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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Unione europea ente di governo di 27 stati membri sovrani (gli stati possono liberamente

aderire o uscire). Il governo si esercita su circa 500000 persone (sommando i vari stati membri) ed

è esercitato dalle istituzioni europee, che ad oggi sono 7, di cui 4 svolgono una funzione di

carattere politico (Parlamento UE, Consiglio, Consiglio UE e commissione UE); le altre 3 non

hanno una dimensione politica: due di esse sono di tipo giudiziario, ovvero Corte di Giustizia e

Corte dei conti. La Corte dei conti esamina la tenuta dei conti pubblici dell’UE e come i soldi

vengono spesi. Infine, abbiamo la BCE (Banca Centrale Europea), che ha una funzione ibrida: è

l’unico autorizzato a battere moneta, garantisce la stabilità dei prezzi e uno sviluppo equilibrato

dell’UE; adotta atti normativi europei e ha il potere di banking union nessuna banca può essere

aperta in Europa senza un preventivo controllo da parte della BCE.

Tra Consiglio e Consiglio EU coesistono la rappresentanza istituzionale degli stati membri sovrani.

Parlamento EU e commissione EU esprimono, o meglio, danno rappresentanza a istanze, interessi,

prospettive dell’UE.

Il progetto dell’UE da realizzare è un progetto funzionalista, il cui autore è un commerciante:

Monnet e che è convinto che per unificare l’Europa occorre utilizzare un metodo pragmatico,

ovvero l’economia, che dovrà prendere le forme di un mercato comune e settoriale. Progetto che

non riguarderà solo gli stati membri, ma anche e soprattutto i singoli cittadini.

Oggi l’UE si colloca al secondo posto tra gli agglomerati economici mondiali (subito dopo gli USA).

Il successo dell’UE è fondato su un apparato istituzionale forte, in cui le istituzioni portano avanti il

contenuto dei mandati in modo fedele e coerente. Altro motivo del successo sta nell’economia

come strumento del diritto e della politica.

Funzionali al corretto funzionamento dell’UE sono poi il Digital Service Act e il Digital Market Act

(DSA e DMA) due regolamenti che servono ad evitare che ogni stato membro vada a regolare

autonomamente le piattaforme digitali, in modo da avere un’unica regolamentazione all’interno

dell’UE e quindi armonizzare le singole legislazioni nazionali.

Due importanti istituti dell’UE:

- Cittadinanza dell’UE istituto che riguarda i cittadini dei singoli stati membri, che possono

circolare e soggiornare liberamente negli stati membri senza limitazioni.

- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) istituto che riguarda sempre i cittadini degli

stati membri e riguarda delle politiche o linee guida che garantiscono il successo del

mercato unico europeo. Questo spazio ha 4 componenti: immigrazione e asilo,

cooperazione giudiziaria civile, cooperazione giudiziaria penale, cooperazione di polizia

Il principale problema, almeno inizialmente, dell’UE era il cd deficit democratico mentre negli

ordinamenti europei (nazionali) è un’assemblea parlamentare che legifera in via esclusiva, a livello

UE abbiamo i singoli ministri nazionali competenti per materia all’interno del Consiglio che hanno il

potere normativo. Questo vale nel trattato CEE e nel trattato CEEA.

ORIGINI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEO:

Situazione economica europea all’indomani della 2WW il primo e principale problema è di tipo

economico-finanziario legato chiaramente a tutti i paesi coinvolti nel conflitto, il secondo riguarda,

invece, più la Germania (all’epoca ancora divisa tra le forze di occupazione), che sta cominciando

una ricostruzione del paese, il terzo problema è la dichiarazione di Winston Churchill, che dichiara

che la guerra è finita, ma tra Stettino e Trieste c’è ancora un problema, ovvero la separazione tra i

due blocchi politici e militari sovietico ed europeo, temendo che le forze europee (soprattutto la

Germania) siano più attratte verso est, verso il blocco sovietico, facendo sì che così si sviluppi una

divisione del continente europeo, dando vita a nazionalismi aggressivi.

