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Il diritto commerciale trova disciplina nel libro V del Codice civile e nel libro IV per quanto riguarda

obbligazioni e contratti.

Il libro V, libro del lavoro, si occupa del rapporto di lavoro subordinato e dell’imprenditore.

Abbiamo poi il libro VI, riguardante la tutela dei diritti, il diritto commerciale è quindi una parte del diritto

privato, una prosecuzione del libro IV.

I lavoratori si dividono in:

- Dipendenti

- Imprenditori

- Liberi professionisti

- Artisti

Tra questi, imprenditori, liberi professionisti e artisti sono considerati lavoratori autonomi.

Imprenditore art 2082 cc è imprenditore chi esercita professionalmente una attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di

beni o di servizi.

L’art 2082 cc fissa quindi i requisiti minimi che devono ricorrere affinché un soggetto possa essere

considerato imprenditore.

Si è imprenditori quando si svolge una data attività con determinate caratteristiche attività:

a- Professionale

b- Economica

c- Organizzata

a attività da cui traiamo il nostro sostentamento e di cui facciamo un esercizio abituale (il che non

significa che l’attività sia svolta in modo continuato ed ininterrotto, e neppure che quell’attività sia l’unica o

principale)

b attività che si rivolge al mercato con l’obiettivo di ottenere ricavi superiori ai costi

c attività dotata di beni e servizi volta a garantirne l’esercizio ed uno strumento atto ad identificare

l’imprenditore, il quale ha il dovere di organizzare al meglio la propria attività

L’attività potrebbe poi essere finalizzata alla produzione di beni, scambio di beni, prestazione dei servizi,

scambio di servizi.

Ciò che rileva è che l’attività non debba essere attività di mero godimento (altrimenti non parleremmo di

impresa) attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi (es: proprietario di immobili che

ne gode i frutti concedendoli in locazione).

È invece considerato imprenditore chi svolge attività che è sia godimento di beni preesistenti, sia

produzione di nuovi beni o servizi (es: proprietario di un immobile che lo adibisce ad albergo, pensione, o

residence; impiego di denaro proprio nella compravendita di strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni

o titoli di Stato, con scopo di investimento o di speculazione, o nella concessione di finanziamenti a terzi).

Da considerarsi imprenditore è anche colui che svolge attività illecita; tuttavia, egli non potrà avvalersi delle

norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.

Infine, i liberi professionisti non sono mai imprenditori, per “libera scelta” del legislatore.

Gli imprenditori si distinguono poi in base al tipo di attività esercitata, alla dimensione dell’impresa, alla

natura dell’impresa (individuale o collettiva).

In base al tipo di attività esercitata (oggetto dell’impresa) abbiamo la differenza tra l’imprenditore agricolo

e quello commerciale, in cui sono imprenditori commerciali tutti quelli che non sono imprenditori agricoli.

L’impresa (non l’imprenditore) identifica l’attività esercitata dall’imprenditore.

Imprenditore agricolo godono di una legislazione più favorevole in generale es: sono esonerati

dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili, non sono soggetti al fallimento art 2135 ccè

imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla

cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o

animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le

attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità

come definite dalla legge.

“è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse.” Le principali attività agricole riguardano quindi coltivazione

del fondo, allevamento di animali (prima del 2001 si parlava di bestiame, non animali, ed era una nozione

più ristretta) e la selvicoltura attività estrattiva del legname (taglio del legname e conseguente coltura).

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla

cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o

animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.” Un

esempio può essere l’allevamento di suini o bovini, nel caso in cui l’allevatore compri prima l’animale e poi

lo allevi (fase del ciclo), non per forza quindi dalla sua nascita.

Si intendono poi anche altre attività, non necessariamente connesse ad un fondo, ma pure nei luoghi citati

dall’art 2135 cc (es: coltura di piante acquatiche come le ninfee).

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le

attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità

come definite dalla legge.” Qui parliamo di attività “distanti” da quelle viste finora (es: agriturismo

prestazione di servizi utilizzando però beni o servizi derivanti dall’esercizio dell’attività agricola principale).

Tuttavia, qui si parla di attività “come definite dalla legge”, quindi alla legge spetta stabilire i limiti

dell’attività agrituristica di volta in volta; tuttavia, si guarda anche a ciò che prevede la singola regione (un

soggetto può essere imprenditore agricolo in una regione, e commerciale in un’altra).

