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MODALITA DI VOTO
PE delibera a maggioranza dei voti espressi con il quorum raggiunto quando è
presente in aula 1/3 dei membri, ma le votazioni sono valide comunque, a meno che
venga contestata la mancanza di numero legale INOLTRE→a) delibere importanti (es.
materia di bilancio): maggioranza assoluta dei membri; b) delibere cruciali (es. mozione
di censura): maggioranza dei membri e dei 2/3 dei voti espressi;
BANCA CENTRALE EUROPEA
La BCE insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri costituiscono il
Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La loro disciplina si trova nei Trattati
e nello Statuto della SEBC e BCE che trovandosi nel Protocollo n.4 allegato ai Trattati,
ne assume lo stesso rango=funzione principale è gestione della politica monetaria
che mira alla stabilità dei prezzi=BCE cerca di garantirla mantenendo livello di
inflazione del 2% nel medio termine→Art. 282, TFUE: BCE ha personalità giuridica
distinta ed è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e gestione delle sue finanze
INFATTI→ha un’indipendenza: istituzionale, personale, funzionale e finanziaria, ciò
implica che non subisce controllo politico PE (controllo giuridico: Corte), ma si cerca di
controbilanciare con garanzie di trasparenza sulla sua azione⇒3 ORGANI:
1. comitato esecutivo: comprende il Presidente, il Vicepresidente e altri 4
membri=tutti nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata su
raccomandazione del Consiglio (previa consultazione PE e Consiglio direttivo
BCE): mandato è di 8 anni non rinnovabile=si occupa della gestione degli affari
correnti della BCE
2. consiglio direttivo: comprende i membri del comitato esecutivo, i
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governatori delle banche centrali degli Stati con Euro=formula la politica
monetaria dell’UE.
3. consiglio generale: comprende il Presidente e il Vicepresidente e della i
governatori delle banche centrali degli Stati, anche quelli senza
Euro=favoriscono coordinamento tra Eurosistema e banche centrali dei membri
che non adottano l’euro CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti assicura il controllo dei conti dell’UE, in part. la legittimità e
regolarità delle entrate e spese⇒com’è composta?: un cittadino di ciascuno Stato
membro scelti dal Consiglio a maggioranza qualificata (previa consultazione PE)=essi
godono delle stesse garanzie di indipendenza dei membri della Commissione e gli stessi
privilegi e immunità dei giudici della Corte=mandato di 6 anni
DEMOCRATICITA DELL’UNIONE EUROPEA
Titolo II, TUE: sono presenti disposizioni relative ai principi democratici dell’UE x
affermare le sue credenziali democratiche
Art. 10,TUE: principio della democrazia rappresentativa si afferma che
● :
“il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa” che
trova manifestazione nella rappresentanza diretta dei cittadini operata dal
Parlamento MA→UE criticata di avere un deficit democratico dato che
manca un regime elettorale uniforme e uno spazio europeo=se certe
materie fossero trasferite a livello europeo, il potere decisionale su quelle
passerebbe ai governi (=è nelle mani del Consiglio dove siedono i capi dei
governi)=x questo il riferimento alla rappresentatività del PE è importante e
afferma il progressivo rafforzamento del PE nei processi decisionali dell’UE
MA→allo stesso tempo si nota che tale procedura richiedendo il necessario
accordo tra PE e Consiglio, impedisce al PE di adottare un indirizzo autonomo
Art.11, TUE: principio della democrazia partecipativa: istituzioni UE si
● impegnano ad integrare i cittadini nel dibattito sui settori d’azione dell’UE e
obbliga la Commissione ad ampia consultazione delle parti interessate
Art. 12, TUE: contributo dei Parlamenti nazionali: prerogative
● riconosciute ai parlamenti nazionali:
- lett. a: devono essere informati dalle istituzioni dell’UE con riguardo ai
progetti di atti legislativi
- lett. b: contribuiscono al buon funzionamento dell’UE vigilando sul
rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità
- lett. c: gli vengono riconosciute ulteriori prerogative sulle politiche di
spazio, sicurezza e giustizia (in part. collaborano con Europol e
Eurojust=organismi che agevolano cooperazione di polizia e giudiziaria)
- lett. d: partecipano alle procedure di revisione dei trattati
- lett. e: devono essere informati in merito alle domande di adesione degli Stati
terzi all’UE.
