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Dal contratto sociale: può essere articolata in questo una disciplina che spiega chi è nominato

 amministratore  regime contrattuale.

La delibera di nomina adottata dai soci: (è un atto separato dal contratto) es. Nel contratto è previsto

 che gli amministratori vengono eletti tra i soci in una riunione assembleare, in questo caso la fonte del

rapporto di amministrazione sarà la delibera della riunione assembleare dei soci della società semplice

che nominerà Tizio, Caio, ecc…  regime contrattuale.

Il ruolo degli amministratori: i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato

dal punto di vista giuridico assumono un'obbligazione di

non assumono un'obbligazione di risultato,

mezzi, cioè, sono chiamati a gestire la società con diligenza.

All'amministratore compete un compenso?

Ci sono diversi orientamenti:

 Potremmo dire di sì, tra l'altro il mandato si presume oneroso.

 Qualcun altro sostiene che ragionando prendendo le mosse dal concetto di compenetrazione dalla

posizione di socio e dal ruolo di amministratore, perché si dovrebbe pagare qualcuno per fare un

qualcosa che è un suo naturale accessorio? Quella persona verrà remunerata con gli utili che prenderà

ma non ha diritto ad un compenso ad hoc in quanto amministratore.

Obblighi: amministrare diligentemente. Articolo 2260 (diritti e obblighi):

“i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono

solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal

contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da

colpa.”

L'amministratore una volta nominato tale, assume degli obblighi che nascono direttamente dalla legge. Ha

il dovere di preservare la società (obbligazione di mezzi) che prevede la salvaguardia del

patrimonio/capitale sociale, nei confronti dei soci che ti hanno messo al volante e dei terzi che su quel

patrimonio fanno affidamento.

Dunque, in ragione di questa posizione autonoma che uno assume non si è obbligati ad eseguire le

direttive che ad esempio l'assemblea dei soci ti dovesse dare, soprattutto se questa ti desse delle direttive

che sono in contrasto con quelli che sono i tuoi doveri generali. Assumiamo una situazione standard in cui

l'amministratore gestisce in maniera negligente.

Es. l'amministratore deve valutare l'acquisto di un bene. Non si comporta in maniera diligente, non valuta il

bene, il prezzo, le qualità, la convergenza del pene con gli obiettivi della società, l'amministratore decide di

affidarsi ad una maga per le decisioni. Decide di comprare quel bene a quel prezzo perché gliel'ha detto la

maga e la compravendita è un disastro, la società subisce un danno.

La responsabilità degli amministratori è verso chi?

È verso la società.

Quello che viene depauperato è il patrimonio sociale, ho pagato 10 quello che valeva 5, ho causato un

danno nelle casse sociali di 5 e quella è la responsabilità risarcitoria degli amministratori che potrebbero

subire una contestazione in tribunale per cui la società pretende il risarcimento di quei 5 €.

La società per avere il risarcimento deve provare: il danno, il comportamento negligente e il nesso di

causalità tra comportamento negligente e danno.

Il danno che i soci subiscono è un danno mediato e indiretto.

Altri obblighi dell'amministratore sono (controllo dei soci), che in realtà è scritto a specchio perché fa

riferimento a quelli tra i soci che decidono di NON amministrare che hanno dei diritti verso chi amministra e

quindi per converso vuol dire che i soci che amministrano hanno dei doveri verso i soci che non

amministrano.

Art.2261: “i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia

dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il

rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari

sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni

anno.”

Sono dei diritti di controllo e rendiconto.

Poteri:

 Di gestione: potere di decidere e di fare qualcosa.

 Di rappresentanza: e il potere di spendere all'esterno il nome della società vincolandola (stipula un

contratto in nome per conto della società, onerando la società).

Art. 2266 Rappresentanza dei soci:

“La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta

in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la

rappresentanza spetta a ciascun amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto

sociale.”

Nel silenzio del contratto con riferimento alla rappresentanza il potere spetta a ciascun socio

amministratore disgiuntamente l'uno dall'altro ha un potere di firma tale da poter vincolare

autonomamente alla società.

Se nel contratto non c'è scritto nulla né sugli amministratori né sulla rappresentanza, come mi regolo?

Mi regolo con l'articolo 2257, cioè ciascun socio e amministratore disgiuntamente l'uno dall'altro nonché

con l'articolo 2266 comma 2, per cui ciascun socio amministratore è anche rappresentante. È un binario

suppletivo, una corsia d'emergenza creata dal legislatore (il contratto può ovviamente stabilire cose

diverse, ad esempio dare il potere di gestione a tutti i soci, ma la rappresentanza, cioè il potere di firma ad

uno o due persone congiuntamente  firma congiunta).

