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LIMITI INTERNI

Una volta delineati i limiti esterni, occorre valutare i limiti interni: i poteri dei rispettivi

giudici nell’ambito delle rispettive giurisdizioni.

Giudice ordinario

Costituzione > sembra ammettere che il giudice ordinario possa annullare l’atto

amministrativo, ma serve una legge che attribuisca il potere processuale al giudice

ordinario, cioè i limiti interni alla giurisdizione sono definiti dalla legge, la legge deve

individuare i poteri che ciascuno giudice può esercitare nell’ambito della propria

giurisdizione.

Dunque, in assenza di una legge che autorizzi espressamente il giudice ordinario

all’annullamento dell’atto, i poteri esercitabili da quest’ultimo sono quelli previsti

dall’ART. 4 della legge abolitrice del contenzioso: il giudice ordinario non può

annullare, revocare o modificare l’atto amministrativo, può solo:

applicarlo se conforme alla legge,

 o disapplicarlo se non è conforme alla legge.

Di conseguenza: a. Se la legge prevede espressamente il potere di

annullamento dei provvedimenti amministrativi > il

giudice ordinario può pronunciarsi (es. il giudice può

esercitare i propri poteri costitutivi sui provvedimenti

dell’autorità garante in materia di riservatezza dei dati

personali;) 5

b. Se la legge non prevede espressamente il potere di

annullamento > il giudice ordinario deve limitarsi a

disapplicare o applicare il provvedimento amministrativo,

non avendo alcun potere di annullamento o modifica.

I limiti valgono però solo nei confronti dell’atto, che è espressione del potere, ma non

nei confronti della amministrazione in sé (lo vedremo al secondo semestre).

Giudice amministrativo

Il potere principale del giudice amministrativo è sempre stato l’annullamento dell’atto

> il modello di riparto di giurisdizione implica che:

a. Giudice ordinario > diritti soggettivi e non può annullare l’atto;

b. Giudice amministrativo > interessi legittimi e potere di annullamento dell’atto

amministrativo.

Questa impostazione del problema ha generato la necessità di individuare il criterio

utile ai fini del riparto di giurisdizione, che:

> Per un certo periodo > il criterio del “petitum” > si individua il giudice

competente sulla base della domanda giudiziale [annullamento: giudice

amministrativo/ risarcimento: giudice ordinario].

Problema > ipotetico conflitto tra giudicati > si rischiava

 che, formulando le due azioni ai due giudici diversi, era

possibile che i due giudici arrivassero a conclusioni

opposte, dando luogo ad un conflitto tra giudicati: 2

sentenze, espressione di 2 giurisdizioni diverse, in

conflitto tra loro.

Per risolvere questo problema si passa ad un altro criterio.

> A partire dalla sentenza cd. “concordato tra Consiglio di Stato [presieduta da Santi

Romano] e Cassazione [presieduta da D’Amelio]” (1929)

[a partire dal 1877 il riparto di giurisdizione viene affidata alla corte di cassazione

che divenne giudice che deve dirimere le controversie relative alla giurisdizione, e

poi venne istituita la IV sezione del consiglio di stato quindi diviene un organo che

distingue la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo] > il criterio

della “causa petendi” > si individua il giudice competente sulla base della

situazione giuridica soggettiva lesa, dunque sulla ragione giustificatrice della

domanda, in modo che;

a. Se si lamenta lesione di diritto soggettivo (“assenza di potere”): giudice

ordinario;

b. Se si lamenta lesione di interesse legittimo (“carenza di potere”): giudice

amministrativo.

In realtà alla fine al giudice amministrativo prima (con il criterio del “petitum”) potevo

chiedere solo l’annullamento dell’atto, quindi tutto il problema veniva risolto con

l’azione della pregiudizialità: chiedo prima l’annullamento dell’atto al giudice

amministrativo, ottengo la riespansione del diritto e mi rivolgo la giudice ordinario.

Quindi è vero che la distinzione si basa sulla distinzione di situazioni giuridiche

soggettive, e che quindi il riparto di giurisdizione si fonda sulla diversa natura delle

diverse situazioni giuridiche soggettive e quindi sulla diversa causa petendi, ma è

anche vero che la possibilità di chiedere solo al giudice amministrativo la sola azione

di annullamento semplifica enormemente il riparto.

La via della giurisdizione ammirazione era immediata: mi rivolgo al giudice

amministrativo per l’annullamento dell’atto, quest’ultimo ha solo questo potere

dinanzi questo atto.

Quindi è vero che si può incorrere in conflitti tra giudicati, ma questo rischio conflitto si

poteva risolvere con la pregiudiziale: prima vado dal giudice amministrativo e poi dal

giudice ordinario, così non rischio che i due giudici entrano in conflitto tra loro, ma ai

6

due giudici chiedo cose diverse. Quindi il criterio del petitum poggiava sulla realistica

percezione che solo il giudice amministrativo poteva annullare l’atto amministrativo e

al giudice amministrativo potevo chiedere solo l’annullamento dell’atto. La

pregiudiziale diventa un modo per evitare il rischio del conflitto tra giudicati.

La questione rimane immutata fino alla sentenza 500/1999.

