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DELL’ACCORDO
LA PATRIMONIALITÀ (LEZ. 3)
dall’art.
Secondo la sua nozione generale, indicata 1321 del codice civile, il contratto consiste
nell’”accordo
di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico-patrimoniale”.
Che la patrimonialità sia uno dei quattro componenti di cui il contratto deve essere caratterizzato
(insieme all’accordo, alla volontà negoziale ed alla giuridicità) è assunto dalle due funzioni
fondamentali del contratto, ovvero dalla lettura combinata degli artt. 922 e 1173, i quali specificano
che il contratto serve per trasferire la proprietà (i cui rapporti sono patrimoniali per antonomasia) e
per creare obbligazioni (che ai sensi dell’art. 1174 devono avere ad oggetto una prestazione con
carattere patrimoniale cioè suscettibilità di valutazione economica).
Come l’obbligazione, dunque, anche il contratto è caratterizzato da un vincolo legale irrevocabile per
le parti contraenti nonché della coercibilità coi mezzi della legge, per le quali il contraente che
l’impegno contrattuale può essere obbligato ad un’attuazione specifica dello stesso o
revochi o violi
ad un risarcimento per equivalente.
Tali meccanismi non sono applicabili, però, rispetto ai rapporti non patrimoniali, intesi come gli
atteggiamenti ed i comportamenti della sfera personale che il legislatore non ritiene assoggettabili al
vincolo della irrevocabilità e coercibilità che per loro natura non sono suscettibili di valutazione
economica.
05. Definisca il candidato il concetto di accordo patrimoniale.
Il concetto di accordo patrimoniale (Lez. 3)
L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere
tra di loro un rapporto giuridico-patrimoniale.” che l’incontro della volontà delle parti estrinsecate
Già ad una prima lettura, dunque, si evidenzia
nell’accordo inteso come negozio giuridico non è di per sé sufficiente a costituire un contratto.
Perché ciò avvenga, infatti, l’ACCORDO deve essere finalizzato alla costituzione, regolazione o
estinzione di un rapporto giuridico-patrimoniale fra le parti.
Per potersi dire contratto, dunque, l’accordo deve avere una connotazione giuridico-patrimoniale e
porsi contemporaneamente come atto di volontà negoziale, atto consensuale e atto giuridico-
patrimoniale.
Tanto più è necessario chiarire questo aspetto, laddove si consideri che l’ordinamento prevede – o
–
comunque tollera accordi su materie non patrimoniali in grado di produrre, quindi, conseguenze
giuridiche e che non sono riconducibili alla categoria dei contratti come, ad esempio, il
matrimonio.
01. Con riferimento al dogma della volontà negli anni si sono sviluppate la concezione:
causale e formale del contratto
unipersonale e pluripersonale del contratto
soggettiva e oggettiva del contratto
personale e impersonale del contratto
02. Gli atti unilaterali possono incidere:
nella sfera giuridica dell’autore dell’atto e nella sfera giuridica altrui, ma solo se attribuiscono vantaggi
solo nella sfera giuridica dell’autore dell’atto
dell’autore dell’atto e nella sfera giuridica altrui, senza eccezioni
nella sfera giuridica
solo nella sfera giuridica altrui
03. Gli atti unilaterali tra vivi destinati ad una persona determinata producono effetti:
Dal momento in cui sono manifestati in forma scritta
Dal momento in cui sono accettati dal destinatario
Dal momento in cui sono stati emessi
Dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario
04. Gli atti unilaterali possono essere classificati come:
negoziali e contrattuali
bilaterali e plurilaterali
economici e commerciali
non intrusivi ed intrusivi
Definisca il candidato gli atti unilaterali e proceda alla sua classificazione.
Gli atti unilaterali e loro classificazione (Lez. 4)
Si definiscono unilaterali gli atti frutto di una decisione solitaria del soggetto non
condivisa con nessun altro soggetto.
Tali atti sono suscettibili sulle posizioni e sui rapporti giuridici patrimoniali sia in
riferimento alla sfera
dell’autore dell’atto,
giuridica sia in riferimento alla sfera giuridica altrui, ma solo se
attribuiscono vantaggi.
In tale ottica gli atti unilaterali sono classificabili come :
atti non intrusivi, ovvero quelli che non realizzano nessuna vera e propria incidenza
- nella sfera giuridica di soggetti diversi dall’autore, così che nonostante le
modificazioni nelle posizioni giuridiche altrui, chi le subisce non perde il potere di
autodeterminarsi totalmente rispetto ad esse;
atti intrusivi, che danno luogo a rilevanti intrusioni nella sfera giuridica di un
- soggetto diverso
dall’autore, modificandone direttamente le posizioni sostanziali.
Gli atti intrusivi possono essere preventivamente autorizzati dal destinatario
degli effetti o l’ordinamento
giustificati da interessi o valori che considera preminenti.
Per quali tipologie di contratto assume rilievo il c.d. "contatto sociale"?
“contratto sociale”
Le tipologie di contratto in cui assume rilevanza il c.d.
(Lez. 4)
Il contratto sociale si pone come fondamento della teoria dei rapporti contrattuali di
fatto (derivata dalla adozione dalla concezione oggettiva del contratto), per la quale un
rapporto contrattuale può costituirsi fra due parti anche senza loro valide manifestazioni
di volontà contrattuale.
