Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Le funzioni della responsabilità civile
Secondo la tradizionale raffigurazione dottrinale la responsabilità civile ha la funzione di: sanzione per un comportamento riprovevole produttivo di un danno.
Tradizionalmente la responsabilità da fatto illecito si è dispiegata come: sanzione per i comportamenti colpevoli lesivi di diritti soggettivi.
In base alla visione sanzionatoria della responsabilità civile il danneggiato ha l'onere di: provare il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto e il danno prodotto e la colpevolezza dell'autore del fatto.
La tutela sanzionatoria in base alla visione tradizionale della responsabilità civile presuppone: la colpevolezza nel comportamento illecito tenuto.
Un ruolo essenziale ad individuare le ragione dei nuovi danni, in ossequio alla funzione riparatoria della responsabilità civile, è svolto: dall'impianto della Carta Costituzionale, in particolare agli artt.
- La funzione riparatoria, pone alla base del fondamento dellaresponsabilità civile: l'evento dannoso e la vittima, per risarcirlo
- L'attuale problema della responsabilità civile intende: determinare il soggetto ritenuto responsabile secondo un criterio legale, secondo un giudizio di comparazione e bilanciamento degli interessi in conflitto
- Il risarcimento ulteriore a carico dell'autore del danno che abbia agito con dolo o colpa grave, affianco all'obbligo di ristorare il danno arrecato, è proprio dei: danni punitivi
- La funzione dei danni punitivi consiste: nella punizione come deterrenza, oltre alla riparazione del danno
- Nel nostro sistema giuridico l'istituto dei danni punitivi: non trova riscontro nell'ordinamento, anche se non mancano sporadiche figure di riparazione associate alla punizione
LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E DA CONTATTO SOCIALE
- La responsabilità grave per
- L’illecito contrattuale: presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorioprecostituito tra le parti, e fa sorgere l’obbligazione di risarcimento del danno,che è succedanea rispetto all’obbligazione primaria
- La responsabilità per inadempimento di cui all’art. 1218 del codice civile ècorrelata: al problema dei ricorso dell’impossibilità sopravvenuta dellaprestazione per causa non imputabile al debitore
- L’inadempimento del contratto deve valutarsi: in base al complessivocontenuto del contratto, con una verifica del programma contrattuale edell’assetto degli interessi attuato dalla parte, nonché delle fonti legislative diintegrazione del contratto
- Affinché si ravvisi un inadempimento contrattuale è necessario che:l’obbligazione non adempiuta sia esigibile, e che l’inadempimento si
imputabile alla parte inadempiente, importante, ossia grave, tenendo conto del principio di buona fede
45) Il contraente che invoca la tutela giudiziaria per l'inadempimento deve fornire: in giudizio solo l'allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto inadempimento dell'altra parte
46) L'obbligazione si estingue, secondo l'art. 1256 del codice civile quando la prestazione: diventa impossibile per causa non imputabile al debitore
47) I requisiti dell'impossibilità liberatoria sono: la sopravvenienza, la non imputabilità e la definitività
48) Il nostro ordinamento, in merito all'impossibilità non imputabile, ha adottato: un sistema composito, che attinge sia dall'impostazione teorica dell'impossibilità assoluta, sia da quella dell'impossibilità relativa
49) Per responsabilità da contatto sociale si intende: la responsabilità contrattuale in capo all'autore del danno
anche in assenza di un pregresso vincolo obbligatorio dello stesso soggetto verso il danneggiato, in ossequio al dovere di diligenza e solidarietà che fa capo ai soggetti della relazione sociale STRUTTURA DEL FATTO ILLECITO1) L'art. 1173 c.c. stabilisce che le obbligazioni hanno origine: Dal contratto, dal fatto illecito e da ogni altro fatto idoneo a produrle in conformità con l'ordinamento
2) L'articolo 2043 c.c. disciplina: il fatto doloso o colposo che abbia provocato ad altri un danno ingiusto
3) Il principio della responsabilità aquilana è disciplinato dall'art. 2043 c.c.
