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LE SINGOLE FONTI NORMATIVE

1 - le fonti dell’ordinamento statale: a) la costituzione e le leggi costituzionali

La costituzione e le fonti di diritto fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano. Essa

fornisce l'articolazione basilare dell'intero sistema normativo vigente mediante un complesso di

139 articoli suddivisi in due parti, la prima intitolata diritti e doveri dei cittadini e la seconda

concernente l'ordinamento della Repubblica è che sono precedute da 12 articoli che costituenti

hanno posto sotto il titolo di principi fondamentali, eseguite da 18 disposizioni transitorie e nali.

La nostra costituzione si presenta come scritta e rigida, sotto la forma di un unico documento

solenne, che si distingue per superiorità di valore e di forza giuridica delle leggi normalmente

approvate al parlamento.

La rigidità della costituzione si traduce nella necessità che le modi che al testo

costituzionale siano apportate, secondo un apposito procedimento legislativo, disciplinato dalla

stessa costituzione.questa prevede che le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi

costituzionali siano adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo

non minore di tre mesi, ed approvata con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna

camera nella seconda votazione.

Le leggi in questione possono essere sottoposte a referendum, entro tre mesi dalla loro

pubblicazione, un quinto dei membri di una camera, o 500.000 elettori o 5 consigli regionali; in tal

caso la legge costituzionale sottoposta a referendum è promulgata dal capo dello Stato se è

approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Dalla costituzione scritta o in senso formale si distingue la costituzione materiale. Con

questa de nizione si fa riferimento agli interessi ideali, ai valori ed ai ni politici cui le forze

dominanti ispirano l'azione statale, sino al punto di imporli come fondamentali; si direbbe così

luogo ai cosiddetti principi di regime che sarebbero normativizzati ed al contempo immodi cabili.

Diverso signi cato dell'espressione costituzione vigente o vivente:

• Costituzione vigente o vivente = È il complesso delle norme contenute nella costituzione

scritta così come se risultano dall'attuale applicazione ed interpretazione, adopera della

giurisprudenza costituzionale.

Non tutta la costituzione scritta e concretamente applicata, e le norme costituzionale vivono

nell'e ettiva attuazione che non è fornita dagli operatori del diritto.

Circa le leggi di rango costituzionale, non vi è dubbio che le leggi di revisione siano quelle

rivolte a modi care testualmente la costituzione, cioè ad innovare le disposizioni dei testi

formalmente costituzionali.

Infatti le altre leggi costituzionali non possono essere nettamente di erenziati dalla predetta

categoria, negando la loro facoltà di modi care le disposizioni costituzionali vigenti, né

individuandole mediante il ricorso alla sin troppo essibile nozione di materia costituzionale.

Tra l'altro questa nozione, secondo la corte costituzionale, si riferisce proprio all'intera categoria

delle leggi di rango costituzionale. La soluzione consigliabile è quella di considerare "altre leggi

costituzionali" in anzitutto quelle leggi così espressamente chiamato nella stessa costituzione, e

che devono assumere questa forma giuridica per volontà esplicita di una disposizione

formalmente costituzionale (ad esempio, gli statuti delle regioni ad autonomia speciale). Possono

poi aggiungersi quale leggi la cui forma costituzionale è imposto implicitamente dal dettato

costituzionale, ossia è indispensabile per derogare ai limiti che la costituzione stessa impone alla

legge ordinaria, ovvero secondo una recente pronuncia della corte costituzionale, qualora si

intenda integrare o estendere la disciplina di quegli ambiti che sono "sistematicamente regolati da

norme costituzionali".le camere possono utilizzare la forma della legge costituzionale anche la

discrezione, ad esempio quando ritengono che la rilevanza politico-costituzionale della questione

ff fi fi fi fi fl ff fi fi fi fi

rende opportuno ricorso a tale strumento. Le predette categorie di leggi di rango costituzionale si

sono venute sovrapponendo in un'unica tipologia, perché seguono lo stesso procedimento,

hanno la medesima numerazione, e sono complessivamente de nite nell'ordinamento stesso

come leggi costituzionali. In de nitiva hanno la stessa forza giuridica attiva, vale a dire anche le

disposizioni poste da una cosiddetta "altra legge costituzionale" è comunemente riconosciuta la

facoltà di derogare o concorrere a modi care il piano normativo proveniente dal disposizioni

presenti nella costituzione.

Le leggi di rango costituzionale hanno una forza di legge superiore a quella delle fonti

primarie, tuttavia esse non dispongono di una forza illimitata; in altre parole, pur esprimendo il

potere sovrano di grado più elevato presente l'ordinamento, anche tali leggi incontrano i limiti

posti o comunque deducibili dalla costituzione.

Essi sono:

• Limiti di forma previsti dalla costituzione = implica il rispetto del procedimento indicato dalla

costituzione

• Limiti attenti al contenuto = poiché la costituzione prescrive, nel suo articolo di chiusura, che

"la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”

Per forma repubblicana si intende ciò che connota la nostra forma repubblicana nelle sue

fondamenta, ossia il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica proclamato dall’art. 5 della

costituzione, e più in generale, secondo la corte costituzionale quei principi supremi, che al pari di

quelli previsti dall’art. 139 della costituzione, "non possono essere sovvertiti o modi cati nel loro

contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.

