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DIRITTO INTERNAZIONALE

È il diritto della comunità internazionale e riguarda: stati, organizzazioni internazionali e singoli individui

si forma al di sopra dei singoli stati e grazie alla volontà degli stessi parliamo quindi di diritto

internazionale pubblico esso si contrappone a quello internazionale privato, ossia quello dato da norme

che uno stato si dà per regolare situazioni estranee a quelle interne.

Es: cittadino italiano sposa una francese in Germania e poi vanno a vivere in Lussemburgo si separano

il giudice competente quale sarà? Che legge si applica? Si applica il diritto internazionale privato, il quale è

un diritto interno (non internazionale) ed è una materia ricca di regolamenti UE.

Fonti diritto internazionale:

Innanzitutto, non esiste un legislatore mondiale (l’ONU non lo è).

- Diritto internazionale generale norme internazionali che vincolano tutti i soggetti della comunità

internazionale

- Diritto internazionale particolare norme che vincolano solo una cerchia ristretta

Il diritto internazionale generale comprende, poi, le fonti primarie del diritto internazionale:

- Consuetudini norme che non sono scritte ma che hanno un ruolo fondamentale perché il diritto

internazionale è un diritto primitivo

- Principi generali si trovano negli ordinamenti interni dei singoli stati

- Ius cogens norme consuetudinarie inderogabili

Tra le norme consuetudinarie ne esiste una che dà giuridicità agli accordi internazionali, i quali possono

derogare alle consuetudini internazionali, anche se ad essi sovra-ordinati.

- Accordi internazionali fanno parte del diritto internazionale particolare e vincolano solo alcuni

stati, ossia quelli contraenti (ne esistono tantissimi)

- Accordi istitutivi di organizzazioni internazionali più stati istituiscono una di queste

organizzazioni (es: Carta delle Nazioni Unite) in alcuni casi essi conferiscono agli organi di queste

organizzazioni il potere di adottare atti vincolanti o non vincolanti (es: raccomandazioni).

Il diritto internazionale è un vero e proprio diritto? Dato che non esistono legislatori od organi atti ad

obbligare a far attuare le sue norme, potremmo dire di no; tuttavia, è considerato ordinamento giuridico ed

è tale grazie alle norme contenute nelle costituzioni interne, che obbligano i singoli stati a rispettare il

diritto internazionale quindi sono i giudici nazionali a dover farli rispettare sono, quindi, limiti alla

sovranità stessa dati, appunto, dagli stessi stati.

SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

I soggetti del diritto internazionale sono: gli stati, le organizzazioni internazionali e i singoli individui.

1) Stati essi sono i primi destinatari delle norme internazionali lo stato è lo stato-organizzazione,

ossia il complesso di organi che esercitano, su un dato territorio, il potere di governo.

Organo statale qualsiasi articolazione dei pubblici poteri (es: Parlamento).

Per aversi stato devono esserci due requisiti:

a- Effettività o Sovranità interna può esercitare il potere di governo in un dato territorio un

governo in esilio non è stato per il diritto internazionale.

Altra organizzazione non dotata di effettività (sovranità interna) sono i comitati di liberazione

nazionale (es: fronte Polisario; OLP la Palestina non è considerata stato perché manca

effettività di governo, nonostante gli accordi di Oslo).

Stati falliti situazioni in cui l’organizzazione statuale collassa (Libia dopo Gheddafi); in questo

caso è però ancora uno stato, perché sennò quei territori sarebbero considerati territori di

nessuno e, quindi, occupabili da chiunque.

Governo insurrezionale si crea un movimento che contesta l’autorità del governo al

potere sono solo gruppi di insorti nei confronti dei quali possono essere presi dei

provvedimenti se però l’insurrezione ha successo, si ha un radicale cambiamento di governo

e quindi, un nuovo stato (muta la sovranità)

b- Indipendenza o Sovranità esterna l’organizzazione di governo non dipende da un altro stato.

Indipendenza in senso formale lo stato deve fondare il proprio ordinamento su una propria

Costituzione, non di un altro stato, poiché se così fosse, non avremmo stato, come gli stati

membri di una Federazione (es: stati USA, regioni italiane).

Confederazione è un’unione di stati, che mantengono la loro soggettività internazionale (es:

Germania fino al 1971).

Storicamente la Confederazione portava alla nascita di una Federazione, tranne il caso

dell’Unione Sovietica ossia tra la Russia e le repubbliche divenute indipendenti dopo la

caduta dell’Unione Sovietica nasce la Confederazione degli stati indipendenti (1991).

