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DEL SOGG. PASS.
realizzazione della fattispecie impositiva situazioni giuridiche
La dei singoli tributi determina il sorgere di una serie di in capo
ai sogg. att. e pass., in grado di dare contenuto al rapporto giuridico tributario.
Di quest’ultimo ne sono ogg. le obbligazioni pecuniarie ma anche gli obblighi, oneri e poteri aventi una portata formale/
procedimentale.
PROCEDIMENTO TRIBUTARIO fase attuativa
→ del tributo e complesso delle situazioni giuridiche ad esso relative.
tra i procedimenti amministrativi.
Rientra pluralità di sub-procedimenti
Non si compone di un unitario modello, bensì di una a seconda delle fattispecie e delle scelte
‣ compiute dai soggetti. sogg. estranei alla PA
Si compone anche di atti provenienti da (dato il fondamentale coinvolgimento dei sogg. pass.).
‣ ↩︎
Ambiti di rilevanza della partecipazione del sogg. pass. al procedimento di attuazione del tributo:
PARTECIPAZIONE FORZOSA: doveri di partecipazione di
1. previsti per i sogg. pass. e consistenti nell’adempimento
obblighi di natura formale (presentazione della dichiarazione d’imposta, tenuta scritture contabili, emissione fatture,
versamento dell’imposta accertata e liquidata).
Il potere impositivo dell’EPC si applica nelle attività di:
Controllo e veri ca rispetto all’adempimento degli obblighi dei sogg. pass..
‣ Accertamento del presupposto della base imponibile e di liquidazione dell'imposta (qualora il sogg. pass. non abbia
‣ provveduto al corretto adempimento).
Riscossione coattiva qualora non vi sia stato un totale o parziale adempimento spontaneo.
‣ sanzionatorio
Carattere con cui sono irrogate le sanzioni amministrative connesse agli inadempimenti accertati.
‣
PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE: potere impositivo dell’EPC.
iter
2. procedimentale con cui si esplica il
obblighi di fare di subire
Sono previsti diversi per i sogg. pass., sia (inviare documenti, compilare moduli) che (esercizio dei
poteri istruttori di accesso, ispezione e veri ca). diritto alla partecipazione
Le più recenti evoluzioni del sistema delineano moduli procedimentali in cui è riconosciuto il (in
alcuni casi vero e proprio diritto al contraddittorio) e l’obbligo per l’A.f. di coinvolgimento dialettico.
MODELLI PROCEDIMENTALI DI TIPO COLLABORATIVO: cooperazione
3. basati sulla tra contrib. ed A.f. che può avvenire
anche in un momento precedente a quello dell’adempimento dell’obbligo scale.
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fi fi fi DIRITTO TRIBUTARIO
DICHIARAZIONE D’IMPOSTA
Principale atto di intervento del contrib. alla fase di attuazione del tributo, con cui:
1. Accerta il presupposto
2. Determina la base imponibile
3. Liquida l’imposta dovuta
La sua presentazione è un obbligo per il contrib. cui la legge ricollega specifiche sanzioni (amministrative e penali).
Atto formale: deve rispettare requisiti di forma, modalità e tempi stabiliti dalla legge e sottoscritti dal sogg. pass..
I termini di presentazione sono diversi a seconda del tipo d’imposta e diviene importante anche la differenza tra:
Tributi periodici (imposte sui redditi, IVA, IRAP)
• Tributi istantanei una tantum.
(imposta di successione e donazione) in cui la dichiarazione è
• Nell’imposta sulle successioni e donazioni è prevista una dichiarazione cui segue la liquidazione del tributo effettuata dall’A.f..
Nell’imposta di registro e nelle imposte ipotecarie e catastali, il sogg. pass. non è tenuto alla predisposizione della
✘ dichiarazione, dovendo procedere a registrare l’atto contestualmente o successivamente alla liquidazione dell’imposta.
Contenuto:
Momento dichiarativo/comunicativo:
1. informazioni e dati che il sogg. pass. è tenuto a comunicare relativamente alla
fattispecie impositiva quanti cazione del debito
diretti alla tributario.
Informazioni utili all’individuazione del presupposto, alla sua corretta determinazione, alla misurazione della base imponibile e
alla liquidazione dell’imposta. dichiarazione di scienza,
La dichiarazione assume la natura giuridica di quale atto giuridico volontario, di cui il singolo si
assume la responsabilità ma i cui e etti sono determinati dalla legge.
Momento volitivo:
2. scelte che il sogg. pass. può compiere in sede dichiarativa (opzioni in termini di tassazione separata,
destinazione dell’8 e 5 per mille…). natura negoziale
La dichiarazione tributaria evidenzia una trattandosi di e etti giuridici riconducibili direttamente alla
manifestazione di volontà del sogg. pass..
EMENDABILITÀ / RITRATTABILITÀ della dichiarazione: possibilità per il sogg. pass. di prospettare elementi di fatto e/o di
diritto diversi ed ulteriori a quelli indicati in origine, in grado di in ciare l’esattezza o l’esaustività della dichiarazione originaria.
- Allegazione di fatti nuovi.
