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PRINCIPI FONDAMENTALI

Elenco completo dei principi fondamentali:

1. Democrazia – art. 1, 1° comma

2. Sovranità popolare – art. 1, 2° comma

3. Inviolabilità dei diritti – art. 2

4. Uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale – art. 3

5. Diritto al lavoro – art.4

6. Riconoscimento delle autonomie locali – art. 5

7. Tutela delle minoranze linguistiche – art.6

8. Libertà religiosa – art. 8

9. Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio

storico ed artistico – art. 9

10. Riconoscimento di collaborazioni internazionali – art. 10

11. Ripudio della guerra come strumento di offesa – art. 11

12. Struttura della bandiera italiana – art. 12

Art. 1 Costituzione: Democrazia e Sovranità popolare

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. (1° comma)

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della

Costituzione. (2° comma).

Il primo articolo della costituzione definisce la forma di Stato e il tipo di

governo che vige in Italia, cioè la Repubblica democratica parlamentare,

e inquadra il lavoro come il mezzo che garantisce l'uguaglianza dei cittadini e

il loro sviluppo personale. Il popolo esercita la propria sovranità eleggendo i

suoi rappresentanti in Parlamento e può appellarsi a istituti di democrazia

diretta, come il referendum. La forma di governo dell'Italia è la Repubblica

parlamentare in quanto l'unico organo eletto dal popolo è il Parlamento e

quest'ultimo, a sua volta, elegge il Presidente della Repubblica; mentre il

Governo entra in carica solo dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento, di

fronte al quale è responsabile.

Art. 2 Cost.: Riconoscimento dei diritti inviolabili – principio pluralista

– principio solidarista

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

“riconosce”,

Il verbo presente nell’art. 2, sancisce l'originarietà dei diritti

inviolabili che, in quanto connaturati alla natura umana, preesistono allo Stato

e sono assoluti, irrinunciabili, inalienabili e indisponibili. Questi vengono

riconosciuti al cittadino sia come singolo, sia come membro di una collettività,

quindi nell'ambito di formazioni sociali nelle quali si esprime e si svolge la

crescita della persona. Sono considerate formazioni sociali: la famiglia, la

scuola, i partiti politici, i sindacati, le comunità religiose ecc. Questo articolo

afferma, quindi, anche il principio pluralista, inteso sia come diritto di

scegliere liberamente una formazione sociale (religiosa, politica, ideologica) a

cui aderire, sia come diritto ad ottenere tutela nell'ambito della formazione

sociale scelta. Infine, l'ultima parte dell’art. 2 Cost., afferma il principio

solidarista, cioè una serie di prestazioni e comportamenti il cui adempimento

viene considerato un dovere. Si tratta di quei doveri di natura politica

economica e sociale, alla cui attuazione nessuno può sottrarsi, come il dovere

di difendere la patria, di votare e l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche.

Art. 3 Cost.: Principio di uguaglianza formale e sostanziale

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali. (1° comma)

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese. (2° comma)

Il principio di uguaglianza è il principio cardine della nostra costituzione che

condiziona l'intero ordinamento giuridico. L'articolo 3, 1° comma, sancisce

divieto di

l'uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, cioè il

discriminazione fondato sulla distinzione di razza, religione, sesso, lingua,

opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Divieto che deve essere

osservato sia dal legislatore ordinario sia da chi deve eseguire ed applicare le

leggi. Mentre il 2° comma, art. 3 Cost. stabilisce la pari dignità sociale di tutti

i cittadini e il principio di uguaglianza sostanziale, inteso come obbligo di

intervento attivo da parte dello Stato per rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che pongono alcuni soggetti in situazioni di svantaggio,

non consentendo il pieno sviluppo della persona umana. Per questo motivo la

Repubblica deve intervenire con provvedimenti mirati nei confronti dei meno

abbienti e dei più deboli, per garantire a tutti i cittadini, in maniera concreta, la

pari dignità sociale, ossia la possibilità di inserirsi attivamente nel contesto

socio-economico del Paese. A questo proposito è stato autorevolmente

affermato che l'attuazione dell'uguaglianza sostanziale costituisce una deroga

al principio di uguaglianza formale, nel senso che le leggi sono uguali per tutti

ma, i più svantaggiati, bisognosi o deboli possono avere un trattamento

differente rispetto agli altri (case popolari, buoni libro, pasto ecc.). In altri

termini il legislatore deve trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo

diverso situazioni diverse, seguendo un criterio di ragionevolezza e giustizia

sociale che giustifichi la disparità di trattamento fra i cittadini e possa dare

compiuta attuazione agli obblighi di uno stato sociale e democratico.

