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1-La nozione generale dell’imprenditore

La nozione generale di imprenditore è data dall’art. 2082 cod. civ. “è imprenditore chi

esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello

scambio di beni e servizi”. Questa nozione traccia la linea di confine tra l’imprenditore e il

lavoratore autonomo. Fissa, inoltre, i requisiti minimi che devono ricorrere perché un

soggetto possa essere considerato imprenditore e vi sia attività di impresa: dall’articolo si

ricava che l’impresa è un’attività (serie coordinata di atti), che è caratterizzata da uno scopo

specifico (produzione o scambio di beni e servizi), e da specifiche modalità di svolgimento

(organizzazione, economicità, professionalità). Vi sono anche altri requisiti, non

espressamente enunciati, e quindi non certamente necessari: a) la liceità dell’attività svolta;

b) l’intento di ricavare un profitto (scopo di lucro); c) la destinazione al mercato di beni o

servizi prodotti. L’attività produttiva può essere illecita, ossia contraria a norme imperative,

ordine pubblico e buon costume. Tuttavia, la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta

comunque, sia nei casi meno gravi (mancanza di autorizzazioni) sia in quelli più gravi

(illecito è l’oggetto dell’attività).

2-Lo statuto dell’imprenditore commerciale non piccolo

Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune. E’ questo lo Statuto

generale dell’imprenditore. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato

anche ad un ulteriore e specifico statuto, integrativo di quello generale, ossia lo Statuto

speciale dell’imprenditore, nel quale rientrano: l’iscrizione nel registro delle imprese con

effetti di pubblicità legale; la disciplina della rappresentanza commerciale; la tenuta delle

scritture contabili; il fallimento; le altre procedura concorsuali disciplinate dalla legge

fallimentare; l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Vi sono poi

alcune disposizioni applicabili solo all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore.

3-L’economicità dell’attività e lo scopo di lucro nella nozione di impresa

L’economicità è uno dei requisiti richiesti affinché vi sia attività di impresa e un soggetto

possa essere considerato imprenditore. Quindi, per aversi impresa è essenziale che l’attività

produttiva venga condotta con metodo economico, secondo modalità che consentano

quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Ne

consegue che non è imprenditore chi produce beni e servizi che vengono erogati

gratuitamente o a prezzo politico, tale per cui non si avrebbero ricavi per coprire i costi.

Tuttavia, perché l’attività possa dirsi economica non è essenziale che essa sia caratterizzata

anche dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno, ossia non è essenziale che

si abbia scopo di lucro, sia oggettivo che soggettivo. E’ normale che il movente che

normalmente anima l’imprenditore sia la realizzazione del profitto e del massimo profitto, ma

tale movente non è necessario. E’ sufficiente che l’attività venga svolta secondo modalità

oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi, quindi con metodo economico. Non è

ulteriormente necessario che sia anche svolta secondo modalità che tendano alla

realizzazione di ricavi eccedenti i costi, quindi con metodo lucrativo. Alcuni esempi di

imprese, non aventi scopo di lucro: l’impresa pubblica è tenuta ad operare in economicità

ma non è tenuta a realizzare un profitto; l’impresa mutualistica non ha scopo lucrativo;

l’impresa sociale esercita un’attività di interesse generale, senza scopo di lucro. Esse

dimostrano la sufficienza del solo metodo economico.

4-L’organizzazione nella nozione di impresa

Non è concepibile impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi: capitale e lavoro

(proprio e/o altrui). E’ normale che l’imprenditore crei un complesso produttivo, formato da

persone e da beni strumentali (macchinari, locali, materie prime, merci). Questo aspetto è

sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come attività organizzata, quando

disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro, quando definisce l’azienda come “il

complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

L’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e lavoro

proprio, senza lavoro altrui. Si è infatti imprenditori sia quando l’attività è esercitata senza

l’ausilio di collaboratori (lavoro altrui), sia quando il coordinamento degli altri fattori (capitale

e lavoro proprio), non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale

materialmente percepibile. L’utilizzo del solo lavoro proprio, e né di capitali né di lavoro altrui,

porta invece alla definizione di lavoratore autonomo. Quindi la semplice organizzazione a fini

produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo

imprenditoriale e in mancanza di un minimo di “eteroorganizzazione” non esiste l’impresa,

sia pure piccola (quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari).

5-Impresa e attività libero-professionali: sovrapposizione o distinzione?

I liberi professionisti non sono mai imprenditori. L’art. 2238 stabilisce che le disposizioni in

tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione

costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa”. L’esempio che spesso si

riporta è quello del medico che gestisce una clinica privata, svolgendo quindi attività

intellettuale e attività di impresa. A lui si applicheranno sia la disciplina per i professionisti,

sia per gli imprenditori. In conclusione, se il libero professionista si limita a svolgere la

propria attività non diventa imprenditore, e non lo diventa neppure quando non si limita ad

utilizzare i mezzi strettamente necessari. Il professionista non è imprenditore per libera

scelta del legislatore.