- Mera riquali cazione giuridica di quelli dichiarati originariamente a seguito dei quali si determina un aumento o una diminuzione
del debito d’imposta come dichiarato.
Il tema è stato oggetto di un dibattito dottrinale e numerose evoluzioni legislative.
infedele o incompleta
L’attuale disciplina consente di poter modi care la dichiarazione attraverso la presentazione di una
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di
entro i termini stabiliti per l’accertamento (⌚︎
presentazione della dichiarazione originaria).
Va compilata come fosse una nuova dichiarazione.
‣ Dichiarazione integrativa: quando i termini di presentazione sono scaduti.
‣ Dichiarazione correttiva: quando non lo sono. maggiore liquidazione del tributo a sfavore
→
• Retti care la dichiarazione determinando una dichiarazione integrativa del
sogg. pass..
Ratio: scongiurare l’applicazione delle gravose sanzioni previste per i casi di infedeltà.
La tempistica della regolarizzazione deve tenere conto non solo del limite max di 5 anni, ma anche della scansione temporale
ravvedimento operoso
prevista dal in grado di determinare una riduzione delle sanzioni amministrative comminabili.
rimediare al versamento in eccesso di imposta a favore
→
• Retti care la dichiarazione mirando a dichiarazione integrativa del
sogg. pass..
Ratio: correggere gli errori che hanno comportato il versamento di un’imposta in misura eccedente rispetto al dovuto.
credito
Si viene a creare un che può essere richiesto a rimborso o in compensazione.
Ai ni delle imposte sui redditi e dell’IRAP, posta la regola generale di compensazione, si prevede che non vi siano
particolari limitazioni se la dichiarazione integrativa venga inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva.
Se però la dichiarazione viene presentata oltre tale termine, è disposto che l’eventuale credito possa essere impiegato in
compensazione, ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. di rimborso
Per il sogg. pass. è sempre possibile procedere all’istanza (come alternativa alla compensazione e rispettando i
termini).
In ogni caso il contrib. può far valere eventuali vizi commessi nella redazione della dichiarazione, che attengono al merito della
pretesa tributaria anche in sede contenziosa. Pagina 41 di 87
fi fi
fi fi ff fi fi fi ff DIRITTO TRIBUTARIO
termini di decadenza dell’azione accertativa
La presentazione di una dichiarazione integrativa incide anche sui e determina uno
slittamento del dies a quo per conteggiare i termini decadenziali sia per l’accertamento, sia per la liquidazione ed il controllo
formale.
Oggetto di essi diventa la nuova dichiarazione retti cata.
La retti ca della dichiarazione integrativa potrà essere fatta limitatamente agli elementi che sono stati corretti.
Controversa è la possibilità di applicare la disciplina in materia di dichiarazione integrativa anche alla fattispecie il cui contrib.
intenda modi care il contenuto negoziale della dichiarazione.
L’A.f. deve assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici ecc. siano
messi a disposizione del contrib. almeno 60 gg prima
con idonee modalità di comunicazione e pubblicità del termine per
⌚︎
l’adempimento relativo.
(Modelli e relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contrib. sforniti di conoscenza in materia tributaria).
OBBLIGHI FORMALI tenuta di scritture contabili
I sogg. titolari di redditi professionali e d’impresa sono obbligati alla autonomamente previsti
• dalla legislazione tributaria. regime di contabilità
Per i sogg. con ricavi annui non superiori all’ammontare previsto dal d.P.R. 600/1973, è previsto un
sempli cata esonerati dagli obblighi contabili ordinari, annotazione cronologica
⇢ sostituiti da un obbligo di in appositi
registri di ricavi e spese.
• Altre regole contabili speci che previste per alcuni enti non commerciali (onlus…) e per gli aderenti al regime forfettario
agevolato.
I sogg. pass. IVA:
Obbligo di fatturazione delle operazioni: per ogni operazione
il cedente/prestatore del servizio deve emettere la fattura
• rientrante nell’ambito di applicazione del tributo, in duplice copia, di cui una deve essere consegnata o spedita al cessionario
/committente del servizio.
Dal 2019 la fattura deve essere emessa in formato elettronico, salve alcune deroghe (es: regime forfettario agevolato).
Obbligo di tenuta del registro delle fatture e del registro degli acquisti: annotare
il sogg. pass. deve le fatture entro il
• giorno 15 del mese successivo a quello di e ettuazione delle operazioni, ordinandole in base a numerazione e data di
emissione.
numerarle e annotarle
Deve in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale, nei
quali si esercita il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Obblighi dichiarativi:
• Dichiarazione d’imposta (IVA) in senso proprio masse di operazioni
→
- l’IVA è dovuta per e non per ogni singola
operazione su cui l’IVA è applicata.
- Deve essere telematica e rispettare il modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella GU.
tra febbraio e aprile dell'anno successivo
Il termine per la presentazione è a quello a cui si riferisce la dichiarazione,
- salvo proroghe (es: Covid).
La liquidazione dell’imposta deve essere fatta in corso d’anno. comunicate le liquidazioni
A tal ne devono essere
- periodiche debito d’imposta o l’eccedenza
(mensili o trimestrali a seconda del volume di a ari) che determinano il
detraibile del periodo.
La liquidazione &egr