Indipendenza in senso sostanziale l’organizzazione di governo non deve essere dipendente

da una determinante influenza di una potenza straniera, come nel caso dei cosiddetti governi

fantoccio es: Federazione turca di Cipro.

Situazione del Kosovo il Kosovo era una regione autonoma all’interno della Serbia, che nel

1995 ha subito una “azione di pulizia” da parte del governo jugoslavo alcuni membri NATO

intervengono bombardando la capitale serba (tra cui l’Italia) e nel 1999 l’ONU istituisce sul

Kosovo un’amministrazione internazionale, ma la Serbia mantiene comunque la sovranità sul

Kosovo.

Il Parlamento kosovaro istituito, nel 2008 proclama l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia,

riconosciuta poi da molto stati (tra cui l’Italia), la Corte internazionale di Giustizia (organo ONU)

dichiarerà che questa indipendenza non viola il Consiglio di Sicurezza, ma il Kosovo, a fronte del

diritto internazionale, non è ancora considerato stato, perché ancora soggetto all’influenza di

organismi esterni (NATO, ONU, UE) e quindi difetta di indipendenza in senso sostanziale.

Il riconoscimento di uno stato non è un atto con rilevanza giuridica costitutiva è una

dichiarazione unilaterale di uno stato di avere rapporti amichevoli con un altro stato od

entità ha quindi solo rilevanza politica.

Tuttavia, quando ci sono i due requisiti citati prima, si avrà stato, a prescindere dal

riconoscimento.

Si può però notare la prassi degli stati preesistenti nell’apprezzare il riconoscimento di alcuni

stati ad alcuni requisiti, ad esempio, se questi stati rispettano la Carta delle Nazioni Unite, il

principio di legalità, l’inviolabilità dei confini, i diritti umani, ecc.…

La sovranità di uno stato può dipendere da altri requisiti oltre ad effettività ed indipendenza

(es: rispetto dei diritti umani)? No.

Questo è il caso del Sudafrica e della Rhodesia del Sud (Zimbabwe), le quali adottarono misure

di Apartheid ma per questi stati ci furono “solo” delle sanzioni, anche se molto pesanti (es:

interruzione delle relazioni economiche o delle comunicazioni), ma sempre stati rimasero.

Tuttavia, il Consiglio di Sicurezza potrebbe disconoscere la statualità per gravi e seri pericoli alla

pace.

Il popolo, invece, di per sé, non è soggetto di diritto internazionale (l’organizzazione di governo

lo è).

Principio di autodeterminazione dei popoli regola di diritto internazionale che pone

l’obbligo in capo ad uno stato occupante di consentire al popolo di costituirsi in stato

indipendente od integrarsi in altro stato, ossia di autodeterminarsi.

Questa è una regola non scritta, ma generale di diritto internazionale è stata codificata in

alcuni accordi internazionali sui diritti civili e sui diritti economico-sociali.

La CGE ha confermato l’efficacia di questa regola consuetudinaria.

Questo principio si applica nei soli casi di popolo soggetto a dominio coloniale o popoli

sottoposti ad occupazione militare.

Il dominio coloniale si è diffuso soprattutto dopo la fine della 2WW (es: Africa), con il fenomeno

della decolonizzazione.

Decolonizzazione fenomeno considerato anche dalla Carta delle Nazioni Unite (San

Francisco, 1945), che prevedeva l’obbligo delle potenze esercitanti poteri coloniali, di

proteggere quei popoli e favorirne l’auto-governo.

All’Assemblea Generale dell’Onu è stato poi riconosciuto il potere di decidere su tempi e modi

dell’acquisizione dell’indipendenza di popoli soggetti a dominio coloniale, anche senza il loro

interesse.

Occupazione militare qui il principio vale solo se l’occupazione risale a dopo la 2WW per non

voler rimettere in discussione tutte le situazioni territoriali che si sono venute a creare nel

tempo (es: occupazione del Marocco nel Sahara Occidentale; occupazione della Cisgiordania e

striscia di Gaza da parte di Israele).

Questo principio non attribuisce però un diritto di secessione dallo stato di cui si fa parte (se

non nei due casi citati prima).

Inoltre, innanzitutto gli altri stati della comunità internazionale sono obbligati a disconoscere gli

atti di governo esercitati dalla potenza occupante sul territorio occupato.

