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Tali procedimenti, sono sempre più svolti mediante procedure informatizzate, volte ad assicurare
maggiore rapidità, trasparenza ed uniformità di comportamenti.
Circa i beni posti a disposizione delle pubbliche amministrazioni, la legge distingue tra u
beni demaniali e quelli patrimoniali, ed individua all’interno di questi ultimi la categoria dei beni
patrimoniali indisponibili; dal che i restanti beni patrimoniali sono quali cati dalla dottrina come
disponibili. Allo stato, regioni, città metropolitane, province e comuni possono appartenere beni
sia demaniali che patrimoniali; agli altri enti invece, possono appartenere beni patrimoniali
disponibili e, un solo tipo di beni patrimoniali indisponibili.
I beni demaniali sono inalienabili, non possono essere espropriati, né su di loro possono sorgere
diritti reali; i beni demaniali, possono essere trasferiti tra quelli patrimoniali con un particolare
procedimento se viene meno la loro destinazione (opere destinate alla difesa militare).
I beni patrimoniali non disponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione, salvo che nei
modi previsti dalle leggi; in ne, tutti i beni patrimoniali sono soggetti “alle regole che li
concernono”
I beni demaniali sono quelli de niti nell’art. 822 c.c, che distingue tra demanio necessario e quello
eventuale o accidentale
• Demanio necessario = relativo a determinate categorie d’immobili
• Demanio eventuale o accidentale = determinati beni demaniali che che solo nell’eventualità
che appartengano allo stato o agli altri enti territoriali
Il demanio necessario è inoltre costituito dal demanio idrico ( umi, torrenti laghi ecc..) e demanio
militare (opre destinate alla difesa militare).
Il demanio eventuale o accidentale invece comprende le seguenti categorie di beni: strade,
acquedotti, immobili riconosciuti dalla interesse storico, archeologico e artistico.
Al demanio dei comuni in ne, appartengono i cimiteri ed i mercati comunali di loro proprietà.
I beni materiali indisponibili sono invece: le foreste che costituiscono il “demanio forestale” a
norma delle leggi in materia, miniere, cave, torbiere.
I beni costituenti la dotazione del presidente dalla repubblica, le caserme gli armamenti, gli
aeromobili, gli armamenti e gli edi ci destinati agli u ci pubblici, ed altri beni destinati ai servizi
pubblici.
In ne sono quali cai beni patrimoniali disponibili tutti gli altri beni che appartengono allo stato,
agli anti territoriali ed agli altri enti pubblici.
Al ne di ottenere una più e ciente gestione dei beni appartenenti allo stato, la recente disciplina
legislativa consente, il trasferimento di beni dallo stato alle autonomie territoriali, e ne permette la
c.d. valorizzazione anche mediante il mutamento della destinazione d’uso e il concorso dei
soggetti privati.
4 - gli apparati
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Per ovvie ragioni di sintesi, l'analisi delle articolazioni delle pubbliche amministrazioni si concentra
sull'apparato amministrativo dello Stato, che è costituito, in primo luogo, dalla Presidenza del
Consiglio e dai Ministeri.
La Presidenza del Consiglio è la struttura che, inizialmente era predisposta per assicurare
l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio e a supporto dell'attività del Consiglio dei
ministri e nel corso de tempo ha acquistato ulteriori funzioni amministrative.
Al suo interno sono presenti importanti Dipartimenti, come quello per la partecipazione all'Unione
europea e quello per il coordinamento degli a ari giuridici e legislativi.
Per quanto concerne i Ministeri, la loro organizzazione, è stata poi oggetto di una profonda
riforma che ha delineato un assetto omogeneo per tutte le strutture ministeriali (il compito di
dettare ulteriori disposizioni è stato poi a dato a regolamenti governativi o a decreti ministeriali
autorizzati). Dal punto di vista dell'organizzazione interna, in tutti i Ministeri sono previsti gli u ci
di diretta collaborazione con il Ministro e gli apparati burocratici, sono aperti a personale esterno
- strutture di primo livello (direzioni generali o dipartimenti, che in genere esercitano attribuzioni
amministrative aventi rilevanza esterna), e ulteriori partizioni o u ci, cioè strutture di secondo
livello, che svolgono attività di carattere interno all'amministrazione.
Per lo svolgimento di alcuni compiti, la riforma prevede che alcuni ministeri si servano anche di
agenzie (come quella delle entrate), che operano in condizioni di particolare autonomia.
A seconda delle attribuzioni proprie di ciascun ministero, l’organizzazione ministeriale può
essere territorialmente decentrata, sicché gli atti degli u ci centrali hanno di norma e cacia per
tutto il paese, quelli degli u ci periferici si riferiscono soltanto all’ambito territoriale di
competenza.
altre funzioni amministrative sono esercitate da soggetti distinti come ad esempio le
università o le camere di commercio, quali cate anche come enti di autonomia funzionale.
Vi sono poi gli enti pubblici istituiti a livello nazionale o locale.
Agli enti pubblici è attribuita personalità giuridica autonoma, anche trasformando il pubblica la
natura giuridica privata di enti preesistenti (CONI, SIAE).