Distinzione in base alla dimensione dell’attività esercitata:

Piccoli imprenditori anch’essi godono di una legislazione più favorevole: sono esonerati dalla tenuta

delle scritture contabili, anche se dovessero svolgere un’attività commerciale, e non sono soggetti al

fallimento art 2083 cc Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli

commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro

proprio e dei componenti della famiglia.

Coltivatori diretti del fondo piccoli imprenditori agricoli che coltivano direttamente il fondo, ma gli si

applicano le stesse norme dei normali imprenditori agricoli, se non per il minor pagamento dei contributi

previdenziali.

Impresa familiare impesa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini

entro il secondo grado dell’imprenditore (famiglia nucleare).

Artigiani art 45 cost es: imprese di autotrasporti, calzolai, fabbri, orafi, falegnami.

L’attività dell’artigiano può essere costituita da qualsiasi attività di produzione di beni o prestazione di

servizi.

Inoltre, all’interno dell’impresa, l’artigiano deve svolgere, in misura prevalente, il proprio lavoro nel

processo produttivo.

I piccoli imprenditori non sono soggetti a fallimento in caso di insolvenza; quindi, se l’artigiano è

considerato come piccolo imprenditore, non è soggetto a fallimento; tuttavia, l’artigiano è iscritto ad un

albo; quindi, lo è per legge speciale ma ciò non basta ad essere considerati piccoli imprenditori per

esserlo non devono essere superati determinati limiti dimensionali stabiliti dalla legge.

Piccoli commercianti coloro che scambiano beni o servizi per l’art 1 della legge fallimentare sono

quelli che non devono aver guadagnato più di 200000 nei 3 anni precedenti, non più di 300000 di attivo

patrimoniale (investimenti) e non più di 500000 di debiti; quindi, se non supera questi parametri, è piccolo

commerciante.

La restante parte dell’art 2083 cc è piccolo imprenditore.

Chi non è piccolo imprenditore è medio o grande imprenditore.

Gli imprenditori hanno un ruolo molto importante nella società nell’ultimo decennio si è previsto che

l’imprenditore si doti di un’organizzazione virtuosa, ossia “facendo più bene che male” l’imprenditore

deve quindi contribuire alla crescita sociale.

Art 2086 cc il comma 2 dice che l’organizzazione dell’imprenditore deve essere adeguata a natura e

dimensione dell’impresa e tempestiva ad intuire una eventuale crisi aziendale (costi>ricavi).

La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa.

L’imprenditore può, invece, essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle

imprese (art 10 legge fallimentare). La cancellazione si deve però accompagnare anche all’effettiva

cessazione dell’attività d’impresa, altrimenti il termine annuale non decorre.

Per esercitare attività d’impresa è poi necessaria la capacità d’agire.

I soggetti incapaci possono esercitare attività d’impresa solo tramite i rispettivi rappresentanti legali; è

tuttavia, consentita la sola continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale preesistente (non

l’inizio), previa autorizzazione del tribunale.

L’inabilitato, invece, sempre previa autorizzazione del tribunale, può esercitare personalmente l’impresa,

ma con l’assistenza e il consenso del suo curatore.

Il minore emancipato può, infine, sempre previa autorizzazione del tribunale, anche iniziare una nuova

impresa commerciale.

È principio generale, nel nostro ordinamento, che gli effetti degli atti giuridici ricadano solo sul soggetto il

cui nome è stato speso validamente nel traffico giuridico principio della spendita del nome.

Altro caso è quello dell’esercizio dell’impresa tramite persona interposta abbiamo un soggetto che

compie, in proprio nome, i singoli atti d’impresa (imprenditore palese o prestanome) e un altro che

somministra al primo i mezzi finanziari, dirige in fatto l’impresa e fa propri tutti i guadagni (imprenditore

indiretto o occulto) in questo caso, qualora gli affari vadano male e il prestanome sia un soggetto

nullatenente, i creditori potranno causarne il fallimento, ma egli non potrà soddisfarli; così il rischio

d’impresa verrebbe trasferito, di fatto, sui creditori stessi. Tuttavia, in caso di esercizio d’impresa tramite

un prestanome, sia egli, sia il dominus dell’impresa, saranno responsabili e quindi, entrambi fallirebbero.

STATUTO DELL’IMPRENDITORE

Agli imprenditori commerciali si applicano le norme dello statuto dell’imprenditore commerciale (non

piccolo imprenditore).