Ed ogni stato ha poi la facoltà (non l’obbligo) di aiutare i movimenti di liberazione nei territori

colpiti da occupazione coloniale o militare essa rappresenta una deroga alla non ingerenza in

affari interni di altri stati.

Se uno stato quindi si avvale di questa facoltà, non commette un illecito internazionale.

2) Organizzazioni internazionali associazioni di stati create con accordi fra stati ed operano per

attuare interessi comuni previsti nell’atto istitutivo.

Hanno una loro soggettività internazionale diversa da quella dei singoli stati e sono soggette alle

regole consuetudinarie e agli obblighi derivanti dagli accordi da loro stipulati (anche con altre

organizzazioni).

Possono quindi concludere accordi con stati terzi (es: accordi commerciali).

Esse possono concludere accordi pure con altre organizzazioni (es: accordi di

collegamentoaccordi che l’ONU conclude con gli istituti specializzati, come l’OMS).

Accordi di sede accordi tra un’organizzazione internazionale ed uno stato che ospita una sua

sede e di solito lo stato si impegna a riconoscere determinate tutele ai funzionari di

quell’organizzazione.

Queste organizzazioni sono molto diverse dalle ONG entità disciplinate dal diritto dello stato in

cui hanno sede, sulla base di atti di diritto privato.

3) Individui riconosciuti come soggetti del diritto internazionale solo dopo la 2WW.

I singoli sono quindi titolari di alcuni diritti fondamentali e destinatari di alcuni obblighi (tutto

previsto dal diritto internazionale).

I singoli potrebbero far rispettare i propri diritti anche rivolgendosi alla CEDU (Corte europea dei

diritti dell’uomo).

Per quanto riguarda gli obblighi, a partire dal processo di Norimberga, si è affermata l’idea secondo

cui gli individui possono essere puniti per certi comportamenti.

Per alcuni crimini internazionali, nel 2015 l’Ucraina ha accettato alcuni principi previsti dalla Corte

di Giustizia internazionale, per cui in futuro i responsabili di quanto accade ora potrebbero essere

chiamati a rispondere.

Tuttavia, nel 2010 è stato previsto che chi commette reato di aggressione ad altro stato può essere

punito solo col consenso del suo stato quindi Putin, per ora, non può rispondere per crimini di

guerra (come previsto dagli Usa nel 2010).

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

1) Consuetudine fonti generali di diritto internazionale, quindi vincolano tutti i soggetti. Sono

regole non scritte.

È un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli stati e accompagnato dalla convinzione

che esso sia obbligatorio elemento oggettivo, ossia la ripetizione del comportamento + elemento

soggettivo, ossia la convinzione che esso sia obbligatorio.

Teoria dualistica teoria secondo cui la consuetudine è composta da questi due elementi

necessari.

La formazione delle consuetudini richiede, ovviamente, tempo.

Per far sì che si formi una consuetudine internazionale non c’è un limite temporale dipende caso

per caso es: sottoposizione al potere dello stato costiero della piattaforma continentale si è

formata in pochissimo tempo.

La prima fascia marina adiacente alle coste si chiama mare territoriale (12 miglia a partire dalla

linea base, ossia la linea di bassa marea o sporgenze della costa) in questo spazio lo stato

costiero esercita la sua piena sovranità, se non l’obbligo di consentire il passaggio inoffensivo delle

navi e il non esercizio del potere sulle navi battenti bandiera di un altro stato.

Dopo le 12 miglia abbiamo “altro mare” e quindi libertà di navigazione.

Zona contigua fascia di 12 miglia oltre il mare territoriale, in cui lo stato può esercitare potere di

controllo su navi battenti bandiera di altri stati, per ragioni di sicurezza.

Piattaforma continentale parte sommersa dei continenti costituente il naturale prolungamento

della costa.

Nel 1945 il presidente Usa dichiara che essa è sottoposta allo sfruttamento esclusivo di quello stato

(in questo caso gli USA), e ciò è diventato, in poco tempo, consuetudine.

Zona economica esclusiva fascia di mare fino a 200 miglia dalla linea base in cui lo stato ha

diritto di utilizzo generale.

Comportamenti statali costituenti prassi:

a- Comportamenti esterni atti compiuti nell’ambito di relazioni internazionali

b- Atti interni leggi, atti amministrativi (es: concessione di uno stato ad una compagnia di

compiere una data attività), sentenze dei giudici.

