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LE SINGOLE FONTI NORMATIVE
1 - le fonti dell’ordinamento statale: a) la costituzione e le leggi costituzionali
La costituzione e le fonti di diritto fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano. Essa
fornisce l'articolazione basilare dell'intero sistema normativo vigente mediante un complesso di
139 articoli suddivisi in due parti, la prima intitolata diritti e doveri dei cittadini e la seconda
concernente l'ordinamento della Repubblica è che sono precedute da 12 articoli che costituenti
hanno posto sotto il titolo di principi fondamentali, eseguite da 18 disposizioni transitorie e nali.
La nostra costituzione si presenta come scritta e rigida, sotto la forma di un unico documento
solenne, che si distingue per superiorità di valore e di forza giuridica delle leggi normalmente
approvate al parlamento.
La rigidità della costituzione si traduce nella necessità che le modi che al testo
costituzionale siano apportate, secondo un apposito procedimento legislativo, disciplinato dalla
stessa costituzione.questa prevede che le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi
costituzionali siano adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, ed approvata con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
camera nella seconda votazione.
Le leggi in questione possono essere sottoposte a referendum, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, un quinto dei membri di una camera, o 500.000 elettori o 5 consigli regionali; in tal
caso la legge costituzionale sottoposta a referendum è promulgata dal capo dello Stato se è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Dalla costituzione scritta o in senso formale si distingue la costituzione materiale. Con
questa de nizione si fa riferimento agli interessi ideali, ai valori ed ai ni politici cui le forze
dominanti ispirano l'azione statale, sino al punto di imporli come fondamentali; si direbbe così
luogo ai cosiddetti principi di regime che sarebbero normativizzati ed al contempo immodi cabili.
Diverso signi cato dell'espressione costituzione vigente o vivente:
• Costituzione vigente o vivente = È il complesso delle norme contenute nella costituzione
scritta così come se risultano dall'attuale applicazione ed interpretazione, adopera della
giurisprudenza costituzionale.
Non tutta la costituzione scritta e concretamente applicata, e le norme costituzionale vivono
nell'e ettiva attuazione che non è fornita dagli operatori del diritto.
Circa le leggi di rango costituzionale, non vi è dubbio che le leggi di revisione siano quelle
rivolte a modi care testualmente la costituzione, cioè ad innovare le disposizioni dei testi
formalmente costituzionali.
Infatti le altre leggi costituzionali non possono essere nettamente di erenziati dalla predetta
categoria, negando la loro facoltà di modi care le disposizioni costituzionali vigenti, né
individuandole mediante il ricorso alla sin troppo essibile nozione di materia costituzionale.
Tra l'altro questa nozione, secondo la corte costituzionale, si riferisce proprio all'intera categoria
delle leggi di rango costituzionale. La soluzione consigliabile è quella di considerare "altre leggi
costituzionali" in anzitutto quelle leggi così espressamente chiamato nella stessa costituzione, e
che devono assumere questa forma giuridica per volontà esplicita di una disposizione
formalmente costituzionale (ad esempio, gli statuti delle regioni ad autonomia speciale). Possono
poi aggiungersi quale leggi la cui forma costituzionale è imposto implicitamente dal dettato
costituzionale, ossia è indispensabile per derogare ai limiti che la costituzione stessa impone alla
legge ordinaria, ovvero secondo una recente pronuncia della corte costituzionale, qualora si
intenda integrare o estendere la disciplina di quegli ambiti che sono "sistematicamente regolati da
norme costituzionali".le camere possono utilizzare la forma della legge costituzionale anche la
discrezione, ad esempio quando ritengono che la rilevanza politico-costituzionale della questione
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rende opportuno ricorso a tale strumento. Le predette categorie di leggi di rango costituzionale si
sono venute sovrapponendo in un'unica tipologia, perché seguono lo stesso procedimento,
hanno la medesima numerazione, e sono complessivamente de nite nell'ordinamento stesso
come leggi costituzionali. In de nitiva hanno la stessa forza giuridica attiva, vale a dire anche le
disposizioni poste da una cosiddetta "altra legge costituzionale" è comunemente riconosciuta la
facoltà di derogare o concorrere a modi care il piano normativo proveniente dal disposizioni
presenti nella costituzione.
Le leggi di rango costituzionale hanno una forza di legge superiore a quella delle fonti
primarie, tuttavia esse non dispongono di una forza illimitata; in altre parole, pur esprimendo il
potere sovrano di grado più elevato presente l'ordinamento, anche tali leggi incontrano i limiti
posti o comunque deducibili dalla costituzione.
Essi sono:
• Limiti di forma previsti dalla costituzione = implica il rispetto del procedimento indicato dalla
costituzione
• Limiti attenti al contenuto = poiché la costituzione prescrive, nel suo articolo di chiusura, che
"la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”
Per forma repubblicana si intende ciò che connota la nostra forma repubblicana nelle sue
fondamenta, ossia il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica proclamato dall’art. 5 della
costituzione, e più in generale, secondo la corte costituzionale quei principi supremi, che al pari di
quelli previsti dall’art. 139 della costituzione, "non possono essere sovvertiti o modi cati nel loro
contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.