Iniziano ora dei momenti di cooperazione il Consiglio d’Europa è un’organizzazione

intergovernativa (composto dai rappresentanti di governo degli stati membri), il cui scopo è quello

di promuovere il rispetto dello stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

L’unico potere che esercita è quello di promuovere accordi multilaterali tra paesi membri

(convenzioni), che però vincolano gli stati membri solo se vengono ratificati. La principale

convenzione di questo Consiglio è ovviamente la CEDU, la cui idea è che tutti gli stati abbiano

ottime strutture costituzionali, giurisdizionali per garantire ai singoli strumenti contro l’arbitrio dei

pubblici poteri. Per la CEDU viene istituita una Corte Europea per i diritti umani, con sede a

Strasburgo (a Strasburgo perché è il simbolo delle guerre franco-tedesche). Può essere adita dagli

stati membri, ma anche direttamente dai singoli cittadini. Il convenuto di questi ricorsi sarà lo Stato

sovrano e le sentenze della Corte sono vincolanti per lo Stato soccombente.

Il Comitato dei ministri (organo del Consiglio d’Europa) monitora l’esecuzione delle sentenze è

un organo politico che può attivarsi se uno Stato non rispetta queste sentenze.

Il sistema della CEDU è integralmente giurisdizionale e favorisce il rispetto dei diritti fondamentali

della persona.

L’UE non è vincolata dalla CEDU (anche se dei tentativi ci sono stati) nel 2013 la Corte di Giustizia

ha sancito che allo stato attuale il trattato di adesione non era compatibile col sistema giuridico

dell’UE. Quindi i singoli stati sono vincolati, ma il sistema giuridico europeo, almeno formalmente,

non è altrettanto vincolato la conseguenza è che si rischiano dei conflitti, nei casi in cui la CEDU

imponga una cosa e l’UE ne imponga un’altra la soluzione è che la Corte di Giustizia, di fatto,

applica scrupolosamente la CEDU.

Alcuni stati membri dell’UE aderiscono a due diverse organizzazioni di tipo militare, finalizzate a

garantire la difesa collettiva in caso di attacco armato:

- UEO (Unione dell’Europa Occidentale) fondata nel 1948 con il Trattato di Bruxelles e

aggiornato con gli accordi di Parigi del 1954. Vi aderiscono, come membri a pieno titolo, 10

stati (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi, Portogallo, Spagna,

regno Unito); altri stati, invece, partecipano come osservatori e altri ancora godono dello

status di membri o partner associati (per un totale di 28 stati). Il principale organo dell’UEO

è il Consiglio, composto dai rappresentanti permanenti degli stati o, quando si riunisce a

livello ministeriale, dai Ministri degli esteri e della difesa. Infine, le deliberazioni sono prese

all’unanimità dei membri a pieno titolo

- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) fondata col Trattato di

Washington del 1949, non è un’organizzazione europea in senso geografico, poiché vi

aderiscono anche stati non europei (Stati Uniti e Canada). L’organo principale è il Consiglio

del Nord Atlantico, composto dai rappresentanti degli stati membri o, quando si riunisce a

livello ministeriale, dai Ministri degli esteri, dai Ministri della difesa o dai capi di stato-

governo. Le decisioni sono prese con il consenso di tutti i membri.

Nel 1948 viene istituito l’OECE organizzazione europea di cooperazione economica, che è stata

creata per distribuire tra i paesi europei che avessero accettato la contropartita, il Piano Marshall,

ovvero un piano di aiuti finanziari accordati dagli USA all’Europa dopo la 2WW, a patto che la loro

gestione avvenisse in maniera coordinata fra tutti gli stati beneficiari. Tra le condizioni imposte

unilateralmente dagli USA però c’era anche quella di essere dotati di un’economia di mercato, e

perciò molti stati non vi aderiscono.

Ad oggi non esiste più ed è diventata, con il Trattato di Parigi del 1960, l’OCSE Organizzazione

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, a cui aderiscono anche gli USA e il Canada e,

successivamente, anche altri stati non europei

Molti paesi aderenti all’OECE hanno poi aderito alla CEE quelli rimasti fuori hanno invece

istituito tra di loro una zona di libero scambio, zona di traffici in assenza di dazi doganali e altre

tasse derivate, ma con un grosso problema, ovvero l’accertamento dell’origine delle merci che

vengono trasportate quelli provenienti dai paesi aderenti non sono gravati da dazi, ma quelli

provenienti da paesi terzi possono esserlo.

EFTA (Associazione europea di libero scambio) istituita con la Convenzione di Stoccolma del

1960, ha stabilito dei collegamenti con la comunità europea, tra cui uno che prende il nome di

Spazio Economico Europeo, che è una sorta di estensione del mercato unico europeo a stati terzi

(es: Norvegia).

La Svizzera non ha mai aderito né all’Ue né allo spazio economico europeo, però ha stipulato nel

1972 una serie di accordi che riguardano gli aspetti del vivere civile e economico con l’UE (es: sulla

libera circolazione delle persone).

