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La costituzione italiana

Il 17 marzo 1861 avvenne la proclamazione del Regno d’Italia al quale furono estese le leggi dello Stato piemontese, cioè lo Statuto albertino che Carlo Alberto di Savoia aveva concesso nel 1848 ai propri sudditi del Regno di Sardegna.

Statuto albertino

Lo Statuto albertino si basava sulla centralizzazione della figura del sovrano, titolare esclusivo del potere esecutivo insieme ai propri ministri che venivano a loro volta convocati o revocati da egli; il potere legislativo era affidato a un Parlamento bicamerale, composto dalla Camera dei deputati, elettiva a suffragio censitario, e dal Senato, i cui membri erano nominati a vita dal re.

Caratteristiche della costituzione

  • Breve: Lo spazio ai diritti dei cittadini era poco, solo 9 articoli.
  • Flessibile: Poteva essere modificabile tramite leggi ordinarie.
  • Ottriata: Concessa dall’alto e non dal popolo.
  • Confessionale: Riconosceva la religione cattolica come unica religione di Stato.

Si affermò nel Regno d’Italia un regime liberale basato sulla separazione dei poteri: quello legislativo al re e al Parlamento, quello esecutivo al re e ai ministri da lui convocati e quello giudiziario ai giudici nominati dal re.

Il potere centrale del re andò ad attenuarsi poiché si rafforzò la Camera dei Deputati, che era elettiva e non di nomina regia come il Senato, per la mozione di sfiducia che il Parlamento poteva fare verso il Governo, facendolo cadere, e per l’approvazione del Parlamento della scelta del re sui ministri.

Monarchia costituzionale parlamentare

Nacque in Italia una monarchia costituzionale parlamentare, seguita dalla piena funzione legislativa del Parlamento, dal suffragio universale maschile sopra i 21 anni e la votazione di partiti al Parlamento socialisti e popolari, non più solo quello liberale.

Dopo la Prima guerra mondiale

In seguito alla Prima guerra mondiale, l’Italia visse un periodo di debolezza, di crisi economica e sociale, di diffuso analfabetismo e disgregazioni sociali, di mancanza di organizzazioni politiche e sindacali, di contrasti tra Nord e Sud, e dell’accrescimento dei poteri della borghesia industriale del Nord rispetto a quella agraria del Sud.

Benito Mussolini, a Milano nel 1919, fondò il movimento dei Fasci di combattimento, trasformato poi nel Partito nazionale fascista nel 1921. Esso si propose di stabilizzare la situazione del paese attraverso l’autoritarismo, mediante squadre d’azione che procedevano in missioni punitive verso le organizzazioni dei lavoratori e verso gli esponenti di Sinistra.

Il sovrano Vittorio Emanuele II, dopo la marcia su Roma del 1922, diede l’incarico a Mussolini di formare il Governo, affidandosi a colui che credeva un uomo forte in grado di ristabilire l’ordine sociale.

Le leggi fascistissime

Nel 1925 vennero emanate le leggi fascistissime che comportarono la soppressione delle libertà sindacali e civili e rafforzarono il potere del duce, cioè del Capo del Governo, responsabile solo di fronte al re.

Il re aveva un ruolo gerarchicamente superiore ai ministri da lui nominati e revocati; il potere legislativo fu attribuito al Governo; il Parlamento aveva una funzione di ratifica delle leggi emanate; la Camera dei deputati fu sostituita con la Camera dei fasci e delle corporazioni nominata dal Governo o dal Partito fascista; nacque il Gran consiglio del fascismo come organo costituzionale costituito dai presidenti delle Camere, dai ministri e alcuni sottosegretari, con le funzioni di coordinare le attività del regime, approvare gli incarichi di partito ed essere consultato in decisioni importanti.

Venne reintrodotta la pena di morte per i reati contro lo Stato, chi invece andava contro alle idee dello Stato veniva perseguito e punito con sanzioni.

