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ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE:

1)esclusione del socio: questa estinzione è accettata da chi ritiene la qualità di socio come

effetto naturale e indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative. Ma se si vedono

questi due rapporti distinti si potrebbe consentire al socio escluso il mantenimento della carica di

amministratore (sempre se si ammettono gli amministratori estranei).(es ha violato obblighi di

rendiconto). L’esclusione si delibera con votazione per teste.

2)revoca: l’unica disciplinata da legge 2259: non è prevista per l’amministratore che ha questo

potere per legge, può esserci per giusta causa se nominato con contratto sociale. L'amministratore

nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (1723 e ss consenso

unanime) (e quindi rimanere socio).La giusta causa sono inadempimenti la cui valutazione è fatta

dal giudice.

POTERI DI CONTROLLO DEI SOCI NON AMMINISTRATORI: il 2261 Attribuisce a tali soci il

diritto di ottenere dagli amministratori notizia dello svolgimento gli affari sociali, il diritto di

consultare i documenti sull' amministrazione, il diritto di ottenere un rendiconto. Tali poteri si

spiegano poichè tali soci continuano a rispondere alle obbligazioni sociali nelle società di persone

a differenza delle capitali non vi è un organo deputato al controllo della gestione ne esiste il potere

di invocare il controllo dell'autorità giudiziaria per la gestione dell’ impresa.

-I soci Posizione di membro della società, produttiva di una serie di interessi, tutelati

dall'ordinamento giuridico verso la società stessa. Modo di acquisto è: al momento della

costituzione della società; acquistarla con atti inter vivos la cui efficacia della cessione della quota

è subordinata al consenso di tutti gli altri soci; o per successione mortis causa ove esista nello

statuto una clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto.

OBBLIGHI DEI SOCI: Il principale obbligo è quello di conferire per la costituzione del fondo

patrimoniale; creato dalla dottrina invece l'obbligo di collaborazione al perseguimento dello scopo

comune all'esercizio dell'attività

DIRITTI DEI SOCI: Oltre al di amministrare desumibile dall'art 2257, il socio è titolare di 2

categorie di diritti:

1)amministrativi: diritto di esprimere il proprio parere, di opporsi, di chiedere giudizialmente la

revoca del socio o degli amministratori per giusta causa, di recesso, di opporsi alla propria

esclusione, di controllo.

2)patrimoniali: Diritto agli utili, alla liquidazione della quota (nelle tre ipotesi di scioglimento

unilaterale del rapporto: morte(eredi) recesso(a me) esclusione(a me)),alla quota di liquidazione se

si scioglie la società.

GLI UTILI: Sono disciplinati dagli Art 2262 a 2265: Diritto del socio di società di persone alla

riscossione periodica degli utili, se redatto il rendiconto annuale emerga il conseguimento. Non

sono ammissibili, poichè nulli, i patti che stabiliscono devoluzioni degli utili contrastanti con la

causa il contratto sociale, sia i patti leonini. I soci sono liberi di adottare, con il solo limite del divieto

del patto leonino, il regolamento che ritengono più opportuno; nel silenzio sia il principio di

proporzionalità.

SOCIO D’OPERA: Colui che conferisce prestazione lavorativa alla società. L’art 2263 afferma che

in mancanza di determinazione contrattuale delle parti e il giudice, secondo equità, che determina

la parte di utile spettante al socio, Se il valore conferito dal corso d'opera non è det. Tale figura ha

sempre creato incertezza se si configura come lavoratore subordinato o autonomo in quanto

cointeressato alle sorti dell'impresa, tale incertezza si riflette nelle posizioni della dottrina che si è

occupata dei criteri che il giudice deve seguire. 1 occorre aggiungere criteri dell'articolo 36 della

Costituzione quelli del lavoro subordinato. 2 il giudice deve far riferimento ai compensi correnti per

i lavoratori autonomi.

RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA PATRIMONIALE ASSOLUTAMENTE IMPERFETTA: vista già

nel capitolo imprenditore società

MORTE DEL SOCIO: 2284:la regola generale è che in caso di morte del socio, gli eredi hanno

diritto a ricevere la liquidazione della quota(perchè c’è coerenza della norma col principio della

centralità della persona nelle soc di persone),a meno che i soci non decidano di sciogliere la

società o proporre agli eredi la continuazione. Salvo patto contrario(espresso nel contratto sociale):

vi possono essere infatti 3 tipi di clausole: 1 Facoltative: Obbligano i soci a continuare con gli eredi

che hanno il diritto, ma non l'obbligo, di aderire al contratto sociale, l'ingresso degli eredi avviene in

seguito Ad un'autonoma manifestazione di volontà(legittima)

2 Obbligatorie: Obbligano gli eredi ad entrare in società i soci a continuare (legittimità dubbia)

3 Continuazione automatica: accettando l'eredità si assume la qualità di socio.(legittimità dub.)

RECESSO DEL SOCIO: È una dichiarazione unilaterale di volontà regolata dal 2285, si può

recedere in 3 casi:

1 Se la società è stata contratto a tempo indeterminato ho una durata è commisurata alla vita di

uno dei due soci , in questo caso si può recedere in qualsiasi momento salvo congruo preavviso di

tre mesi.