Estinzione del rapporto di amministrazione

La nomina e la revoca non sono regolati in maniera perfetta, quindi, richiedono uno sforzo interpretativo.

Se partiamo dal presupposto che la posizione di amministratore è un qualcosa direttamente connesso alla

posizione di socio e quindi non puoi essere l'uno senza essere l'altro, l'unico modo per rimuovere un

amministratore sarebbe quello di escluderlo come socio dalla società.

Articolo 2259 revoca della facoltà di amministrare:

“La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta

causa. L'amministratore nominato con atto separato per revocabile secondo le norme sul mandato. La

revoca per giusta causa può essere richiesta in via giudiziale (richiesta in Tribunale) da ciascun socio in

ogni caso.”

Abbiamo due trattamenti: uno per chi è nominato amministratore nel contratto sociale e un altro per chi

viene nominato amministratore in un atto separato (nella delibera), perché in questo caso serve il consenso

unanime dei soci. Sempre possibile la richiesta di revoca in tribunale (revoca giudiziaria). Per giusta causa

ci riferiamo a ogni evento che renda impossibile lo svolgimento del rapporto di gestione, di norma è

connessa alla violazione degli obblighi di amministratore (gestione negligente, non ha rispettato l'obbligo di

rendiconto, ecc..). Potere di controllo (spetta ai soci).

La qualità di socio e l’acquisto di questa posizione

L'acquisto della qualità di socio può avvenire per atto Inter vivos o mortis causa.

uno che è socio mi vende la sua quota e quindi attraverso un contratto di acquisizione della

Inter vivos:

quota io divento socio e l'altro in cambio prende i soldi ed esce. È una modifica del contratto sociale, salvo

diversa disposizione va approvata con il consenso di tutti i soci. È una vicenda di spostamento della

titolarità della quota di partecipazione, ovvero è una vicenda in virtù della quale dal punto di vista

patrimoniale per la società non cambia niente, non ha effetti.

situazione che si può verificare quando viene meno uno dei soci perché muore, in questo

Mortis causa:

caso c’è una norma, l’art.2284 (morte del socio), che regola questo momento e ammette delle possibilità

in via statutaria:

“salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare

la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e

questi vi acconsentano.”

A meno che il contratto non specifichi diversamente, gli eredi non subentrano ma ricevono la liquidazione

della quota. Nel silenzio del contratto in ragione del principio dell'intuitus personae che connota questo

genere di società al socio morto non subentrano gli eredi che potrebbero essere molto diversi dal de cuius.

Il contratto sociale potrebbe prevedere clausole di continuazione, quindi che morto il socio possono

subentrare gli eredi, oppure che è morto un socio non si può andare più avanti e la società va

sciolta/liquidata.

Quello che è oggetto di discussione e che siano ammissibili clausole che prevedano il subentro automatico

perché, se si legge la norma che fa riferimento al subentro del socio si vede la previsione di assunzione di

responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, non solo quelle sorte da quel momento in avanti ma

anche tutte quelle anteriori dal momento della costituzione.

Usufrutto, pegno, misure cautelari, con titolarità

Riguardo la possibilità o meno di costituire usufrutto o pegno delle quote sociali, nel caso in cui un socio

desse in pegno la propria quota sociale intervenendo una modifica negli assetti di potere della società, ci

vuole il consenso di tutti, salvo diversa disposizione.

Se un socio per esigenze personali desse in pegno la propria quota nella società semplice, qual è il regime

di questa quota?

Il socio mantiene la sua qualità dando in pegno la sua quota di partecipazione, ma ci sono dei diritti che

continuano a spettare solo a lui in quanto connessi alla sua posizione contrattuale di socio e altri che

spettano al creditore pignoratizio:

1. Diritto di recesso (spetta solo al vero socio): e quel diritto che il socio ha disciogliersi/di recedere

unilateralmente dal contratto di società in presenza di determinate condizioni.

2. Diritto agli utili: (spetta al creditore pignoratizio, salvo patto contrario), perché facendo confluire gli

utili nelle casse del creditore pignora tizio questo si vedrà man mano ripagato il proprio credito.

3. Diritto di voto: (compete al creditore pignoratizio, salvo patto contrario).

4. Diritto di amministrare: compete al creditore pignoratizio secondo alcuni se si parte dal

presupposto di ammettere la possibilit&a

Dettagli
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A.A. 2025-2026
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Valensise Paolo.