Diritto tributario
CHE COS’È IL DIRITTO TRIBUTARIO
La funzione fiscale è elemento qualificante una sovranità: è l’insieme dei beni
e dei servizi pubblici offerti ai consociati e flusso di entrate per finanziarli.
Esistono norme per la disciplina dell’acquisizione di risorse finanziarie che
vengono ripartite tra i consociati.
Le entrate possono essere:
1. di diritto privato attraverso la cessione di beni o di servizi pubblici per
cui si paga un corrispettivo: pago per avere un servizio;
2. di diritto pubblico attraverso il pagamento coattivo, obbligatorio per il
finanziamento dei servizi pubblici.
La partecipazione alle spese pubbliche prescinde dall’utilizzo del bene o
servizio pubblico.
L’esborso che lo Stato impone per poter provvedere ai servizi è il tributo, che
è una prestazione patrimoniale, non personale, che ha 4 caratteristiche:
• depauperare il consociato, riducendo il suo patrimonio;
• natura coattiva;
• è destinato agli enti pubblici;
• funzione pubblica.
Il tributo è diverso dalla tassa, che è il corrispettivo, la controprestazione, di
beni e servizi pubblici a domanda individuale. Il tributo, invece, non è un
corrispettivo, ma è usato per finanziare beni e servizi pubblici non divisibili per
unità di consumo (es: sicurezza). Il tributo è sinonimo di imposta. Ci sono,
però, anche beni e servizi pubblici divisibili in unità di consumo finanziati da
imposte (es: giustizia), dalla collettività.
Il diritto tributario è diverso dalla scienza delle finanze: il primo si occupa
delle regole giuridiche, delle norme per la disciplina del funzionamento dei
tributi; la seconda si occupa dell’analisi economica e degli effetti dei tributi.
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Nell’ordinamento italiano fonte primaria del diritto tributario è la Costituzione.
La potestà legislativa in materia tributaria spetta, in base al titolo quinto – art.
117, allo Stato e alle Regioni. Lo Stato ha competenza normativa
esclusiva, le Regioni invece hanno una potestà legislativa concorrente in
materia di finanza pubblica e sistema fiscale. Le Regioni si dividono in Regioni a
statuto ordinario e Regioni a statuto speciale. Per quelle a statuto ordinario, la
potestà normativa tributaria può avvenire solo nell’ambito di una cornice
legislativa stabilita dalla legge statale che ad oggi non esiste (art. 117-119). Le
Regioni a statuto speciale, invece, secondo l’art. 117, possono normare se
previsto dai loro statuti regionali.
Gli articoli fondamentali in materia di imposte sono l’art. 23 e l’art. 53. L’art. 23
sancisce la riserva di legge in materia tributaria, accogliendo il principio della
legalità delle imposte: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge”. Non è un atto di imperio, ma un atto
di rappresentanza popolare motivazione storica. La corte costituzionale è
l’unico giudice che può stabilire se una legge è conforme al dettato
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costituzionale motivazione sistematica. Queste motivazioni sono sottese
all’esistenza della riserva di legge.
La riserva di legge ha carattere relativo e non assoluto, cioè la legge deve
contenere gli elementi principali della prestazione imposta: presupposto,
soggetto passivo, base imponibile e aliquota. Gli altri elementi possono essere
disciplinati da atti normativi secondari, se la legge lo prevede.
Secondo l’art. 53, invece, “tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in
ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario è improntato a
criteri di progressività”. Il dettato costituzionale contiene quindi i tre
fondamentali principi dell’universalità dell’imposta, della progressività del
sistema tributario e dell’uguaglianza del carico tributario.
L’art. 53 inizia con “tutti”, diversamente dal titolo V in cui tutti gli articoli
iniziano con “i cittadini”. Il termine “tutti” si riferisce non solo ai cittadini italiani
ma anche agli stranieri che operano sul territorio dello Stato e che realizzano i
presupposti necessari per essere soggetti all’imposizione fiscale. Indica tutti
coloro che appartengono ad una comunità di persone, nessuno escluso, quindi
potenzialmente chiunque. Il legislatore può tuttavia derogare al principio
dell’universalità dell’imposta, prevedendo agevolazioni fiscali basate su
interessi costituzionalmente protetti (es: libertà di culto esenzione IMU).
