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AMMINISTRAZIONE
La legge Crispi del 1889 stabilisce quale ambito dell'attività amministrativa fosse immune dal sindacato giurisdizionale (ricorso alla quarta sezione), viene elaborata la tesi della distinzione fra atti di gestione e atti di imperio. La legge prevede due ordini di giurisdizioni per la tutela del cittadino nei confronti dell'Amministrazione ricercando regole per il riparto della competenza fra il giudice amministrativo e la quarta sezione. Con la sentenza della Cassazione sul caso Laurens, fu prospettato il criterio del petitum. La tesi prevede che la giurisdizione amministrativa potesse avere potere di annullamento degli atti impugnati ma anche di provvedimenti lesivi dei diritti soggettivi. In questo modo la giurisdizione amministrativa integra quella ordinaria. Questa tesi fu criticata perché non sottolineava la distinzione qualitativa degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi e perché apriva la strada alla doppia tutela (la medesima).posizione soggettiva poteva esser fattavalere davanti a ciascuno dei giudici, alternativamente o cumulativamente).Il rigetto della tesi del petitum valorizza la causa petendi: la controversia è di competenza del giudice amministrativo se è fatto valere un interesse legittimo; è di competenza del giudice ordinario se è fatto valere un diritto soggettivo.
Con la teoria della prospettazione si vuole risolvere il problema di come stabilire se far valere un interesse legittimo o un diritto soggettivo, guardando a come risulta dagli atti introduttivi del giudizio. Anche questa teoria è stata criticata perché non si può individuare il giudice competente basandosi su valutazioni di convenienza della parte.
La tesi accolta dalla Cassazione è quella del petitum sostanziale. La tesi ammette che al fine del riparto di giurisdizione rileva l’effettiva natura della posizione soggettiva e la sua oggettiva qualificazione come diritto soggettivo.
Interesse legittimo. Nonostante ciò, non si è formato un orientamento unitario dei due ordini rispetto alla verifica e rilevanza della giurisdizione. La giurisdizione ordinaria incontra dei limiti interni. L'art. 4 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo vieta al giudice ordinario di revocare o modificare l'atto amministrativo perché ogni espressione di attività amministrativa non riconducibile al diritto privato non può essere revocata o modificata.
Per atto amministrativo si intendeva qualsiasi atto dell'Amministrazione posto in essere nell'interesse pubblico. Oggetto di protezione erano i provvedimenti amministrativi ma anche i provvedimenti amministrativi taciti (desumibili da un comportamento). Questo comporta una netta riduzione dei poteri del giudice ordinario, in funzione di garantire l'interesse pubblico.
Con la Cost. questa norma non ha più ragione d'essere. Oggetto di protezione diventa solo
ciò che già in base alla legge è soggetto a un regime differenziato: là dove l'Amministrazione non esercita un potere conferitole dalla legge, non si può ammettere alcuna limitazione ai poteri del giudice. Limite interno della giurisdizione civile è tutto ciò che, in base alla legge, è espressione di diritto pubblico. La garanzia dell'atto amministrativo è il principio di legalità. I limiti interni della giurisdizione civile attengono anche alla tipologia delle sentenze che il giudice ordinario può emettere nei confronti dell'Amministrazione. Per quanto riguarda le vertenze su rapporti di diritto privato, l'art. 4 vieta al giudice ordinario di incidere direttamente sugli atti amministrativi. Le uniche sentenze compatibili sono le sentenze di mero accertamento e le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il giudice ordinario non può interferire rispetto.All'attività amministrativa specifica che, in caso di inadempimento delle obbligazioni, si può ottenere solo una tutela risarcitoria.
I limiti per il potere del giudice ordinario nei confronti dell'Amministrazione ineriscono anche ai principi costituzionali. Infatti, se l'Amministrazione opera nel diritto comune è assoggettata necessariamente alla disciplina privatistica. Invece il giudice ordinario può pronunciare qualsiasi sentenza nei confronti dell'Amministrazione se non interviene direttamente su un provvedimento amministrativo rimanendo coerente con il diritto fatto valere in giudizio.
