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Tasse italiane: IRPEF, IRES, IVA e IRAP

Le tasse IRPEF, IRES, IVA e IRAP vengono determinate dal contribuente attraverso la presentazione di una dichiarazione tributaria. Tuttavia, questa dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello di verifica del presupposto.

Già durante l'anno in corso, mentre il presupposto si sta formando, il contribuente dovrà versare con gli acconti una parte dell'imposta dovuta. Esiste una presunzione: se i redditi rimangono stabili nel corso degli anni, si presume che il reddito sia esattamente uguale a quello dell'anno precedente per quanto riguarda la determinazione degli acconti.

Gli acconti sono due:

  1. Il primo versamento, pari al 40% dell'imposta dovuta nell'anno precedente, viene solitamente versato entro il 16/06 dell'anno in corso.
  2. Il secondo versamento, pari al 60%, deve essere effettuato entro il 30/11.

Quando il contribuente trasmette la dichiarazione dei redditi al fisco, viene data una quantificazione definitiva.

dell'imposta e si stabilisce se i due acconti versati nel corso del 2018 sono esattamente corrispondenti all'imposta, cosa molto improbabile, oppure sono inferiori o superiori rispetto all'imposta dovuta. Può accadere che sia necessario un terzo versamento a saldo, che deve essere effettuato entro il 16/06 dell'anno successivo oppure potrebbe esserci un credito d'imposta, il soggetto indicherà una somma di cui è creditore nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Anche i sostituti d'imposta sono obbligati a versare le ritenute che effettuano nei confronti dei soggetti passivi. Applicare ritenuta - Assolvere gli adempimenti - Versare la ritenuta al fisco - Aspetto importante dei versamenti diretti - Possibilità di effettuare compensazioni. Compensazione: metodo di adempimento dell'obbligazione che presuppone che lo stesso soggetto abbia nei confronti del fisco situazioni passive e attive, ovvero che sia ad un

determinata scadenza debitore e creditore rispetto ad uno o più soggetti attivi. Compensazione verticale, interessa un solo tributo• Ci sono due distinti obblighi di versamento riferibili allo stesso tributo, come caso descritto precedentemente. Scadenza 16/06 entro cui il contribuente deve versare il primo acconto dell’anno in corso ed eventualmente il saldo dell’anno precedente. Gli importi possono compensarsi tra loro.

Compensazione orizzontale, si riferisce a tributi differenti.• Può essere utilizzata per compensare situazioni attive e passive che riguardano ad esempio IRAP e altri tributi locali, IRPEF e IVA... L’importante è che siano di segno opposto.

La compensazione tributaria è espressamente prevista dallo Statuto del contribuente (modalità ordinaria riscossione tributi).

Ad alcune fasi si collega un intervento dell’amministrazione finanziaria, si presume l’emanazione di un atto che contiene una

da questo momento in poi gestirà la riscossione forzata del debito tributario. Si chiude la rassegna in cui il contribuente poteva negoziare o pagare. In tal caso le sanzioni verranno applicate per intero. In altri casi (imposta di successione...), l'accertamento non consente direttamente l'adempimento, per la riscossione sarà necessaria una fase distinta della riscossione rispetto all'accertamento. In altri casi ancora si procede alla riscossione mediante l'iscrizione al ruolo. Il ruolo è un elenco collettivo di contribuenti che ad un determinata scadenza risultano debitori di imposta, ovvero un elenco di soggetti inadempienti rispetto alle loro obbligazioni tributarie. Il ruolo può derivare a seconda dei casi dalla dichiarazione oppure da un avviso di accertamento. Esempio: riscossione correttamente presentata e corretta, ma il contribuente non effettua il versamento. L'iscrizione a ruolo può dipendere da un avviso di accertamento.superiore gerarchico.delegato ed è proprio la sottoscrizione che attribuisce al ruolo effetti di titolo esecutivo, ovvero da tale momento potrebbe scattare la fase dell'esecuzione forzata, solo ora ci sono i presupposti. A questo punto il ruolo viene trasmesso all'agente della riscossione (Agenzia delle entrate riscossione). Il passaggio finale è l'estrazione dal ruolo della cartella di pagamento che è un atto individuale, in cui viene indicata la posizione fiscale di ciascun singolo contribuente compreso nel ruolo di riscossione. Il ruolo è collettivo ma l'agente della riscossione è tenuto a informare ogni soggetto debitore della propria cartella di pagamento, che conterrà l'intimazione ad adempiere. Il punto conclusivo è se ruolo e cartella di pagamento sono impugnabili dal contribuente. La maggior parte degli atti che contengono una pretesa fiscale sono impugnabili di fronte al giudice tributario, che valuterà se la pretesa fiscale.

