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Estratto del documento

Tali procedimenti, sono sempre più svolti mediante procedure informatizzate, volte ad assicurare

maggiore rapidità, trasparenza ed uniformità di comportamenti.

Circa i beni posti a disposizione delle pubbliche amministrazioni, la legge distingue tra u

beni demaniali e quelli patrimoniali, ed individua all’interno di questi ultimi la categoria dei beni

patrimoniali indisponibili; dal che i restanti beni patrimoniali sono quali cati dalla dottrina come

disponibili. Allo stato, regioni, città metropolitane, province e comuni possono appartenere beni

sia demaniali che patrimoniali; agli altri enti invece, possono appartenere beni patrimoniali

disponibili e, un solo tipo di beni patrimoniali indisponibili.

I beni demaniali sono inalienabili, non possono essere espropriati, né su di loro possono sorgere

diritti reali; i beni demaniali, possono essere trasferiti tra quelli patrimoniali con un particolare

procedimento se viene meno la loro destinazione (opere destinate alla difesa militare).

I beni patrimoniali non disponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione, salvo che nei

modi previsti dalle leggi; in ne, tutti i beni patrimoniali sono soggetti “alle regole che li

concernono”

I beni demaniali sono quelli de niti nell’art. 822 c.c, che distingue tra demanio necessario e quello

eventuale o accidentale

• Demanio necessario = relativo a determinate categorie d’immobili

• Demanio eventuale o accidentale = determinati beni demaniali che che solo nell’eventualità

che appartengano allo stato o agli altri enti territoriali

Il demanio necessario è inoltre costituito dal demanio idrico ( umi, torrenti laghi ecc..) e demanio

militare (opre destinate alla difesa militare).

Il demanio eventuale o accidentale invece comprende le seguenti categorie di beni: strade,

acquedotti, immobili riconosciuti dalla interesse storico, archeologico e artistico.

Al demanio dei comuni in ne, appartengono i cimiteri ed i mercati comunali di loro proprietà.

I beni materiali indisponibili sono invece: le foreste che costituiscono il “demanio forestale” a

norma delle leggi in materia, miniere, cave, torbiere.

I beni costituenti la dotazione del presidente dalla repubblica, le caserme gli armamenti, gli

aeromobili, gli armamenti e gli edi ci destinati agli u ci pubblici, ed altri beni destinati ai servizi

pubblici.

In ne sono quali cai beni patrimoniali disponibili tutti gli altri beni che appartengono allo stato,

agli anti territoriali ed agli altri enti pubblici.

Al ne di ottenere una più e ciente gestione dei beni appartenenti allo stato, la recente disciplina

legislativa consente, il trasferimento di beni dallo stato alle autonomie territoriali, e ne permette la

c.d. valorizzazione anche mediante il mutamento della destinazione d’uso e il concorso dei

soggetti privati.

4 - gli apparati

fi fi fi fi fi ffi fi fi ffi fi ffi fi

Per ovvie ragioni di sintesi, l'analisi delle articolazioni delle pubbliche amministrazioni si concentra

sull'apparato amministrativo dello Stato, che è costituito, in primo luogo, dalla Presidenza del

Consiglio e dai Ministeri.

La Presidenza del Consiglio è la struttura che, inizialmente era predisposta per assicurare

l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio e a supporto dell'attività del Consiglio dei

ministri e nel corso de tempo ha acquistato ulteriori funzioni amministrative.

Al suo interno sono presenti importanti Dipartimenti, come quello per la partecipazione all'Unione

europea e quello per il coordinamento degli a ari giuridici e legislativi.

Per quanto concerne i Ministeri, la loro organizzazione, è stata poi oggetto di una profonda

riforma che ha delineato un assetto omogeneo per tutte le strutture ministeriali (il compito di

dettare ulteriori disposizioni è stato poi a dato a regolamenti governativi o a decreti ministeriali

autorizzati). Dal punto di vista dell'organizzazione interna, in tutti i Ministeri sono previsti gli u ci

di diretta collaborazione con il Ministro e gli apparati burocratici, sono aperti a personale esterno

- strutture di primo livello (direzioni generali o dipartimenti, che in genere esercitano attribuzioni

amministrative aventi rilevanza esterna), e ulteriori partizioni o u ci, cioè strutture di secondo

livello, che svolgono attività di carattere interno all'amministrazione.

Per lo svolgimento di alcuni compiti, la riforma prevede che alcuni ministeri si servano anche di

agenzie (come quella delle entrate), che operano in condizioni di particolare autonomia.

A seconda delle attribuzioni proprie di ciascun ministero, l’organizzazione ministeriale può

essere territorialmente decentrata, sicché gli atti degli u ci centrali hanno di norma e cacia per

tutto il paese, quelli degli u ci periferici si riferiscono soltanto all’ambito territoriale di

competenza.

altre funzioni amministrative sono esercitate da soggetti distinti come ad esempio le

università o le camere di commercio, quali cate anche come enti di autonomia funzionale.

Vi sono poi gli enti pubblici istituiti a livello nazionale o locale.

Agli enti pubblici è attribuita personalità giuridica autonoma, anche trasformando il pubblica la

natura giuridica privata di enti preesistenti (CONI, SIAE).

