Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 9
Appunti Diritto penale  Pag. 1 Appunti Diritto penale  Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 9.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 6
1 su 9
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Nelle altre cose abbiamo un beneficio che elargisce a chi ha commesso reato. Dice: guarda, non ti punisco

però c’è questa cosa qui. Pensate a quello che gioca d’azzardo, ha commesso lo stesso il fatto, però non è

stato sorpreso. Quello è contento e dice almeno non mi punisce. Perché si dovrebbe lamentare che esiste un

articolo 44 che dice questa circostanza conseguente la condotta te la accolgo oggettivamente, però è

comunque è un favore che ti faccio. Quindi direi che questa norma non mi desta nessuno scandalo.

Qual è allora il problema che si annida dietro questa formula? Quello dell’aggiramento del principio di

colpevolezza. Perché? Perché come ieri abbiamo detto per i sottotitoli, titoli ecc, il nostro legislatore dice

guarda questo è un evento di reato e questa è una condizione.

Il legislatore usa delle espressioni ipotetiche, però non sempre le espressioni ipotetiche sono indicative di una

condizione. Vi faccio un esempio con l’art 641 cp che punisce l’insolvenza fraudolenta, che è un reato molto

carino che ora vi racconto. “Chiunque dissimulando il proprio stato di insolvenza contrae obbligazione con

proposito di non adempierla è punito a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia

adempiuta, con la reclusione fino a 2 anni”.

Quindi voi cosa dovete immaginare quando pensate all’insolvenza fraudolenta? A quei ragazzi che si vedono

tante volte nei film, ma anche nella vita reale che vanno a mangiare in un ristorante stellato, si presentano al

ristorante stellato in cui sono tutti vestiti bene, con la cravatta, dissimulando il loro stato di insolvenza,

ordinano il menù degustazione da 300 euro, assaggiano tutti i salamelecchi del maitre … c’è una bella

scenetta, poi però al momento di pagare il conto si dileguano e non pagano il conto. Questa è l’insolvenza

fraudolenta ed è l’unico caso in cui il legislatore punisce un inadempimento contrattuale. L’inadempimento

contrattuale, cioè il mancato pagamento dell’obbligazione, cioè il debito non costituisce di per sé reato. Una

volta c’era l’arresto per debiti, ma già dall’Ottocento l’arresto per debiti è stato eliminato nel senso ampio del

termine. L’inadempimento contrattuale può costituire un reato qualora sia arricchito da una serie di cose, in

questo caso primo dissimulando il proprio stato di insolvenza, secondo hai contratto un’obbligazione già con

l’intento di non adempierla. Hai organizzato tutto l’ambaradan per non adempiere l’obbligazione. Quindi in

questo reato c’è un elemento interessante che è rappresentato dal mancato adempimento dell’obbligazione.

Vedete come dice la norma “qualora l’obbligazione non sia adempiuta” è molto simile a “se dal fatto

deriva”: è una proposizione ipotetica, qualora l’obbligazione non sia adempiuta. Ma possiamo pensare che

questa è una condizione di punibilità, possiamo pensare che il reato sia completo con la stipula? È un reato

stipulare un’obbligazione e non adempierla? Nessun reato, no? Non possiamo pensare che è reato, però se

poi dopo paga non è più reato. Il mancato adempimento dell’obbligazione è la premessa dell’offesa. Vaglielo

a dire al ristoratore che quello ha organizzato tutto prima. Al ristoratore se quelli avevano elaborato tutto un

piano. Cosa gli importa? Questo per dirvi che esistono anche delle formulazioni ipotetiche apparentemente

indicanti delle condizioni che però non sono certamente riconoscibili all’art 44.

Quindi noi non possiamo giurare troppo nella lettera della legge e dire se ha messo un periodo ipotetico,

allora c’è una condizione. Non possiamo giurarci troppo. E se non possiamo giurarci troppo, ci aspettiamo

che il legislatore ci dica di più di una semplice scelta sintattica. Il legislatore però non ci dice nulla. Ad

esempio nel 621 cp non ci dice nulla. Allora se questo nocumento fosse l’evento del reato dovrebbe essere

voluto, se fosse l’elemento-condizione potrebbe essere non voluto (e la stessa cosa il pubblico scandalo), noi

ci dobbiamo chiedere come fa l’interprete a stabilire se è di fronte a un evento o a una condizione. Il rischio

dell’aggiramento del principio di colpevolezza è questo: che alle volte quello che è l’evento del reato

potrebbe essere scambiato per una condizione, in modo tale da far operare l’articolo 44 anche oltre i suoi

limiti. Quindi questo 44 che in sé non è una norma scritta male, può costituire una sorta di cavallo di Troia

che possa colpire e devastare il principio di colpevolezza. Ecco allora c’è come per le circostanze il problema

di come facciamo ad individuare quest’occidente di condizione. Quindi come facciamo a distinguere l’evento

vero e proprio dall’evento condizione? Anche qui abbiamo a disposizione due criteri diversi: uno è quello del

penale. Penalmente la norma scrive la condizione: se dice qualora succeda qualcosa è una condizione, se

dice qualora è colto in flagranza è punito. Però abbiamo detto che l’aspetto del penale è purtroppo alle volte

fuorviante. Quindi non resta che un altro criterio che è quello sostanziale. Dobbiamo vedere qual è il bene

