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Divieto di sottoscrizione delle azioni
In nessun caso la società può sottoscrivere le proprie azioni. Il divieto ha carattere assoluto e non soffre eccezioni. Opera infatti sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale sociale. Colpisce inoltre tanto la sottoscrizione diretta, compiuta in nome della società, quanto la sottoscrizione indiretta, compiuta da terzi in nome proprio ma per conto della società. Ed invero, l'autosottoscrizione darebbe luogo ad un incremento del capitale sociale nominale senza alcun incremento del capitale reale, dato che la società diventerebbe creditrice di se stessa per i conferimenti dovuti.
75) L'acquisto di azioni proprie; l'acquisto reciproco di azioni
L'atteggiamento del legislatore è meno rigido per quanto riguarda l'acquisto da parte della società delle azioni proprie rispetto alla sottoscrizione. Se una società con capitale sociale 1000, impiega somme per 1000
nell'acquisto di azioni proprie, essa non fa altro che rimborsare ai soci il valore delle azioni. Il capitale sociale nominale resta invariato, ma il capitale reale si è ridotto a zero.
È evidente il pericolo per i creditori sociali, troveranno come eccedenza delle attività rispetto alle passività solo pezzi di carta privi di qualsiasi valore.
Queste conseguenze non si verificano invece quando nell'acquisto vengono impiegate somme corrispondenti agli utili o ad altre eccedenze di bilancio disponibili. L'operazione è consentita, ma deve rispettare 4 condizioni:
- le somme impiegate non possono eccedere gli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio;
- le azioni da acquistare devono essere interamente liberate;
- l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria;
- DOMANDA 76: Società controllate e società collegate:
Le società controllate si trovano direttamente o
indirettamente sotto l'influenza di un'altra società, detta controllante, che è in grado di indirizzare l'attività nel senso da essa voluto. Il controllo societario può assumere diverse forme:
- È controllata la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili durante l'assemblea ordinaria. Qui la società controllante è in grado anche di nominare gli amministratori.
- È società controllata quella società in cui un'altra dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Partecipazione minoritaria che però è sufficiente per determinare le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per la polverizzazione dei possessi azionari e l'assenteismo di altri soci.
- Infine sono controllate quelle società che sono sotto l'influenza dominante di
un'altra società per via di vincoli contrattuali. qui i vincoli contrattuali pongono una società indipendenza economica di un'altra, tale da compromettere l'esistenza e la sopravvivenza della controllata.
Il controllo societario può essere anche indiretto. Per esempio se la società A controlla la società B e B controlla la società C allora A controlla anche C (tramite B).
Le società collegate invece sono quelle società dove un'altra esercita un'influenza notevole ma non dominante. Con influenza notevole si intende possedere un quinto dei voti esercitabili durante l'assemblea ordinaria. un decimo se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.
DOMANDA 77: La formazione dei gruppi di società: regole e responsabilità:
Non vi è ancora oggi una disciplina che regola i gruppi societari tuttavia sono stati fatti diversi passi avanti come per esempio
l’inserimento dei gruppi societari in una specifica categoria nel registro delle imprese. Queste ultime sono poi costrette ad indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione dell’altrui attività di direzione e coordinamento. In presenza di una situazione di controllo scattano poi limitazioni e divieti a carico delle società controllate che ridimensionano i pericoli dell’alterazione dell’integrità patrimoniale della capogruppo e di inquinamento del funzionamento degli organi della stessa. Disciplina cardine sotto entrambi i profili è quella in tema di sottoscrizione di acquisto di azioni della società controllante da parte delle controllate. Disciplina che inibisce il diritto di voto per le azioni possedute nel capitale della controllante, quando questa fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Scattano poi in formazione del bilancio di esercizio alcuni obblighi di informazione contabile sia a carico della controllante cheDei controllati volti ad evidenziare alcuni rapporti reciprocidi partecipazione e finanziari, i relativi risultati economici e gli effetti che l'attività di amministrazione da parte della controllante ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui risultati della società controllata. È stato poi introdotto il bilancio consolidato di gruppo, che consente di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato unitariamente, attraverso l'eliminazione delle operazioni intercorse fra le società del gruppo.
DOMANDA 78: La responsabilità della capogruppo e la tutela dei soci e dei creditori delle società controllate: la società capogruppo è tenuta a indennizzare direttamente azionisti e creditori delle società controllate per i danni dagli stessi subiti per il fatto che la propria società si è supinamente attenuta alle direttive di gruppo lesive del proprio patrimonio.
È infatti stabilito che le società gli enti che agiscono nell'interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla loro attività di direzione e coordinamento "sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale". Rispondono in solido con la capogruppo, sia coloro che hanno preso parte alla lesione (ad es. Amministratori o dirigenti della capogruppo), sia coloro che ne abbiano consapevolmente tratto beneficio nei limiti del vantaggio conseguito. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria della società danneggiata, l'azione spettante ai creditori è esercitata dal curatore o.dal commissario. L'azione di risarcimento dei danni dalla capogruppo è esperibile solo se i crediti non sono stati soddisfatti dalla società controllata. Il danno non va calcolato sulla singola operazione ma sul risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento e quindi i vantaggi compensativi che possono derivare dall'appartenenza ad un gruppo; il danno può essere integralmente eliminato anche a seguito di specifiche operazioni a tal fine dirette. Vi è un ulteriore diritto, quello di recesso esercitato dai soci di una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento in presenza di eventi riguardanti la società capogruppo, ma che di riflesso determinano un mutamento dalle originarie condizioni di rischio dell'investimento nelle controllate. È infatti riconosciuto ai soci di una società controllata, non quotata, che entra a far parte di un gruppo o ne esce, se "ne deriva
un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica d'acquisto" che consenta al socio di alienare la propria partecipazione. Diritto che è riconosciuto anche quando la capogruppo cambia assetto sociale, o oggetto sociale della controllata. DOMANDA 79: Le assemblee della S.p.A.: competenze e convocazione: L'assemblea è l'organo composto dalle persone dei soci ed ha funzione di formare la volontà delle società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo. Questa decide secondo il principio maggioritario. La volontà espressa dai soci riuniti in assemblea, che rappresentano determinate aliquote del capitale sociale, vale come volontà delle società e vincola tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, purché siano rispettate le norme che regolano il procedimento assembleare. L'assemblea e le sue competenze.Si distinguono in ordinaria e straordinaria.
Ordinaria: le competenze dell'assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e di controllo adottato. Nelle società che approvano il sistema tradizionale o quello monistico, l'assemblea in sede ordinaria:
- Approva il bilancio
- Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo
- Delibera la responsabilità degli amministratori e dei sindaci
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea
- Approva l'eventuale regolamento dei lavoratori assembleari
Rientrano poi nell'assemblea ordinaria tutte le deliberazioni che non sono di competenza dell'assemblea straordinaria.
Straordinaria:
- Modificazioni dello statuto
- Devono convocare l'assemblea almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto che non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per consentire l'approvazione del bilancio. Lo statuto può stabilire un termine maggiore, non superiore a 180 giorni.
- Devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale o la minor percentuale prevista dallo statuto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori oppure in
Sulla nomina o sostituzione e sui poteri dei liquidatori
Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza
La convocazione all'assemblea è di regola decisa dall'organo amministrativo, che può disporre la stessa ogniqualvolta lo ritenga opportuno. La convocazione all'assemblea è tuttavia obbligatoria in una serie di casi:
Loro, in qualità di sindaci, non provvedono. La convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del tribunale, il quale designa anche la persona che deve presiederla.