Per quanto riguarda la capacità contributiva, tutti i tributi devono colpire
espressioni di capacità contributiva (in funzione del reddito, del patrimonio o
del consumo), in funzione di un indice di ricchezza. Secondo il principio di
uguaglianza contenuto nell’art. 3, a identica capacità contributiva devono
corrispondere identici tributi e viceversa. La capacità contributiva rappresenta
il presupposto e i limiti del pagamento dei tributi. I caratteri della capacità
contributiva sono:
1. effettività: la capacità contributiva deve basarsi su indici effettivi e non
presunti di ricchezza. È rispettata se il prelievo non è totalmente
disancorato dalla realtà;
2. attualità: il prelievo tributario deve essere attuale, le leggi tributarie
devono colpire la capacità contributiva attuale.
Secondo il principio di progressività, all’aumentare della base imponibile
aumenta l’aliquota. Il sistema tributario, non le singole imposte devono essere
progressive (sono anche previste imposte proporzionali e regressive). L’IRPEF è
l’imposta più importante ed è progressiva.
Le fonti diverse dalla Costituzione sono ad essa subordinate:
• la legge è l’atto, il documento normativo approvato dal Parlamento;
• i decreti legislativi sono atti normativi approvati dal Governo sulla base
di una legge delega (criteri, materie, tempi). Il decreto legge è l’atto
normativo emanato dal Governo in casi straordinari di necessità e
urgenza approvato dal Parlamento entro 60 giorni. Se non approvato
decade;
• sono previste anche leggi regionali in materie di tributi;
• esistono anche atti normativi europei, come le direttive e i
regolamenti comunitari. Le direttive comunitarie sono rivolte agli stati
membri obbligati ad approvare leggi che contengono il contenuto delle
direttive. La direttiva è immediatamente applicabile solo quando lo stato
è inadempiente. I regolamenti comunitari sono atti normativi rivolti ai
cittadini e immediatamente applicabili. Gli atti comunitari prevalgono
sulla legge.
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LA STRUTTURA GIURIDICA DEI TRIBUTI
Ogni tributo si contraddistingue per 4 elementi:
1. presupposto: è l’atto o il fatto o l’insieme di atti e fatti al verificarsi dei
quali nasce l’obbligazione tributaria (es: il presupposto dell’IRPEF è il
possesso del reddito). L’illiceità del fatto non incide sulla verifica del
presupposto;
2. soggetto passivo: è colui che manifesta la capacità contributiva,
rispetto alla quale è parametrato il tributo. È il soggetto chiamato a
pagare l’imposta, ma la legge tributaria individua oltre al soggetto
passivo, anche una serie di soggetti tenuti ad adempiere in via sostitutiva
o sussidiaria all’obbligazione tributaria. La soggettività passiva tributaria
coincide con la soggettività di diritto comune: persone fisiche, persone
giuridiche (società) e organizzazioni di persone come associazioni,
fondazioni e comitati. Ci sono 3 figure soggettive:
a) solidarietà: può essere paritetica o dipendente. Secondo la
solidarietà paritetica, l’obbligazione deve essere assolta da uno
dei due anche totalmente, indifferentemente. Secondo la
solidarietà dipendente, un soggetto è obbligato nei confronti del
creditore solo dopo che il creditore avrà tentato di riscuotere il
proprio credito dal debitore principale.
Nel diritto tributario, esistono forme di solidarietà paritetica quando
più soggetti passivi pongono in essere lo stesso presupposto (es:
nell’imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti passivi sono
gli eredi o i legatari). Il soggetto è considerato nella sua
individualità.
Esistono anche casi di solidarietà dipendente;
b) sostituzione d’imposta: il sostituto di imposta è colui che è
obbligato al pagamento dell’imposta al posto di altri per atti o fatti
riferibili a questi altri. Prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il
sostituto, il sostituito o soggetto passivo e lo Stato.
La sostituzione d’imposta può essere a titolo definitivo o a titolo
d’acconto. La sostituzione a titolo definitivo avviene attraverso
due relazioni: una tra il sostituto e il sostituito e l’altra tra il
sostituto e lo Stato. Il sostituto versa le imposte allo Stato
parametrate alla capacità contributiva del soggetto sostituito.