Per quanto riguarda gli accordi militari importanti all’interno dell’UE possiamo citare il Trattato di

Bruxelles del 1947 (UEO), il Trattato sull’unione dell’Europa occidentale e il Trattato che istituisce

l’organizzazione dell’Atlantico del Nord (NATO).

Tutti questi accordi hanno delle cose in comune gli stati membri assumono degli obblighi ma

non c’è un giudice che accerti se vengono violati e le eventuali conseguenze.

Importantissimo è poi ovviamente l’accordo NATO accordo che tra l’altro traspone

un’importante norma della Carta delle Nazioni Unite, ovvero l’art 51 sulla legittima difesa

collettiva, secondo cui gli altri stati membri della NATO andranno ad aiutare un altro stato membro

qualora questo sia aggredito da stati terzi e non possa difendersi da solo.

Dichiarazione di Schuman (1950) si basa su un metodo organizzativo diverso rispetto alle

precedenti organizzazioni ed enuncia, a tal riguardo, cinque requisiti.

5 requisiti del metodo comunitario enunciati da Schuman:

- Che le istituzioni delle future comunità siano formate in prevalenza da individui e non da

rappresentanti di governo degli stati membri, per far sì che, sebbene alcune istituzioni siano

di matrice intergovernativa (Consiglio e Consiglio Europeo), nelle altre ci saranno individui

che agiscono con scienza e coscienza, che applicano le loro competenze e conoscenze.

- Modalità di voto in particolare degli organi di carattere intergovernativo in cui si

deciderà a maggioranza semplice o qualificata, ma con alcune eccezioni ad esempio in

ambito fiscale il Consiglio decide all’unanimità (come avviene di norma a livello

internazionale)

- Potere attributo alle istituzioni di adottare atti che abbiano effetto vincolante sono atti

che creano nuovi obblighi giuridici, i cui destinatari sono gli stati, ma possono essere anche

i singoli (es: le imprese con i regolamenti europei). Questo potere fa riferimento ad una

forza esecutiva (come detto da Schuman) gli atti assumeranno forza esecutiva.

- La presenza di un giudice a Lussemburgo, che è la Corte di Giustizia delle comunità

europee. Ad oggi questa Corte è preposta ad assicurare il rispetto del diritto

nell’interpretazione e applicazione dei trattati è l’ultimo giudice che accerta il diritto

comunitario. La Corte è quindi il vero propulsore del processo di integrazione europea.

- Principio democratico democrazia rappresentativa europea perché i trattati

prevederanno l’esistenza di un’assemblea parlamentare con sede a Strasburgo, che poi

diverrà il Parlamento europeo e, dal 1979, un’assemblea eletta direttamente dai cittadini

dei vari paesi membri.

Parliamo ora dei trattati il primo è stato il Trattato CECA (comunità europea del carbone e

dell’acciaio), istituita col Trattato di Parigi del 1951. Prevede l’istituzione di un mercato comune,

appunto, del carbone e dell’acciaio, comprensivo di una zona di libero scambio fra gli stati membri.

Dal punto di vista istituzionale, la CECA si basa su 4 istituzioni:

- Alta Autorità ha il ruolo centrale. È un organo di individui composto da 9 soggetti, i quali

dovranno agire in piena indipendenza e che sono nominati dagli stati membri di comune

accordo, in base alla competenza professionale. L’Alta Autorità ha poteri deliberativi molto

rilevanti, può infatti emanare, oltre ai pareri, anche decisioni e raccomandazioni

entrambe hanno effetti obbligatori nei confronti dei loro destinatari (stati membri p

imprese del settore carbosiderurgico). Le decisioni vincolano in tutti i loro elementi, le

raccomandazioni, invece, vincolano solo negli scopi da raggiungere

- Consiglio speciale dei Ministri composto dai rappresentanti di governo degli stati

membri, ha funzioni consultive rispetto all’Alta Autorità. Il suo parere sarà vincolante nelle

materie in cui è espressamente previsto che l’Alta Autorità deliberi su parere conforme del

Consiglio

- Assemblea Comune composta dai rappresentanti dei parlamenti nazionali e ha funzioni

consultive

- Corte di Giustizia esercita funzioni di controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti o

dei comportamenti delle istituzioni e, soprattutto, dell’Alta Autorità

Abbiamo poi il Trattato CED (Comunità Europea di Difesa), istituita col Trattato di Parigi del 1952.

