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TAR
•
es. TAR regione Lombardia (Milano/Brescia)
es. vi sono regione come Veneto/Val d'Aosta dove TAR ha sede nel capoluogo
TAR: suddivisi in sezioni( 1 o +sezioni).
La ripartizione è legata ad aspetti amministrativi, secondo un principio di specializzazione.
Ciò significa che non tutte le sezioni fanno tutto, ma vi sono sezioni speciali.
TAR Lombardia si compone di 2 sezioni in materia edilizia e 1 sezione in materia autorizzatoria.
C'è la possibilità di cambiare in forza delle esigenze dell'organico.
TAR composto da 3 magistrati ( presidente a latere)
Consiglio di stato: organo imparziale
•
Adunanza Plenaria: riunione alla quale partecipano il presidente del consiglio dello stato, 12
magistrati assegnati alla tutela giurisdizionale.
Consiglio di stato:
-prima funzione consultiva: esprimere pareri
-3/4/5/6 sezione:giudice secondo grado
-12 magistrati sede giurisdizionale – componenti dell'adunanza plenaria : questioni delicate che
servono da orientamento per la giustizia amministrativa
es. per avviare azione di risarcimento del danno -obbligatorio parere adunanza plenaria
es. notifiche mezzo pec si possono avviare il ricorso nel procedimento amministrativo?
2 orientamenti:
-1 TAR lo riteneva possibile
-altri TAR lo ritenevano inammissibile
Consiglio di stato (adunanza plenaria): ha il compito di dirimere le controversie.
Di solito i ricorsi vengono portati innanzi al consiglio di stato dove si reputa più favorevole la
riuscita di quella particolare controversia.
es. richiesta autorizzazione;
impugnazione dell'atto a prescindere dal luogo.
Viene impugnato l'atto dove c'è un orientamento giurisprudenziale propenso ad accogliere il ricorso.
Con l'art 13 CPA questo principio viene meno
Art. 13 Competenza territoriale inderogabile
<1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti
di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale
nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è
comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi
o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale
della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale
nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il
tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è
derogabile. >
Quindi con l'art. 13 viene sancita la competenza territoriale anche per il giudice amministrativo.
Criteri di scelta per adire il TAR:
1) amministrazione che ha emanato l'atto (competenza territoriale)
2) ambito territoriale entro cui gli effetti del provvedimento hanno una ricaduta
3) norme particolari che riguardano atti con efficacia diffusa sul territorio; la competenza è del
TAR Lazio
es. provvedimento sull'università-competenza TAR Lazio
es. norme in materia di protezione civile-competenza TAR Milano
es. atti assunti dall'autorità energia e gas (sede Mi)-competenza livello nazionale
Tutti gli atti assunti a prescindere da un espressa disposizione di legge hanno un procedimento
amministrativo specifico.
APPUNTI 23/10/15
Contraddittorio: permette una serie di garanzie.
Il ricorrente ha una serie di obblighi, in quanto soggetto parte del giudizio.
Le parti-il soggetto privato o l'amministrazione partecipano entrambi.
C'è una partecipazione del soggetto ricorrente e resistente all'interno del giudizio.
+controinteressati
es. il ricorrente omette di notificare, i controinteressati impugnano
Controinteressati: interesse opposto a quello del ricorrente.
Parti processo amministrativo:
-ricorrente privato
-amministrazione resistente
-controinteressati
Ci sono altre ipotesi in cui c'è la possibilità di estendere il contraddittorio ad altri soggetti.
L'impugnazione del provvedimento amministrativo viene in genere effettuata dal soggetto leso (es.
soggetto che si vede espropriare il proprio terreno), nei confronti dell'amministrazione che ha
emanato il provvedimento.
Ci possono essere soggetti con interessi opposti – i controinteressati.
Ma si possono estendere le parti di questo giudizio anche a soggetti che potrebbero avere un
interesse eguale a quello del ricorrente.
es. soggetti che si dimenticano di impugnare il provvedimento;
oppure non sanno nemmeno dell'esistenza del provvedimento, ma ne hanno conoscenza solo in una
fase avanzata del giudizio.
Prima del passaggio in decisione del giudizio, i soggetti che per svariate ragioni si sono dimenticati
di impugnare il provvedimento, possono intervenire nel ricorso nel corso del giudizio.
Distinzione tra vari soggetti:
-soggetti con interesse uguale a quello del ricorrente
es. soggetto che non vuole l'espropriazione del terreno per il passaggio di una superstrada;
impugnazione del giudizio; a questo giudizio si possono affiancare associazioni ambientaliste che
dicono che la strada non serve.
È possibile che qualcuno intervenga anche a favore dell'amministrazione resistente?
Ci sono 2 opzioni che il legislatore consente:
intervento ad adiuvandum nel giudizio
•
Il soggetto che interviene supporta la tesi del ricorrente; essendo intervenuto nel giudizio può
esserci un'attività processuale di supporto, di incremento delle argomentazioni riportate dal
ricorrente.
