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Estratto del documento

Il sovrano Vittorio Emanuele II, dopo la marcia su Roma del 1922,

 diede l’incarico a Mussolini di formare il Governo affidandosi a

colui che credeva un uomo forte in grado di ristabilire l’ordine

sociale

Nel 1925 vennero emanate le leggi fascistissime che

 comportarono la soppressione delle libertà sindacali e civili e

rafforzarono il potere del duce, cioè del Capo del Governo,

responsabile solo di fronte al re

Il re aveva un ruolo gerarchicamente superiore ai ministri da lui

 nominati e revocati, il potere legislativo fu attribuito al Governo, il

Parlamento aveva una funzione di ratifica delle leggi emanate, la

Camera dei deputati fu sostituita con la Camera dei fasci e

delle corporazioni nominata dal Governo o dal Partito fascista,

nacque il Gran consiglio del fascismo come organo

costituzionale costituito dai presidenti delle Camere, dai ministri

e alcuni sottosegretari e con le funzioni di coordinare le attività

del regime, approvare gli incarichi di partito ed essere consultato

in decisioni importanti

Venne reintrodotta la pena di morte per i reati contro lo Stato, chi

 invece andava contro alle idee dello Stato veniva perseguito e

punito con sanzioni

Venne istituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato

 che aveva il compito di giudicare i reati politici di cui facevano

parte giudici legati al fascismo. Alla polizia vennero riconosciuti

poteri di repressione politica, di disporre il confino in luoghi isolati

In seguito all’alleanza politico-militare con la Germania nazista di

 Hitler vennero applicate le leggi razziali contro gli ebrei

In seguito a Mussolini spiccò la figura del generale Badoglio, che

 propose di mettere fuori legge il Partito fascista

L’8 settembre 1943 venne concluso l’armistizio con gli anglo-

 americani, l’Italia centrosettentrionale fu occupata dai nazisti e

l’esercito italiano si sfasciò, il re fuggì insieme a Badoglio a

Pescara e poi a Salerno. L’Italia rimase divisa in due parti, il Nord

occupato dai tedeschi e il Sud tenuto prigioniero sul Gran Sasso

Le due parti dell’Italia tentarono di ricostituire il Partito fascista a

 Salò, sul lago di Garda, fondando la Repubblica sociale

italiana il 25 aprile del 1945

Dal 1946 anche le donne hanno avuto il diritto di voto, in seguito

 all’elezione dell’Assemblea costituente, formata da 556

membri e con il compito di scrivere il testo della Costituzione.

Sempre il 2 giugno 1946 avvenne un referendum che faceva

scegliere ai cittadini tra monarchia e repubblica

Il 28 giugno 1946 l’Assemblea costituente elesse come capo

 provvisorio dello Stato Enrico de Nicola

Il compito di elaborare una prima stesura della Costituzione fu

 affidato a una commissione di 75 deputati con a capo Meuccio

Ruini. Questi 75 si divisero a loro volta in tre sottocommissioni

che si occuparono delle parti relative ai doveri e diritti dei

cittadini, ai rapporti economico-sociali e all’ordinamento statale

La Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948, è composta da

 139 articoli suddivisi in due parti, la prima si occupa dei diritti

e doveri dei cittadini (art.13-54), la seconda

dell’organizzazione dello Stato (art.55-139)

Gli articoli dall’1 al 12 riguardano i principi fondamentali

 (democrazia, lavoro, uguaglianza dei cittadini, organizzazione di

Stato regionale, libertà religiosa, rifiuto della guerra)

18 articoli sono dedicati alle Disposizioni transitorie e finali,

 per consentire il passaggio da regime monarchico a repubblicano

Caratteri:

 Popolarità: emanata da un organo rappresentativo del

o popolo

Rigidità: immutabile attraversi leggi ordinarie ma complessa

o proceduta posta in essere dal Parlamento chiamata revisione

costituzionale

Lunghezza: esistenza di molti articoli specifici

o Compromissorietà: conciliazione di principi appartenenti a

o diverse ideologie poiché i membri dell’Assemblea costituente

facevano parte di diverse correnti politiche e dovevano porre

davanti agli interessi del proprio partito quelli della Repubblica

e mediare tra loro (art.41: iniziativa economica privata libera

che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e a

danno della sicurezza, libertà e dignità umana)

Democraticità: la sovranità appartiene al popolo

o Programmaticità: programma politico che le forze politiche

o hanno e devono attuare mediante leggi adeguate al contesto

sociale

Le leggi di revisione costituzionale sono adottate da ciascuna

 Camera del Parlamento, art.138, con due deliberazioni a

intervallo di tre mesi l’una dall’altra, sono approvate dalla

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella

seconda votazione (metà più uno)

Se nella seconda votazione è raggiunti la maggioranza assoluta

 ma non quella dei due terzi la legge può essere sottoposta a un

referendum costituzionale, richiesto da un quinto dei membri di

una Camera o da 500 mila elettori o da cinque Consigli regionali

Art.139: la forma repubblicana non può essere oggetto di

 revisione costituzionale

Art.1:

