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CONTRATTO

 DELITTO

Tripartizione (D. 44,7,1 Gai 2 res cottidianae)

CONTRATTO

 VARIAE CAUSARUM FIGURAE

 DELITTO

Quadripartizione (I. 3,13,2)

CONTRATTO

 QUASI DA CONTRATTO

 QUASI DA DELITTO

 DELITTO

QUASI CONTRATTI: atti leciti produttivi di obbligazione, che

non integrano la figura del contratto, perché vi

manca l’accordo.

1) Solutio indebiti: si richiede l’ignoranza del solvens e

dell’accipiens; l’accipiens è obbligato a ritrasferire al solvens

quanto ricevuto indebitamente oppure l’equivalente in denaro.

Condictio indebiti

2) Negotiorum gestio: quando un soggetto, anche nell’ignoranza

dell’interessato, e comunque senza averne ricevuto mandato, cura

affari altrui. La gesrtione deve essere iniziata utilmente.

Al gerito compete l’actio directa contro il gestore per la

prosecuzione delle attività intraprese, il trasferimento degli effetti

ed eventualmente per i danni.

Il gestore poteva utilizzare l’actio contraria per eventuali spese e

danni e per costringere il gerito ad assumere su di sé gli effetti.

3) Tutela, Comproprietà, Coeredità: si tratta di ipotesi di gestione

di affari qualificata, dalle quali può derivare responsabilità al

momento della cessazione della situazione di tutela o di

comunione.

4) Legati (e fedecommessi) con effetti obbligatori: Disposizioni a

titolo particolare contenute nel testamento dalle quali sorgeva, per

volontà del testatore, un’obbligazione a carico dell’erede e a

favore del legatario.

QUASI DELITTI: ipotesi di atti illeciti in cui si risponde anche

per colpa o addirittura per fatto altrui; comprendono anche dei casi

in cui la responsabilità del soggetto passivo si fonda sul suo

legame con la cosa o con le persone, da cui proviene il danno.

1) iudex qui litem suam fecit: ricomprende qualsiasi omissione,

anche procedurale, idonea a danneggiare una delle parti.

2) actio de posito vel suspenso: fatto proprio colposo di chi abbia

appeso al cornicione o ad una tettoia o poggiato su di un balcone o

qualsiasi altra sporgenza un oggetto che, per il modo in cui è

sistemato, possa minacciare di cadere su di un luogo di pubblico

passaggio. Illecito di pericolo: è punito indipendentemente dal

fatto che si verifichi un danno, appunto allo scopo di evitarlo.

3) actio de effusis et deiectis: responsabilità anche per fatto altrui.

Chi ha la disponibilità della casa (chi vi abita concretamente)

risponde per il danno arrecato da una cosa che sia stata gettata o

versata dalla casa stessa su un luogo sottostante di pubblico

passaggio.

4) actio furti o damni adversus nautas (chi gestisce una nave)

caupones (chi gestisce una locanda o osteria) stabulariosque (chi

gestisce una stalla): responsabilità per delitto altrui, per il

danneggiamento o il furto di beni imbarcati o introdotti nella

locanda o nella stalla, commessi dai gestori o dai loro dipendenti.

INADEMPIMENTO

Il debitore che non adempie la prestazione viola un obbligo e

commette perciò un illecito: incorre dunque in responsabilità ed è

assoggettabile all’azione esecutiva, dopo che vi sia stata una

sentenza di condanna nel processo di cognizione che abbia

accertato:

1) l’esistenza dell’obbligo,

2) l’inadempimento dello stesso,

3) l’imputabilità dell’inadempimento al debitore.

L’inadempimento può essere fondamentalmente di due tipi:

1) DEFINITIVO, IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA DELLA

PRESTAZIONE: tipico caso è il perimento del bene dovuto.

Il rapporto di debito scompare (salvo essere fittiziamente

conservato tramite la perpetuatio obligationis) e si trasforma in

responsabilità.

Vi rientra anche la SOPRAVVENUTA MANCANZA DI

INTERESSE DEL CREDITORE: come per esempio nel caso

della scadenza di un termine essenziale.

2) RITARDO NELL’ADEMPIMENTO, OMISSIONE O

SCORRETTEZZA DELLA PRESTAZIONE quando è ancora

possibile un corretto adempimento. Mora debendi.

PERPETUATIO OBLIGATIONIS

In diritto romano il creditore ha a sua disposizione soltanto

l’azione propria del rapporto obbligatorio; anche quando la

prestazione originaria non è più possibile e il creditore sa che

potrà ottenere soltanto un equivalente pecuniario egli può

utilizzare solo l’azione che sorge dal rapporto originario (es. actio

ex stipulatio.

Per permettergli di agire ugualmente, malgrado la sopravvenuta

impossibilità, i giuristi elaborarono la seguente regola: si per

debitorem steterit quominus res detur, perpetuatur obligatio.

Grazie a questa finzione il creditore può ancora affermare che il

convenuto è debitore di quella cosa e pretenderne il valore, anche

se quella cosa non esiste più.

Dire che l’obbligazione si perpetua significa che continua ad

esistere indefinitamente, finché non viene esperita l’azione e in tal

modo è estinta per mezzo della litis contestatio.

Bisogna perciò stabilire quando per debitorem steterit quominus

res detur, cioè quando l’impossibilità sopravvenuta sia imputabile

al debitore; a questo scopo sono stati individuati dei CRITERI DI

IMPUTABILITà, distinti in SOGGETTIVI E OGGETTIVI. Essi

variano a seconda del tipo di contratto, dell’oggetto della

prestazione e del regime dell’azione che tutela il rapporto.