Negli ultimi tempi non sono infrequenti i casi di privatizzazione degli enti pubblici (come importanti
banche pubbliche) , o di loro trasformazione in società per azioni (ENEL, Poste Italiane ecc..). In
questa categoria avevano particolare rilievo, gli enti pubblici economici, costituiti per svolgere
attività di produzione di beni e servizi, e abilitati ad agire mediante atti di diritto privato ed
instaurando rapporti di lavoro di diritto privato con i propri dipendenti.
Negli anni 90 questi enti sono diventati società per azioni (ENI o ENEL), i loro diritti pubblicistici
sono stati trasformati in oggetto di concessione temporanea.
nettamente separate dell’in uenza governativa, sono le cosiddette autorità amministrative
indipendenti.
I questa categoria sono presenti diverse tipologie di soggetti o enti pubblici istituti con legge ed
accomunanti dall’esercizio di funzioni prevalentemente amministrative in ambiti ritenuti così
delicati da esigere una peculiare posizione di indipendenza, autonomie e terzietà; sia nei confronti
del governo che del parlamento.
Possono ricordarsi ad esempio la commissione nazionale per le società e la borsa, l’istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente ecc.. .
Seppure i componenti di tali Autorità siano nominati in base alle competenze professionali o dal
Governo o dai presidenti delle assemblee parlamentari o dalle camere stesse, non possono
essere revocati ed agiscono in piena dipendenza rispetto agli organi rappresentativi.
Alle autorità sono attribuiti poteri di diverso tipo: regolamentari (attività di regolazione rispetto alla
legge), di amministrazione, di controllo e sanzionatori in funzioni paragiurisdizionale (consistente
nella veri ca della riconducibilità di una determinata condotta alla speci ca fattispecie astratta e
nella risoluzione di con itti fra soggetti privati)
5 - le attività
Per il perseguimento di debiti instabilità di norme, gli apparati amministrativi pongono in essere
molteplici attività. Essi agiscono in piano di parità con i soggetti privati e dunque compiono
attività di diritto privato, adoperando strumenti giuridici privatistici assoggettati alle normali regole
di diritto comune.
Le amministrazioni pongono in essere atti autoritativi
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Atti autoritativi = atti riservati agli u ci pubblici in quanto esprimono la prevalenza degli interessi
generali da esse perseguiti nei confronti degli altri interessi coinvolti.
Nel dare concreta attuazione alle norme vigenti, le pubbliche amministrazioni dispongono della
discrezionalità amministrativa, cioè della possibilità di scegliere, se e quando, come e nel quale
contenuto porre in essere l’attività consentita dalla legge. La discrezionalità è quasi del tutto
assente negli atti vincolati che consentono la mera esecuzione di una precisa norma giuridica,
mentre appare evidente negli atti di alta amministrazione, quelli che esprimono ai più elevati livelli
l’indirizzo politico-amministrativo che esprimono ai più elevati livelli l’indirizzo politico-
amministrativo del governo. Nell’esercizio della discrezionalità l’amministrazione è tenuta a
perseguire l’interesse pubblico primario (il ne suo proprio è quello di risultante dalla legge che le
attribuisce quella determinata funzione) nel contesto in cui agisce, senza però omettere di valutare
e ponderare gli interessi (interessi secondari, riconducibili ad altre autorità pubbliche), che sono
parimenti coinvolti dalla sua azione e dunque giuridicamente rilevanti.
Si traduce nel bilanciamento degli interessi in giuoco
- Bilanciamento degli interessi = bilanciamento che, se operato in modo scorretto o
contraddittorio, può essere sindacato dal giudice quando questi valuta la legittimità dell’atto dal
punto di vista dell’eccesso di potere.
Diverso dalla discrezionalità tecnica
- Discrezionalità tecnica= concetto che identi ca quel più ristretto potere di scelta che è
esercitato dall’amministrazione pubblica allorché essa agisce sulla base e nei limiti di
valutazioni di carattere tecnico o scienti co.
A questo proposito vanno distinti casi in cui l'amministrazione deve limitarsi ad agire sulla base
dei Mary accertamenti tecnici, da cui esito è un po' ovviamente discostarsi da una certa
discrezionalità di scelta tra più opzioni disponibili in relazione al perseguimento di interessi
pubblici.
I provvedimenti amministrativi sono gli atti tipici di manifestazione di volontà della pubblica
amministrazione, mi canti quali essa soddisfa l'interesse pubblico primario risultante, dalla legge.
Essi sono tipici perché, in conformità al principio di legalità sono dotati soltanto nei casi e nei
modi e con le forme previste dalla legge per il perseguimento di un determinato ne.
• Il provvedimento amministrativo è dunque l'atto nale di una sequenza coordinata di attività
posta in essere dall'amministrazione pubblica in funzione del provvedimento medesimo.
Tale sequenza coordinata è il procedimento amministrativo.
- Procedimento amministrativo= modalità attraverso la quale si svolge l'attività amministrativa
Nel procedimento amministrativo, si è soliti distinguere quattro fasi: quella dell'iniziativa, quella
costitutiva e quella di integrazione dell’e cacia.
1. Fase dell’ini