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Accertamento del reddito e delle spese sostenute

Il contribuente può provare che le spese sono state sostenute con redditi o con risparmi di altri soggetti, ad esempio con risparmi della moglie, del marito, dei nonni o con un'eredità acquisita.

L'articolo 39 si occupa dell'accertamento del reddito d'impresa e del reddito del lavoro autonomo, e dunque delle persone giuridiche, delle società e degli enti.

Anche tale articolo si può suddividere in 2 parti:

  1. Accertamento contabile
  2. Accertamento extracontabile

Fino al 1973, fino all'entrata in vigore della grande riforma tributaria, il sistema di accertamento si reggeva su un meccanismo completamente diverso perché generalmente era concordato tra amministrazione e contribuente. Non c'era cioè tutto l'apparato contabile e documentale che dal '73 in poi è stato introdotto. Si, potevano esserci i registri contabili ma non ai fini fiscali, erano obblighi imposti dal codice civile, avevano un'altra.

finalità, quindi c'era questo accordo tra amministrazione finanziaria e contribuente e sulla base dell'accordo che raggiungevano il contribuente pagava le tasse. Allora nel '73 si ritenne di introdurre un sistema completamente diverso e cioè la determinazione dei redditi d'impresa e dei redditi dei professionisti doveva avvenire tutta su base contabile. Il fulcro era questo: la contabilità. Quindi la determinazione non avveniva più confrontandosi con l'amministrazione direttamente ma avveniva sulla base dei risultati della contabilità. Risultati che poi venivano scritti materialmente dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi. Questo meccanismo si fondava su un patto sociale, tra stato e cittadini. Questo patto consisteva nel fatto che ai cittadini veniva chiesto di sopportare un onore sicuramente superiore rispetto al passato perché la tenuta della contabilità è un onere abbastanza pesante (per i

piccoliimprenditori e per i piccoli professionisti con tutti gli obblighi di fatturazione, di conservazione dei documenti). L'altro onere abbastanza pesante è che si immaginava che dalla tenuta della contabilità sorgessero altri oneri d'imposta, imposte più gravose perché si immaginava che dovendo segnare tutto non potesse sfuggire molto dalle maglie della contabilità. A fronte di questo maggiore onere o di questi maggiori oneri il patto era che io Stato prendo per buono quello che tu cittadino mi dichiari. Io stato ti accollo degli oneri superiori rispetto al passato ma mi fido di te, prendo per buono quello che dalla contabilità risulta, a meno che io non mi accorga che la tua contabilità o non l'hai tenuta oppure è talmente piena di errori ed omissioni da essere inattendibile. Solo eccezionalmente io stato non mi fido di te. Ma fino a che io stato non dimostro che la tua contabilità non è inattendibile.

Perché piena di errori ed omissioni, io prendo per buono quello che mi dichiari. Questo sistema resse abbastanza per almeno i primi 10 anni e tutto sommato il sistema girava abbastanza bene. Poi ad un certo punto questo sistema si è inceppato. Da lì questo patto sociale non è stato più rimesso in piedi. Ci siamo lasciati con l'esame della seconda parte dell'art.39 -> quello dedicato all'accertamento extracontabile dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo procedeva induttivamente all'amministrazione ricostruzione del reddito. Quindi procedeva attraverso un'induzione, dal particolare giungeva al generale per arrivare a determinare il reddito. Questo meccanismo è stato affinato e in tempi recenti l'amministrazione finanziaria è legittimata ad utilizzare alcuni parametri oggettivi per meglio calibrare il passaggio dal particolare al generale. Il particolare (il numero dei tovaglioli utilizzati in un

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ristorante).Inizialmente questi parametri si sono chiamati COEFFICENTIDI REDDITIVITA’, poi si sono chiamati STUDI DI SETTORE eora si chiamano COEFFICENTI DI ATTENDIBILITA’ O DICORRETTEZZA FISCALE. La sostanza non cambia, cambiaper alcuni aspetti ma il nocciolo è sempre quellopartireda determinati elementi che concretano caratterizzano losvolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo(consumi per energia elettrica, i metri quadrati delcapannone, il numero di segretari a disposizione delprofessionista) per arrivare alla ricostruzione del reddito.Questi parametri hanno avuto una vita simile a quella delredditrometro (art.38 reddito delle persone fisiche)questaparametrazione spesso grossolana è stata alla fine un po'contestata sia dall’imprenditore e lavoratori autonomi e poicensurata dalla giurisprudenza. perché erano epropriosono fatti in maniera spesso molto superficiale. Proprio perquesto in tempi anche

