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IPOTESI:
È previsto il divieto per l’accomandante di amministrare la società. Qualora egli
compia anche un solo atto di amministrazione:
responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali.
Assume
essere escluso dalla società (per inadempimento dei suoi obblighi).
Può
Gli atti da lui compiuti vincoleranno solo l’accomandante stesso, non gli
accomandatari né la società.
L’accomandante che acconsenta a far comparire il proprio nome nella ragione
sociale perde la responsabilità limitata.
Poteri
L’accomandante ha una serie di poteri:
Può svolgere la propria opera sotto la direzione degli amministratori.
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, gli accomandanti possono
nominare un amministratore provvisorio.
Importante: hanno un potere di controllo, che fa sì che abbiano il diritto di
avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, e di
controllarne l'esattezza consultando gli altri libri della società.
Trasferimento della quota
quota dei soci accomandanti è trasferibile liberamente sia inter vivos (salvo
La
diversa disposizione dell'atto costitutivo) sia mortis causa.
la quota dei soci accomandatari, la loro trasferibilità e discussa, e possiamo
Per
affermare che sia trasferibile solo per causa di morte.
Residui problemi relativi all’accomandante
Sono i problemi relativi all'applicazione alla comandante di alcune norme:
- Art. 2288, relativo all'esclusione di diritto del socio fallito.
- Art. 2294, che subordina la partecipazione degli incapaci legali, inabilitati ed
emancipati alle disposizioni dettate in materia per l'imprenditore individuale. La
tesi dell'inapplicabilità della norma viene giustificata dalla circostanza che,
considerando che l’accomandante non risponde illimitatamente come
l'imprenditore individuale ed il socio di SNC, non ricorre l'esigenza di proteggerlo
dalle conseguenze a cui la responsabilità illimitata può portare.
- Art. 2301. Non è applicabile all’accomandante in quanto vieta al socio di snc di
esercitare attività concorrente con quella società e di partecipare come socio
illimitatamente responsabile a quella di un'altra società.
Società in accomandita semplice non registrata
E se la sas non è iscritta al registro delle imprese?
La sas esiste, ma è una società irregolare. Di conseguenza, ai soci accomandatari
viene applicato il regime della ss.
I soci accomandanti rimangono tali.
Chi l’ha detto che i soci accomandanti sono tali? Se la SAS è irregolare, non vuol dire
che la società sia di fatto. Di conseguenza, il contratto sociale è presente ma non è
stato iscritto, quindi è possibile provare quali siano i soci accomandatari.
Scioglimento
Oltre alle cause di scioglimento già previste per le altre società di persone, nella sas ci
deve essere almeno un accomandante e un accomandatario, altrimenti se non viene
ricostituita la categoria entro 6 mesi, la sas si scioglie.
È una società di persone perché il rapporto tra i soci è basato sulla loro fiducia
personale e sulla loro partecipazione diretta alla gestione e responsabilità
dell'impresa.
9. Morte del socio di società di persone + clausole
Vedi domanda 2.
10. Amministrazione nella società semplice
In assenza di contratto sociale o qualora il contratto non disponga nulla, la legge
interviene con norme suppletive a regolare l'organizzazione e la gestione della ss: si
applica in tal caso l'amministrazione disgiuntiva.
Nelle società di persone, il legislatore privilegia il momento della gestione rispetto a
quello della formazione della volontà collettiva: esistono solo i soci ai quali la legge
stessa attribuisce naturalmente il potere di decidere, amministrando.
L’articolo 2257 stabilisce: “salva diversa pattuizione, l'amministratore della società
spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Ciascun socio amministratore ha
diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.”
Dato che ciascun socio amministra disgiuntamente l'uno dall'altro, vi deve essere
fiducia fra i soci, perché, quando si vuole cambiare un socio, sia necessario il
consenso di tutti quanti.
Questa attribuisce alla gestione di una società di persone estrema rapidità perché i
soci decidono da soli. Se ciascun socio ha la facoltà di decidere da solo, è perché vi è
una fiducia reciproca fra soci.
socio ha un diritto di opposizione che può esercitare prima che l'operazione
Ciascun
intrapresa sia conclusa. Questo stallo decisionale viene sciolto dalla maggioranza.
Questo è quanto avviene nel momento in cui nel contratto di società non vi sia scritto
nulla.
È possibile che nel contratto ci sia un meccanismo alternativo, previsto dall'articolo
2258.
L'introduzione di tale sistema deve essere espressamente convenuta all'atto della
stipulazione del contratto e ciò deve avvenire mediante una modifica di questo
adottata con il consenso di tutti i soci.
“Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di
tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Nei casi previsti
da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto,
salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.”
Se si decide tutti assieme perché l'amministrazione è congiuntiva, da un lato, c'è una
maggiore garanzia, ma dall'altro, rischia di essere più complicato in quanto è difficile
mettere d'accordo un gran numero di soci.
L'amministrazione congiuntiva può andare bene per delle realtà piccole o con un
numero molto concentrato di soci.
È possibile che il contratto preveda che l'amministrazione sia affidata ad alcuni soci,
avendovi gli altri espressamente rinunciato.
I pochi soci che amministrano possono decidere, o congiuntamente o disgiuntamente,
ma in questo caso rimane necessaria sempre una previsione contrattuale.
11. Recesso società semplice
Vedi domanda 2.
12. Scioglimento società semplice
Vedi domanda 3.
13. Autonomia patrimoniale snc
La società in nome collettivo l'abbiamo definita con autonomia patrimoniale
relativamente imperfetta. Questo vale anche per la SAS per i soci accomandatari.
Risponde per le obbligazioni sociali la società con il suo patrimonio. Il creditore sociale
può aggredire il patrimonio sociale, ma solo se e in quanto abbia infruttuosamente
tentato di escutere il patrimonio della società di escussione automatico.
beneficio
Nella società semplice, il creditore può aggredire il socio, il quale dovrà indicare la
presenza dei beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
In caso di SNC irregolare, si applica il regime deteriore della società semplice.
14. Responsabilità snc e ss
La snc è una società che ha un'autonomia patrimoniale relativamente imperfetta.
Nella snc risponde delle obbligazioni sociali la società con il suo patrimonio, e poi invia
sussidiaria tutti i soci illimitatamente e solidalmente responsabili.
Il patto contrario che limiti la responsabilità dei soci della snc non ha effetti nei
confronti dei terzi, anche nella SNC irregolare.
Questi patti avrebbero effetto solo all'interno, in sede di regresso.
Nella società semplice un creditore sociale potrebbe rivolgersi direttamente al socio
chiedendo di pagare il debito. Il socio dovrebbe allora indicare i beni sui quali il
creditore può agevolmente soddisfarsi. Nella SNC, invece, il creditore NON può
aggredire il socio se prima non ha escusso interamente il patrimonio.
15. Creditore personale del socio snc e ss
Il creditore particolare del socio di snc:
- può aggredire gli utili (come la società semplice);
- può chiedere al tribunale il sequestro della quota;
- NON può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società. Possono
chiederla soltanto in caso di proroga espressa o tacita, opponendosi alla proroga.
Tutto ciò vale per la SNC regolare: se la SNC fosse irregolare, si applicherebbe il
regime deteriore della società semplice.
Il creditore particolare del socio di ss, finché dura la società, può far valere i suoi diritti
sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a
quest'ultimo nella liquidazione.
- Può chiedere al giudice un provvedimento di sequestro e la nomina di un
custode.
- Può provocare la risoluzione unilaterale del rapporto sociale. (art. 2270 c. 2).
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti, il creditore particolare del socio
può richiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio. Esclusione
di diritto, quindi la società NON può opporsi alla liquidazione della quota. La
vicenda personale del socio è suscettibile di impattare sulla vicenda della
società, perché la società potrebbe trovarsi a dismettere la produzione per
liquidarla.
È bene sottolineare che:
di provare che gli altri beni del debitore siano insufficienti è del creditore
l'onere
personale;
creditore personale del socio non può mai aggredire direttamente i beni della
il
società.
16. Sas (soci accomandanti)
Vedi domanda 8.
17. Accomandatari sas
Vedi domanda 8.
18. Come faccio a distinguere una snc di fatto ed irregolare dalla
società semplice di fatto?
Per l’attività. Se l’attività è commerciale avrò una snc di fatto. Se l’attività è non
commerciale, ad esempio agricola, avrò una società semplice di fatto.
19. Qual è la differenza tra il creditore particolare del socio di una snc
regolare e il creditore particolare del socio di una società semplice?
Il creditore particolare del socio di una snc regolare, cioè regolarmente iscritta, può
compiere atti conservativi sulla quota, può aggredire gli utili, ma non può chiedere lo
scioglimento unilaterale del rapporto sociale finché dura la società. Quindi, nella SNC
il creditore particolare del socio può fare tutto meno che chiedere la liquidazione della
quota, cioè non può provocare questo scioglimento unilaterale. Potrà, nel momento in
cui fosse cessata la durata della società, Oppo