Esiste l’obbligo di rivalsa: il sostituto ha l’obbligo di rivalersi sul
sostituito, essendo suo debitore. Questo si verifica nell’IRPEF per
alcune categorie di reddito (es: interessi attivi su c/c).
La sostituzione a titolo d’acconto avviene attraverso tre
relazioni giuridiche: una tra il sostituito e il sostituto, una tra il
sostituto e lo Stato e una tra lo Stato e il sostituito. Una parte
dell’imposta è versata dal sostituto allo Stato e il sostituito integra
l’obbligazione tributaria versata dal sostituto. Questo si verifica
nell’IRPEF nel caso dei redditi da lavoro dipendente, in cui il
sostituto di imposta è rappresentato dal datore di lavoro.
Può essere sostituto solo chi è tenuto ad avere libri contabili;
c) responsabile d’imposta: è colui che è chiamato al pagamento di
imposte insieme con altri per fatti o atti riferibili a questi altri
soggetti. È una figura rarissima perché contrasta con l’art. 53. Il
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caso più frequente è la figura del notaio che è responsabile
d’imposta per l’imposta di registro che grava sull’atto che egli ha
scritto/redatto (atti di trasferimento di immobili e di aziende);
3. base imponibile;
4. aliquota.
Le imposte dirette colpiscono manifestazioni immediate di capacità
contributiva (reddito, patrimonio) e si differenziano dalle imposte indirette.
Le imposte personali sono imposte per cui la capacità contributiva è
parametrata alle caratteristiche del soggetto (IRPEF). Si differenziano da quelle
reali (bollo auto, IMU), che guardano alle caratteristiche oggettive.
Le imposte sono istantanee quando il presupposto si verifica in un certo
momento per alcuni atti o fatti rilevanti (imposte sulle successioni o donazioni).
Si differenziano da quelle periodiche, il cui presupposto non è relativo a un
solo momento (es: l’IRPEF colpisce i redditi realizzati nel periodo di imposta).
EFFICACIA DELLA NORMA TRIBUTARIA NEL TEMPO
Le norme tributarie possono essere oggetto di modificazioni da parte del
legislatore. Art. 11 preleggi: si applica la norma successiva. Tra norme di pari
grado c’è la regola di specialità: se la norma precedente disciplina una
speciale fattispecie prevale su quella successiva generale (es: norma sui
compensi degli specializzandi).
Le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo: una legge
tributaria non può disporre per il passato perché andrebbe contro l’attualità
della capacità contributiva.
EFFICACIA DELLA NORMA TRIBUTARIA NELLO SPAZIO
Dal punto di vista formale, la legge non perde efficacia nello spazio, continua a
valere anche fuori dal territorio, secondo il principio di autodeterminazione
dei popoli. Una legge, dal punto di vista materiale, non può disciplinare
fattispecie estranee al territorio.
La norma tributaria incontra dei limiti nell’art. 53: il prelievo tributario
appartiene alla comunità economica e sociale italiana, deve essere ancorato a
indici espressivi di un’appartenenza economica e sociale all’Italia. Non esiste
un limite internazionale alla potestà impositiva degli stati: è quindi possibile la
doppia imposizione internazionale. Lo spazio è sempre un limite per l’esercizio
di poteri coercitivi anche in materia tributaria, fuori dal territorio del proprio
Stato.
INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Interpretare una norma significa compiere un’operazione che mira a ricercare il
significato della stessa attraverso un’indagine che può essere:
1. letterale: è rivolta allo studio del significato letterale del testo;
2. sistematica: interpreta quel precetto nell’ambito di altri precetti della
stessa legge;
3. teleologica: cerca di andare alla ratio della norma;
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4. analogica: posso rifarmi a norme che disciplinano casi similari. Non è
consentita nel diritto tributario perché sarebbe contraria alla riserva di
legge (art. 23).
LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI TRIBUTI (IMPOSTE SUI REDDITI,
SUI CONSUMI, SUL PATRIMONIO)
A. L’ACCERTAMENTO
C’è una fase di accertamento e una di riscossione e rimborso dei tributi.