Perché dal 1949 al 1999 sono caratterizzati non tanto da una ricognizione dei poteri

processuali, perché questi alla fine dovevano essere necessariamente definiti dalla

legge, quando su una riflessione sull’interesse legittimo, e quindi sulla necessità di

ampliare i poteri del giudice amministrativo in considerazione della maggiore dignità

che si vuole riconoscere agli interessi legittimi.

[riepilogo Min 29 voce 211]

Seconda questione: unità e pluralità delle giurisdizioni

Art. 102 Cost. > fa riferimento al modello di giurisdizione unica, vietando giudici

straordinari. ↓

In realtà la questione è facilmente risolvibile, in quanto la stessa costituzione

attribuisce al Consiglio di Stato e alla corte dei conti giurisdizione amministrativa e

contabile, quindi ammette implicitamente una tripartizione in:

a. Giurisdizione amministrativa;

b. Giurisdizione contabile;

c. Giurisdizione ordinaria.

Nei confronti delle sentenze della Corte dei conti e del consiglio di Stato la Cassazione

non esercita la sua funzione di normofilachia > formulazione dei principi di diritto di

applicazione conforme da parte di tutti i giudici. Il ricorso in cassazione, in questi casi,

è ammesso per le sole questioni inerti alla giurisdizione.

La ragione per la quale si ammette il doppio modello di giurisdizione è legata alla

natura speciale del giudice amministrativo.

a) Genus > Giudice ordinario: generalità della tutela [tutela

risarcitoria];

b) Specie > Giudice amministrativo: giudice che si occupa solo

dell’annullamento dell’atto, in quanto unico giudice che può

esercitare il sindacato sulla legittimità del provvedimento.

Questo sistema entra in crisi con la TUTELA RISARCITORIA DELL’INTERESSE LEGITTIMO

[lezione 20.12.2017]

Le norme costituzionali si distinguono in due gruppi:

1. Art. 24 e art. 113 > diritto di difesa generale da parte del privato nei confronti

della PA >

a. Art. 24 -> prevede che il diritto di difesa si possa articolare nella tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;

b. Art. 113 -> che per tutti gli altri della PA debba essere sempre ammessa la

tutela giurisdizionale per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi (?);

La costituzione accoglie una nozione di interesse legittimo distante rispetto alla

nozione “processuale”: nel momento in cui si ammette che il diritto di difesa si

articoli in:

a. Diritti soggettivi;

b. Interessi legittimi; 7

si ammette una equi-ordinazione tra le due categorie, che fa venir meno la

qualificazione meramente processuale dell’interesse, cioè la nozione processuale

dell’interesse legittimo non coincide più con la nozione che invece si può ricavare

dalla costituzione e in particolare dall’art 24 cost.

Infatti, proprio nella costituzione (che per un verso sembra consolidare il sistema di

fine ‘800) si può rinvenire, al contrario, un sistema di giustizia amministrativa più

evoluto > la costituzione infatti ha una duplice tendenza:

Conferma un sistema già consolidato;

 Promuove un riordino e un’evoluzione del sistema

 di giustizia amministrativa, proprio partendo dalla

qualificazione dell’interesse legittimo come uno

degli aspetti del diritto di difesa.

2. La costituzione non si limita ad affermare la forza dell’interesse legittimo e la

sua consistenza sul piano sostanziali, ma soprattutto detta una serie di

disposizioni dalle quali si ricava il modello di giustizia amministrativa. Le

forme della giurisdizione amministrativa sono:

a) Giurisdizione generale di legittimità: il giudice amministrativo verifica la

conformità dell’atto rispetto alla legge > ha ad oggetto solo la tutela di

interessi legittimi; quindi il giudice esercita un certo tipo di sindacato su

determinate situazioni giuridiche soggettive.

Giurisdizione esclusiva:

b) il giudice amministrativo conosce degli interessi

legittimi e, in alcune materie espressamente previste nella legge, anche di

diritti soggettivi; il giudice esercita un sindacato su terminate situazioni

giuridiche soggettive come diritti e interessi.

> Queste due forme trovano conferma e fondamento nella costituzione.

c) Giurisdizione di merito: caso in cui i poteri processuali riconosciuti al giudice

amministrativo siano tanto ampi da consentire al giudice una valutazione

sull’opportunità dell’atto (con possibilità di modifica di quest’ultimo); a

prescindere dalla situazione giuridica soggettiva del sindacato, il giudice

esercita poteri più penetranti.

Il sistema di giustizia amministrativa come definito dalla Cost. implica un modello di

riparto di giurisdizione basato sulla distinzione tra:

a. Diritti soggettivi > giudice ordinario, con possibilità di pronunciarsi anche

sull’annullamento dell’atto laddove la legge gli attribuisca espressamente tale

potere;

b. Interessi legittimi > giudice amministrativo, con possibilità di occuparsi anche di

diritti soggettivi nei casi espressamente previsti dalla legge.

Corte Costituzionale, sent. 204/2004 > esclude che il

 riparto di giurisdizione nel nostro ordinamento si possa

fondare sulle materie > la giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo su determinate materie ha

carattere eccezionale ed è giustificata dall’intreccio tra

<
Dettagli
A.A. 2024-2025
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher deborasalamone96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Sorci Carlo.