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Estratto del documento

B. SISTEMA SANZIONATORIO PENALE-TRIBUTARIO

Le sanzioni penali-tributarie sono comminate dalle autorità giudiziarie,

da un giudice, dalla magistratura, e si basano su delitti e contravvenzioni,

che sono misure restrittive della libertà personale. È prevista la reclusione.

Sono comminate per condotte estremamente gravi.

Le sanzioni penali-tributarie sono contenute nel decreto legislativo 74/2000 che

contiene una serie di delitti. Alcuni di questi sono reati dichiarativi, altri relativi

a versamenti. L’elemento soggettivo è sempre il dolo specifico, cioè la

cosciente volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte. I reati dichiarativi

sono:

1. dichiarazione fraudolenta: è punito con la reclusione da un anno e

6 mesi a 6 anni chiunque al fine di evadere le imposte indichi elementi

passivi fittizi (es: fatture per operazioni inesistenti al fine di abbattere il

reddito). In una società, è il legale rappresentante che risponde del reato;

2. dichiarazione infedele: è punito con la reclusione da uno a 3 anni

chi al fine di evadere le imposte dichiara un reddito inferiore a quello

effettivo, senza l’utilizzo di documenti per operazioni inesistenti.

Occorre che l’imposta evasa sia superiore a 50.000€ e la base imponibile

sia superiore a 2.000.000€;

3. dichiarazione omessa: è punito con la reclusione da uno a 3 anni chi

al fine di evadere le imposte non presenta la dichiarazione se l’imposta

evasa è superiore a 30.000€.

I reati legati all’omissione di versamenti sono:

1. omesso versamento ritenute certificate: è punito con la reclusione

da 6 mesi a 2 anni il sostituto di imposta che non versi le ritenute al

sostituito se il loro ammontare è superiore a 50.000€;

2. omesso versamento dell’IVA: è punito con la reclusione da 6 mesi a

2 anni chi non versa l’IVA quando l’importo dovuto è superiore a 50.000€

per ciascun anno;

3. indebita compensazione di imposte: è punito con la reclusione da 6

mesi a 2 anni chi compensa in modo indebito debiti tributari con crediti

inesistenti.

A questi reati si aggiunge il reato della sottrazione fraudolenta al

pagamento delle imposte: è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni

chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte alieni simulatamente o

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compia atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione

coattiva.

C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Ci sono atti officiosi che si consolidano se non sono impugnati, come la cartella

di pagamento, l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni.

Questi atti si impugnano proponendo ricorso e/o reclamo e sono impugnabili

entro 60 giorni dalla loro notifica al contribuente.

Il reclamo è l’atto del contribuente che introduce il processo tributario

dinnanzi alle commissioni tributarie. Il sistema contenzioso tributario è

strutturato su 3 gradi di giudizio:

1. Commissioni tributarie provinciali: sono i primi ad analizzare il

reclamo ed emettono ordinanze e sentenze;

2. Commissioni tributarie regionali: sono i giudici di secondo grado (di

appello) ai quali si rivolge chi perde in primo grado. Anch’esse emettono

ordinanze e sentenze;

3. Corte di Cassazione: è il giudice supremo che si preoccupa solo di

questioni di diritto, cioè non può analizzare casi concreti, non può

entrare nel merito, nell’atto. Una sezione della Cassazione è solo

tributaria.

I giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali non devono essere

necessariamente togati, dei magistrati.

Il ricorso deve contenere:

• l’indicazione della commissione tributaria adita, cioè che deve

pronunciarsi;

• il nome del ricorrente o del legale rappresentante se si tratta di

società e i suoi dati anagrafici;

• l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate contro cui si pronuncia il ricorso;

• l’atto di cui si chiede l’annullamento;

• i motivi del ricorso sulla base dei quali si chiede l’annullamento

dell’atto. Il ricorso delimita l’oggetto del contendere, cioè il giudice è

chiamato a pronunciarsi sulla base dei motivi del ricorso e non altri. I vizi

del ricorso sono validi in tutti i giudizi, non possono essere aggiunti altri

motivi se non nel termine dei 60 giorni;

• la firma del contribuente o del suo difensore se è stato nominato. Il

difensore è obbligatorio se il valore della causa è superiore a

2.500€ e può essere un commercialista, un agronomo (perito agrario)

o un avvocato.

Se il ricorso non contiene uno di questi elementi, la Commissione tributaria

dichiara inammissibile il ricorso.

Il ricorso va presentato presso l’ufficio accertatore a mano o si incarica un

ufficiale giudiziario a effettuare la notifica all’Agenzia delle Entrate. Il

contribuente ha poi l’onere di depositare presso la Commissione

tributaria provinciale il ricorso nei 30 giorni successivi alla sua

presentazione. Questa è la fase della costituzione in giudizio. Il ricorso è

inammissibile se vengono superati i 30 giorni. Il ricorso viene esaminato dal

presidente della Commissione tributaria affinché siano rilevati d’ufficio

eventuali vizi di inammissibilità. Se dovesse riscontrare un vizio, il

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presidente emette un’ordinanza con la quale dichiara l’inammissibilità del

ricorso.

