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DIRITTO COMMERCIALE- RIASSUNTI 3° VOLUME- MANUALE G.F. CAMPOBASSO

dal capitolo XXIII al capitolo XXVII

3. L'apertura della liquidazione giudiziale

La procedura di liquidazione giudiziale è aperta su ricorso presentato da uno dei soggetti legittimati:

  1. Uno o più creditori;
  2. Il debitore;
  3. Il pubblico ministero;
  4. Il codice della crisi e dell'insolvenza ha aggiunto gli organi di controllo interno e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa.

Il tribunale non può procedere d'ufficio, se rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al p.m.

Ricorso dei creditori: l'iniziativa di uno o più creditori è l'ipotesi più frequente. Non è necessario che il credito vantato riguardi l'attività d'impresa del debitore. L'insufficienza delle prove addotte per dimostrare che ricorrono i presupposti della liquidazione

Il giudice non giustifica il rigetto della domanda, il giudice non incontra limitazioni processuali nell'acquisizione delle relative prove (processo a carattere inquisitorio).

Iniziativa del debitore: è una facoltà dell'imprenditore, che può avere interesse a provocare l'apertura della liquidazione giudiziale per sottarsi alle azioni esecutive individuali in atto. La richiesta di apertura della liquidazione giudiziale diventa però un obbligo quando l'inerzia provoca l'aggravamento del dissesto.

L'imprenditore che chiede l'apertura della liquidazione giudiziale deve depositare presso la cancelleria del tribunale una serie di documenti: scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti, elenco dei creditori e dei crediti, una relazione sulla sua situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata etc.)

Istanza del pubblico ministero: il Pm ha il potere-dovere di chiedere

l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. Competente per l'apertura della procedura è il tribunale nel cui circondario l'imprenditore ha il centro degli interessi principali, che si presume essere presso la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, presso la sede effettiva dell'attività abituale. Non rileva tuttavia ai fini della competenza il trasferimento del centro di interessi principali nell'anno antecedente alla domanda di liquidazione giudiziale. Nel caso in cui il tribunale adito sia incompetente, la procedura è immediatamente trasferita d'ufficio al tribunale competente e tutti gli atti precedentemente compiuti restano validi (cd translatio iudicii). L'apertura della liquidazione giudiziaria conserva quindi efficacia ancorché disposta da un giudice incompetente, cosicché il nuovo giudice nondovrà ripetere tutto da capo. Giurisdizione: l'imprenditore che ha il centro degli interessi principali all'estero può essere assoggettato alla liquidazione giudiziale in Italia quando ha una dipendenza nel territorio dello Stato. L'apertura della procedura concorsuale in Italia non è preclusa dal fatto che il debitore sia già sottoposto ad analoga procedura in altro paese, salvo che le disposizioni non prevedano diversamente. Inoltre la giurisdizione italiana non viene meno per effetto del trasferimento all'estero del centro di interessi principali nell'anno precedente alla domanda di liquidazione giudiziale o di altro strumento di regolamentazione della crisi. Rito speciale: Il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale è disciplinato dal CCI come un rito speciale che mira a contemperare la necessaria speditezza nell'avvio della procedura concorsuale con il rispetto del diritto di difesa del debitore. La

domanda se presentata dal debitore viene trasmessa d'ufficio al p.m., se presentata da altro soggetto legittimato viene invece notificato al debitore al domicilio digitale (PEC o SERC). Solo quando l'istanza di liquidazione proviene dal debitore, se ne dà anche pubblicità mediante iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese. Il debitore e l'autore del ricorso devono essere sentiti in udienza. Possono intervenire anche il p.m. e gli altri soggetti legittimati a presentare istanza di liquidazione giudiziale. Il tribunale è dotato di poteri inquisitori: può disporre d'ufficio tutti i mezzi istruttori che ritiene opportuni al fine di accertare l'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale. Le parti possono proporre l'ammissione di ulteriori prove. Il tribunale, infine, su istanza di parte,

può emettere i provvedimenti cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara aperta la liquidazione, quale il sequestro giudiziario dell'azienda e la nomina di un custode, oppure il divieto di compiere atti dispositivi.

Il debitore che domanda la propria liquidazione giudiziale può contestualmente richiedere il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori sul suo patrimonio per un periodo massimo di quattro mesi, anticipando l'effetto che normalmente si produce con l'apertura della procedura concorsuale. Le misure protettive in questo caso scattano automaticamente dal momento dell'iscrizione del ricorso del debitore nel registro delle imprese ma dovranno essere confermate dal giudice entro trenta giorni, altrimenti cessano gli effetti prodottisi. Il giudice stabilisce la durata delle misure protettive o cautelari e, su istanza di parte,

Può prorogarle, modificarle o revocarle. La durata complessiva delle misure protettive non può superare i dodici mesi (sono esclusi dall'applicazione di misure protettive i diritti di credito dei lavoratori).