Art. 4 Cost.: Principio lavorista: il lavoro come diritto e come dovere

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni

che rendano effettivo questo diritto. (1° comma)

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria

scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della

società. (2° comma)

Nell’articolo 4, primo comma, della Costituzione si afferma che lo Stato deve

garantire a tutti il diritto di lavorare, creando le condizioni migliori per

permettere ad ogni cittadino di poter esercitare questo diritto. In altre parole, lo

Stato deve attuare una politica economica volta a favorire lo sviluppo

economico e la stabilità dell’occupazione. Il Comma 2 invece si riferisce al

lavoro in un’ottica diversa, qualificandolo anche come dovere sociale che

impone a coloro che abbiano la possibilità, di adoperarsi, secondo le proprie

attitudini e inclinazioni, per dare il loro contributo alla collettività. La norma si

riferisce a qualsiasi attività che si dimostri socialmente utile,

indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica ed economica, purché sia

in grado di incidere in modo significativo nello sviluppo socio-economico del

nostro Stato.

Art. 5 Cost.: Riconoscimento delle autonomie locali e del principio del

decentramento amministrativo

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i

principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del

decentramento.

Nell’articolo 5 si ribadisce che la Repubblica è solo una e non si può dividere.

Viene riconosciuta però l’autonomia degli Enti locali (Regioni, Città

metropolitane, Province e Comuni), che hanno il potere di emanare proprie

norme e di amministrare in modo diretto e specifico le diverse parti del

territorio, attuando così anche il principio del “decentramento

amministrativo” che prevede, infatti, il trasferimento delle funzioni

amministrative dallo Stato ad altri Enti pubblici.

Art. 6 Cost: Tutela delle minoranze linguistiche

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Questo articolo è legato al periodo storico in cui la Costituzione è stata redatta:

durante il Fascismo non erano contemplate le lingue straniere e bisognava

italianizzare tutte le parole provenienti dall’estero. Con questo articolo, si è

voluto superare il periodo di italianizzazione del Fascismo, evitando

discriminazioni su base linguistica e tutelando le minoranze linguistiche

presenti in Italia

Artt. 7 e 8 Cost: Laicità dello Stato e pluralismo religioso

Art. 7: lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani. (1° comma)

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. le modificazioni dei patti accettate

dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (2° comma)

Art. 8: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. (1°

comma)

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i

propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. (2°

comma)

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze.

La Repubblica italiana è laica e non ha una religione di stato ufficiale. L’art. 7

Cost definisce lo Stato e la Chiesa Cattolica indipendenti e sovrani,

entrambi sono sottratti a qualsiasi forma di reciproca interferenza e i loro

rapporti sono regolati secondo i modelli delle relazioni internazionali tra Stati.

Trova in tal modo piena attuazione l’art. 8 Cost. che afferma il sistema del

pluralismo religioso. Viene, quindi, garantito il diritto di poter professare

qualsiasi credo senza discriminazione davanti alla legge.

Articolo 9 Costituzione: Sviluppo della cultura, della tutela ambientale

e del patrimonio storico ed artistico della Nazione

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. (1°

comma) .

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (2° comma)

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future

generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

(3° comma)

Con questo articolo, la Costituzione sancisce la libertà culturale assoluta e si

fa promotrice della cultura, dell’ambiente e del patrimonio artistico. Ciò

significa che lo Stato non può limitare la cultura e non può impedire di fare

ricerca o di compiere attività culturali, anzi deve tutelare il patrimonio culturale

già esistente e deve sfruttare tutti i mezzi per promuoverne la valorizzazione. Il<

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A.A. 2023-2024
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liberata.conti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lamberti Armando.