Abbiamo 4 ambiti:

1- Iscrizione nel registro delle imprese

2- Tenuta di scritture contabili

3- Rappresentanza institoria

4- Soggezione a fallimento art 2221 cc

1 registro pubblico, materialmente tenuto dalle camere di commercio competenti (conservatore) e sotto

la vigilanza del tribunale civile qui sono iscritti tutti gli imprenditori che esercitano la loro attività nel

territorio di competenza; è quindi una sorta di anagrafe.

Sanzioni amministrative sono previste per gli imprenditori che non si iscrivono.

L’iscrizione non è costitutiva dello status di imprenditore (lo si può essere anche senza iscriversi, perché

sarebbe solo un’irregolarità).

L’imprenditore qui può iscrivere anche tutti gli atti o fatti inerenti all’attività e che vuole rendere conoscibili

a terzi (es: attribuzione o revoca di procura).

Se non lo fanno, non lo possono opporre a terzi, a meno che non si provi che i terzi ne abbiano avuto

conoscenza (art 2193 cc) può essere opposto ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei.

L’iscrizione ha quindi efficacia dichiarativa, rileva cioè sul piano della conoscenza e dell’opponibilità

dell’atto o fatto. In alcune ipotesi può però avere anche efficacia costitutiva totale (se ha effetti sia fra le

parti che per i terzi), oppure parziale (se ha efficacia solo per i terzi).

Questa iscrizione è sì un onere, un obbligo, ma pure un vantaggio, perché hai fatto tutto ciò che dovevi le

leggi speciali dicono che imprenditori agricoli e piccoli imprenditori hanno la facoltà di iscriversi (non

l’obbligo o l’onere), ma se lo fanno godono degli stessi vantaggi degli imprenditori commerciali (obbligati).

2 art 2214 cc L'imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro

degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni

dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle

fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Tutti gli imprenditori che non siano piccoli imprenditori dovranno tenere queste scrittureesse sono i

documenti che contengono la rappresentazione di tutti gli atti di impresa e servono a determinare il reddito

d’impresa e poi assoggettarlo alle imposte; quindi, anche i piccoli imprenditori in realtà dovrebbero tenerle.

Le scritture contabili sono formate da libri contabili, ossia il libro giornale e il libro inventari, assieme alle

copie di fatture, scontrini, corrispondenze bancarie, ecc. (fanno eccezione gli imprenditori agricoli).

Le scritture vanno tenute ordinatamente ed è possibile, secondo l’art 2215 bis cc, tenerle anche in via

informatica.

- Libro giornaleart 2216 cc Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative

all’esercizio dell'impresa (in maniera analitica).

Se ci fosse un institore, l’obbligo di tenuta di scritture contabili graverebbe anche su di lui.

- Libro inventariart 2217 cc L'inventario deve redigersi all'inizio dell’esercizio dell’impresa e

successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle

passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla

medesima.

Il libro inventari però deve contenere anche eventuali attività o passività dell’imprenditore estranee

all’impresa, perché queste scritture contabili (soprattutto il libro inventari) servono ad identificare la

capacità patrimoniale dell’imprenditore, in corrispondenza con l’art 2740 ccresponsabilità patrimoniale.

Altre scritture contabili richieste sono poi: il libro mastro le singole operazioni sono registrate non

cronologicamente, ma sistematicamente; il libro cassa contiene entrate ed uscite di denaro; libro

magazzino registra entrate ed uscite di merci.

La tenuta delle scritture contabili deve poi rispettare alcune regole formali e sostanziali devono cioè

essere tenute secondo le norme di ordinata contabilità (art 2219 cc) in caso contrario saranno irregolari

e, di conseguenza, giuridicamente irrilevanti.

L’imprenditore deve conservare le scritture contabili per 10 anni, altrimenti non potrà utilizzarle come

mezzo di prova a suo favore.

3 l’attività molto spesso implica una organizzazione complessa, con più individuiqui però può avvenire

l’ipotesi prevista dall’art 1388 cc, ossia del contratto concluso dal rappresentante, ossia nel nome o

interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli e che produce effetti direttamente nei

confronti del rappresentato.

La disciplina di questa rappresentanza prevede che i poteri rappresentativi discendano dalle mansioni del

soggetto che collabora con l’imprenditore.

Art 2203 cc È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

(Dopo gli institori troviamo procuratori e commessi/ cassieri).

Es: nei vari ipermercati di un’unica catena troveremo un capo, che sarà l’institore.

Art 2204 cc L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve

le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia, non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente,

se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti

nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

Il pr

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francescogg2001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Bianca Massimo.
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