 Principio di democrazia di tipo rappresentativo o indiretto, cioè

o ci sono dei rappresentati in Parlamento votati dal popolo che

emanano le leggi dello Stato e prendono decisioni, o in

occasione dei referendum popolari. Questi possono essere a

scopo abrogativo, per eliminare una legge o una sua parte o a

scopo costituzionale, per la revisione di una legge

Il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica che

o rappresenta l’unità nazionale e che provvede alla nomina del

Governo

Principio lavorista, cioè la Repubblica è fondata sul lavoro,

o riconosciuto umanamente e socialmente come fattore di

crescita individuale e collettiva

Art.2:

 Riconoscimento dei diritti umani, inviolabili e naturali

o dell’uomo. Tutela dei cittadini in ambito individuale e collettivo

Riconoscimento dei doveri inderogabili di carattere politico,

o sociale ed economico. Ne esistono alcuni che se non rispettati

possono portare a sanzioni, altri invece sono definiti civici,

ossia dati dal nostro senso civico, morali

Reso obbligatorio il carattere della solidarietà

o

Art.3:

 Uguaglianza formale: tutti i cittadini sono uguali davanti alla

o legge. Anche parlamentari, ministri o individui con cariche

pubbliche devono rispettare le leggi e possono essere

sottoposti a giudizio davanti ai magistrati in caso le violino

Uguaglianza sostanziale: impegno attivo ad eliminare ostacoli

o che possano impedire la realizzazione dell’uguaglianza

Diritto alla diversità: ciascuna persona deve vedere rispettata

o la propria identità e individualità senza subire discriminazioni

o essere considerata meno meritevole davanti alla legge e

nella società

Art.4:

 Diritto al lavoro: riconosciuto a livello formale e sostanziale,

o cioè si sostiene anche l’impegno dello stato a promuovere le

condizioni per renderlo accessibile a tutti

Lavoro come dovere: se un cittadino decide di non lavorare

o non viene punito dallo stato. Il lavoro non è un dovere

inderogabile ma civico, adempiuto cioè dai buoni cittadini

Art.5:

 Decentramento: trasferimento di funzioni e poteri decisionali

o dagli organi centrali dello stato a quello degli enti locali. Prima

l’Italia era uno stato accentrato e unificato all’apparato

burocratico piemontese

Autonomia: potere riconosciuto agli enti pubblici territoriali

o diversi dallo stato di gestire le attività pubbliche correlate ai

bisogni della cittadinanza locale mediante un’amministrazione

e atti normativi propri. Sono enti locali le Regioni, Provincie,

Città metropolitane e Comuni

Autonomia statuaria: gli enti locali possono dotarsi di una

o legge fondamentale denominata statuto che ne definisce

organizzazione e funzionamento

Principio di sussidiarietà: lo Stato provvede alla soddisfazione

o degli interessi pubblici nel momento in cui gli enti locali non

riescono a farvi fronte

Principio federalista: l’Italia è una repubblica indivisibile e

o unica ma vengono rafforzati i caratteri dello Stato regionale

come il federalismo fiscale (art.119 comma 2) che prevede

un’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali tramite

tributi da conferire alle amministrazioni locali e regionali. Ciò

non implica una divisione dell’Italia che sarebbe

anticostituzionale

Art.6:

 La repubblica tutela con apposite norme le minoranze

o linguistiche

Art.7:

 Patti Lateranensi: firmati l’11 febbraio 1929 quando lo Stato

o era di Mussolini e la chiesa cattolica era rappresentata dal

cardinale Pietro Gasparri. Sono composti dal Trattato,

attraverso il quale lo Stato rinunciò alla sovranità sulla Città

del Vaticano a favore del papa, e dal Concordato, tramite il

quale vennero attuate delle concessioni alla Chiesa da parte

dello Stato come l’inserimento obbligatorio della religione

cattolica come materia scolastica, il riconoscimento degli

effetti civili del matrimonio cattolico e le agevolazioni fiscali

accordate agli enti ecclesiastici. Con le modifiche del 1984 la

religione cattolica non è più una materia obbligatoria ma

facoltativa e i benefici fiscali sono stati sostituiti con la

possibilità per il contribuente di devolvere l’8 per mille

dell’IRPEF alla Chiesa cattolica

Art.8:

 Libertà religiosa: in seguito allo Statuto albertino, che definiva

o la religione cattolica come religione di stato, l’Italia è divenuta

uno Stato laico, cioè nessuna confessione è riconosciuta come

ufficiale e tutte le religioni sono ugualmente libere (art.19

riconferma la libertà religiosa)

Tra l’art.7 e l’art.8 ci sono delle discordanze poiché viene

o privilegiata la religione cattolica. C’è un carattere

compromissorio che mette d’accordo partiti di sinistra, a

favore della piena laicità, e la Democrazia cristiana, a favore

del cattolicesimo

Ultimo comma: le confessioni religiose non cattoliche sono

o regolate per legge sulla base di intese e devono rivolgere

specifiche istanze al Presidente del Consiglio dei ministri.

Queste prima vengono siglate dal Governo e dai

rappresentanti della confessione religiosa, poi passano al

Consiglio dei ministri e alla firma del Presidente del Consiglio,

e infine vengono trasmesse al Parlamento che le approvano

con legge

Art.9:

 Promozione dello sviluppo in ambito culturale, d’istruzione, di

o ricerca scientifica e tecnica, della salvaguardia dell&rsquo

Dettagli
A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescodelferro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Pinardi Roberto.