Prevede un organo indipendente, ovvero il Commissariato, al quale spetta il comando unificato

delle forze armate di tutti gli stati membri. Il Commissariato è nominato, di comune accordo, dai

governi degli stati membri ed è affiancato da un Consiglio dei ministri, da un’Assemblea e da una

Corte di Giustizia. Il Trattato CED non entrerà però mai in vigore a causa del rifiuto dell’Assemblea

Nazionale francese di ratificarlo. Il rifiuto deriva dal fatto che, aderendo alla CED, gli stati avrebbero

traferito ad un ente sovranazionale uno degli attributi essenziali della sovranità nazionale, ovvero il

compito di difendere il territorio nazionale con la forza armata.

Nel 1955 con la Conferenza di Messina viene elaborato un progetto di mercato comune settoriale

per l’energia atomica (EURATOM) e un altro che istituirà la CEE (comunità economica europea).

Nella CEE la dimensione sovranazionale diventa un po’ più debole, perché istituita da un trattato

quadro (il TCE), ovvero che stabilisce l’unificazione dei trattati nazionali ma lascia molto spazio al

legislatore europeo (il Trattato CECA era, invece, un trattato legge, e quindi molto più dettagliato).

Mercato comune vengono considerati i 4 fattori della produzione (merci, persone, servizi,

capitali) che devono poter circolare liberamente senza ostacoli fisici o normativi nella relativa area.

Questo mercato ha quindi una logica economica, che segue una sorta di logica di inclusione.

La struttura istituzionale di queste due nuove comunità rispecchia quella della CECA ci sono

infatti 4 istituzioni:

- Commissione (sostituisce l’Alta Autorità della CECA)

- Consiglio

- Assemblea Parlamentare

- Corte di Giustizia

AVVENIMENTI SUCCESSIVI AL 1957:

Il 1957 è l’anno che fa riferimento all’entrata in vigore dei trattati.

Le comunità europee nascono con un sistema complesso e tripartito, ciascuno dei quali prevede un

suo sistema istituzionale e funzioni differenti.

Il primo tentativo di semplificazione è una convenzione legata ai trattati del 1957 che unifica la

Corte di giustizia abbiamo un unico organo che però opera con funzioni diverse a seconda del

trattato nel quale interviene.

Il trattato sulla fusione degli esecutivi comunitari del 1965 unifica la commissione Europea e il

Consiglio dei ministri.

La CECA del 1951 gli stati membri non hanno rinnovato il trattato nel 2002 (ai 50 anni) e quindi

la CECA si è estinta e le obbligazioni in corso e i rapporti giuridici in corso sono passati per

successione mortis causa alla CEE (nel 2002 si chiamava solo Comunità europea).

Entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009 trattato di modifica firmato a Lisbona nel 2007,

ma entrato in vigore solo nel 2009 esso comporta la fine dell’esperienza comunitaria e ad oggi

restano il trattato sull’UE e quello sul suo funzionamento (TFUE) il primo disciplina in maniera

nuova e innovativa il sistema complessivo di funzionamento dell’Unione. TCE e TCEA vengono

assorbiti nel TFUE il TCE diventa di fatto il TFUE; il TCEA sopravvive fino a estinzione anche dopo

l’esperienza comunitaria.

Si può dire anche che l’UE nasca nel 1992 (secondo un politico italiano) nasce col Trattato di

Maastricht.

Lisbona prende la denominazione di trattato sull’UE e la rigenera completamente abbiamo un

ente comunitario unico e le componenti precedenti del sistema sono riportate a unità, ma

conservando due trattati (uno di 60 articoli e uno di più di 300: TUE e TFUE).

Rilevante è anche l’allargamento, o meglio il mutamento progressivo del numero degli stati

membri dell’UE questo fenomeno è dato dal successo dell’integrazione comunitaria e questo

periodo va dal 1973 al 2013 periodo in cui ci son stati 7 allargamenti occorre far domanda di

adesione ai trattati, esistono dei criteri sostanziali da rispettare per aderire (es: rispettare la pace e

i valori dell’UE e essere uno stato europeo); esistono criteri non scritti ma richiamati vagamente

nell’art 49 del TUE, tra cui la capacità dello Stato di resistere alle spinte concorrenziali del mercato

interno all’Unione (criteri di Copenaghen).

Sono trattati quindi chiusi con periodi transitori anche cospicui.

La procedura è necessario il con

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francescogg2001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell' Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Amadeo Stefano.
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