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COMODATO
• BILATERALE IMPERFETTO - A TITOLO GRATUITO*
comodante comodatario uso
Il consegna al una cosa inconfutabile o mobile affinché questo ne faccia e la restituisca nel termine
previsto o a richiesta.
L’oggetto può essere:
Inconsumabile
- Consumabile (solo quando il bene non viene usato secondo la sua destinazione economica abituale)
-
Il comodatario è mero detentore della cosa consegnatagli.
Imperfetto perché può nascere l’obbligo per il comodante di rimborsare il debitore per le spese per la conservazione della cosa.
* Se si prevedesse un corrispettivo da parte del comodatario, si avrebbe locatio-conductio. Se si prevedesse una
controprestazione, sarebbe un contratto innominato.
In quanto concluso nell’esclusivo interesse del comodatario, egli risponde per custodia tecnica e per questo sarà sempre
considerato responsabile per il perimento della cosa (esclusi caso fortuito e forza maggiore).
Il comodatario risponde della perdita della cosa avvenuta per furto.
Mediante patto è possibile limitare la responsabilità del comodatario al dolo quando il comodato è nell’interesse del comodante.
actio in factum.
Inizialmente era tutelato da
DEPOSITO
• BILATERALE IMPERFETTO - A TITOLO GRATUITO
deponente depositario custodisca
Il consegna al una cosa mobile affinché la con l’obbligo di rendergliela alla scadenza o su
richiesta.
Oggetto:
- Inconsumabile
- Consumabile (purché chiusa in un contenitore)
- Fungibile (idem)
Il deponente è tenuto a rimborsare al depositario le spese necessarie che possono sorgere e a risarcirgli i danni arrecati alla cosa.
Il depositario è detentore della cosa. Non può appropriarsene perchè sarebbe furto, non può usarla perchè sarebbe usufrutto.
I giuristi romani sostenevano che il depositario non traesse alcun vantaggio dal deposito, limitando la sua responsabilità al dolo.
Era possibile accrescere la sua responsabilità facendolo rispondere per colpa o per custodia.
Forme particolari di deposito:
Sequestro (quando le parti hanno una lite giudiziaria relativa all’appartenenza di una cosa).
• Deposito miserevole/necessario (in presenza di una particolare situazione di pericolo).
• Deposito irregolare (ha ad oggetto una somma di denaro non individuata nella specie)
•
PEGNO
• BILATERALE IMPERFETTO
pignoratario a garanzia di una precedente obbligazione.
L’oppignorante dà al una cosa L’ultimo si obbliga a restituire la cosa
all’estinzione dell’obbligazione garantita.
creditore pignoratizio
Il è possessore della cosa, munito di difesa interdittale. Non può fare uso della cosa in alcun modo.
La lex commissoria prevedeva che la potesse far sua (abolita).
L’imperatore Gordiano stabilì che il creditore pignoratizio poteva trattenere res pignareticia nel caso in cui vantasse altri debiti non
garantiti dal pegno con l’oppignorante.
Imperfetto perchè l’oppignorante può essere tenuto nei confronti del creditore pignoratizio per le spese sostenute per i danni
causati dalla cosa pignorata.
MUTUO
• (unico citato da Gaio nelle Istituzioni)
UNILATERALE - A TITOLO GRATUITO
mutuante mutuatario
Il trasferisce al la proprietà di una somma di denaro o di un determinato quantitativo di cose fungibili, con
l’obbligo per il mutuatario di riconsegnare la somma prestata alla scadenza di un termine prefissato.
È gratuito, quindi non si può aggiungere ad esso un patto che prevede la richiesta di interessi.
stipulatio usurarum,
Le parti erano solite ricorrere ad una mediante la quale il mutuatario si impegnava alla corresponsione degli
interessi.
Forme particolari di mutuo: marittimo):
Fenus nauticum/pecunia traiecticia (prestito istituto di origine greca in base al quale un finanziatore consegna il
- denaro ad un soggetto che lo investe per il trasporto di merci per il mare, con il particolare che in caso di attacchi dei pirati il
risarcimento spetta al creditore. Quest’ultimo, nel caso di buon esito, potrà avere il diritto alla restituzione e agli interessi.
31 di 42 DIRITTO ROMANO
C O N T R AT T I C O N S E N S U A L I
• accordo
In cui le obbligazioni nascono in base al mero tra le parti. non si richiedono specifiche parole o scritti,
Queste tipologie di obbligazioni si contraggono mediante consenso, in quanto ma è
consenso.
sufficiente che coloro che compiono il negozio abbiano manifestato il
Tali negozi si contraggono anche fra assenti (es: attraverso l’uso di una lettera o un messaggero).
Gaio individua:
COMPRAVENDITA
• B I L AT E R A L E
venditore compratore garantendo per l’evizione* e per
Il si obbliga verso il a trasmettere il pacifico possesso di una cosa (merx),
i vizi occulti** della cosa. Il compratore si obbliga a pagare il prezzo (in caso di ritardo nel pagamento, sarà tenuto a corrispondere
gli interessi).
*Garantire per l’evizione: tenuto a corrispondere al compratore il doppio del prezzo.
**A garanzia dei vizi occulti della cosa sono state concesse due azioni:
Actio redhibitoria: il compratore, entro 6 mesi, poteva restituire la merce in caso di vizi occulti e il venditore doveva restituire il
- denaro.
Actio quanti minoris:
- il compratore otteneva la differenza fra il valore pagato ed il reale valore di stima.