4) Affinché vi possa essere illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.: Occorre la contestuale presenza sia del profilo soggettivo che oggettivo
5) Il nesso di causalità lega: il comportamento omissivo o commissivo, colposo o doloso al danno
6) Per potersi configurare la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. l'evento deve causare un
danno: ad un interesse meritevole di tutela56) L'elemento soggettivo di cui all'art. 2043 c.c. attiene: la imputabilità e la colpevolezza57) L'imputabilità è disciplinata dall'art.: 2046 c.c.58) L'imputabilità attiene: Lo stato di intendere e volere al momento del compimento del fatto dannoso a meno che lo stato di incapacità non derivi da colpa dello stesso agente59) La colpevolezza individua: un criterio di valutazione della condotta dell'autore del danno, che presuppone la imputabilità del fatto dannosoCRITERI DI RESPONSABILITÀ 760) In merito alla responsabilità civile il nostro ordinamento riconosce generalmente: un favor per il creditore61) L'ordinamento giuridico, ha delineato determinati criteri per l'individuazione della responsabilità da inadempimento che è modulata in ragione degli interessi coinvolti; i modelli di criteri sono la responsabilità:
legata strettamente alla colpevolezza, la responsabilità aggravata e la responsabilità oggettiva
62) Per accertare le responsabilità legate alla colpevolezza si utilizza come criterio soggettivo tipizzato: La diligenza generica del buon padre di famiglia ovvero quella qualificata per le obbligazioni connesse all'esercizio di un'attività professionale
63) Le ipotesi di responsabilità oggettiva si hanno nei casi in cui: il debitore risponde per il fatto in sé della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, indipendentemente dalla diligenza adoperata o dal ricorrere del caso fortuito o della forza maggiore
64) Nelle ipotesi di responsabilità per fatto degli ausiliari è necessario che ricorra: il c.d. rapporto di preposizione, tanto che la giurisprudenza ha escluso la responsabilità quanto l'impossibilità non inerisce alla organizzazione dell'impresa
65) La responsabilità per danni da
prodotti difettosi ha come fonte originaria: lanorma comunitaria66) Nel nostro ordinamento in tema di responsabilità da inadempimentosono: Nulle le clausole di esonero o limitazione della responsabilità deldebitore per dolo o colpa grave67) Secondo le norme del codice del consumo, nel caso in cui nei contratti traprofessionista e consumatore sono inserite clausole che abbiano per oggetto odeffetto di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti delprofessionista o di un’altra parte in caso di inadempimento, esse sono: nulleanche se oggetto di trattativa68) La distribuzione dell’onere della prova tra creditore e debitore opera:attraverso un inversione dell’onere della prova, ossia non è il creditore adovere provare il fatto dell’inadempimento, ma è il debitore a dovere provarel’assenza di responsabilità69) Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità è: in genere
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
870) L'art. 1218 del codice civile dispone la sanzione civilistica a carico dell'autore dell'illecito al fine di ristorare il danno subito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento
71) Lo strumento primario di tutela del creditore volto a soddisfare coattivamente l'interesse perseguito con il rapporto obbligatorio è il c.d. adempimento coattivo che consente al creditore la realizzazione coattiva del credito
72) Con l'esecuzione forzata in forma specifica il creditore consegue il medesimo bene oggetto dell'obbligazione
73) Nell'ipotesi di inadempimento di una obbligazione pecuniaria, si può ricorrere alla procedura di esecuzione forzata per espropriazione
74) Il risarcimento per equivalente garantisce al creditore il risarcimento e mira a riparare il danno sofferto dal creditore con l'attribuzione allo stesso di una somma di danaro commisurata al pregiudizio subito
Per la determinazione del danno risarcibile anzitutto deve esistere: un nesso di causalità tra il fatto dell’inadempimento o del ritardo e la conseguenza dannosa.Ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve coprire l’integrale danno sofferto dal creditore, pertanto comprenderà la: “Perdita subita” dal creditore (c.d. danno emergente) come il “mancato guadagno” (c.d. lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Sono risarcibili anche i danni imprevedibili al momento della costituzione del rapporto obbligatorio: solo se l’inadempimento o il ritardo dipendono da dolo del debitore.
La liquidazione del danno consiste nella determinazione del risarcimento e quindi nella quantificazione dell’ammontare dell’importo dovuto dal debitore al creditore per ristorarlo del pregiudizio subito.
Nei rapporti sociali, l’autore di un comportamento.
(commissivo omissivo) dovrà subire i relativi effetti secondo il: c.d. principio dell'autoresponsabilità
LE LESIONI DELLE PERSONE FISICHE 980) Il diritto alla vita: è un fondamentale diritto della persona
81) Il diritto all'integrità fisica della persona: consiste nel diritto di vivere e di mantenere la propria salute, intesa come assenza di menomazioni parziali dell'integrità fisica dovute ad eventi lesivi traumatici o processi patologici (malattie)
82) Gli atti di disposizione del proprio corpo: sono consentiti quando non determinano una menomazione permanente
83) Il diritto all'identità fisica della persona: rappresenta il diritto alla fedele rappresentazione dell'immagine di una persona nella vita sociale
84) La usurpazione consiste: nell'uso indebito del nome altrui
85) Il diritto all'identità morale della persona