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PRINCIPI FONDAMENTALI
Elenco completo dei principi fondamentali:
1. Democrazia – art. 1, 1° comma
2. Sovranità popolare – art. 1, 2° comma
3. Inviolabilità dei diritti – art. 2
4. Uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale – art. 3
5. Diritto al lavoro – art.4
6. Riconoscimento delle autonomie locali – art. 5
7. Tutela delle minoranze linguistiche – art.6
8. Libertà religiosa – art. 8
9. Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio
storico ed artistico – art. 9
10. Riconoscimento di collaborazioni internazionali – art. 10
11. Ripudio della guerra come strumento di offesa – art. 11
12. Struttura della bandiera italiana – art. 12
Art. 1 Costituzione: Democrazia e Sovranità popolare
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. (1° comma)
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione. (2° comma).
Il primo articolo della costituzione definisce la forma di Stato e il tipo di
governo che vige in Italia, cioè la Repubblica democratica parlamentare,
e inquadra il lavoro come il mezzo che garantisce l'uguaglianza dei cittadini e
il loro sviluppo personale. Il popolo esercita la propria sovranità eleggendo i
suoi rappresentanti in Parlamento e può appellarsi a istituti di democrazia
diretta, come il referendum. La forma di governo dell'Italia è la Repubblica
parlamentare in quanto l'unico organo eletto dal popolo è il Parlamento e
quest'ultimo, a sua volta, elegge il Presidente della Repubblica; mentre il
Governo entra in carica solo dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento, di
fronte al quale è responsabile.
Art. 2 Cost.: Riconoscimento dei diritti inviolabili – principio pluralista
– principio solidarista
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
“riconosce”,
Il verbo presente nell’art. 2, sancisce l'originarietà dei diritti
inviolabili che, in quanto connaturati alla natura umana, preesistono allo Stato
e sono assoluti, irrinunciabili, inalienabili e indisponibili. Questi vengono
riconosciuti al cittadino sia come singolo, sia come membro di una collettività,
quindi nell'ambito di formazioni sociali nelle quali si esprime e si svolge la
crescita della persona. Sono considerate formazioni sociali: la famiglia, la
scuola, i partiti politici, i sindacati, le comunità religiose ecc. Questo articolo
afferma, quindi, anche il principio pluralista, inteso sia come diritto di
scegliere liberamente una formazione sociale (religiosa, politica, ideologica) a
cui aderire, sia come diritto ad ottenere tutela nell'ambito della formazione
sociale scelta. Infine, l'ultima parte dell’art. 2 Cost., afferma il principio
solidarista, cioè una serie di prestazioni e comportamenti il cui adempimento
viene considerato un dovere. Si tratta di quei doveri di natura politica
economica e sociale, alla cui attuazione nessuno può sottrarsi, come il dovere
di difendere la patria, di votare e l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche.
Art. 3 Cost.: Principio di uguaglianza formale e sostanziale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. (1° comma)
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. (2° comma)
Il principio di uguaglianza è il principio cardine della nostra costituzione che
condiziona l'intero ordinamento giuridico. L'articolo 3, 1° comma, sancisce
divieto di
l'uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, cioè il
discriminazione fondato sulla distinzione di razza, religione, sesso, lingua,
opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Divieto che deve essere
osservato sia dal legislatore ordinario sia da chi deve eseguire ed applicare le
leggi. Mentre il 2° comma, art. 3 Cost. stabilisce la pari dignità sociale di tutti
i cittadini e il principio di uguaglianza sostanziale, inteso come obbligo di
intervento attivo da parte dello Stato per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che pongono alcuni soggetti in situazioni di svantaggio,
non consentendo il pieno sviluppo della persona umana. Per questo motivo la
Repubblica deve intervenire con provvedimenti mirati nei confronti dei meno
abbienti e dei più deboli, per garantire a tutti i cittadini, in maniera concreta, la
pari dignità sociale, ossia la possibilità di inserirsi attivamente nel contesto
socio-economico del Paese. A questo proposito è stato autorevolmente
affermato che l'attuazione dell'uguaglianza sostanziale costituisce una deroga
al principio di uguaglianza formale, nel senso che le leggi sono uguali per tutti
ma, i più svantaggiati, bisognosi o deboli possono avere un trattamento
differente rispetto agli altri (case popolari, buoni libro, pasto ecc.). In altri
termini il legislatore deve trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo
diverso situazioni diverse, seguendo un criterio di ragionevolezza e giustizia
sociale che giustifichi la disparità di trattamento fra i cittadini e possa dare
compiuta attuazione agli obblighi di uno stato sociale e democratico.
