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CONTRATTO
DELITTO
Tripartizione (D. 44,7,1 Gai 2 res cottidianae)
CONTRATTO
VARIAE CAUSARUM FIGURAE
DELITTO
Quadripartizione (I. 3,13,2)
CONTRATTO
QUASI DA CONTRATTO
QUASI DA DELITTO
DELITTO
QUASI CONTRATTI: atti leciti produttivi di obbligazione, che
non integrano la figura del contratto, perché vi
manca l’accordo.
1) Solutio indebiti: si richiede l’ignoranza del solvens e
dell’accipiens; l’accipiens è obbligato a ritrasferire al solvens
quanto ricevuto indebitamente oppure l’equivalente in denaro.
Condictio indebiti
2) Negotiorum gestio: quando un soggetto, anche nell’ignoranza
dell’interessato, e comunque senza averne ricevuto mandato, cura
affari altrui. La gesrtione deve essere iniziata utilmente.
Al gerito compete l’actio directa contro il gestore per la
prosecuzione delle attività intraprese, il trasferimento degli effetti
ed eventualmente per i danni.
Il gestore poteva utilizzare l’actio contraria per eventuali spese e
danni e per costringere il gerito ad assumere su di sé gli effetti.
3) Tutela, Comproprietà, Coeredità: si tratta di ipotesi di gestione
di affari qualificata, dalle quali può derivare responsabilità al
momento della cessazione della situazione di tutela o di
comunione.
4) Legati (e fedecommessi) con effetti obbligatori: Disposizioni a
titolo particolare contenute nel testamento dalle quali sorgeva, per
volontà del testatore, un’obbligazione a carico dell’erede e a
favore del legatario.
QUASI DELITTI: ipotesi di atti illeciti in cui si risponde anche
per colpa o addirittura per fatto altrui; comprendono anche dei casi
in cui la responsabilità del soggetto passivo si fonda sul suo
legame con la cosa o con le persone, da cui proviene il danno.
1) iudex qui litem suam fecit: ricomprende qualsiasi omissione,
anche procedurale, idonea a danneggiare una delle parti.
2) actio de posito vel suspenso: fatto proprio colposo di chi abbia
appeso al cornicione o ad una tettoia o poggiato su di un balcone o
qualsiasi altra sporgenza un oggetto che, per il modo in cui è
sistemato, possa minacciare di cadere su di un luogo di pubblico
passaggio. Illecito di pericolo: è punito indipendentemente dal
fatto che si verifichi un danno, appunto allo scopo di evitarlo.
3) actio de effusis et deiectis: responsabilità anche per fatto altrui.
Chi ha la disponibilità della casa (chi vi abita concretamente)
risponde per il danno arrecato da una cosa che sia stata gettata o
versata dalla casa stessa su un luogo sottostante di pubblico
passaggio.
4) actio furti o damni adversus nautas (chi gestisce una nave)
caupones (chi gestisce una locanda o osteria) stabulariosque (chi
gestisce una stalla): responsabilità per delitto altrui, per il
danneggiamento o il furto di beni imbarcati o introdotti nella
locanda o nella stalla, commessi dai gestori o dai loro dipendenti.
INADEMPIMENTO
Il debitore che non adempie la prestazione viola un obbligo e
commette perciò un illecito: incorre dunque in responsabilità ed è
assoggettabile all’azione esecutiva, dopo che vi sia stata una
sentenza di condanna nel processo di cognizione che abbia
accertato:
1) l’esistenza dell’obbligo,
2) l’inadempimento dello stesso,
3) l’imputabilità dell’inadempimento al debitore.
L’inadempimento può essere fondamentalmente di due tipi:
1) DEFINITIVO, IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA DELLA
PRESTAZIONE: tipico caso è il perimento del bene dovuto.
Il rapporto di debito scompare (salvo essere fittiziamente
conservato tramite la perpetuatio obligationis) e si trasforma in
responsabilità.
Vi rientra anche la SOPRAVVENUTA MANCANZA DI
INTERESSE DEL CREDITORE: come per esempio nel caso
della scadenza di un termine essenziale.
2) RITARDO NELL’ADEMPIMENTO, OMISSIONE O
SCORRETTEZZA DELLA PRESTAZIONE quando è ancora
possibile un corretto adempimento. Mora debendi.
PERPETUATIO OBLIGATIONIS
In diritto romano il creditore ha a sua disposizione soltanto
l’azione propria del rapporto obbligatorio; anche quando la
prestazione originaria non è più possibile e il creditore sa che
potrà ottenere soltanto un equivalente pecuniario egli può
utilizzare solo l’azione che sorge dal rapporto originario (es. actio
ex stipulatio.
Per permettergli di agire ugualmente, malgrado la sopravvenuta
impossibilità, i giuristi elaborarono la seguente regola: si per
debitorem steterit quominus res detur, perpetuatur obligatio.
Grazie a questa finzione il creditore può ancora affermare che il
convenuto è debitore di quella cosa e pretenderne il valore, anche
se quella cosa non esiste più.
Dire che l’obbligazione si perpetua significa che continua ad
esistere indefinitamente, finché non viene esperita l’azione e in tal
modo è estinta per mezzo della litis contestatio.
Bisogna perciò stabilire quando per debitorem steterit quominus
res detur, cioè quando l’impossibilità sopravvenuta sia imputabile
al debitore; a questo scopo sono stati individuati dei CRITERI DI
IMPUTABILITà, distinti in SOGGETTIVI E OGGETTIVI. Essi
variano a seconda del tipo di contratto, dell’oggetto della
prestazione e del regime dell’azione che tutela il rapporto.
