni che formano oggetto di un legato di specie. Spetta soltanto ai creditori, non anche ai legatari, i quali reputano di non potersi soddisfare sugli altri beni ereditari.

La separazione non opera sull'intera massa ereditaria, ma sui singoli beni in ordine ai quali sia stata fatta valere.

● Beni separati mobili: il diritto alla separazione si esercita mediante domanda giudiziale proposta con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, che ordina l'inventario, se ancora non sia stato redatto, e dà le disposizioni necessarie alla conservazione dei beni. Il giudice deve limitarsi al sommario accertamento della legittimazione del ricorrente, non potendo rifiutare la separazione.

L'erede va privato della disponibilità di fatto del bene separato.

● Beni separati immobili/mobili registrati: si esercita mediante iscrizione del credito, o del legato, sopra a ciascuno dei beni. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, e dichiarando che l'iscrizione viene presa a titolo di separazione dei beni. Le iscrizioni a titolo di separazione dei beni, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima, e prevalgono sulle trascrizioni e iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.

Rapporti tra creditori e legatari separatisti, e creditori e legatari che non abbiano esercitato la separazione: i creditori e legatari separatisti hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a

71. L'estinzione della separazione

La separazione non si può realizzare, o cessa:

  1. In caso di inadempimento delle ragioni dei creditori e dei legatari
  2. Estinzioni dei diritti di codesti soggetti

CAPITOLO 4 - LA POSIZIONE DELL'EREDE DOPO L'ACQUISTO DELL'EREDITÀ. LA PETIZIONE DI EREDITÀ. L'EREDE APPARENTE

72. La posizione giuridica dell'erede dopo l'acquisto dell'eredità

Con l'accettazione pura e semplice dell'eredità, l'erede subentra nell'identica posizione giuridica del de cuius; ove sia col beneficio d'inventario, quella posizione conosce delle limitazioni, in ordine al passivo ereditario.

Attraverso l'acquisto dell'eredità, l'erede può disporre del patrimonio come meglio creda, con la sola limitazione, ove

Si sia in presenza di comunione ereditaria, di preferire i coeredi, se intende vendere la propria quota o una sua frazione. Nel caso in cui gli eredi siano più, ciascuno contribuisce in proporzione alla quota ereditaria. I legatari non rispondono dei debiti dell'eredità.

73. La petizione dell'eredità

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

Contenuto tipico: accertamento della qualità di erede in capo al soggetto che la eserciti. L'azione di petizione dell'eredità è imprescrittibile, essendo tale la qualità di erede.

74. La legittimazione all'esercizio della hereditatis petitio

La competenza per le cause concernenti la petizione di eredità è in capo al giudice del luogo dell'aperta successione.

Legittimati attivi: colui il quale sostenga la sua qualità di erede, cioè il delato all'eredità che abbia accettato. L'erede ha l'onere di provare la sua qualità. Ove lo sia per delazione legittima, deve provare la parentela, o il coniugio; ove invece sia stato chiamato in via testamentaria, dovrà provare l'esistenza del testamento e la sua autenticità.

Legittimati passivi: i soggetti entrati in possesso dei beni ereditari, o di alcuni di essi, in un momento successivo all'apertura della successione, e a causa di questa.

  • Chi possiede, affermando, in buona o malafede, di essere l'erede
  • Contro il possessore senza titolo, il quale si sia immesso arbitrariamente nel possesso dei beni ereditari e neghi che l'attore della petizione ereditaria sia erede

75. Gli effetti

Per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni, le disposizioni in materia di possesso si applicano

anche al possessore di beni ereditari. Nel caso in cui il possessore di buona fede abbia alienato, pure in buona fede, un bene dell'eredità, è obbligato a restituire all'erede vero il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Ove il prezzo o il corrispettivo sia ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo. 76. L'erede apparente Erede apparente: chi, pur non essendo erede, si comporti come se l'eredità gli fosse stata devoluta, e fosse stata da lui acquistata, generando nei terzi la convinzione che sia il vero erede. L'apparenza si deve fondare su circostanze tali da indurre in errore un soggetto di media negligenza. Il vero erede potrà agire per ottenere dal terzo la restituzione del bene ereditario soltanto ove questi abbia acquistato, dall'erede apparente, a titolo gratuito o in malafede. ● Erede apparente in buona fede: l'erede apparente deve restituire solamente il corrispettivo ricevuto ● Erede

apparente in mala fede: l'erede apparente deve restituire la cosa al vero erede innatura o alla corresponsione del suo valore.