recenti questi strumenti non sono stati abbandonati ma non vengono considerati come unici, come determinanti da soli per arrivare a rettificare le dichiarazioni dell'imprenditore. L'amministrazione ancora utilizzare questi strumenti ma li deve unire ad altri elementi che ha acquisito in maniera diversa (attraverso indagini bancarie, ispezione contabile) se quindi l'amministrazione affianca a questi coefficienti forfettizzati anche ulteriori elementi, i coefficienti possono essere utilizzati ma da soli non sono sufficienti. I coefficienti sono nati per raggiungere più scopi. Il principale scopo è quello di consentire una ricostruzione il più oggettiva possibile del reddito sconosciuto partendo da dati propri dell'impresa. Ma accanto a questa prima finalità ve ne stava un'altra, quella di agevolare e snellire l'attività dell'agenzia dell'entrate, di semplificare il lavoro, consentendo a quei funzionari diutilizzare questi coefficienti. Era un risparmio di tempo e di costi. Ad un certo punto la stessa giurisprudenza della corte di cassazione ha detto che da soli questi coefficienti non bastano, te amministrazione me li devi affiancare ad un'altra prova che hai raccolto nel campo solo perché così si può fare una ricostruzione la più veritiera possibile. Allora cosa ha pensato lo Stato? Ha pensato di indurre il contribuente ad adeguarsi spontaneamente ai risultati che emergono all'applicazione dei coefficienti e di farlo adeguare direttamente al momento della presentazione della dichiarazione. Questi coefficienti sono nati con le due finalità (da un lato rendere il più oggettivo possibile la ricostruzione del reddito e dall'altro snellire l'attività dell'amministrazione finanziaria) e sono nati per essere utilizzati dall'amministrazione stessa in sede di accertamento. Quindi dopo che la dichiarazione è statapresenta nella sua dichiarazione, l'amministrazione finanziaria può richiedere al contribuente di adeguare il reddito dichiarato con quello calcolato tramite l'applicazione dei coefficienti. Questo è un modo per garantire una maggiore corrispondenza tra il reddito dichiarato e quello effettivo, evitando possibili evasioni fiscali.

spunta nella contabilità (per esempio 30.000) la legge le consente di adeguarsi lui direttamente indichiarazione ai risultati dei coefficienti.

Qual è la carota che viene data al contribuente per invogliarlo? Se te ti adegui spontaneamente, io amministrazione finanziaria non ti accerto più. Non svolgo l’attività di accertamento nei tuoi confronti.

Poi capiamo che si pone un grosso problema, ovvero quello della prova contraria. Cioè se io contribuente non voglio aderire perché il mio reddito sia quello risultante dalla dichiarazione perché io sono stata la persona più onesta perché ho emesso tutte le fatture di vendita. Ma i coefficienti mi danno un reddito doppio ma io non voglio adeguarmi perché quello che ho dichiarato è quello. Il problema si ha nel momento in cui il contribuente deve dare la prova del suo reddito—come fa a dichiarare che quello è davvero il suo reddito e non ha evaso nemmeno un euro.

Perché la giurisprudenza ha richiesto che l'amministrazione finanziaria utilizzi sì il coefficiente, ma accompagnati da ulteriori prove, non bastano i coefficienti che l'amministrazione deve rintracciare sul campo.

Riepilogo metodi di accertamento.

Sulla base dell'art.38 ANALITICO E → accertamento SINTETICO → i due metodi che caratterizzano l'accertamento del reddito delle persone fisiche, redditi diversi da redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Sulla base dell'art.39 → redditi d'impresa e di lavoro autonomo anche se prodotti da società commerciali. Due parti compongono l'art.39 prima si chiama → ACCERTAMENTO CONTABILE (cioè l'amministrazione spulcia la contabilità e rettifica voce voce) e la seconda parte dove abbiamo L'ACCERTAMENTO EXTRACONTABILE (un tempo sulla base di un patto sociale che era stato fatto tra stato e contribuenti, l'amministrazione poteva ricorrere all'accertamento

extracontabile solo alal fine perché primadoveva dimostrare l'inattendibilità della contabilità. Moltitanti anni è cambiato il meccanismo e l'amministrazionepuò saltare l'accertamento contabile e andareall'accertamento extracontabile cioè fondato sull'induzionee come abbiamo detto su presunzioni anche non gravi, nonprecide e non concordanti cioè presunzioni semplicissime.All'interno di questo meccanismo poi il legislatore haintrodotto dei coefficienti che consentono l'amministrazionedi forfettizzare il reddito che il contribuente avrebbe dovutodichiarare ma che non ha dichiarato).Cosa può fare il contribuente?La fase accertativa si conclude con un atto tipi

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Publisher
A.A. 2021-2022
155 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carolina3007 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Giovannini Alessandro.