6) L’impresa pubblica: forme e statuto.

Il golden power L’impresa pubblica è una tipologia di impresa dove l’attività è svolta dallo

stato o da enti pubblici; il fenomeno ha delle dimensioni cospicue e ha diverse

manifestazioni. Ci possono essere tre diversi interventi dei poteri pubblici nell’economia: Lo

stato o altri enti pubblici possono servirsi di strutture di diritto privato per le proprie attività,

attraverso partecipazioni totalitarie, di maggioranza o di minoranza o la costituzione di una

società per azioni. In questo caso si seguono le regole dell’impresa societaria, trattandosi di

una società a partecipazione pubblica. La pubblica amministrazione può dare vita a enti di

diritto pubblico che hanno il compito istituzionale esclusivo o principale dell’esercizio di

un’attività d’impresa. Questi enti vengono definiti enti pubblici economici, i quali sono

sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore. Nel caso di attività commerciale saranno

sottoposti allo statuto proprio dell’imprenditore commerciale, con esonero dal fallimento e da

procedure concorsuali minori sostituiti dalla liquidazione coatta amministrativa o da

procedure previste dalle leggi speciali. Lo stato o altro ente pubblico territoriale svolge

direttamente le attività d’impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative senza distinta

soggettività ma dotate di una più o meno ampia autonomia decisionale e contabile. In questo

caso si parla di imprese-organo dove l’attività d’impresa è definita secondaria ed accessoria

rispetto ai fini istituzionali dell’ente pubblico. L’articolo 2093 c.v dice che agli enti titolari di

queste imprese-organo si applica la disciplina generale dell’imprenditore e quella

dell’imprenditore commerciale salve da diverse disposizioni di legge. Inoltre gli enti titolari

sono esonerati dal registro delle imprese e dalle procedure concorsuali. Dal 1990 c’è stato il

processo di ristrutturazione del settore delle imprese pubbliche per garantire la gestione

imprenditoriale più efficiente riducendo la spesa pubblica attraverso l’apertura del concorso

finanziario del capitale di rischio privato. Con degli interventi legislativi quasi tutti gli enti

pubblici economici sono stati trasformati in società per azione con partecipazione statale

(privatizzazione formale), ed in tempi recenti è stata avviata la dismissione delle

partecipazioni pubbliche di controllo (privatizzazione sostanziale).

7) L’impresa illecita

L’impresa può essere definita come una serie coordinata di atti (attività) con uno specifico

scopo ovvero la produzione e scambio di beni e servizi; con specifiche modalità di

svolgimento: organizzazione, economicità e professionalità. E’ da considerare impresa

anche l’attività illecita ovvero coloro che vanno in contrasto con le norme imperative, l’ordine

pubblico e il buon costume (dai casi meno gravi a quelli con illecito oggetto). In ogni caso i

creditori e i terzi verranno tutelati, dunque chi ha interagito con l’impresa illecita, mentre chi

viola le leggi non avrà norme che lo tutelano (norme in malam partem), non avrà mai effetti

favorevoli.

8) L’imprenditore agricolo: le attività agricole essenziali

Nell’impresa agricola abbiamo attività essenziali e per connessione. Per attività agricole

essenziali intendiamo coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame. Viene

considerata anche l’evoluzione per progresso tecnologico, quindi si cede il passo

all’agricoltura industrializzata, coltivazione artificiale e fuori terra. Quindi oggi l’agricoltura

può dare luogo a investimenti di capitale e a tutela di credito, come l’impresa commerciale;

dunque se l’attività agricola viene esonerata è solo per la scelta del legislatore. Dopo un

dibattito tra chi sosteneva che per impresa agricola bisognasse considerare quelle che

producevano specie vegetali o animali quindi tutte quelle fondate sul ciclo biologico naturale,

e tra chi riteneva che doveva essere dato rilievo al modo di produzione tipico dell’agricoltore,

quindi chi produce specie animali o vegetali in modo svincolato dal fondo agricolo e dallo

sfruttamento della terra. Nel 2001 abbiamo una riforma che da sostegno alla prima ipotesi

che considera le attività agricole per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per

allevamento di animali quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una

fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano/possono

utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre o marine. Dopo questo cambiamento,

le attività agricole essenziali possono essere considerate tali anche se non sfruttano la terra

e i suoi prodotti (attività zootecnica e cinotecnica). Lo stesso termine bestiame viene

sostituito in animale (da cortile o acquacoltura) per ampliare il termine. Infine è importante

sottolineare che per ciclo biologico non si intendono attività di mero prelevamento quindi non

quelle astrattive, fatta eccezione per la pesca (imprenditore ittico), per scelta del legislatore.