L'art. 5 disciplina il potere del giudice ordinario di disapplicazione degli atti amministrativi. La disapplicazione presuppone l'esistenza di una controversia inerente a un diritto soggettivo e la valutazione si riferisce alla legittimità degli atti amministrativi. Inoltre, il giudice può sindacare la legittimità.
Dell'atto amministrativo anche d'ufficio. È un modello di tutela alternativo rispetto all'impugnazione del provvedimento. Gli articoli 4 e 5 hanno portata generale ma incontrano delle deroghe rispetto ai limiti interni della giurisdizione civile.
La tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti dei provvedimenti amministrativi con cui siano state applicate sanzioni amministrative pecuniarie spetta per legge al giudice ordinario, in quanto si fa valere il diritto soggettivo alla propria integrità patrimoniale. Il giudice non segue la logica dell'art. 4 perché ha potere di sospensione e di annullamento del provvedimento amministrativo.
Nei confronti dei provvedimenti del Prefetto di espulsione di stranieri, la legge prevede che la tutela vada esperita in genere avanti al giudice ordinario (entro 60 giorni) perché ci sono gioco posizioni di libertà e diritti della persona. Il quadro non risulta omogeneo perché
L'espulsione dello straniero può essere disposta anche per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato di cui è competente il TAR. - La decisione del Garante su un ricorso proposto a tutela dei diritti di privacy può essere impugnata dall'interessato entro 60 giorni, davanti al tribunale civile. Il tribunale, in deroga al divieto all'art. 4, può sospendere l'esecuzione della decisione del Garante in via cautelare. Un'altra variazione rispetto alla regola ordinaria è l'Avvocatura dello Stato che ha sede presso ciascun distretto di Corte d'Appello di cui il giudice ha competenza territoriale secondo il foro erariale. Essa rappresenta e assiste l'Amministrazione statale in forza di legge, senza la necessità di uno specifico mandato. Gli atti introduttivi devono essere notificati all'Amministrazione statale competente presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Prima della riforma del 1993,
i dipendenti degli enti pubblici con rapporto di lavoro di diritto privato seguivano il c. c. e i dipendenti degli altri enti pubblici con rapporto di pubblico impiego erano soggetti alla disciplina pubblicistica. Con la riforma del 1993 si privatizza, contrattualizza il rapporto di pubblico impiego assoggettando i rapporti di lavoro dei dipendenti della P. A. alle disposizioni del c. c. e altre disposizioni speciali. Alcune categorie di dipendenti dell'Amministrazione (magistrati, avvocati ecc.) rimangono regolate dai principi del rapporto di pubblico impiego. La giurisdizione ordinaria, però, non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale (il concorso per l'assunzione del personale - che non si riferisce a enti pubblici economici, è competenza della giurisdizione amministrativa). La competenza territoriale spetta al Tribunale civile nella circoscrizione dove ha sede l'ufficio del dipendente (non si applica la disciplinadel foro erariale). Nelle controversie di lavoro con la P. A., il giudice ordinario ha la capacità di adottare qualsiasi pronuncia richiesta dalla natura dei diritti tutelati (nel caso di atti amministrativi può solo disapplicare). Nel caso in cui siano pendenti contemporaneamente un giudizio civile da disapplicare e un giudizio amministrativo da disapplicare, il potere del giudice ordinario non è subordinato a quello del giudice amministrativo.
Con riferimento all'esecuzione forzata, sono esperibili nei confronti dell'Amministrazione tutte le forme di esecuzione forzata previste dal c. p. c. per cui:
- Soltanto i beni del patrimonio disponibile sono passibili di esecuzione forzata anche se vi è una tendenza a limitarne la pignorabilità. Beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile non sono assoggettati a questa disciplina.
- È esclusa l'espropriazione dei crediti di cui l'A. è titolare in virtù di rapporti pubblicistici.