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SEZIONE I - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ART. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Nella prassi repubblicana, il procedimento di formazione di un governo è più complesso di quello indicato dall'art. 92. In una prima fase, il Presidente della Repubblica avvia le consultazioni, ovvero sente il parere dei Presidenti delle Camere, degli ex presidenti della Repubblica e degli esponenti dei gruppi parlamentari. In una seconda fase, il Presidente della Repubblica conferisce un mandato esplorativo (solitamente al presidente della Camera o a quello del Senato), oppure un pre-incarico allo scopo di verificare le reali possibilità di formare un governo. In una terza fase, il Presidente della Repubblica affida l'incarico di formare un governo a una
personalità ritenuta in grado di ottenere la fiducia delle Camere. In una quarta fase, l'incaricato verifica se esistono le reali condizioni per formare un governo: in caso affermativo, accetta l'incarico; in caso negativo, rinuncia all'incarico.
ART. 93
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
ART. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
La questione della fiducia
ha assunto particolare importanza da quando si è iniziato a individuare le forze politiche di sostegno al Governo anteriormente alle elezioni: questo nuovo atteggiamento è stato formalizzato attraverso una legge che obbliga "i partiti che si candidano a governare" a depositare un programma elettorale, atto che si somma all'indicazione preventiva della figura designata a governare. Ciò ha fatto sì che, in caso di crisi di governo, le forze politiche abbiano iniziato a chiedere l'automatico scioglimento delle Camere e l'indizione di nuove elezioni. In caso di crisi di governo, infatti, il Presidente della Repubblica ha la piena facoltà di conferire un nuovo incarico che si può concludere con la formazione di un governo sostenuto da una maggioranza diversa da quella indicata dagli elettori.
ART. 95
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
L'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Circa i poteri del Presidente del Consiglio esistono due orientamenti dottrinali:
Il primo riconosce la preminenza del Presidente del Consiglio sui Ministri, determinata sia dal testo costituzionale, sia dai poteri attribuibili al Presidente (scelta e revoca dei Ministri, competenza a risolvere i contenziosi fra Ministri, facoltà di chiedere la fiducia alle Camere)
Il secondo, al contrario, considera preminente il Consiglio dei Ministri in seguito alla rilevanza delle funzioni attribuitegli che coincidono con la "determinazione dell'indirizzo politico ed amministrativo".
del Governo». La dottrina sembra propendere a favore del secondo indirizzo, in quanto ritiene che quando si parla di Governo ci si riferisca al Consiglio dei Ministri e non al Presidente del Consiglio. Inoltre, anche la legislazione ordinaria indica nel Consiglio dei Ministri l’organo che «determina la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa».
ART. 96
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Il testo originale dell’art. 96 era il seguente: «Il Presidente del Consiglio e i Ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni». L’articolo è stato modificato nel 1989perché la Commissione parlamentare inquirente non era ritenuta in grado digarantire un giudizio indipendente e autonomo. Per questo motivo, l’attivitàinquirente è stata affidata al potere giudiziario, reputato assai più in grado digarantire una maggiore indipendenza di valutazione. Tuttavia, il nuovo testodell’art. 96 prevede una norma di tutela che limita le reali possibilità operativedel potere giudiziario, imponendogli di richiedere l’autorizzazione a procedere(alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica) tutte le volte che laCamera a cui appartiene il parlamentare inquisito ritenga che questo «abbia agitoper la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per ilperseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della forma diGoverno».
SEZIONE II – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ART. 97I
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
L'art. 97 si riferisce alla Pubblica Amministrazione, intesa come l'insieme degli uffici dell'apparato tecnico-burocratico dello Stato. L'articolo indica i tre principi fondamentali per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Il principio di legalità: l'organizzazione dell'amministrazione dello Stato deve essere definita mediante leggi che ne stabiliscono i compiti e gli obiettivi, vincolandola al perseguimento dell'interesse pubblico. Il principio di buon andamento: l'organizzazione dell'amministrazione dello
Stato deve essere tale da garantire l'erogazione di servizi pubblici efficienti e rispondenti a un criterio di economicità (l'amministrazione statale deve procurarsi le risorse necessarie "con il minimo dispendio di mezzi").
Il principio di imparzialità: l'amministrazione dello Stato deve svolgere i suoi compiti senza rendersi responsabile di favoritismi o discriminazioni.
ART. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
La dottrina più recente interpreta l'art. 98 intendendo il divieto di agire in modo "parziale" come obbligo, per tutti i dipendenti, di restare al completo "servizio dell'ufficio".
senza sottoporsi ai voleri dei superiori. Per evitare casi di incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni pubbliche e di attività private, il terzo comma dell'art. 98 conferisce al legislatore la facoltà di fissare alcune limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici nei confronti di alcune categorie, quali i magistrati, i militari di carriera, il personale della Polizia di Stato e i rappresentanti diplomatici. Così, per esempio, per quanto riguarda i militari la legge non vieta loro la possibilità di iscriversi ai partiti politici, ma vieta la partecipazione alle iniziative politiche "ai militari in servizio attivo o in divisa". Ciò significa che il personale delle Forze armate può candidarsi alle elezioni e svolgere attività politica solamente quando non è in divisa e al di fuori dell'ambiente militare.
SEZIONE III - GLI ORGANI AUSILIARI
ART. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro rappresenta una novità nell'ordinamento italiano. All'interno del CNEL sono rappresentati gli imprenditori, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti. Quanto al sistema di nomina dei suoi componenti, gli esperti sono scelti dal Presidente della Repubblica e dal Governo fra "qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica". I rappresentanti delle categorie produttive vengono nominati dalle
rganizzazioni sindacali selezionate dal Governo. Il CNEL resta in carica 5 anni e i suoi membri possono essere riconfermati.