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LIMITI INTERNI
Una volta delineati i limiti esterni, occorre valutare i limiti interni: i poteri dei rispettivi
giudici nell’ambito delle rispettive giurisdizioni.
Giudice ordinario
Costituzione > sembra ammettere che il giudice ordinario possa annullare l’atto
amministrativo, ma serve una legge che attribuisca il potere processuale al giudice
ordinario, cioè i limiti interni alla giurisdizione sono definiti dalla legge, la legge deve
individuare i poteri che ciascuno giudice può esercitare nell’ambito della propria
giurisdizione.
Dunque, in assenza di una legge che autorizzi espressamente il giudice ordinario
all’annullamento dell’atto, i poteri esercitabili da quest’ultimo sono quelli previsti
dall’ART. 4 della legge abolitrice del contenzioso: il giudice ordinario non può
annullare, revocare o modificare l’atto amministrativo, può solo:
applicarlo se conforme alla legge,
o disapplicarlo se non è conforme alla legge.
Di conseguenza: a. Se la legge prevede espressamente il potere di
annullamento dei provvedimenti amministrativi > il
giudice ordinario può pronunciarsi (es. il giudice può
esercitare i propri poteri costitutivi sui provvedimenti
dell’autorità garante in materia di riservatezza dei dati
personali;) 5
b. Se la legge non prevede espressamente il potere di
annullamento > il giudice ordinario deve limitarsi a
disapplicare o applicare il provvedimento amministrativo,
non avendo alcun potere di annullamento o modifica.
I limiti valgono però solo nei confronti dell’atto, che è espressione del potere, ma non
nei confronti della amministrazione in sé (lo vedremo al secondo semestre).
Giudice amministrativo
Il potere principale del giudice amministrativo è sempre stato l’annullamento dell’atto
> il modello di riparto di giurisdizione implica che:
a. Giudice ordinario > diritti soggettivi e non può annullare l’atto;
b. Giudice amministrativo > interessi legittimi e potere di annullamento dell’atto
amministrativo.
Questa impostazione del problema ha generato la necessità di individuare il criterio
utile ai fini del riparto di giurisdizione, che:
> Per un certo periodo > il criterio del “petitum” > si individua il giudice
competente sulla base della domanda giudiziale [annullamento: giudice
amministrativo/ risarcimento: giudice ordinario].
Problema > ipotetico conflitto tra giudicati > si rischiava
che, formulando le due azioni ai due giudici diversi, era
possibile che i due giudici arrivassero a conclusioni
opposte, dando luogo ad un conflitto tra giudicati: 2
sentenze, espressione di 2 giurisdizioni diverse, in
conflitto tra loro.
Per risolvere questo problema si passa ad un altro criterio.
> A partire dalla sentenza cd. “concordato tra Consiglio di Stato [presieduta da Santi
Romano] e Cassazione [presieduta da D’Amelio]” (1929)
[a partire dal 1877 il riparto di giurisdizione viene affidata alla corte di cassazione
che divenne giudice che deve dirimere le controversie relative alla giurisdizione, e
poi venne istituita la IV sezione del consiglio di stato quindi diviene un organo che
distingue la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo] > il criterio
della “causa petendi” > si individua il giudice competente sulla base della
situazione giuridica soggettiva lesa, dunque sulla ragione giustificatrice della
domanda, in modo che;
a. Se si lamenta lesione di diritto soggettivo (“assenza di potere”): giudice
ordinario;
b. Se si lamenta lesione di interesse legittimo (“carenza di potere”): giudice
amministrativo.
In realtà alla fine al giudice amministrativo prima (con il criterio del “petitum”) potevo
chiedere solo l’annullamento dell’atto, quindi tutto il problema veniva risolto con
l’azione della pregiudizialità: chiedo prima l’annullamento dell’atto al giudice
amministrativo, ottengo la riespansione del diritto e mi rivolgo la giudice ordinario.
Quindi è vero che la distinzione si basa sulla distinzione di situazioni giuridiche
soggettive, e che quindi il riparto di giurisdizione si fonda sulla diversa natura delle
diverse situazioni giuridiche soggettive e quindi sulla diversa causa petendi, ma è
anche vero che la possibilità di chiedere solo al giudice amministrativo la sola azione
di annullamento semplifica enormemente il riparto.
La via della giurisdizione ammirazione era immediata: mi rivolgo al giudice
amministrativo per l’annullamento dell’atto, quest’ultimo ha solo questo potere
dinanzi questo atto.
Quindi è vero che si può incorrere in conflitti tra giudicati, ma questo rischio conflitto si
poteva risolvere con la pregiudiziale: prima vado dal giudice amministrativo e poi dal
giudice ordinario, così non rischio che i due giudici entrano in conflitto tra loro, ma ai
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due giudici chiedo cose diverse. Quindi il criterio del petitum poggiava sulla realistica
percezione che solo il giudice amministrativo poteva annullare l’atto amministrativo e
al giudice amministrativo potevo chiedere solo l’annullamento dell’atto. La
pregiudiziale diventa un modo per evitare il rischio del conflitto tra giudicati.
La questione rimane immutata fino alla sentenza 500/1999.