Non ci possono essere nuovi motivi!
Il termine decadenziale è di 60gg per la presentazione del ricorso.
Entro il termine conclusivo i soggetti sono tenuti a impugnarlo e a dedurre i motivi.
Il soggetto che interviene nel giudizio oltre il termine di 60gg (quindi 1 anno-6 mesi di distanza), si
considera decaduto dalla possibilità di proporre ricorso; può intervenire e seguire la traccia data dal
ricorso principale.
es. ricorso;
impugnazione del mancato avvio del procedimento;
chi interviene dovrà ad adiuvandum argomentare unicamente su quel motivo del ricorso.
Non potrà dire che c'è una violazione dell'art 3 per difetto di motivazione.
Il processo amministrativo è tassativo nel concedere e dare la possibilità al ricorrente di dedurre
censure e motivi di diritto entro il termine di 60gg.
Si tratta di un termine ridotto di presentazione.
Il giudice amministrativo ha un termine ridotto per cristallizzare la situazione; questo perchè se il
termine fosse di 5 anni, le opere pubbliche non sarebbero realizzate nei termini.
Un'opera verrebbe realizzata a distanza di tempo eccessivo.
Quindi il termine serve per cristallizzare/consolidare un provvedimento che produce effetti per la
collettività.
Alla base dell'attività della PA c'è la tutela degli interessi dei cittadini.
L'interesse della collettività è dato dalla celerità con cui viene realizzata l'opera pubblica; per questo
motivo per l'impugnazione il legislatore ha previsto tempistiche ridotte.
Chi interviene nel giudizio lo può fare fino a quando viene emanato il provvedimento finale.
Le modalità di presentazione dell'intervento ad adiuvandum sono le stesse del ricorso (procura,
deposito, ecc...), tranne i motivi di diritto perchè vengono già illustrati dal ricorrente.
Intervento ad opponendum
•
Si ha questo tipo di intervento quando il soggetto decide di intervenire a sostegno di chi ha emanato
il provvedimento amministrativo.
es. esigenza di una celere conclusione di una strada o di un concorso pubblico.
L'amministrazione che resiste in giudizio è chiamata a difendersi.
Il cittadino può intervenire ad opponendum.
Colui che interviene ad opponendum dovrà allinearsi e spaziare oltre quelle che sono le
osservazioni della PA
es. la PA dice che l'avviso di avvio del procedimento non serviva;
colui che interviene ad opponendum potrebbe dire che è stata fatta la procedura di applicazione.
Nell'intervento ad adiuvandum la strada è già stata tracciata; i motivi devono essere gli stessi e non
possono essere introdotti motivi nuovi.
Nell'intervento ad opponendum i motivi di manovra sono ampi.
Quali sono i soggetti legittimati nel processo?
Coloro che hanno una legittimazione ad agire.
es. se la PA emana un atto di esproprio, solo il titolare può impugnare il provvedimento.
Il vicino non è legittimato ad impugnare.
Chi è il legittimato passivo?
Colui che ha emesso il provvedimento e non altri enti con rilevanza in ordine al provvedimento.
Interesse ad agire.
La tutela processuale è una tutela che va in concreto; è una tutela che valuta l'effettiva qualità del
soggetto che propone il ricorso ad ottenere l'annullamento.
L'interesse ad agire si ha dal momento in cui si instaura il giudizio.
L'interesse deve sussistere sia al momento dell'impugnazione, sia al momento della decisione.
L'interesse deve comunque sussistere dall'inizio alla fine del giudizio.
es. richiesta di rilascio di autorizzazione per un'attività commerciale;
la PA risponde negativamente;
impugnazione del provvedimento.
Il profilo di legittimazione c'è perchè è stato impugnato il provvedimento.
Nella fase iniziale del giudizio i requisiti per intraprendere l'azione di annullamento ci sono.
Ipotesi per cui un soggetto presenta una nuova domanda.
Con la nuova domanda la PA rilascia l'autorizzazione (nel frattempo sono cambiate le norme).
Sussiste ancora l'interesse alla decisione nel ricorso? No!
In presenza di ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, l'interesse alla prosecuzione del giudizio
viene meno, perchè nelle more la PA soddisfa le richieste originarie del cittadino.
C'è un margine di interesse in relazione ad eventuali aspetti di natura risarcitoria.
es. inibizione di un attività commerciale da parte della PA;
danno sul reddito del cittadino che non ha più potuto esercitare attività.
C'è un margine di interesse nella decisione nelle ipotesi in cui ci sia la richiesta di risarcimento del
danno.
Se si ha una semplice richiesta di annullamento occorre la sopravvenuta carenza di interesse.
Azione di annullamento: azione demolitoria con cui il ricorrente cerca di far annullare il
provvedimento amministrativo per un riesercizio del potere.
Art. 2