Se il tribunale decide di non accogliere la domanda di liquidazione giudiziale provvede con decreto motivato, il quale viene comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, viene anche iscritto nel registro delle imprese. Contro il decreto di rigetto il ricorrente o il p.m. possono proporre reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'apertura della liquidazione giudiziale è invece dichiarata dal tribunale con sentenza, che viene comunicata d'ufficio al debitore, al Pm e a coloro che hanno presentato la domanda. È inoltre resa pubblica mediante iscrizione nel registro delle imprese. La sentenza è immediatamente esecutiva fra le parti del processo dalla data del

deposito in cancelleria, invece nei confronti dei terzi gli effetti si producono solo dalla data di iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, sono così tutelati i terzi che vengono in contatto con l'imprenditore durante il periodo in cui all'apertura della procedura non è stata data ancora pubblicità legale.

La sentenza contiene anche alcuni provvedimenti necessari per lo svolgimento della procedura:

  • nomina il giudice delegato e il curatore;
  • ordina al debitore, se non vi ha già provveduto, il deposito dei bilanci, dei libri sociali, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  • fissa i termini relativi al procedimento di accertamento dello stato passivo;
  • autorizza il curatore a procurarsi presso terzi informazioni e documenti relativi all'impresa debitrice;

4. Il reclamo. La revoca della liquidazione giudiziale

La sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale può essere impugnata mediante reclamo.

Alla corte d'appello. Possono presentare reclamo il debitore e qualsiasi interessato, anche se portatore di un semplice interesse morale. Il ricorso deve essere depositato presso la corte d'appello entro trenta giorni, che decorrono per le parti dalla data di notificazione del provvedimento impugnato, e per tutti gli altri interessati dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. In nessun caso può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Anche per il reclamo la legge delinea un procedimento speciale semplificato, al fine di accelerare i tempi della decisione.

Procedimento: l'impugnazione NON sospende gli effetti della sentenza. La corte d'appello può tuttavia disporre la temporanea sospensione in tutto o in parte delle attività della procedura concorsuale, quando sussistono gravi e fondati motivi e gliene faccia richiesta una parte o il curatore.

DIRITTO COMMERCIALE- RIASSUNTI 3° VOLUME-

MANUALE G.F. CAMPOBASSO dal capitolo XXIII al capitolo XXVII La liquidazione giudiziale deve essere revocata qualora si accerti che l'imprenditore non era insolvente al momento dell'apertura della procedura, pur se lo è attualmente. In quest'ultima circostanza, però, la corte d'appello deve segnalare l'insolvenza al Pm per l'apertura di una nuova liquidazione giudiziale, i cui effetti decorreranno da tale data. Questo principio è però temperato nelle applicazioni pratiche dal riconoscimento che anche il reclamo è governato dal principio inquisitorio, quindi la liquidazione giudiziale potrà essere mantenuta ferma sulla base di nuovi elementi non emersi in sede di istruttoria per l'apertura, purché anteriori alla stessa. In questo modo resta immutata la data di decorrenza degli effetti, neutralizzando il pericolo di perdere le azioni revocatorie. Nel contempo si riconosce al debitore la facoltà diindicare a sua difesa, fatti e prove che non aveva proposto nel giudizio di primo grado. Contro la sentenza che decide il reclamo si può proporre ricorso per Cassazione nel termine abbreviato di trenta giorni dalla notificazione d'ufficio del provvedimento. Nemmeno questo ricorso sospende automaticamente l'efficacia della sentenza impugnata. Revoca della liquidazione giudiziale: la sentenza che accoglie il reclamo revoca la liquidazione giudiziale e il provvedimento è pubblicato nel registro delle imprese. Dal momento della pubblicazione il debitore recupera l'amministrazione dei propri beni, ma sul piano patrimoniale restano comunque salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi concorsuali che, data la lunga durata del giudizio, spesso sono numerosi e possono aver alterato notevolmente consistenza e composizione del patrimonio dell'imprenditore. Al debitore resta solo la possibilità di rivolgersi al creditore istante per ottenere la

Condanna al risarcimento dei danni, ma solo qualora vi sia stata colpa del creditore nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. In tal caso a carico del creditore saranno anche le spese di procedura e il compenso al curatore.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
71 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annapina98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Palmieri Gianmaria.