Venne istituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che aveva il compito di giudicare i reati politici di cui facevano parte giudici legati al fascismo. Alla polizia vennero riconosciuti poteri di repressione politica, di disporre il confino in luoghi isolati.

In seguito all’alleanza politico-militare con la Germania nazista di Hitler, vennero applicate le leggi razziali contro gli ebrei.

La fine del fascismo

In seguito a Mussolini, spiccò la figura del generale Badoglio, che propose di mettere fuori legge il Partito fascista. L’8 settembre 1943 venne concluso l’armistizio con gli anglo-americani; l’Italia centrosettentrionale fu occupata dai nazisti e l’esercito italiano si sfasciò. Il re fuggì insieme a Badoglio a Pescara e poi a Salerno. L’Italia rimase divisa in due parti: il Nord occupato dai tedeschi e il Sud tenuto prigioniero sul Gran Sasso.

Le due parti dell’Italia tentarono di ricostituire il Partito fascista a Salò, sul lago di Garda, fondando la Repubblica sociale italiana il 25 aprile del 1945.

Dopo la Seconda guerra mondiale

Dal 1946 anche le donne hanno avuto il diritto di voto, in seguito all’elezione dell’Assemblea costituente, formata da 556 membri con il compito di scrivere il testo della Costituzione. Sempre il 2 giugno 1946 avvenne un referendum che faceva scegliere ai cittadini tra monarchia e repubblica.

Il 28 giugno 1946 l’Assemblea costituente elesse come capo provvisorio dello Stato Enrico de Nicola. Il compito di elaborare una prima stesura della Costituzione fu affidato a una commissione di 75 deputati con a capo Meuccio Ruini. Questi 75 si divisero a loro volta in tre sottocommissioni che si occuparono delle parti relative ai doveri e diritti dei cittadini, ai rapporti economico-sociali e all’ordinamento statale.

La Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948, composta da 139 articoli suddivisi in due parti: la prima si occupa dei diritti e doveri dei cittadini (art.13-54), la seconda dell’organizzazione dello Stato (art.55-139). Gli articoli dall’1 al 12 riguardano i principi fondamentali (democrazia, lavoro, uguaglianza dei cittadini, organizzazione di Stato regionale, libertà religiosa, rifiuto della guerra).

  • 18 articoli sono dedicati alle Disposizioni transitorie e finali, per consentire il passaggio da regime monarchico a repubblicano.

Caratteristiche della costituzione repubblicana

  • Popolarità: Emanata da un organo rappresentativo del popolo.
  • Rigidità: Immutabile attraverso leggi ordinarie ma complessa procedura posta in essere dal Parlamento chiamata revisione costituzionale.
  • Lunghezza: Esistenza di molti articoli specifici.
  • Compromissorialità: Conciliazione di principi appartenenti a diverse ideologie poiché i membri dell’Assemblea costituente facevano parte di diverse correnti politiche e dovevano porre davanti agli interessi del proprio partito quelli della Repubblica e mediare tra loro (art.41: iniziativa economica privata libera che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e a danno della sicurezza, libertà e dignità umana).
  • Democraticità: La sovranità appartiene al popolo.
  • Programmaticità: Programma politico che le forze politiche hanno e devono attuare mediante leggi adeguate al contesto sociale.

Leggi di revisione costituzionale

Le leggi di revisione costituzionale sono adottate da ciascuna Camera del Parlamento, art.138, con due deliberazioni a intervallo di tre mesi l’una dall’altra, e sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (metà più uno).

Se nella seconda votazione è raggiunta la maggioranza assoluta ma non quella dei due terzi, la legge può essere sottoposta a un referendum costituzionale, richiesto da un quinto dei membri di una Camera, da 500 mila elettori o da cinque Consigli regionali.

Art.139: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Art.1

  • Principio di democrazia di tipo rappresentativo o indiretto, cioè ci sono dei rappresentati in Parlamento votati dal popolo che emanano le leggi dello Stato e prendono decisioni, o in occasione dei referendum popolari.
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