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Il sovrano Vittorio Emanuele II, dopo la marcia su Roma del 1922,
diede l’incarico a Mussolini di formare il Governo affidandosi a
colui che credeva un uomo forte in grado di ristabilire l’ordine
sociale
Nel 1925 vennero emanate le leggi fascistissime che
comportarono la soppressione delle libertà sindacali e civili e
rafforzarono il potere del duce, cioè del Capo del Governo,
responsabile solo di fronte al re
Il re aveva un ruolo gerarchicamente superiore ai ministri da lui
nominati e revocati, il potere legislativo fu attribuito al Governo, il
Parlamento aveva una funzione di ratifica delle leggi emanate, la
Camera dei deputati fu sostituita con la Camera dei fasci e
delle corporazioni nominata dal Governo o dal Partito fascista,
nacque il Gran consiglio del fascismo come organo
costituzionale costituito dai presidenti delle Camere, dai ministri
e alcuni sottosegretari e con le funzioni di coordinare le attività
del regime, approvare gli incarichi di partito ed essere consultato
in decisioni importanti
Venne reintrodotta la pena di morte per i reati contro lo Stato, chi
invece andava contro alle idee dello Stato veniva perseguito e
punito con sanzioni
Venne istituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato
che aveva il compito di giudicare i reati politici di cui facevano
parte giudici legati al fascismo. Alla polizia vennero riconosciuti
poteri di repressione politica, di disporre il confino in luoghi isolati
In seguito all’alleanza politico-militare con la Germania nazista di
Hitler vennero applicate le leggi razziali contro gli ebrei
In seguito a Mussolini spiccò la figura del generale Badoglio, che
propose di mettere fuori legge il Partito fascista
L’8 settembre 1943 venne concluso l’armistizio con gli anglo-
americani, l’Italia centrosettentrionale fu occupata dai nazisti e
l’esercito italiano si sfasciò, il re fuggì insieme a Badoglio a
Pescara e poi a Salerno. L’Italia rimase divisa in due parti, il Nord
occupato dai tedeschi e il Sud tenuto prigioniero sul Gran Sasso
Le due parti dell’Italia tentarono di ricostituire il Partito fascista a
Salò, sul lago di Garda, fondando la Repubblica sociale
italiana il 25 aprile del 1945
Dal 1946 anche le donne hanno avuto il diritto di voto, in seguito
all’elezione dell’Assemblea costituente, formata da 556
membri e con il compito di scrivere il testo della Costituzione.
Sempre il 2 giugno 1946 avvenne un referendum che faceva
scegliere ai cittadini tra monarchia e repubblica
Il 28 giugno 1946 l’Assemblea costituente elesse come capo
provvisorio dello Stato Enrico de Nicola
Il compito di elaborare una prima stesura della Costituzione fu
affidato a una commissione di 75 deputati con a capo Meuccio
Ruini. Questi 75 si divisero a loro volta in tre sottocommissioni
che si occuparono delle parti relative ai doveri e diritti dei
cittadini, ai rapporti economico-sociali e all’ordinamento statale
La Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948, è composta da
139 articoli suddivisi in due parti, la prima si occupa dei diritti
e doveri dei cittadini (art.13-54), la seconda
dell’organizzazione dello Stato (art.55-139)
Gli articoli dall’1 al 12 riguardano i principi fondamentali
(democrazia, lavoro, uguaglianza dei cittadini, organizzazione di
Stato regionale, libertà religiosa, rifiuto della guerra)
18 articoli sono dedicati alle Disposizioni transitorie e finali,
per consentire il passaggio da regime monarchico a repubblicano
Caratteri:
Popolarità: emanata da un organo rappresentativo del
o popolo
Rigidità: immutabile attraversi leggi ordinarie ma complessa
o proceduta posta in essere dal Parlamento chiamata revisione
costituzionale
Lunghezza: esistenza di molti articoli specifici
o Compromissorietà: conciliazione di principi appartenenti a
o diverse ideologie poiché i membri dell’Assemblea costituente
facevano parte di diverse correnti politiche e dovevano porre
davanti agli interessi del proprio partito quelli della Repubblica
e mediare tra loro (art.41: iniziativa economica privata libera
che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e a
danno della sicurezza, libertà e dignità umana)
Democraticità: la sovranità appartiene al popolo
o Programmaticità: programma politico che le forze politiche
o hanno e devono attuare mediante leggi adeguate al contesto
sociale
Le leggi di revisione costituzionale sono adottate da ciascuna
Camera del Parlamento, art.138, con due deliberazioni a
intervallo di tre mesi l’una dall’altra, sono approvate dalla
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione (metà più uno)
Se nella seconda votazione è raggiunti la maggioranza assoluta
ma non quella dei due terzi la legge può essere sottoposta a un
referendum costituzionale, richiesto da un quinto dei membri di
una Camera o da 500 mila elettori o da cinque Consigli regionali
Art.139: la forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale
Art.1:
Principio di democrazia di tipo rappresentativo o indiretto, cioè
o ci sono dei rappresentati in Parlamento votati dal popolo che