Il presidente assegna il ricorso ad una sezione, formata da 5 giudici, della

Commissione tributaria: l’assegnazione avviene sulla base dei carichi di lavoro

e delle competenze dei giudici delle sezioni. All’interno c’è un presidente di

sezione che fissa il calendario dei dibattimenti e il collegio giudicante,

formato da 3 giudici dei 5 che analizzeranno la questione. La discussione

della controversia può avvenire in camera di consiglio (a porte chiuse) o in

pubblica udienza (a porte aperte) se il contribuente la richiede. La

discussione in pubblica udienza avviene soprattutto nel caso in cui il

contribuente sia difeso da un difensore. In ogni caso, il giudizio della

commissione è un giudizio documentale, che si basa sui documenti prodotti

dalle parti. La prova testimoniale non è ammessa nel processo tributario.

Tra la presentazione del ricorso e l’udienza passano dai 3 mesi ai 2 anni.

Dall’udienza al deposito della sentenza nella segreteria della commissione

passano giorni, settimane, anni.

Per le controversie con valore non superiore a 20.000€ prima di

presentare ricorso il contribuente ha l’onere entro 60 giorni dalla notifica

dell’atto di presentare reclamo all’Agenzia delle Entrate che contenga una

richiesta di annullamento totale o una proposta di mediazione. Entro 90

giorni dalla presentazione del reclamo le parti devono raggiungere un

accordo poiché se non lo fanno il reclamo si trasforma in ricorso. Il reclamo è

stato introdotto solo un anno e mezzo fa.

Il dispositivo della sentenza di Commissione tributaria provinciale è comunicato

alle parti. La parte soccombente che ritiene che la sentenza non rispetti i

termini di legge può proporre appello entro 6 mesi (termine lungo) dalla

comunicazione del dispositivo della sentenza oppure entro 30 giorni

(termine breve) dal momento in cui una parte notifica all’altra la

sentenza. Questi termini sono differiti di 45 giorni tra l’1 agosto e il 15

settembre. La sentenza dispone chi ha ragione e chi ha torto e chi paga le

spese processuali, che normalmente rimangono sulla parte soccombente.

Se l’appellante non chiede la censura della sentenza con riferimento ad uno o

più punti, quei punti si consolidano, diventano inoppugnabili. L’appellante deve

proporre tutti i motivi del ricorso altrimenti non può più proporli.

La Commissione tributaria regionale funziona come quella provinciale. Contro

le sentenze di Commissione tributaria regionale è ammesso ricorso in

Cassazione solo per le questioni di diritto. La Cassazione decide o rigetta il

ricorso se la sentenza è in violazione della legge.

Gli strumenti deflattivi del contenzioso fanno sì che le parti sono tentate a

raggiungere un accordo e tali strumenti sono:

1. accertamento con adesione: il contribuente che riceve un avviso di

accertamento può proporre un’istanza per definire il contenuto di tale

avviso e il termine di preposizione del ricorso (60 giorni) è sospeso di

ulteriori 90 giorni. In questi 150 giorni l’Agenzia e il contribuente devono

trovare un accordo. Se le parti trovano un accordo, la sanzione del

contribuente è pari ad 1/3 del minimo di quello definito dal

contribuente. Le parti potrebbero però non accordarsi;

2. conciliazione giudiziale: fino alla data dell’udienza è esperibile la

conciliazione giudiziale, le parti possono trovare un accordo e si

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presentano in udienza chiedendo al giudice di notificare l’accordo. Le

sanzioni sono ridotte al 40% del minimo.

IRPEF

Il presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi, in denaro o in natura,

rientranti nelle categorie di cui all’art. 6 TUIR. “Possesso” significa che il reddito

è riferibile a un bene o a un’attività del soggetto passivo, indica la relazione tra

il soggetto passivo e il reddito collegato al bene o all’attività. “Natura” significa

che qualsiasi bene può essere manifestazione di reddito.

Non esiste un’unica definizione di reddito ma esistono alcune categorie di

reddito. Le regalie non sono reddito, che deriva solo da un’attività o da un

bene. Il risarcimento per danni emergenti non è reddito.

Per ogni categoria di reddito ci sono regole di determinazione della base

imponibile diverse e il processo di qualificazione della fattispecie è

diverso: il contribuente deve qualificare il reddito percepito.

I soggetti passivi dell’IRPEF sono persone fisiche (art. 2 TUIR), residenti e

non residenti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR): per i residenti in Italia la

base imponibile è determinata da tutti i redditi ovunque realizzati, per i non

residenti dai soli redditi realizzati in Italia. Un soggetto per essere considerato

residente, per la maggior parte del periodo di imposta, deve possedere anche

uno solo di questi requisiti:

• iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia: è

quella sulla base della quale viene rilasciata la carta di identità. I Comuni

hanno un’anagrafe della popolazione residente e l’AIRE, che è

l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero;

• residenza ai sensi del codice civile in Italia (art. 43 cc): è la di

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ladyfranky di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Valle d'Aosta o del prof Franzè Roberto.