CRITERI DI IMPUTABILITA’ DELL’INADEMPIMENTO

- FACTUM DEBITORIS: si fecerit promissor quominus

solvere possit

- DOLUS: volontarietà del comportamento e dell’evento

dannoso da esso provocato. Tutti i debitori

rispondono di dolo; qualcuno risponde solo di dolo

- CULPA: si ha un difetto di attenzione nel comportamento,

ma senza prevedere le conseguenze. Manca la

previsione della conseguenza derivante da un

comportamento negligente o imprudente.

Può essere:

LATA: non intellegere id quod omnes

intellegunt (è equiparata al dolo)

 in abstracto

 

LEVIS 

in concreto (diligentia quam in suis)

- CUSTODIA = caso fortuito. Nei casi in cui il debitore

tiene a proprio vantaggio una cosa altrui ed è

obbligato a restituirla può essere chiamato a

rispondere anche di fatti che non dipendano da lui,

ma che sarebbero stati oggettivamente nella sua

sfera di controllo, come un furto o un

danneggiamento.

A guidare il giudice nella scelta del criterio da applicare al caso

concreto spesso è il principio dell’utilitas contrahentium.

IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE

ORIGINARIA: l’obbligazione non sorge

 non imputabile al debitore:

l’obbligazione si estingue

 SOPRAVVENUTA  imputabile al debitore:

il debitore è responsabile =

deve risarcire il danno

MORA SOLVENDI (o

debitoris)

Il debitore in mora risponde di una successiva impossibilità

sopravvenuta della prestazione sempre col criterio della custodia.

ex persona : occorre l’interpellatio

mora obbligazioni da delitto

 

ex re  obbligazioni sottoposte a termine iniziale

RISARCIMENTO DEL DANNO

Le parti possono stabilire l’ammontare del risarcimento del

danno tramite una stipulatio condizionata (stipulatio poenae

propria): si promette una somma di denaro per il caso in cui resti

inadempiuta la prestazione primaria. In tal modo si predermina la

somma da pagare e non occorre dare prova del danno. Oggi si

parla di clausola penale (v. art. 1382).

Negli altri casi la determinazione del risarcimento varia a

seconda del tipo di obbligazione e la struttura formulare

dell’originaria azione. I due criteri principali sono:

1) QUANTI EA RES FUIT-EST-ERIT: poteva essere

commisurato al valore di mercato (senza tener conto dell’interesse

concreto dell’attore ad avere la cosa) della cosa oggetto della

prestazione al momento della litis contestatio (es. condictio) o in

un momento precedente (es. actio furti) o anche al momento della

sentenza (es. actio depositi in factum).

2) ID QUOD INTEREST: nei giudizi di buona fede poteva

essere valutato l’interesse che il creditore aveva a quella

prestazione, desunto dalla differenza tra la sua effettiva situazione

patrimoniale e quella in cui si sarebbe trovato in seguito

all’adempimento. Si ottiene così un vero e proprio risarcimento

del danno. Questo criterio tende ad essere poi esteso a tutti i

rapporti obbligatori.

Si parla di interesse (positivo), nel quale rientrano sia le

perdite sofferte (danno emergente) sia, seppur con maggior

prudenza, il mancato guadagno (lucro cessante).

OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI

 attive

parziarie  passive

  attive

 ELETTIVE

  passive

solidali

(in solidum)

  attive

CUMULATIVE

 passive

(da delitto)

Il regime delle obbligazioni solidali si applica sempre alle

obbligazioni indivisibili in caso di successione ereditaria tra più

eredi

CLASSIFICAZIONI DEI CONTRATTI

1° classificazione basata sugli effetti

UNILATERALI: l’obbligazione nasce a carico di una parte

soltanto. Vi è un’unica azione a

 disposizione dell’unico creditore (mutuo,

stipulatio).

BILATERALI (detti anche a prestazioni corrispettive o

 sinallagmatici): entrambe le parti sono

reciprocamente obbligate e vi sono due azioni

autonome a disposizione dei due creditori

(emptio venditio; locatio conductio).

 BILATERALI IMPERFETTI: sorge un’obbligazione a

carico di una delle due parti,

eventualmente può sorgere

un’obbligazione anche a carico dell’altra

parte. Non vi è comunque un nesso tra le

due obbligazioni.

Vi è un’azione (diretta), a tutela

dell’obbligazione la cui esistenza è

necessaria per l’integrazione della

fattispecie, e un’azione (contraria) per il

caso in cui sorga anche l’obbligazione

eventuale, la quale ha sempre per

contenuto il rimborso di spese o il

risarcimento di danni (es.: deposito,

comodato, mandato e negotiorum gestio).

2° classificazione basata sull’elemento che genera l’obbligo.

RE: CONTRATTO REALE

VERBIS: CONTRATTO VERBALE

OBLIGATIO

CONTRACTA

LITTERIS: CONTRATTO LETTERALE

CONSENSU: CONTRATTO CONSENSUALE

SINGOLI CONTRATTI REALI

1) MUTUO: Prestito di consumo di cose fungibili. Passa la proprietà.

Deve essere restituito il tantudem eiusdem generis.

Actio certae creditae pecuniae o certae rei: il mutuatario non può mai

essere liberato per impossibilità sopravvenuta d

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher previo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Oliviero Francesco.