Perché dal 1949 al 1999 sono caratterizzati non tanto da una ricognizione dei poteri
processuali, perché questi alla fine dovevano essere necessariamente definiti dalla
legge, quando su una riflessione sull’interesse legittimo, e quindi sulla necessità di
ampliare i poteri del giudice amministrativo in considerazione della maggiore dignità
che si vuole riconoscere agli interessi legittimi.
[riepilogo Min 29 voce 211]
Seconda questione: unità e pluralità delle giurisdizioni
Art. 102 Cost. > fa riferimento al modello di giurisdizione unica, vietando giudici
straordinari. ↓
In realtà la questione è facilmente risolvibile, in quanto la stessa costituzione
attribuisce al Consiglio di Stato e alla corte dei conti giurisdizione amministrativa e
contabile, quindi ammette implicitamente una tripartizione in:
a. Giurisdizione amministrativa;
b. Giurisdizione contabile;
c. Giurisdizione ordinaria.
Nei confronti delle sentenze della Corte dei conti e del consiglio di Stato la Cassazione
non esercita la sua funzione di normofilachia > formulazione dei principi di diritto di
applicazione conforme da parte di tutti i giudici. Il ricorso in cassazione, in questi casi,
è ammesso per le sole questioni inerti alla giurisdizione.
La ragione per la quale si ammette il doppio modello di giurisdizione è legata alla
natura speciale del giudice amministrativo.
a) Genus > Giudice ordinario: generalità della tutela [tutela
risarcitoria];
b) Specie > Giudice amministrativo: giudice che si occupa solo
dell’annullamento dell’atto, in quanto unico giudice che può
esercitare il sindacato sulla legittimità del provvedimento.
Questo sistema entra in crisi con la TUTELA RISARCITORIA DELL’INTERESSE LEGITTIMO
[lezione 20.12.2017]
Le norme costituzionali si distinguono in due gruppi:
1. Art. 24 e art. 113 > diritto di difesa generale da parte del privato nei confronti
della PA >
a. Art. 24 -> prevede che il diritto di difesa si possa articolare nella tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;
b. Art. 113 -> che per tutti gli altri della PA debba essere sempre ammessa la
tutela giurisdizionale per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi (?);
La costituzione accoglie una nozione di interesse legittimo distante rispetto alla
nozione “processuale”: nel momento in cui si ammette che il diritto di difesa si
articoli in:
a. Diritti soggettivi;
b. Interessi legittimi; 7
si ammette una equi-ordinazione tra le due categorie, che fa venir meno la
qualificazione meramente processuale dell’interesse, cioè la nozione processuale
dell’interesse legittimo non coincide più con la nozione che invece si può ricavare
dalla costituzione e in particolare dall’art 24 cost.
Infatti, proprio nella costituzione (che per un verso sembra consolidare il sistema di
fine ‘800) si può rinvenire, al contrario, un sistema di giustizia amministrativa più
evoluto > la costituzione infatti ha una duplice tendenza:
Conferma un sistema già consolidato;
Promuove un riordino e un’evoluzione del sistema
di giustizia amministrativa, proprio partendo dalla
qualificazione dell’interesse legittimo come uno
degli aspetti del diritto di difesa.
2. La costituzione non si limita ad affermare la forza dell’interesse legittimo e la
sua consistenza sul piano sostanziali, ma soprattutto detta una serie di
disposizioni dalle quali si ricava il modello di giustizia amministrativa. Le
forme della giurisdizione amministrativa sono:
a) Giurisdizione generale di legittimità: il giudice amministrativo verifica la
conformità dell’atto rispetto alla legge > ha ad oggetto solo la tutela di
interessi legittimi; quindi il giudice esercita un certo tipo di sindacato su
determinate situazioni giuridiche soggettive.
Giurisdizione esclusiva:
b) il giudice amministrativo conosce degli interessi
legittimi e, in alcune materie espressamente previste nella legge, anche di
diritti soggettivi; il giudice esercita un sindacato su terminate situazioni
giuridiche soggettive come diritti e interessi.
> Queste due forme trovano conferma e fondamento nella costituzione.
c) Giurisdizione di merito: caso in cui i poteri processuali riconosciuti al giudice
amministrativo siano tanto ampi da consentire al giudice una valutazione
sull’opportunità dell’atto (con possibilità di modifica di quest’ultimo); a
prescindere dalla situazione giuridica soggettiva del sindacato, il giudice
esercita poteri più penetranti.
Il sistema di giustizia amministrativa come definito dalla Cost. implica un modello di
riparto di giurisdizione basato sulla distinzione tra:
a. Diritti soggettivi > giudice ordinario, con possibilità di pronunciarsi anche
sull’annullamento dell’atto laddove la legge gli attribuisca espressamente tale
potere;
b. Interessi legittimi > giudice amministrativo, con possibilità di occuparsi anche di
diritti soggettivi nei casi espressamente previsti dalla legge.
Corte Costituzionale, sent. 204/2004 > esclude che il
riparto di giurisdizione nel nostro ordinamento si possa
fondare sulle materie > la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo su determinate materie ha
carattere eccezionale ed è giustificata dall’intreccio tra
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