2 Se la società è stata contratta a tempo determinato solo se sussiste giusta causa. La

giurisprudenza da criteri che giustificano la giusta causa: reazione ad un illegittimo comportamento

degli altri soci che intacca la reciproca fiducia, per reazione ad una violazione degli obblighi

contrattuali e doveri di fedeltà e lealtà, a causa di modificazioni del contratto sociale adottate a

maggioranza che alterino le basi essenziali della società.

3 Nei casi previsti dal contratto sociale, che essendo eccezionali rispetto ai principio generale deve

essere espresso dal contratto (particolari inadempimenti, non raggiungimento di obiettivi…).

-Il diritto di recesso non è sopprimibile, limitabile, non rinunciabile; deve essere esercitato

personalmente dal socio o dal suo legale rappresentante. Essendo dichiarazione unilaterale

recettizia produce i suoi effetti solo dopo che i destinatari ne abbiano avuto conoscenza . Con

preavviso avrà effetto alla fine di questo, negli altri casi efficacia immediata.

L’ESCLUSIONE DEL SOCIO:(sorta di risoluzione parziale del contratto di soc.,produce effetti

immediati)

1 Facoltativa 2286: Avviene: per deliberazione della maggioranza (o nel caso di 2 soci con

pronuncia del tribunale). Può derivare: A) da gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano

dalla legge o dal contratto sociale (la gravità deve porsi in relazione con gli obblighi di conferimento

e di collaborazione dei soci derivanti dal contratto) B) Se colpito da interdizione o inabilitazione.

C)Nel caso di prestazione del socio avviene per: sopravvenuta impossibilità a svolgere l’opera,

perimento cosa conferita in godimento per cause non imputabili agli amministratori, perimento

della cosa conferita in proprietà se ciò è avvenuto prima che la proprietà sia acquistata dalla

società.

Il procedimento di esclusione avviene: 1 per deliberazioni della maggioranza in base ad una

votazione per testa, e deve contenere con dettagli i fatti che giustificano l'esclusione poichè il socio

può opporsi in tribunale contestandoli. 2 comunicazione al socio escluso

L'esclusione ha effetto decorsi 30 gg dalla comunicazione, entro i quali il socio può appellarsi al

tribunale; dopo tale momento il socio perde la qualifica e decorrono i 6 mesi per la liquidazione

della quota da parte della società.

2 Di diritto: Sì prescinde dalla volontà dei soci, scatta automaticamente al verificarsi del fatto

indicato dalla legge che può essere: il socio che sia dichiarato fallito o il socio nei cui confronti del

creditore particolare ottenuto la liquidazione della quota.

Con l'esclusione, al socio compete la liquidazione della quota (entro 6 mesi) disciplinato dal 2289.

È fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento,

facendo riferimento all’ effettiva consistenza patrimoniale. Il socio quindi ha diritto soltanto ad una

somma di denaro che rappresenti il valore della quota.

Il socio escluso rimane responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori allo

scioglimento che comunque deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’: Avviene in seguito a due fasi distinte: il verificarsi di una causa di

scioglimento e per l'esaurirsi del procedimento di liquidazione.1 Al verificarsi di una causa di

scioglimento(operano di diritto) (decorso termine, conseguimento oggetto sociale o sopravvenuta

impossibilità, volontà dei soci, venir meno della pluralità dei soci) la società entra in stato di

liquidazione, ciò non produce la morte della società ma effetti preliminari e funzionali al momento

estintivo, infatti: in muta lo scopo della società dall'esercizio dell'attività eco alla liquidazione del

patrimonio e gli amministratori non possono intraprendere nuovi affari pena responsabilità verso la

società, tranne affari urgenti.

2 Nel procedimento si nominano liquidatori che sostituiscono gli amministratori e si: redige

inventario, monetizza attivo, pagamento delle passività ,redige bilancio finale di liquidazione e il

piano di riparto. Hanno anche il potere di rappresentanza sostanziale e processuale della soc.

Se in fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali i liquidatori possono

chiedere ai soci gli eventuali versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote, e se occorre le

somme necessarie nei limiti della responsabilità e in proporzione della parte di ciascuna delle

perdite. Estinti i debiti sociali l'attivo residuo, nella società semplice, va a rimborsare prima i

conferimenti e l’eventuale eccedenza si ripartisce in proporzione alla percentuale che ognuno

aveva nei guadagni. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (SNC)

Disciplinata dagli art 2291 2312. può svolgere sia attività commerciale che non commerciale quindi

agricola(in questo caso risponderà alla stessa disciplina tranne che non è soggetta al fallimento).

Ha autonomia relativamente imperfetta caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata

dei soci. A differenza della società semplice questa non è limitabile cioè i soci non possono fare

un patto di limitazione di responsabilità valido verso i terzi ma è valido solo nei rapp

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 18luca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Valensise Paolo.