CRITERI DI IMPUTABILITA’ DELL’INADEMPIMENTO
- FACTUM DEBITORIS: si fecerit promissor quominus
solvere possit
- DOLUS: volontarietà del comportamento e dell’evento
dannoso da esso provocato. Tutti i debitori
rispondono di dolo; qualcuno risponde solo di dolo
- CULPA: si ha un difetto di attenzione nel comportamento,
ma senza prevedere le conseguenze. Manca la
previsione della conseguenza derivante da un
comportamento negligente o imprudente.
Può essere:
LATA: non intellegere id quod omnes
intellegunt (è equiparata al dolo)
in abstracto
LEVIS
in concreto (diligentia quam in suis)
- CUSTODIA = caso fortuito. Nei casi in cui il debitore
tiene a proprio vantaggio una cosa altrui ed è
obbligato a restituirla può essere chiamato a
rispondere anche di fatti che non dipendano da lui,
ma che sarebbero stati oggettivamente nella sua
sfera di controllo, come un furto o un
danneggiamento.
A guidare il giudice nella scelta del criterio da applicare al caso
concreto spesso è il principio dell’utilitas contrahentium.
IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE
ORIGINARIA: l’obbligazione non sorge
non imputabile al debitore:
l’obbligazione si estingue
SOPRAVVENUTA imputabile al debitore:
il debitore è responsabile =
deve risarcire il danno
MORA SOLVENDI (o
debitoris)
Il debitore in mora risponde di una successiva impossibilità
sopravvenuta della prestazione sempre col criterio della custodia.
ex persona : occorre l’interpellatio
mora obbligazioni da delitto
ex re obbligazioni sottoposte a termine iniziale
RISARCIMENTO DEL DANNO
Le parti possono stabilire l’ammontare del risarcimento del
danno tramite una stipulatio condizionata (stipulatio poenae
propria): si promette una somma di denaro per il caso in cui resti
inadempiuta la prestazione primaria. In tal modo si predermina la
somma da pagare e non occorre dare prova del danno. Oggi si
parla di clausola penale (v. art. 1382).
Negli altri casi la determinazione del risarcimento varia a
seconda del tipo di obbligazione e la struttura formulare
dell’originaria azione. I due criteri principali sono:
1) QUANTI EA RES FUIT-EST-ERIT: poteva essere
commisurato al valore di mercato (senza tener conto dell’interesse
concreto dell’attore ad avere la cosa) della cosa oggetto della
prestazione al momento della litis contestatio (es. condictio) o in
un momento precedente (es. actio furti) o anche al momento della
sentenza (es. actio depositi in factum).
2) ID QUOD INTEREST: nei giudizi di buona fede poteva
essere valutato l’interesse che il creditore aveva a quella
prestazione, desunto dalla differenza tra la sua effettiva situazione
patrimoniale e quella in cui si sarebbe trovato in seguito
all’adempimento. Si ottiene così un vero e proprio risarcimento
del danno. Questo criterio tende ad essere poi esteso a tutti i
rapporti obbligatori.
Si parla di interesse (positivo), nel quale rientrano sia le
perdite sofferte (danno emergente) sia, seppur con maggior
prudenza, il mancato guadagno (lucro cessante).
OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI
attive
parziarie passive
attive
ELETTIVE
passive
solidali
(in solidum)
attive
CUMULATIVE
passive
(da delitto)
Il regime delle obbligazioni solidali si applica sempre alle
obbligazioni indivisibili in caso di successione ereditaria tra più
eredi
CLASSIFICAZIONI DEI CONTRATTI
1° classificazione basata sugli effetti
UNILATERALI: l’obbligazione nasce a carico di una parte
soltanto. Vi è un’unica azione a
disposizione dell’unico creditore (mutuo,
stipulatio).
BILATERALI (detti anche a prestazioni corrispettive o
sinallagmatici): entrambe le parti sono
reciprocamente obbligate e vi sono due azioni
autonome a disposizione dei due creditori
(emptio venditio; locatio conductio).
BILATERALI IMPERFETTI: sorge un’obbligazione a
carico di una delle due parti,
eventualmente può sorgere
un’obbligazione anche a carico dell’altra
parte. Non vi è comunque un nesso tra le
due obbligazioni.
Vi è un’azione (diretta), a tutela
dell’obbligazione la cui esistenza è
necessaria per l’integrazione della
fattispecie, e un’azione (contraria) per il
caso in cui sorga anche l’obbligazione
eventuale, la quale ha sempre per
contenuto il rimborso di spese o il
risarcimento di danni (es.: deposito,
comodato, mandato e negotiorum gestio).
2° classificazione basata sull’elemento che genera l’obbligo.
RE: CONTRATTO REALE
VERBIS: CONTRATTO VERBALE
OBLIGATIO
CONTRACTA
LITTERIS: CONTRATTO LETTERALE
CONSENSU: CONTRATTO CONSENSUALE
SINGOLI CONTRATTI REALI
1) MUTUO: Prestito di consumo di cose fungibili. Passa la proprietà.
Deve essere restituito il tantudem eiusdem generis.
Actio certae creditae pecuniae o certae rei: il mutuatario non può mai
essere liberato per impossibilità sopravvenuta d