è legittimamente impugnabili o meno. L’avviso di accertamento è sempre impugnabile, ciò non accade sempre per ruolo e cartella di pagamento. Ruolo e cartella di pagamento sono impugnabili se contengono vizi, inesattezze, irregolarità proprie, ovvero se sono viziati come atti (es. manca di sottoscrizione, di motivazione o se la cartella fosse notificata in modo erroneo nei confronti di un altro soggetto, oppure oltre i termini previsti), il vizio non riguarda la pretesa fiscale, ma proprio la sua forma.

Non sono impugnabili per quello che riguarda il loro contenuto sostanziale, non sempre sono impugnabili rispetto alla pretesa fiscale che contengono. È necessario distinguere l’origine dell’iscrizione a ruolo:

Se l’iscrizione avviene in base alla dichiarazione, l’impugnazione di ruolo e cartella è sempre possibile, anche per motivi sostanziali. In tale caso l’iscrizione al ruolo si collega a atti, avvisi bonari, che

non erano autonomamente impugnabili (nei 30gg il contribuente può pagare oppure avviene l'iscrizione a ruolo, non ha altre vite, così ruolo e cartella di pagamento sono i primi atti impugnabili). Se l'iscrizione a ruolo si collega all'avviso di accertamento, nei 60gg il contribuente ha due vie: accertamento con adesione o impugnazione atto. Se il contribuente non lo impugna si passa alla riscossione mediante ruolo, ragioni per cui ora non può essere contestato, perché il contribuente ha deciso di non impugnarlo quando ne aveva la possibilità, altrimenti significherebbe dare una seconda possibilità di impugnarlo quando prima aveva deciso di rimanere inerte. È impugnabile solo per vizi di irregolarità formale. POSIZIONI ATTIVE DEL CONTRIBUENTE Il contribuente non è sempre debitore del fisco, ma può trovarsi a vantare un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Le posizioni diimportanza o di scarsa rilevanza economica. Il secondo modo è quello della compensazione, ovvero l'utilizzo del credito d'imposta per compensare altre imposte dovute dal contribuente. In questo caso, il rimborso avviene in modo immediato, senza dover attendere la disponibilità delle somme da parte dell'amministrazione finanziaria. In entrambi i casi, è importante tenere presente che il diritto al rimborso del credito d'imposta non è automatico, ma deve essere fatto valere dal contribuente attraverso specifiche richieste e procedure. In conclusione, il credito d'imposta rappresenta un diritto del contribuente che ha versato somme in acconto superiori all'ammontare effettivamente dovuto. Questo diritto può essere esercitato mediante la restituzione delle somme o la compensazione con altre imposte dovute. Tuttavia, il rimborso non avviene sempre in modo immediato e dipende dalla disponibilità delle somme da parte dell'amministrazione finanziaria.

importanza per unsoggetto e irrilevante per un altro. All’imposta si accompagna una minimacorresponsione di interessi maturata nel frattempo.Utilizzare il credito in compensazione, essa può avvenire sia in senso verticale§ che orizzontale, è la metodologia più consigliabile e preferibile, al fine unallineamento pressoché immediato tra posizioni fiscali negative e positive.Il contribuente ha effettuato versamento indebiti, non dovuti.

  • Le somme non sono mai state dovute. L’indebito può essere distinto inindebito:
  • Oggettivo, il contribuente ha versato un’imposta nei termini e secondov le modalità previste dalla legge, ma in un momento successivo ilfondamento normativo del versamento effettuato viene meno. Viene amancare la fonte legale dell’obbligazione d’imposta.

Esempi- La norma tributaria che ha istituito l’obbligo sia contenuta in un decreto

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Publisher
A.A. 2019-2020
71 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paolalag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Marinello Antonio.