Tuttavia il contratto sociale rileva solo per due tipologie contrattuali, quali i negozi di
attuazione (in cui il soggetto interessato si appropria direttamente della prestazione) e i
contratti nulli di lavoro e società.
Il candidato illustri, con riferimento al dogma della volontà, le due teorie
sviluppatesi nel corso degli anni.
Il dogma della volontà e le due teorie sviluppatesi neglia anni (Lez. 4)
L’accordo l’incontro
è delle volontà delle parti sul contenuto contrattuale al quale
esse sono giunte a
seguito di trattative.
L’accordo fra le volontà (che diventa fondamento e sostanza del contratto) è il
dell’accordo
fine
contrattuale.
Nel corso degli anni si sono sviluppate in merito al dogma della volontà due
diverse concezioni: la concezione soggettiva del contratto e quella oggettiva.
Secondo la prima la volontà umana si pone come forza creatrice degli effetti giuridici.
Per la seconda, invece, la rilevanza è data in primis alle relazioni giuridiche. Nell’ambito di tale
concezione è da citare la teoria della dichiarazione, per la quale oltre alla volontà individuale in
sé è altrettanto importante anche la sua proiezione esterna (in particolare la percezione di
controparte), per la quale il contratto resterebbe comunque valido anche laddove la realtà del
dichiarante fosse viziata.
Descriva il candidato la promessa contrattuale e la promessa unilaterale.
La promessa contrattuale e la promessa unilaterale (Lez. 4)
A metà fra la categoria dei contratti e quella degli atti unilaterali si pone la nozione di
promessa.
La promessa, infatti, possono essere di natura contrattuale - laddove contengono
previsioni del tipo “a condizione che / in vista di” una controprestazione del
– o di natura unilaterale. In questo ultimo caso, come disposto dall’art.
destinatario
1987 cc., non possono produrre effetti fuori dei casi ammessi dalla legge. Da ciò
discendono, dunque, il principio di sovranità formale del soggetto sulla propria sfera
giuridica (esistono tuttavia casi tipizzati dalla legge in cui eccezionalmente le promesse
possono fare a meno dell’accordo del destinatario e configurarsi come atti unilaterali)
l’applicazione della disciplina del contratto.
nonché la volontà di salvaguardare
01. La teoria del negozio giuridico letta in negativo consente di individuare gli atti non negoziali che sono:
gli atti non volontari, gli atti che pur volontari non sono diretti a produrre effetti giuridici , gli atti illeciti produttivi di danno, gli atti consistenti in dichiarazioni di
scienza, gli atti dovuti e gli atti non dovuti
gli atti non volontari, gli atti che pur volontari non sono diretti a produrre effetti giuridici , gli atti illeciti produttivi di danno, gli atti consistenti in dichiarazioni di
scienza, gli atti non dovuti
gli atti non volontari, gli atti che pur volontari non sono diretti a produrre effetti giuridici , gli atti illeciti produttivi di danno, gli atti consistenti in dichiarazioni di
scienza, gli atti dovuti
gli atti non volontari, gli atti illeciti produttivi di danno, gli atti consistenti in dichiarazioni di scienza, gli atti dovuti
Lezione 6 l’entrata
01. Cosa è accaduto con in vigore del Regolamento n.1/2003 della Commissione Europea?
C’è stato un progressivo accentramento nell'applicazione del dir. antitrust comunitario
Vi sono state marginali modifiche con riferimento al diritto antitrust
Non è accaduto nulla di rilevante con riferimento al diritto antitrust
C’è stato un progressivo decentramento nell'applicazione del dir. antitrust comunitario
Lezione 7
L’operazione l’interprete
01. logica con la quale afferma o nega la riconducibilità di un contratto ad un determinato tipo disciplinato dalla legge contrattuale è:
l'interpretazione
la qualificazione
l'esegesi
l'integrazione
In che cosa consiste il "tipo contrattuale"?
Il tipo contrattuale (Lez. 7)
l’espressione “tipo contrattuale”
Con si indica una figura o un modello di contratto
connotato da specifiche
caratteristiche e volta a realizzare una specifica operazione economica.
Allo scopo di regolarne le operazioni corrispondenti secondi i modi ritenuti più idonei al
soddisfacimento degli interessi delle parti o alla tutela degli interessi generali, la legge
disciplina molti tipi contrattuali, per ampia parte tramite il Codice Civile (Libro IV, Titoli
II e III) sia tramite altri Codici (es.: Codice della navigazione).
A singoli tipi contrattuali si applica, comunqe, anche quanto disposto per il contratto
generale sebbene, in caso di contrasto, prevalga necessariamente la disciplina specifica
del tipo.
Dunque, è da ritenersi tipico il contratto che appartenga alla fattispecie astratta di
qualcuno dei tipi contrattuali definiti e regolati dalla legge.
Descriva il candidato le caratteristiche dei "contratti atipici" ed illustri la ratio della
norma che li prevede.
I contratti atipici e la ratio della norma che li prevede (Lez. 7)
Al fine di regolarne le operazioni corrispondenti secondi i modi ritenuti più idonei