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CONTRATTO DI APPALTO OBBLIGHI DI CUSTODIA

In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori).

(Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2021, n. 7553).

DANNI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE E DANNI DERIVANTI DALLA COSA OGGETTO DELL'APPALTO

In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto,

bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere

esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore) (Cassazione - Sez. VI - 24 dicembre 2021 n. 41507).

Il subappalto dell'appaltatore, con l'autorizzazione del committente, può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio: in tal caso se l'appaltatore è chiamato a rispondere per le difformità e i vizi dell'opera, può agire in regresso nei confronti dei subappaltatori ma deve, a pena di decadenza, comunicare ad essi la denuncia del committente entro sessanta giorni dal suo ricevimento (art.

Il contratto d'opera (art. 2222 c.c.) è il contratto con il quale una parte si obbliga verso corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente. Si tratta di un contratto:

  • oneroso (art. 2225 c.c.);
  • a prestazioni corrispettive;
  • a forma libera;
  • ad effetti obbligatori;
  • caratterizzato dall'intuitus persone e dalla consequenziale infungibilità della prestazione.

Il contratto d'opera si caratterizza per l'autonomia riconosciuta al prestatore d'opera. Quest'ultimo, infatti, assume l'obbligazione nei confronti del committente di realizzare l'opus perfectum, quale che sia il costo da sostenere per ottenere il risultato e assumendosi il rischio della sua mancata realizzazione.

Differenze con il contratto di appalto: il contratto d'opera si caratterizza rispetto al

contratto di appalto per la circostanza che l'opera ed il servizio possono essere compiuti con lavoro prevalentemente proprio, senza disporre di appositi complessi produttivi, necessari, invece, per eseguire l'appalto.

®Obblighi derivanti dal contratto d'opera: il prestatore, a fronte del pagamento del corrispettivo, è obbligato ad eseguire l'opera dedotta in contratto secondo le previsioni concordate ed a regola d'arte.

Nell'ipotesi in cui il prestatore sia inadempiente, il committente può fissare un congruo termine entro il quale il prestatore deve conformarsi a tali condizioni. Inutile decorso di tale termine legittima il committente a recedere dal contratto e a richiedere il risarcimento del danno (art. 2224 c.c.).

Ai sensi dell'art. 2226 c.c., l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto.dell'accettazione questi erano noti al committente facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. La denuncia dei vizi non è necessaria se il prestatore d'opera ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, in quanto la disciplina dettata riguardo all'appalto dall'art. 1667 c.c., è applicabile anche al contratto d'opera. Sono applicabili l'art. 1667 c.c. co. 3, con la conseguenza che la garanzia può sempre essere fatta valere in via d'eccezione purché la denuncia sia stata effettuata entro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 2226 c.c. L'art. 1669 c.c., qualora l'opera si concretizzi in un bene immobile. Trova, infine, applicazione l'art. 1668 c.c., per l'espresso.

rinvio operato dal legislatore.®Il recesso dal contratto d'opera art. 2227 c.c. riconosce al committente la facoltà di recedere dal contratto,®ancorché sia stata iniziata l'esecuzione dell'opera ipotesi di recesso ad nutum, che si differenzia da quellaprevista dall'art. 2224 c.c. per la diversità di presupposti ed effetti. Tra questi effetti rientra l'obbligo, previstodall'articolo in esame, di tenere indenne il prestatore d'opera dalle spese del lavoro eseguito e dal mancatoguadagno. ®Impossibilità parziale della prestazione l'art. 2228 c.c. prevede un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta®per causa non imputabile ad alcuna delle parti ipotesi di impossibilità parziale, in conseguenza dellaquale, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte diopera compiuta.Il contratto d'opera professionale.

dal professionista in base alle sue specifiche competenze e conoscenze;• per la remunerazione che può essere stabilita in base a tariffe professionali, preventivi o accordi tra le parti;• per la responsabilità del professionista nei confronti del committente, che può essere chiamato a rispondere dei danni causati da negligenza o imperizia nella prestazione dell'opera;• per la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata a seconda delle esigenze delle parti;• per la possibilità di inserire clausole di risoluzione anticipata o di recesso, previste dalla legge o concordate tra le parti.dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176 co. 2 c.c.) nella sola ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà è prevista una attenuazione della normale responsabilità del professionista, che è tenuto al risarcimento del danno unicamente in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.). ®Obbligo di iscrizione agli albi e conseguenze in caso di inadempimento la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi ed elenchi, iscrizione che determina l'effetto di introdurre il professionista a far parte di un particolare ordinamento professionale. L'iscrizione in un albo professionale ha carattere di accertamento costitutivo dello status professionale con la conseguenza che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia

Iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, da luogo, ai sensi del combinato disposto degli art.1418 e 2231 c.c. a nullità assoluta del rapporto dia professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto.

Il diritto di recesso nel contratto d'opera professionale l'art. 2237 c.c. riconosce al cliente il diritto di recesso ad nutum con obbligo di pagare al professionista il compenso per l'opera svolta da determinarsi secondo i criteri dettati dall'art. 2233 c.c., unitamente al rimborso delle spese sostenute dal professionista. Non sussiste alcun obbligo relativo al rimborso del mancato guadagno del professionista.

Più limitato è il diritto di recesso riconosciuto al prestatore d'opera che può avvenire solo in presenza di una giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente. In tal caso il prestatore ha diritto al rimborso delle spese e al compenso per il compimento dell'opera svolta, da determinarsi

però con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente che subisce il recesso. Per l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato è necessario che, secondo un giudizio probabilistico, la sostituzione della condotta asseritamente colposa con quella esigibile possa determinare il vantaggio auspicato dal cliente. Tale forma di responsabilità presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, in combinato disposto con l'art. 2236 c.c. (Cass. civ., sez. II, 22 maggio 2015, n. 10526).

Il trasporto. Il contratto di trasporto, disciplinato dagli artt. 1678 e ss. c.c., è il contratto in forza del quale un soggetto (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a

l; normalmente a prestazioni corrispettive;• a titolo oneroso o gratuito;• di durata limitata o indeterminata;• che può essere svolto da un soggetto privato o da un soggetto pubblico. 
Dettagli
A.A. 2022-2023
375 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher serenel_studies di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mora Andrea.