L’accertamento è una fase finalizzata alla quantificazione del debito di
imposta ed è scandita da un primo momento della dichiarazione del
contribuente, che porta alla conoscenza dello Stato e dell’Agenzia delle Entrate
(l’organo preposto all’applicazione dei tributi) fatti al verificarsi dei quali nasce
il presupposto, la determinazione della base imponibile e la liquidazione del
tributo. La dichiarazione dei redditi avviene attraverso il modello unico e il
modello 730. Ha una natura di dichiarazione di scienza, cioè il contribuente
porta a conoscenza l’Agenzia di alcuni fatti che lo riguardano. Questa
dichiarazione è sempre modificabile, emendabile. Non è una dichiarazione di
volontà.
Il contribuente deve presentare la dichiarazione a partire da quando si verifica
il presupposto.
Le modalità di presentazione sono modelli già prestampati e l’invio telematico.
Non è prevista la possibilità di allegati.
La dichiarazione del contribuente ha la funzione di costituire titolo per la
riscossione del tributo ed è poi oggetto di accertamento officioso: verifica
formale (art. 36-bis) o documentale (art. 36-ter) e accertamento
extra-dichiarazione. La verifica avviene all’interno della dichiarazione,
mentre l’accertamento extra-dichiarazione avviene a prescindere dalla
dichiarazione. A questo schema corrisponde una parallela divisione
dell’Agenzia delle Entrate: gli uffici territoriali si occupano della verifica, le
direzioni regionali e provinciali dell’accertamento extra-dichiarazione.
L’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 dispone che l’amministrazione deve
comunicare al contribuente o al sostituto d’imposta l’esito delle attività di
controllo. L’ufficio territoriale deve procedere entro il 31 dicembre dell’anno
successivo alla presentazione della dichiarazione all’emissione di ruoli per
la riscossione. Il ruolo è un atto amministrativo con cui l’Agenzia delle Entrate
comunica all’agente della riscossione (Equitalia) che emette la cartella di
pagamento. L’Agenzia delle Entrate emette e invia due documenti: un avviso
bonario prima del ruolo che dà la possibilità di pagare con sconto sulla
sanzione e non consolida pretese tributarie; una comunicazione di
regolarità della dichiarazione.
Il controllo documentale (art. 36-ter) avviene solo nei confronti di alcune
dichiarazioni, è un controllo di consistenza delle dichiarazioni con la
documentazione che il contribuente ha conservato e che prova la veridicità di
quella dichiarazione (es: spese mediche). Entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo alla dichiarazione il contribuente può essere chiamato a
fornire chiarimenti e documentazioni che provino i dati contenuti nella
dichiarazione. Riguarda solo alcune dichiarazioni di alcuni contribuenti non
perfettamente veritiere (es: chi sostiene molte spese mediche). Sfocia in un
ruolo se l’Agenzia delle Entrate verifica la non consistenza della dichiarazione
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con la documentazione, portato a conoscenza del contribuente con la cartella
di pagamento. Il ruolo è preceduto da un avviso bonario.
Il controllo extra-dichiarazione riguarda una serie di poteri degli uffici,
ovvero della Guarda di Finanza:
• effettuare accessi/ispezioni/verifiche: la Guardia di Finanza può
accedere presso la sede dell’impresa ed effettuare le verifiche che ritiene
opportune sulla documentazione anche extra-contabile e procedere ad
atti di sequestro. Può avvenire con autorizzazione del comandante
della Guardia di Finanza o del direttore dell’Agenzia delle
Entrate. Può avvenire anche presso il domicilio del contribuente, ma
in questo caso è necessaria l’autorizzazione della Procura della
Repubblica e che ci siano fondati motivi o sospetti della commissione di
un reato tributario o di altra specie. Le mancate autorizzazioni inficiano la
verifica;
• invitare il contribuente a fornire spiegazioni su determinate
richieste di dati o notizie o questionari relativi sia all’accertamento nei
suoi confronti sia all’accertamento nei confronti di terzi. La mancata
compilazione del questionario è sanzionatoria;
• acquisire da altre Amministrazioni dello Stato, banche,
assicurazioni informazioni sui contribuenti (ammontare dei c/c
dell’anno o dettagli). Può avvenire non solo su invito ma anche
automaticamente;
• raccogliere informazioni da chiu
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