Art. 4 Cost.: Principio lavorista: il lavoro come diritto e come dovere
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto. (1° comma)
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società. (2° comma)
Nell’articolo 4, primo comma, della Costituzione si afferma che lo Stato deve
garantire a tutti il diritto di lavorare, creando le condizioni migliori per
permettere ad ogni cittadino di poter esercitare questo diritto. In altre parole, lo
Stato deve attuare una politica economica volta a favorire lo sviluppo
economico e la stabilità dell’occupazione. Il Comma 2 invece si riferisce al
lavoro in un’ottica diversa, qualificandolo anche come dovere sociale che
impone a coloro che abbiano la possibilità, di adoperarsi, secondo le proprie
attitudini e inclinazioni, per dare il loro contributo alla collettività. La norma si
riferisce a qualsiasi attività che si dimostri socialmente utile,
indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica ed economica, purché sia
in grado di incidere in modo significativo nello sviluppo socio-economico del
nostro Stato.
Art. 5 Cost.: Riconoscimento delle autonomie locali e del principio del
decentramento amministrativo
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Nell’articolo 5 si ribadisce che la Repubblica è solo una e non si può dividere.
Viene riconosciuta però l’autonomia degli Enti locali (Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni), che hanno il potere di emanare proprie
norme e di amministrare in modo diretto e specifico le diverse parti del
territorio, attuando così anche il principio del “decentramento
amministrativo” che prevede, infatti, il trasferimento delle funzioni
amministrative dallo Stato ad altri Enti pubblici.
Art. 6 Cost: Tutela delle minoranze linguistiche
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Questo articolo è legato al periodo storico in cui la Costituzione è stata redatta:
durante il Fascismo non erano contemplate le lingue straniere e bisognava
italianizzare tutte le parole provenienti dall’estero. Con questo articolo, si è
voluto superare il periodo di italianizzazione del Fascismo, evitando
discriminazioni su base linguistica e tutelando le minoranze linguistiche
presenti in Italia
Artt. 7 e 8 Cost: Laicità dello Stato e pluralismo religioso
Art. 7: lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. (1° comma)
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. le modificazioni dei patti accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (2° comma)
Art. 8: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. (1°
comma)
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. (2°
comma)
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
La Repubblica italiana è laica e non ha una religione di stato ufficiale. L’art. 7
Cost definisce lo Stato e la Chiesa Cattolica indipendenti e sovrani,
entrambi sono sottratti a qualsiasi forma di reciproca interferenza e i loro
rapporti sono regolati secondo i modelli delle relazioni internazionali tra Stati.
Trova in tal modo piena attuazione l’art. 8 Cost. che afferma il sistema del
pluralismo religioso. Viene, quindi, garantito il diritto di poter professare
qualsiasi credo senza discriminazione davanti alla legge.
Articolo 9 Costituzione: Sviluppo della cultura, della tutela ambientale
e del patrimonio storico ed artistico della Nazione
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. (1°
comma) .
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (2° comma)
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
(3° comma)
Con questo articolo, la Costituzione sancisce la libertà culturale assoluta e si
fa promotrice della cultura, dell’ambiente e del patrimonio artistico. Ciò
significa che lo Stato non può limitare la cultura e non può impedire di fare
ricerca o di compiere attività culturali, anzi deve tutelare il patrimonio culturale
già esistente e deve sfruttare tutti i mezzi per promuoverne la valorizzazione. Il<