- partecipano con il PE, a una cooperazione interparlamentare
lett, f:
x cui è prevista una conferenza degli organi parlamentari specializzati per
gli affari dell’UE x discutere di argomenti PESC
N.B*: l’evoluzione dei ruoli dei Parlamenti nazionali può essere letta in chiave
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positiva sotto il profilo della democratizzazione dell’UE MA→anche in chiave
negativa poiché la reale democratizzazione dell’UE dovrebbe avvenire con il PE=anzi il
maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali può essere una delegittimazione del
PE e un tentativo degli Stati di mettere sotto tutela il metodo comunitario
FUNZIONE LEGISLATIVA NELL’UNIONE EUROPEA
Nell’UE non esistono atti chiamati legge, solo regolamenti, direttive e decisioni,
ma esiste una categoria di atti legislativi la cui adozione è stata introdotta dall’Art. 289,
par. 3, TFUE: “gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti
legislativi”=bisogna ricordare che un atto giuridico è adottato con procedura legislativa
quando la base giuridica indica esplicitamente che uno specifico atto deve essere
adottato con procedura legislativa→alcuni esempi:
Art. 83, TFUE: cooperazione giudiziaria in materia penale: “Il Parlamento
● europeo e il Consiglio deliberando mediante direttive secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono stabilire norme sulla definizione dei reati”
Art 133, TFUE: concorrenza: “I regolamenti e le direttive utili all’
● applicazione dei principi degli Art. 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo”=nonostante siano assimilabili ad atti legislativi, in mancanza di un
esplicito riferimento all’uso di procedura legislativa, non lo sono
Le principali implicazioni sono date dal fatto che ci sono determinate conseguenze
rispetto al fatto che l’atto abbia o meno natura legislativa:
1) Art. 16, par. 8, TUE: quando il Consiglio delibera e vota su un progetto di atto
legislativo deve riunirsi in seduta pubblica=solitamente si riunisce a porte
chiuse, infatti è stato criticato x mancanza di trasparenza, quindi nel caso in
cui adotterà atto con natura legislativa deve rendere pubblica la seduta
(=perché i legislatori operano pubblicamente)
2) Protocollo n.2: il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte
dei Parlamenti nazionali avviene solamente riguardo i progetti di atti legislativi:
atto con natura legislativa deve essere trasmesso ai Parlamenti nazionali che
hanno 8 settimane x proporre pareri motivati sul principio di sussidiarietà
IL POTERE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA
Art. 17, TUE: “un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta
della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti
sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono”
- “salvo che i Trattati non dispongano diversamente: Art. 289, TFUE par. 4: nei
casi specifici gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo
di Stati membri, del Parlamento, su raccomandazione della Banca
Centrale Europea o su richiesta della Corte di Giustizia o della Banca
Europea per gli investimenti→es. atti su cooperazione giudiziaria in materia
penale: necessaria iniziativa di 1/4 degli Stati membri e Commissione
- “gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione”: anche quando gli atti
non sono legislativi, il potere di iniziativa resta alla Commissione a tutela
dell'interesse generale dell’UE (=ha il quasi monopolio)→eccezione: PESC:
Commissione può solo appoggiare le proposte dell’Alto Rappresentante
quali sono le implicazioni del potere di iniziativa legislativa della
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Commissione?: 1) Consiglio può modificare le proposte della Commissione solo
deliberando all’unanimità: finché Consiglio non delibera, Commissione se vuole può
modificare proposta→es. Commissione fa proposta e nel Consiglio non c’è né unanimità
x emendamenti, né maggioranza qualificata x approvazione, quindi Commissione
scende a patti con Consiglio; 2) Commissione può ritirare proposta motivando
adeguatamente il ritiro: situazione gestita da Corte di Giustizia: sentenza
14/04/2015, Consiglio c. Commissione: una proposta della Commissione era stata
formalizzata, ma si prospettavano emendamenti tra Consiglio e Parlamento non graditi
da Commissione che ha ritirato proposta prima che procedura terminasse=Consiglio
dichiara il ritiro illegittimo MA→Corte afferma che quando un emendamento snatura
proposta iniziale in modo da ostacolare la realizzazione dei suoi obiettivi, privandola
della sua ragion d’essere, può essere ritirata
CONDIZIONAMENTI SUL POTERE DI INIZIATIVA
lobbying e gruppi di interesse: forniscono conoscenze specifiche in modo da
● poter formulare proposte più mirate=quando Commissione vuole fare una
proposta, adotta il libro verde in cui comunica la proposta su un certo tema
invitando i gruppi interessati a far valere le proprie opinioni, a questo punto il
lobbista prepara un position-paper con le sue osservazioni
progressivo affermarsi del Consiglio europeo: quando Consiglio
● europeo non aveva grande valore, Commissione si occupava anche
dell’indirizzo politico, ora è il Consiglio europeo a definire priorità dell’UE che
si traducono in proposte della Commissione
COREPER: filtra le proposte della Commissione o eventualmente le blocca se
● ritenuta non abbastanza matura x essere discussa dai ministri
Parlamento e Consiglio: possono chiedere alla Commissione di presentare
● una proposta che non è obbligata a fare, ma in caso di rifiuto deve motivarlo
iniziativa dei cittadini europei: Art. 11, TUE: i cittadini europei se entro 1
● anno raccolgono almeno 1 milione di firme di cittadini con la cittadinanza di un
numero significativo di Stati membri possono invitare la Commissione a
presentare una proposta su materie dove ritengono necessario un atto giuridico
MA→Commissione non è obbligata a presentarla, deve solo presentare
conclusioni entro 3 mesi comunicando se condivide iniziativa cittadina→es.
1) Stop vivisection: si chiedeva di modificare direttiva UE che consente