Quando la corte costituzionale ha rivendicato il controllo sulle leggi di rango costituzionale,
richiamato gli stessi limiti già individuati per talune tipologie di disposizioni che, sono parzialmente
abilitate a derogare al dettato costituzionale. Si tratta cioè dei "diritti inalienabili della persona", e
dei "principi fondamentali" dell'ordinamento costituzionale.
2 - b) la legge
La fonte primaria per eccellenza nel nostro ordinamento statale, è la legge ordinaria dello Stato,
approvata da entrambe le camere nel medesimo testo con il procedimento di formazione
disciplinato dalla costituzione e dai regolamenti parlamentari, successivamente promulgata dal
presidente la Repubblica entro un mese dall'approvazione, ed in ne pubblicata nella Gazzetta
U ciale. La legge entra in vigore il 15º giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge
stessa non stabilisca un diverso termine.
La categoria della legge come fonte normativa è oggetto di talune speci cazioni e
classi cazioni.in primo luogo, le leggi formali, nelle quali alla forma legislativa dell'atto non
corrisponde un contenuto normativo in quanto non innovano il sistema delle norme vigenti.
Dall'opposto punto di vista, si quali cano leggi soltanto materiali quegli atti che, pur non essendo
dotati con la forma della legge, sono dotati dell'idoneità ad esplicare la potenzialità innovativa
propria delle leggi.
• Leggi in senso soltanto formale = ad esempio: la legge di approvazione del rendiconto
consuntivo dello Stato e quella di autorizzazione alla rati ca dei trattati internazionali in quanto
si tratta di leggi che non producono alcuna modi ca nell'assetto legislativo vigente
• Leggi in senso soltanto materiale = sono gli atti aventi forza di legge che sono capaci di
innovare le norme legislative vigenti
Inoltre la vigente disciplina costituzionale consente di individuare, una pluralità di leggi che si
allontanano per qualche loro speci co aspetto del modello generale e che sono dunque
genericamente de nibili come leggi atipiche.
In questa ricca varietà tipologica sono individuate due distinte categorie:
• Leggi rinforzate = de nite così perché condizionate dalla necessaria presenza di determinati
presupposti procedurali o contenuti imposti dalla costituzione
ffi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi
• Leggi atipiche in senso stretto = caratterizzate da una peculiare idoneità attiva o passiva che è
diversa da quella normalmente attribuita alle fonti primarie.
In via generale viene ad essere modi cato il regime giuridico della legge: nel caso di leggi
rinforzate, la loro validità è subordinata anche al rispetto dei presupposti, condizioni e limiti
imposti dalla costituzione; nel caso le leggi atipiche in senso stretto, viene modi cato il rapporto
che si instaura tra queste ultime e le altre fonti primarie. Come esempio di legge rinforzata, può
ricordarsi che per modi care le circoscrizioni degli enti territoriali (regioni province comuni) e gli
art. 132 e 133 della costituzione richiedono procedimenti di formazione delle leggi in questione
aggravati dalla presenza di molteplici condizioni e limiti la cui osservanza deve essere resa
manifesta anche nella forma esteriore dell'atto; se la legge non rispetta queste condizioni è
costituzionalmente illegittima.cita le leggi atipiche in senso stretto, in base all’art. 75 della
costituzione le leggi che dettano norme in determinate materie (leggi di bilancio tributarie) non
sono sottoponibili a referendum abrogativo, e dunque, hanno una forza di resistenza maggiore
degli altri legge ordinaria; queste leggi sono pure dette forza passiva potenziata o rinforzata.
3 - c) gli atti aventi forza di legge
Gli atti dotati di forza di legge dello Stato in virtù o sulla base di norme di rango costituzionale,
cioè i decreti legislativi, e decreti legge, i decreti di attuazione degli statuti delle regioni ad
autonomia speciale, il referendum abrogativo di leggi ed atti aventi forza di legge, e di regolamenti
di taluni organi costituzionali.
Circa decreti legislativi, la costituzione richiede che, mediante una previa legge approvata
dalle camere, il parlamento deleghi al governo l'esercizio della funzione legislativa rispettando i tre
seguenti limiti:
- Nella legge di delegazione devono essere indicati:
1) - Gli oggetti de niti = ossia individuati con esattezza i con ni della materia sulla quale il governo
è autorizzato a dettare la disciplina normativa
2) - Il termine certo = termine entro il quale la delega deve essere esercitata al governo con
l'approvazione dei decreti legislativi.
3) - I principi e i criteri direttivi = così che la delega sia esercitata rispettivamente sulla base ed
all'interno delle norme di carattere generale e nalistico già stabilito dalle camere.
Il procedimento i formazione del decreto legislativo è regolato in base all'atto che de