Dopo la decolonizzazione, gli stati di nuova formazione devono rispettare le consuetudini

internazionali? Sono state create da stati preesistenti ma vincoleranno comunque anche quelli di

nuova formazione.

Obiettore persistente stato che non condivide una consuetudine può contestarla e poi non

seguirla? Assolutamente no.

La contestazione potrebbe avere rilevanza se ci fosse un significativo numero di stati a farla e

varrebbe come elemento che porta a dubitare della sua esistenza.

Consuetudini particolari si applicano ad una cerchia ristretta di stati, quando:

a- Consuetudini regionali valgono solo in un dato contesto es: riconoscimento del diritto

d’asilo protezione che uno stato garantisce ad una persona, che se rimandata nel suo stato,

potrebbe subire persecuzioni 1951, Convenzione di Ginevra, obbliga lo stato ospitante a

farlo.

In Sudamerica una persona può ottenere lo stato di rifugiato anche presso un’ambasciata.

b- Consuetudini modificative o integrative di accordi internazionali si forma una prassi che va

modificare o integrare parti di questi accordi esse sono vincolanti solo per i membri di quella

organizzazione.

Es: consuetudine che riconosce al Consiglio di Sicurezza la possibilità di utilizzare la forza in casi

non previsti dalla Carta delle Nazioni.

2) Principi generali fonte di diritto internazionale generale che altro non è, se non una particolare

categoria di consuetudini.

Statuto della Corte Internazionale di Giustizia prevede questi principi all’art 38.

Questi principi sono costantemente ed uniformemente osservati dagli stati e ritenuti obbligatori

anche nelle relazioni internazionali.

All’interno di essi abbiamo i principi universali, ma anche altri principi a tutela della dignità della

persona, come il divieto di gravi violazioni dei diritti fondamentali (es: riduzione in schiavitù).

3) Dichiarazione di principi generali dell’Assemblea dell’ONU dichiarazioni solenni approvate

dall’Assemblea che proclamano dei principi, che gli stati ritengono di importanza generale (es:

dichiarazione sui diritti del fanciullo, 1959) non sono atti giuridici vincolanti ma possono

costituire prassi per costruire una consuetudine internazionale, grazie ai voti espressi dagli stati.

In alcuni casi, le dichiarazioni posso essere considerate veri e propri accordi internazionali tra gli

stati che hanno votato favorevolmente. Questo perché la loro violazione rappresenta violazione

della Carta delle Nazioni Unite (clausola che però deve essere espressamente prevista).

CODIFICAZIONI DELLE CONSUETUDINI INTERNAZIONALI

Esse sono fonti non scritte e quindi vanno codificate; tuttavia, mettere per iscritto qualcosa che è solo orale

non è affatto semplice.

Nell’ordinamento internazionale si codifica ormai da più di un secolo nel 1973 viene creato l’istituto di

diritto internazionale associazione di studiosi che vuole codificare il diritto internazionale generale.

Diritto internazionale umanitario (bellico) regole consuetudinarie che cerano di “umanizzare la guerra”

ed esse sono un esempio di consuetudini poi codificate.

A inizio 1900 vengono concluse due convenzioni internazionali dell’AIA, con l’intento di codificare

consuetudini sul diritto internazionale bellico (sostituite poi dalla convenzione di Ginevra).

La spinta maggiore sulla codificazione deriva dalla Carta delle Nazioni Unite, la quale espressamente

prevede lo sviluppo del diritto internazionale e la sua codificazione.

A questo fine, nel 1947, l’Assemblea Generale istituisce la Commissione di diritto internazionale organo

col compito di preparare testi di convenzione internazionale di codificazione lo fa tramite studi, invio di

questionari agli stati, valutazione delle risposte, ecc.… poi verranno discussi e approvati i progetti

dinnanzi all’Assemblea Generale, oppure nell’ambito di specifiche conferenze internazionali di codificazione

(es: convenzioni di Vienna).

Le convenzioni di codificazione codificano norme di diritto internazionale generale e stipulano, di fatto, veri

e propri trattati internazionali che vincolano le parti contraenti.

Quasi tutte però contengono disposizioni innovative, che non riflettono esattamente il diritto

internazionale generale e si applicheranno solo agli stati che hanno ratificato quella convenzione.

Invecchiamento delle consuetudini internazionali le convenzioni di codificazi

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francescogg2001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Spitaleri Fabio.
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