Quando la corte costituzionale ha rivendicato il controllo sulle leggi di rango costituzionale,

richiamato gli stessi limiti già individuati per talune tipologie di disposizioni che, sono parzialmente

abilitate a derogare al dettato costituzionale. Si tratta cioè dei "diritti inalienabili della persona", e

dei "principi fondamentali" dell'ordinamento costituzionale.

2 - b) la legge

La fonte primaria per eccellenza nel nostro ordinamento statale, è la legge ordinaria dello Stato,

approvata da entrambe le camere nel medesimo testo con il procedimento di formazione

disciplinato dalla costituzione e dai regolamenti parlamentari, successivamente promulgata dal

presidente la Repubblica entro un mese dall'approvazione, ed in ne pubblicata nella Gazzetta

U ciale. La legge entra in vigore il 15º giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge

stessa non stabilisca un diverso termine.

La categoria della legge come fonte normativa è oggetto di talune speci cazioni e

classi cazioni.in primo luogo, le leggi formali, nelle quali alla forma legislativa dell'atto non

corrisponde un contenuto normativo in quanto non innovano il sistema delle norme vigenti.

Dall'opposto punto di vista, si quali cano leggi soltanto materiali quegli atti che, pur non essendo

dotati con la forma della legge, sono dotati dell'idoneità ad esplicare la potenzialità innovativa

propria delle leggi.

• Leggi in senso soltanto formale = ad esempio: la legge di approvazione del rendiconto

consuntivo dello Stato e quella di autorizzazione alla rati ca dei trattati internazionali in quanto

si tratta di leggi che non producono alcuna modi ca nell'assetto legislativo vigente

• Leggi in senso soltanto materiale = sono gli atti aventi forza di legge che sono capaci di

innovare le norme legislative vigenti

Inoltre la vigente disciplina costituzionale consente di individuare, una pluralità di leggi che si

allontanano per qualche loro speci co aspetto del modello generale e che sono dunque

genericamente de nibili come leggi atipiche.

In questa ricca varietà tipologica sono individuate due distinte categorie:

• Leggi rinforzate = de nite così perché condizionate dalla necessaria presenza di determinati

presupposti procedurali o contenuti imposti dalla costituzione

ffi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi

• Leggi atipiche in senso stretto = caratterizzate da una peculiare idoneità attiva o passiva che è

diversa da quella normalmente attribuita alle fonti primarie.

In via generale viene ad essere modi cato il regime giuridico della legge: nel caso di leggi

rinforzate, la loro validità è subordinata anche al rispetto dei presupposti, condizioni e limiti

imposti dalla costituzione; nel caso le leggi atipiche in senso stretto, viene modi cato il rapporto

che si instaura tra queste ultime e le altre fonti primarie. Come esempio di legge rinforzata, può

ricordarsi che per modi care le circoscrizioni degli enti territoriali (regioni province comuni) e gli

art. 132 e 133 della costituzione richiedono procedimenti di formazione delle leggi in questione

aggravati dalla presenza di molteplici condizioni e limiti la cui osservanza deve essere resa

manifesta anche nella forma esteriore dell'atto; se la legge non rispetta queste condizioni è

costituzionalmente illegittima.cita le leggi atipiche in senso stretto, in base all’art. 75 della

costituzione le leggi che dettano norme in determinate materie (leggi di bilancio tributarie) non

sono sottoponibili a referendum abrogativo, e dunque, hanno una forza di resistenza maggiore

degli altri legge ordinaria; queste leggi sono pure dette forza passiva potenziata o rinforzata.

3 - c) gli atti aventi forza di legge

Gli atti dotati di forza di legge dello Stato in virtù o sulla base di norme di rango costituzionale,

cioè i decreti legislativi, e decreti legge, i decreti di attuazione degli statuti delle regioni ad

autonomia speciale, il referendum abrogativo di leggi ed atti aventi forza di legge, e di regolamenti

di taluni organi costituzionali.

Circa decreti legislativi, la costituzione richiede che, mediante una previa legge approvata

dalle camere, il parlamento deleghi al governo l'esercizio della funzione legislativa rispettando i tre

seguenti limiti:

- Nella legge di delegazione devono essere indicati:

1) - Gli oggetti de niti = ossia individuati con esattezza i con ni della materia sulla quale il governo

è autorizzato a dettare la disciplina normativa

2) - Il termine certo = termine entro il quale la delega deve essere esercitata al governo con

l'approvazione dei decreti legislativi.

3) - I principi e i criteri direttivi = così che la delega sia esercitata rispettivamente sulla base ed

all'interno delle norme di carattere generale e nalistico già stabilito dalle camere.

Il procedimento i formazione del decreto legislativo è regolato in base all'atto che de

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Publisher
A.A. 2022-2023
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MATTIARED di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Razzano Giovanna.