Negli ultimi tempi non sono infrequenti i casi di privatizzazione degli enti pubblici (come importanti

banche pubbliche) , o di loro trasformazione in società per azioni (ENEL, Poste Italiane ecc..). In

questa categoria avevano particolare rilievo, gli enti pubblici economici, costituiti per svolgere

attività di produzione di beni e servizi, e abilitati ad agire mediante atti di diritto privato ed

instaurando rapporti di lavoro di diritto privato con i propri dipendenti.

Negli anni 90 questi enti sono diventati società per azioni (ENI o ENEL), i loro diritti pubblicistici

sono stati trasformati in oggetto di concessione temporanea.

nettamente separate dell’in uenza governativa, sono le cosiddette autorità amministrative

indipendenti.

I questa categoria sono presenti diverse tipologie di soggetti o enti pubblici istituti con legge ed

accomunanti dall’esercizio di funzioni prevalentemente amministrative in ambiti ritenuti così

delicati da esigere una peculiare posizione di indipendenza, autonomie e terzietà; sia nei confronti

del governo che del parlamento.

Possono ricordarsi ad esempio la commissione nazionale per le società e la borsa, l’istituto per la

vigilanza sulle assicurazioni private, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente ecc.. .

Seppure i componenti di tali Autorità siano nominati in base alle competenze professionali o dal

Governo o dai presidenti delle assemblee parlamentari o dalle camere stesse, non possono

essere revocati ed agiscono in piena dipendenza rispetto agli organi rappresentativi.

Alle autorità sono attribuiti poteri di diverso tipo: regolamentari (attività di regolazione rispetto alla

legge), di amministrazione, di controllo e sanzionatori in funzioni paragiurisdizionale (consistente

nella veri ca della riconducibilità di una determinata condotta alla speci ca fattispecie astratta e

nella risoluzione di con itti fra soggetti privati)

5 - le attività

Per il perseguimento di debiti instabilità di norme, gli apparati amministrativi pongono in essere

molteplici attività. Essi agiscono in piano di parità con i soggetti privati e dunque compiono

attività di diritto privato, adoperando strumenti giuridici privatistici assoggettati alle normali regole

di diritto comune.

Le amministrazioni pongono in essere atti autoritativi

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Atti autoritativi = atti riservati agli u ci pubblici in quanto esprimono la prevalenza degli interessi

generali da esse perseguiti nei confronti degli altri interessi coinvolti.

Nel dare concreta attuazione alle norme vigenti, le pubbliche amministrazioni dispongono della

discrezionalità amministrativa, cioè della possibilità di scegliere, se e quando, come e nel quale

contenuto porre in essere l’attività consentita dalla legge. La discrezionalità è quasi del tutto

assente negli atti vincolati che consentono la mera esecuzione di una precisa norma giuridica,

mentre appare evidente negli atti di alta amministrazione, quelli che esprimono ai più elevati livelli

l’indirizzo politico-amministrativo che esprimono ai più elevati livelli l’indirizzo politico-

amministrativo del governo. Nell’esercizio della discrezionalità l’amministrazione è tenuta a

perseguire l’interesse pubblico primario (il ne suo proprio è quello di risultante dalla legge che le

attribuisce quella determinata funzione) nel contesto in cui agisce, senza però omettere di valutare

e ponderare gli interessi (interessi secondari, riconducibili ad altre autorità pubbliche), che sono

parimenti coinvolti dalla sua azione e dunque giuridicamente rilevanti.

Si traduce nel bilanciamento degli interessi in giuoco

- Bilanciamento degli interessi = bilanciamento che, se operato in modo scorretto o

contraddittorio, può essere sindacato dal giudice quando questi valuta la legittimità dell’atto dal

punto di vista dell’eccesso di potere.

Diverso dalla discrezionalità tecnica

- Discrezionalità tecnica= concetto che identi ca quel più ristretto potere di scelta che è

esercitato dall’amministrazione pubblica allorché essa agisce sulla base e nei limiti di

valutazioni di carattere tecnico o scienti co.

A questo proposito vanno distinti casi in cui l'amministrazione deve limitarsi ad agire sulla base

dei Mary accertamenti tecnici, da cui esito è un po' ovviamente discostarsi da una certa

discrezionalità di scelta tra più opzioni disponibili in relazione al perseguimento di interessi

pubblici.

I provvedimenti amministrativi sono gli atti tipici di manifestazione di volontà della pubblica

amministrazione, mi canti quali essa soddisfa l'interesse pubblico primario risultante, dalla legge.

Essi sono tipici perché, in conformità al principio di legalità sono dotati soltanto nei casi e nei

modi e con le forme previste dalla legge per il perseguimento di un determinato ne.

• Il provvedimento amministrativo è dunque l'atto nale di una sequenza coordinata di attività

posta in essere dall'amministrazione pubblica in funzione del provvedimento medesimo.

Tale sequenza coordinata è il procedimento amministrativo.

- Procedimento amministrativo= modalità attraverso la quale si svolge l'attività amministrativa

Nel procedimento amministrativo, si è soliti distinguere quattro fasi: quella dell'iniziativa, quella

costitutiva e quella di integrazione dell’e cacia.

1. Fase dell’ini

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MATTIARED di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Razzano Giovanna.