Diritto costituzionale
Le origini della Costituzione Italiana
Dopo i moti popolari del 1848 il Re Carlo Alberto di Savoia concesse al popolo del Regno di Sardegna una costituzione che prese il nome di Statuto Albertino; nel 1861, con l'Unità d'Italia, lo Statuto Albertino divenne la costituzione di tutto il Regno d'Italia. Uno dei caratteri principali dello Statuto è appunto quello della concessione al popolo da parte del Re, sottolineata per contrastare l'idea che ci fosse stato un patto tra monarca e nazione; tuttavia, in pratica il sovrano fu costretto ad adottare una costituzione per il Regno, altrimenti le lotte popolari avrebbero causato una vera e propria rivoluzione.
Lo Statuto riconosceva l'origine divina del potere del Re e prevedeva una forma di Governo monarchico-costituzionale, tuttavia con il passare del tempo nella prassi la forma di Governo divenne di tipo parlamentare, nonostante sulla carta il Regno d'Italia fosse ancora una monarchia costituzionale.
Il ruolo del Re e del Parlamento
Il Re era capo del potere esecutivo che solo a lui apparteneva ed in questo caso c'è una somiglianza con il presidenzialismo nord-americano. Inoltre, egli nominava e revocava i suoi ministri, era titolare del potere estero, comandava le forze armate ed aveva un ruolo attivo nel processo legislativo. Infatti, il sovrano aveva il potere di sanzione, ossia il potere di dare il proprio assenso alle leggi approvate dalle Camere.
Il Parlamento era titolare della funzione legislativa ed era bicamerale (Camera dei Deputati e Senato del Regno), il bicameralismo tuttavia non era paritario come oggi. L'unica camera elettorale era la Camera dei Deputati, mentre il Senato non era elettivo ed era composto in parte da membri di diritto ed in parte da membri indicati dal Re tra le massime cariche statali ed ecclesiastiche. Nonostante il carattere rappresentativo della Camera, i suoi componenti non rappresentavano tutto il popolo ma solo una minoranza di esso. Il diritto di elettorato attivo era infatti limitato per censo e livello di istruzione (nel 1861 solo l'1,7% aveva il diritto di voto) e solo nel 1912 il corpo elettorale venne ampliato con l'introduzione del suffragio universale maschile. Per questo motivo si parla di stato "oligarchico" o "monoclasse".
Il fatto che solo la Camera fosse elettiva probabilmente giustifica il bicameralismo dello Stato liberale, infatti il bicameralismo poteva essere giustificato dal fatto che le due Camere rappresentavano ceti sociali diversi: la Camera rappresentava la borghesia, mentre il Senato l'aristocrazia.
Rapporti tra potere esecutivo e legislativo
Parlando di rapporti tra potere esecutivo e legislativo bisogna ricordare che nell'ordinamento albertino non esisteva un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento; tuttavia con il tempo i governi ritennero di non poter continuare a rimanere in carica se c'era stato un voto contrario del Parlamento. In questo modo si venne delineando nella prassi, oltre che la responsabilità dei ministri nei confronti del Re, anche una responsabilità nei confronti della Camera, che non era prevista nello Statuto. Questo fatto tuttavia non sconfessa quanto riportato nello Statuto, in quanto secondo l'art. 67 dello stesso era previsto solo che i ministri fossero responsabili, senza specificare verso chi.
Principio di eguaglianza e flessibilità della Costituzione
Lo Statuto Albertino proclamava il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed il godimento dei diritti civili e politici in eguale misura, in realtà l'eguaglianza era solo formale in quanto i cittadini erano discriminati in base al censo, al patrimonio, all'istruzione ricevuta e per il genere. Nonostante questo però, il sistema si stava spostando nella direzione della democrazia: le libertà, tranne quella di associazione, erano infatti abbastanza tutelate.
Il problema principale era quello legato alla flessibilità della costituzione del Regno, questo aspetto non dava garanzie riguardanti i principi stabiliti nella Carta, sia per la possibilità da parte del legislatore ordinario di derogare alle sue norme con semplici leggi ordinarie, sia per la mancanza di un organo che garantisse la costituzionalità delle leggi, come l'odierna Corte Costituzionale. In questo contesto si dice che il legislatore ottocentesco è onnipotente in quanto non trova limiti costituzionali alla propria discrezionalità.
In ogni caso, con l'avvento del fascismo, la forma di Governo del Regno d'Italia si era spostata dalla monarchia costituzionale al parlamentarismo e fu ancora una volta la flessibilità...
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