La compravendita non è idonea al trasferimento della proprietà, essendo priva di effetti reali.
consensualità effetti obbligatori
Il contratto si effettua con la tra le parti ed ha (efficacia meramente obbligatoria): il venditore si
obbliga a trasmettere il possesso di una cosa e il compratore si obbliga a trasmettere la proprietà del prezzo.
L’emptio-venditio cum scripris aveva effetti reali. extra commercium).
‣ La merce può essere qualunque bene corporale o incorporale (purché non sia
Non è ammessa la vendita di una cosa che sia già di proprietà del compratore.
cosa futura
È ammessa la vendita di ma vengono tenute separate:
Compera della cosa sperata: le obbligazioni del venditore e del compratore sono condizionate dal venire in essere della
- cosa e dentro i limiti in cui esso venga ad esistere.
Compera di una cosa futura/della speranza: l’alea del contratto ricade sul compratore.
-
pretium
‣ Il deve essere:
Certo: si discuteva se potesse essere rimesso alla stima di un terzo. La questione venne risolta da Giustiniano, che ammise
- che la possibilità della determinazione del prezzo fosse rimessa all’arbitrio del terzo, purché il terzo facesse personalmente
la stima.
Consistere in denaro contante (Gaio).
- Disputa relativa all’ipotesi che il prezzo venisse costituito da un bene diverso:
- Sabiniani: ammette lo scambio di cose per la compravendita.
- Proculiani: ritenevano che lo scambio di cose si rifacesse alla permuta. Temevano si potesse scambiare la cosa con il
prezzo. (Prevalse)
- Sabino: ritenevano che non ci sarebbe stata confusione.
— aggiungere anche dei patti:
Al contratto di compravendita si potevano
Lex commissoria: se il compratore non avesse pagato il prezzo, entro il termine, il venditore poteva considerare il contratto
- come non avvenuto. Fu abolita da Costantino.
In diem addictio: se il venditore, entro un certo termine, riceve un’offerta migliore, la compravendita si considera come non
- avvenuta.
Patto di vendita: se il compratore, entro un dato tempo, non avesse ritenuto di suo gradimento la merce, la compravendita si
- poteva considerare come non avvenuta.
Patto di prelazione: il compratore, qualora intendesse rivendere il bene, doveva offrirlo in prima battuta al venditore.
-
Arrha = caparra. Qualora il venditore non avesse più voluto vendere, avrebbero dovuto restituire il doppio di quanto ricevuto; nel
caso in cui il compratore non avesse più voluto comprare, avrebbe perduto la caparra.
procurator,
Nel caso relativo alla compravendita conclusa dal sulla base di un mandato speciale potremmo definire fenomeno
rappresentativo. 32 di 42 DIRITTO ROMANO
LOCATIO-CONDUCTIO
• BILATERALE
locatore (locat rem) conduttore per un dato periodo e con una data finalità
Il si obbliga a mettere a disposizione del una cosa
in cambio di un prezzo.
Locatio-conductio rei: il locatore si obbliga nei confronti del conduttore a concedere per un tempo stabilito o indeterminato il
- godimento di una cosa. Il conduttore si obbliga a pagare e a restituire entro il termine di scadenza. La durata della locazione
era stabilita convenzionalmente fra le parti, ma se si trattava di fondi rustici, la durata era di 5 anni. Era d’uso il rinnovo tacito.
Locatio-conductio operis: il locatore mette a disposizione una cosa al conduttore e su questa cosa si impegna ad eseguire
- un’opera.
Locatio-conductio operarum: il locatore si obbliga a porre la propria attività lavorativa a disposizione del conduttore (il
- locatore deve essere libero, non uno schiavo del locatore).
Questa suddivisione non sembra essere ascrivibile ai giuristi romani, i quali avrebbero conosciuto una gura unitaria di
locazione-conduzione, ma sarebbe frutto di un’elaborazione concettuale successiva.
Gaio sottolinea che la locazione-conduzione si basa su regole simili alla compravendita.
Nel caso di vendita della cosa locata, l’acquirente è del tutto libero di non rispettare il contratto di locazione, sulla base del principio
emptio tollit locatum (l’alienazione estingue la locazione).
La locatio-conducto è un contratto CONSENSUALE bilaterale che costruisce una categoria terminologicamente unitaria, nella quale il
LOCATORE LOCAT REM, vale a dire di obbliga a mettere a disposizione del conduttore una cosa per un PERIODO DI TEMPO
LIMITATO, con una specifica finalità.
SOCIETAS
• BILATERALE / PLURILATERALE
Due o più persone si obbligano a conferire beni o attività tra loro e a ripartire utili e perdite secondo le modalità concordate per il
raggiungimento di uno scopo patrimoniale comune.
Secondo Gaio nell’antica Roma veniva utilizzato quando morto il padre di famiglia fra gli eredi si aveva una società per cui si
consortium).
doveva dividere la proprietà del padre (infatti probabilmente deriva dal
Il consenso dei soci deve persistere. Nel caso in cui venga meno il consenso anche di un solo socio la società si estingue, ma è
tenuto a rendere partecipi gli ex soci di quanto prevenutogli dal lascito ereditario.
La caratteristica della società romana è l’assenza di personalità giuridica, quindi non raccoglieva diritti e doveri delle persone.
Dal contratto di società non derivano ai singoli soci particolari poteri di gestione del patrimonio societario o di cura degli altri soci.
verctigalium publicanorum
Solo in alc