giuridico protetto. Se questo elemento contribuisce a descrivere il bene giuridico, quello sarà l’evento del

reato. Se è un elemento distonico, diverso cambia e il bene giuridico sarà un evento-condizione. Allora una

risposta ce la dà il 720 che è certamente un evento-condizionale perché serve la sorpresa in flagranza. È una

selezione che il legislatore fa tra chi ha fortuna e chi ha sfortuna. Si potrebbe dire che non ha nessuna

funzione protettiva, però certamente non è elemento del reato. È pacifico infatti che essa sia una condizione

di punibilità. È più discusso il 564 perché lì il problema dell’ incesto è che noi non sappiamo quale sia il bene

giuridico protetto dall’ incesto. Le ipotesi sono due: la prima si tutela la famiglia, intesa come collettività

sociale e quindi da questo punto di vista la famiglia è comunque offesa da questa relazione incestuosa e da

questo scorretto andamento dell’educazione sessuale della famiglia. Quindi è punita questa condotta per cui

il pubblico scandalo sarebbe una condizione di punibilità. Nel senso che io prendo in considerazione il

difetto della famiglia, ma in effetti è meglio che io non punisco se non c’è stata questa cosa esterna del

pubblico scandalo. Cioè il pubblico scandalo non ha niente a che vedere con il bene giuridico che si intende

tutelare. Questa è una prima ipotesi.

L’altra ipotesi è che si tuteli la moralità pubblica come dice l’art 564. Se un reato è contro la moralità

pubblica, il pubblico scandalo è centrale nella tutela. E quasi quasi è come se il legislatore dicesse che

chiunque cagiona un’offesa alla moralità pubblica attraverso pubblico scandalo causato dall’ incesto ecc…

Quindi diventa il fulcro centrale. Qui siamo in dubbio sulla natura giuridica di questo elemento.

Io sarei più in dubbio invece sull’art. 621 dove questo nocumento della persona che ha interesse alla tutela

della riservatezza è strettamente collegato con la condotta. La condotta è offensiva di quale bene? Del bene

riservatezza, la cui lesione costituisce nocumento in conseguenza alla condotta. Quindi a me sembra che

questo nocumento non sia per niente estraneo, eterogeneo rispetto al bene giuridico centrale rispetto al bene

giuridico protetto. Anche questo è centrale.

Quindi direi che uno è certamente na condizione di punibilità, l’altro è certamente l’evento del reato come il

621 e sul terzo ho dubbi. Naturalmente la conseguenza è sul dolo. Se è evento del reato ci vuole dolo. Per

esempio se il pubblico scandalo dell’ incesto fosse l’evento del reato, i soggetti dovrebbero aver agito e

commesso l’incesto rappresentandosi, almeno come possibile conseguenza del dolo eventuale, la causazione

di un pubblico scandalo. Almeno il dolo eventuale, non posso pensare che questi amanti incestuosi

commettano incesto con l’intenzione di causare un publico scandalo. Che gliene frega, sarà un effetto

collaterale. Quella sarebbe una conseguenza se fosse l’evento del reato. Se viceversa fosse una condizione,

non importerebbe nulla qual è il loro atteggiamento psichico nei confronti del possibile nocumento e

pubblico scandalo.

Allora per me questo criterio sostanziale funziona, bisogna solo stare attenti in questo momento a non farlo

funzionare male. Però la corte costituzionale e la corte di cassazione non hanno visto bene questa

bipartizione cioè l’elemento intraneo alla offesa è elemento del reato e chiede il dolo; l’elemento estraneo

all’offesa è l’elemento condizionale.

La corte costituzionale, la corte di cassazione e una buona parte della dottrina si sono inventate una

complicazione, senza la quale avremmo già terminato la lezione. Stiamo attenti a usare cui grano salis i

criteri distintivi. Nel manuale troverete che esistono delle figure ibridi. Cioè la dottrina e la giurisprudenza

partono dalla considerazione che il criterio del penale sia fondato. Dicono guarda quando leggiamo se dal

fatto deriva è condizione. Però vediamo se la condizione sia estrinseca o intrinseca. Se è una condizione

estrinseca per esempio sia colto in flagranza si accoglie pure oggettivamente, non ci interessa. Se invece è

una condizione intrinseca di punibilità l’esempio è quello del 621, co2, cioè il documento non si può dire che

sia intrinseco rispetto all’offesa. Quella si chiama condizione intrinseca di punibilità e qual è la disciplina?

Non può essere il dolo ex art 93 cp che è riservato solo all’evento. La disciplina di queste condizioni

intrinseche di punibilità sarebbe la colpa. Questa dottrina in parte prevede che alle condizioni intrinseche di

punibilità consegua un accollo colposo. Questo soggetto che rivela il contenuto della documentazione segreta

doveva rendersi conto della possibilità di causare un nocumento. Ha agito con colpa e questo è sufficiente,

questo dice la giurisprudenza della cassazione e una buona parte della dottrina. Per schematizzare il discorso,

invece di un’alternativa a due, ora c’è un’alternativa a tre. Questi elementi incerti o sono l’evento del reato o

son condizioni. Se sono condizioni sono di due tipologie differenti, le con

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fede.lini9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mezzetti Enrico.