emanano le leggi dello Stato e prendono decisioni, o in
occasione dei referendum popolari. Questi possono essere a
scopo abrogativo, per eliminare una legge o una sua parte o a
scopo costituzionale, per la revisione di una legge
Il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica che
o rappresenta l’unità nazionale e che provvede alla nomina del
Governo
Principio lavorista, cioè la Repubblica è fondata sul lavoro,
o riconosciuto umanamente e socialmente come fattore di
crescita individuale e collettiva
Art.2:
Riconoscimento dei diritti umani, inviolabili e naturali
o dell’uomo. Tutela dei cittadini in ambito individuale e collettivo
Riconoscimento dei doveri inderogabili di carattere politico,
o sociale ed economico. Ne esistono alcuni che se non rispettati
possono portare a sanzioni, altri invece sono definiti civici,
ossia dati dal nostro senso civico, morali
Reso obbligatorio il carattere della solidarietà
o
Art.3:
Uguaglianza formale: tutti i cittadini sono uguali davanti alla
o legge. Anche parlamentari, ministri o individui con cariche
pubbliche devono rispettare le leggi e possono essere
sottoposti a giudizio davanti ai magistrati in caso le violino
Uguaglianza sostanziale: impegno attivo ad eliminare ostacoli
o che possano impedire la realizzazione dell’uguaglianza
Diritto alla diversità: ciascuna persona deve vedere rispettata
o la propria identità e individualità senza subire discriminazioni
o essere considerata meno meritevole davanti alla legge e
nella società
Art.4:
Diritto al lavoro: riconosciuto a livello formale e sostanziale,
o cioè si sostiene anche l’impegno dello stato a promuovere le
condizioni per renderlo accessibile a tutti
Lavoro come dovere: se un cittadino decide di non lavorare
o non viene punito dallo stato. Il lavoro non è un dovere
inderogabile ma civico, adempiuto cioè dai buoni cittadini
Art.5:
Decentramento: trasferimento di funzioni e poteri decisionali
o dagli organi centrali dello stato a quello degli enti locali. Prima
l’Italia era uno stato accentrato e unificato all’apparato
burocratico piemontese
Autonomia: potere riconosciuto agli enti pubblici territoriali
o diversi dallo stato di gestire le attività pubbliche correlate ai
bisogni della cittadinanza locale mediante un’amministrazione
e atti normativi propri. Sono enti locali le Regioni, Provincie,
Città metropolitane e Comuni
Autonomia statuaria: gli enti locali possono dotarsi di una
o legge fondamentale denominata statuto che ne definisce
organizzazione e funzionamento
Principio di sussidiarietà: lo Stato provvede alla soddisfazione
o degli interessi pubblici nel momento in cui gli enti locali non
riescono a farvi fronte
Principio federalista: l’Italia è una repubblica indivisibile e
o unica ma vengono rafforzati i caratteri dello Stato regionale
come il federalismo fiscale (art.119 comma 2) che prevede
un’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali tramite
tributi da conferire alle amministrazioni locali e regionali. Ciò
non implica una divisione dell’Italia che sarebbe
anticostituzionale
Art.6:
La repubblica tutela con apposite norme le minoranze
o linguistiche
Art.7:
Patti Lateranensi: firmati l’11 febbraio 1929 quando lo Stato
o era di Mussolini e la chiesa cattolica era rappresentata dal
cardinale Pietro Gasparri. Sono composti dal Trattato,
attraverso il quale lo Stato rinunciò alla sovranità sulla Città
del Vaticano a favore del papa, e dal Concordato, tramite il
quale vennero attuate delle concessioni alla Chiesa da parte
dello Stato come l’inserimento obbligatorio della religione
cattolica come materia scolastica, il riconoscimento degli
effetti civili del matrimonio cattolico e le agevolazioni fiscali
accordate agli enti ecclesiastici. Con le modifiche del 1984 la
religione cattolica non è più una materia obbligatoria ma
facoltativa e i benefici fiscali sono stati sostituiti con la
possibilità per il contribuente di devolvere l’8 per mille
dell’IRPEF alla Chiesa cattolica
Art.8:
Libertà religiosa: in seguito allo Statuto albertino, che definiva
o la religione cattolica come religione di stato, l’Italia è divenuta
uno Stato laico, cioè nessuna confessione è riconosciuta come
ufficiale e tutte le religioni sono ugualmente libere (art.19
riconferma la libertà religiosa)
Tra l’art.7 e l’art.8 ci sono delle discordanze poiché viene
o privilegiata la religione cattolica. C’è un carattere
compromissorio che mette d’accordo partiti di sinistra, a
favore della piena laicità, e la Democrazia cristiana, a favore
del cattolicesimo
Ultimo comma: le confessioni religiose non cattoliche sono
o regolate per legge sulla base di intese e devono rivolgere
specifiche istanze al Presidente del Consiglio dei ministri.
Queste prima vengono siglate dal Governo e dai
rappresentanti della confessione religiosa, poi passano al
Consiglio dei ministri e alla firma del Presidente del Consiglio,
e infine vengono trasmesse al Parlamento che le approvano
con legge
Art.9:
Promozione dello sviluppo in ambito culturale, d’istruzione, di
o ricerca scientifica e tecnica, della salvaguardia dell&rsquo