CAPITOLO 4 - LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ

77. Rinuncia all'eredità, e rifiuto impeditivo

Rinuncia: il delato manifesta la volontà di non sottentrare nei rapporti caduti in successione. Risultato analogo a quello conseguibile con la rinuncia all'eredità può essere realizzato lasciando infruttuosamente decorre il termine per l'accettazione.

La rinuncia all'eredità non importa rinuncia ai legati: la qualità di erede e di legatario sono indipendenti tra loro. Il rinunciante può anche ritenere le donazioni, delle quali sia stato beneficiato dell'ereditando.

78. Il negozio di rinuncia all'eredità

Rinuncia: negozio giuridico abdicativo con il quale si dismette un diritto senza trasferirlo ad altri. È irrilevante che, dalla perdita del diritto da parte del suo titolare,

altri se ne avvantaggi. È un negozio unilaterale, attraverso cui è manifestata, dal delato, la volontà di non acquistarla. Effetto della rinuncia: perdita del diritto all'eredità e rinunciante considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Caratteri:

  1. Unilaterale: produce effetti esclusivamente per il dichiarante, e non ha bisogno dell'altrui accettazione
  2. Non recettizio: ha efficacia senza che debba essere portato a conoscenza di altri
  3. Solenne: l'effetto che realizza si verifica soltanto se la volontà sia stata manifestata di fronte a un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La rinuncia manifestata in forma diversa è affetta da nullità assoluta.

La legge richiede l'inserzione dell'atto pubblico di rinuncia del registro delle successioni al fine di pubblicità notizia, richiesto nell'interesse dei terzi.

In quanto negozio giuridico

è richiesta la piena capacità di agire. La rinuncia è impugnabile solo se è effetto di violenza o di dolo e l'azione si prescrive in 5 anni dal giorno di cessazione della violenza o di scoperta del dolo. Legittimati all'azione di annullamento: 1. Rinunciante 2. I suoi eredi 3. I creditori in via surrogatoria Al negozio di rinuncia non possono essere apposte né condizione, sospensiva o risolutiva, né termine in quanto atto legittimo. 79. La devoluzione dell'eredità ai chiamati in sottordine. La revoca della rinuncia Effetto della rinuncia: perdita dell'originale posizione di delato, che rende attuale la chiamata dei successibili in subordine. Il potenziale conflitto tra più delati hai risolto in base alla priorità dell'esercizio del diritto di accettare l'eredità. 80. L'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori del rinunciante I creditori sono ammessi a farsi autorizzare dal.

giudice ad accettare l'eredità in nome e in luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti. È attuabile attraverso un'azione, di natura cautelare, che autorizza i creditori a procedere esecutivamente sui beni ereditari sino al soddisfacimento delle ragioni creditorie. Occorre però l'autorizzazione del giudice. La sua applicazione presuppone l'insufficienza della garanzia presentata dal patrimonio del debitore. Il diritto di creditori si prescrive in 5 anni dalla rinuncia.

CAPITOLO 5 - I LEGITTIMARI

81. Il concetto di successione necessaria, e il suo fondamento

Successione necessaria: particolare disciplina di tutela predisposta a favore di taluni soggetti, detti legittimari, ai quali la legge riserva intangibilmente, garantendogli una quota di eredità o altri diritti della successione, indipendentemente dal fatto che la successione sia devoluta per legge o per testamento. Si tratta degli

stretti congiunti

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anitacortesi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Ghidoni Luca.