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Società di persone

Le società di persone sono disciplinate con una normazione in gran parte comune; la società semplice è regolata dagli art. 2251-2290, che è anche la disciplina generale di riferimento, cioè interviene come disciplina suppletiva per le altre due, a meno che non dispongano diversamente. La SNC è disciplinata dagli art. 2291-2312, la SAS dal 2313 al 2324.

La società semplice

È semplice la società che non presenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nell'art. 2247 (che definisce la società come contratto). Il criterio per la qualificazione è quindi un criterio negativo; cioè una società è semplice quando non ha come oggetto un'attività commerciale e quando le parti non hanno adottato una delle forme delle società commerciali.

  • L'oggetto della società semplice non può essere commerciale, ma non è detto che sia solamente agricolo (che è il principale ma non è l'unico), società di revisione, imprese civili che non sono né agrarie né commerciali (riscossione delle imposte, dei fitti di immobili urbani, vigilanza notturna).
  • La costituzione ha una forma libera, cioè il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Non è quindi espressamente prevista la forma scritta (si potrebbero avere allora delle società di fatto che distingueremo dalle società semplici per le attività commerciali). Per la costituzione vi devono essere almeno due soci. Per la costituzione del fondo sociale l’art. 2253 stabilisce che, se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro quando è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
  • La regola è che le società semplici sono iscritte nella sezione speciale del registro, tale iscrizione ha certificazione anagrafica e pubblicità notizia. Per la società semplice, la mancata iscrizione nel registro delle imprese non costituisce un'irregolarità (come invece nelle SNC e SAS). Tranne per le società semplici agricole per le quali ha efficacia dichiarativa. Comunque, in tale disciplina ci sono alcune disposizioni che consentono ai soci di una società semplice la possibilità di opporre ai terzi determinate scelte strutturali (es. patti limitativi, modificazione del potere di rappresentanza); purché siano portate alla loro conoscenza con mezzi idonei. Il mezzo sarà tale in dipendenza dal caso, cioè deve essere idoneo a raggiungere lo scopo notificativo; ad esempio, se il mezzo pubblicitario è idoneo, l'atto pubblico si ritiene opponibile a qualunque terzo.

L'amministrazione

L’ordinamento prevede due modi di amministrare le società personali:

  1. Amministrazione disgiuntiva (art. 2257): È la regola generale, scatta ex lege: l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dall'altro, che è legittimato ad intraprendere da solo operazioni in nome della società che ritiene utili nell’interesse della stessa, senza dover informare preventivamente gli altri, che avranno però diritto di opporsi prima che sia compiuta, e su tale opposizione decide la maggioranza dei soci determinata in base agli utili attribuiti. Si ricava che i naturali amministratori delle società sono i soci stessi (anche per bilanciare la loro responsabilità illimitata).
  2. Amministrazione congiuntiva (art. 2258): L'introduzione di tale sistema deve essere espressamente convenuto nel contratto sociale che regolerà come si presiede. Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti per il compimento delle operazioni. Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessaria la maggioranza, questa si determina come nell'art. 2257. In questo sistema, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo urgenza per eventuale danno alla società.

In alternativa ai due schemi che si vengono a creare (tutti i soci o maggioranza), una parte della dottrina, data l'assenza di norme che esplicitamente lo vietano, ritiene possibile l’affidamento dell'amministrazione a non soci: amministratori estranei: Per questa soluzione vi sono due orientamenti: NO perché si ritiene che la qualità di amministratore è un connotato naturale della qualità di socio. SÌ perché ci sono alcune norme che fanno intendere che la fonte del potere di amministrazione potrebbe essere anche un atto separato e non il contratto sociale. Qualsiasi soluzione sia successo, il punto fermo è che l'affidamento dell'amministrazione ad estranei non fa venir meno la responsabilità limitata dei soci. Una volta ammessi gli amministratori estranei, questi sono investiti del potere di compiere ogni operazione (nei limiti del 2266) per la società e i soci non potrebbero interferire se non nella forma estrema della revoca.

Le fonti del rapporto di amministrazione

Sono la legge (2257), il contratto sociale (dove è scritto quali soci amministrano la società), e l’atto separato (ad es. una deliberazione per cui il contratto prevede in maniera espressa che amministratori, soci o non soci, verranno individuati con una delibera adottata ad unanimità tra i soci). Ciò non è detto in maniera esplicita dalla legge, ma ci si arriva per via interpretativa dalla norma 2259 sulla revoca. Nelle società di persone non c'è possibilità di revoca giudiziaria, cioè nomina di un amministratore giudiziario che prende il posto dell'amministratore revocato dalla stessa autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2259 (previsto nella spa 2409).

Diritti e obblighi degli amministratori

Diritti: Per la giurisprudenza, il primo diritto è quello al compenso poiché il 2260 afferma che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, quindi l’onerosità del mandato; e quindi, in silenzio del contratto sulla ripartizione degli utili, al socio spetta il compenso. La dottrina invece nega tale diritto articolando che il compito di amministrare sia un naturale accessorio alla qualifica di socio e quindi trova il suo compenso nella distribuzione degli utili.

Obblighi: Obblighi di gestione compiendo atti che rientrano nell'oggetto sociale sia di ordinaria che straordinaria e sono solidalmente responsabili verso la società per gli obblighi che gli sono imposti dalla legge e dal contratto sociale. Non è obbligato ad attenersi alle istruzioni dei soci, poiché dal momento che è amministratore, ha una posizione che si automizza, si carica di diritti e doveri dati dalla legge.

  • Obbligo di fornire il rendiconto ai soci non amministratori (non c’è se tutti sono amministratori).
  • Fornire ai soci non amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consentirgli la consultazione dei documenti relativi all'amministrazione.
  • Scrivere la società nell'albo speciale del registro e tenere le scritture contabili imposte dalla legge.

Poteri degli amministratori

La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria non ha significato nelle società di persone, in cui l'amministratore ha l'unico limite di non modificare il contratto sociale. Ha potere di rappresentanza (di spendita del nome all'esterno vincolando la società). Il socio che amministra, nel silenzio del contratto, ha anche il potere di rappresentanza. Il contratto (come per l’amministratore) può declinare diversamente questo potere e ciò deve essere chiaramente indicato.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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