9) L’imprenditore agricolo: le attività agricole per connessione

Le attività agricole per connessione sono: attività dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente

da un’attività agricola essenziale sono attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola

esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale

e le attività agrituristiche. Sono attività oggettivamente commerciali, considerate agricole

quando esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali. Per essere

attività agricole per connessione: connessione soggettiva: il soggetto è l’imprenditore

agricolo che esercita attività agricola essenziale coerente con quella connessa (medesimo

soggetto, ovvero un imprenditore commerciale che trasforma, commercializza prodotti

agricoli altrui). Questa connessione non è sufficiente serve anche quella oggettiva

connessione oggettiva: tra le 2 attività; attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni e servizi forniti

tramite utilizzazione prevalente di attrezzature, risorse dell’azienda agricola. E’ sufficiente

che le attività connesse non prevalgono sull’attività agricola essenziale (per rilievo

economico). Per imprenditori agricoli si intendono anche cooperative di imprenditori agricoli

e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci; ovvero quando

forniscono ai soci beni e servizi alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

10) Lo statuto dell’imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina generale dell'imprenditore in generale ma

è esonerato dall’iscrizione al registro delle imprese e all’applicazione della disciplina

dell'imprenditore commerciale (quindi scritture contabili e fallimento). Può effettuare delle

procedure concorsuali da sovraindebitamento ma la legislazione non ha sempre un quadro

coerente. Si deve iscrivere al registro delle imprese in una sezione speciale con efficacia di

pubblicità legale (duplice anomali rispetto sezione speciale). L’impresa agricola può essere

un’impresa individuale o collettiva (ovvero le società che hanno una propria disciplina che si

aggiunge e sostituisce per certi aspetti a quella dell’imprenditore agricolo. Come il fatto che

le società devono avere un rendiconto annuale, ma le imprese agricole sono esonerate dalle

scritture contabili). L’impresa agricola non è esposta a una liquidazione finanziaria e a un

concordato preventivo ma dal 2012 possono accedere alle procedure concorsuali da

sovraindebitamento che liberano dal carico debitorio il non fallimento dell’impresa agricola.

Per questa disciplina l’impresa agricola assume il doppio rischio di non coprire costi con

ricavi, e il rischio ambientale, eventi climatici avversi e fenomeni patologici.

11) nozione di imprenditore commerciale.

E’ imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o più delle seguenti categorie di

attività elencate dall’art 2195 c.c.:

Si identificano con un elenco esemplificativo, non tassativo tutte le attività di impresa

commerciale e sono le attività:

- Industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

- Intermediaria nella circolazione dei beni (commercio);

- trasporto di persone o cose;

- bancaria o assicurativa (raccolta del risparmio ed esercizio di credito; assicurazioni);

- altre attività ausiliarie delle precedenti;

- Ogni altra attività che non sia agricola.

12) La nozione di piccolo imprenditore nel codice civile e nella legge fallimentare

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, e

coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro

proprio e dei componenti della famiglia

La prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli

imprenditori.

Per essere piccola impresa è perciò necessario che:

- L'imprenditore presti il proprio lavoro all’impresa

- il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa

prevalgono sul lavoro altrui e sul capitale investito proprio o altrui investito

nell’impresa

Non è piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali nell’impresa, anche se unico facente

parte dell’impresa.

La prevalenza del lavoro familiare deve intendersi come qualitativo-funzionale. È necessario

che l’apporto personale e dei suoi familiari caratterizzino beni o servizi prodotti.

La legge fallimentare individua alcuni parametri dimensionali dell'impresa al di sotto dei quali

l’imprenditore commerciale non fallisce. Secondo l’attuale disciplina non è soggetto al

fallimento l’imprenditore commerciale che presenti determinati requisiti:

- aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di

fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore) un attivo patrimoniale

di ammontare inferiore a 300k

- aver realizzato nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio se di durata inferiore)

la data di deposito dell’istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare

complessivo annuo non superiore a 200k

- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500k

Basta aver superato anche uno solo di questi requisiti per essere esposto a fallimento. La

prova del loro rispetto è a carico del debitore.

13) L’impresa artigiana

l’oggetto dell’impresa può essere costituito da qualunque attività di produzione di beni, anche

semilavorati, o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni.ruolo

dell’artigiano nell’impresa, che esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel

processo produttivo ma che non per forza il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi.

Oggi il riconoscimento della qualifica

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Attilio.Errede di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Carbonara Umberto.
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