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Nelle altre cose abbiamo un beneficio che elargisce a chi ha commesso reato. Dice: guarda, non ti punisco
però c’è questa cosa qui. Pensate a quello che gioca d’azzardo, ha commesso lo stesso il fatto, però non è
stato sorpreso. Quello è contento e dice almeno non mi punisce. Perché si dovrebbe lamentare che esiste un
articolo 44 che dice questa circostanza conseguente la condotta te la accolgo oggettivamente, però è
comunque è un favore che ti faccio. Quindi direi che questa norma non mi desta nessuno scandalo.
Qual è allora il problema che si annida dietro questa formula? Quello dell’aggiramento del principio di
colpevolezza. Perché? Perché come ieri abbiamo detto per i sottotitoli, titoli ecc, il nostro legislatore dice
guarda questo è un evento di reato e questa è una condizione.
Il legislatore usa delle espressioni ipotetiche, però non sempre le espressioni ipotetiche sono indicative di una
condizione. Vi faccio un esempio con l’art 641 cp che punisce l’insolvenza fraudolenta, che è un reato molto
carino che ora vi racconto. “Chiunque dissimulando il proprio stato di insolvenza contrae obbligazione con
proposito di non adempierla è punito a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia
adempiuta, con la reclusione fino a 2 anni”.
Quindi voi cosa dovete immaginare quando pensate all’insolvenza fraudolenta? A quei ragazzi che si vedono
tante volte nei film, ma anche nella vita reale che vanno a mangiare in un ristorante stellato, si presentano al
ristorante stellato in cui sono tutti vestiti bene, con la cravatta, dissimulando il loro stato di insolvenza,
ordinano il menù degustazione da 300 euro, assaggiano tutti i salamelecchi del maitre … c’è una bella
scenetta, poi però al momento di pagare il conto si dileguano e non pagano il conto. Questa è l’insolvenza
fraudolenta ed è l’unico caso in cui il legislatore punisce un inadempimento contrattuale. L’inadempimento
contrattuale, cioè il mancato pagamento dell’obbligazione, cioè il debito non costituisce di per sé reato. Una
volta c’era l’arresto per debiti, ma già dall’Ottocento l’arresto per debiti è stato eliminato nel senso ampio del
termine. L’inadempimento contrattuale può costituire un reato qualora sia arricchito da una serie di cose, in
questo caso primo dissimulando il proprio stato di insolvenza, secondo hai contratto un’obbligazione già con
l’intento di non adempierla. Hai organizzato tutto l’ambaradan per non adempiere l’obbligazione. Quindi in
questo reato c’è un elemento interessante che è rappresentato dal mancato adempimento dell’obbligazione.
Vedete come dice la norma “qualora l’obbligazione non sia adempiuta” è molto simile a “se dal fatto
deriva”: è una proposizione ipotetica, qualora l’obbligazione non sia adempiuta. Ma possiamo pensare che
questa è una condizione di punibilità, possiamo pensare che il reato sia completo con la stipula? È un reato
stipulare un’obbligazione e non adempierla? Nessun reato, no? Non possiamo pensare che è reato, però se
poi dopo paga non è più reato. Il mancato adempimento dell’obbligazione è la premessa dell’offesa. Vaglielo
a dire al ristoratore che quello ha organizzato tutto prima. Al ristoratore se quelli avevano elaborato tutto un
piano. Cosa gli importa? Questo per dirvi che esistono anche delle formulazioni ipotetiche apparentemente
indicanti delle condizioni che però non sono certamente riconoscibili all’art 44.
Quindi noi non possiamo giurare troppo nella lettera della legge e dire se ha messo un periodo ipotetico,
allora c’è una condizione. Non possiamo giurarci troppo. E se non possiamo giurarci troppo, ci aspettiamo
che il legislatore ci dica di più di una semplice scelta sintattica. Il legislatore però non ci dice nulla. Ad
esempio nel 621 cp non ci dice nulla. Allora se questo nocumento fosse l’evento del reato dovrebbe essere
voluto, se fosse l’elemento-condizione potrebbe essere non voluto (e la stessa cosa il pubblico scandalo), noi
ci dobbiamo chiedere come fa l’interprete a stabilire se è di fronte a un evento o a una condizione. Il rischio
dell’aggiramento del principio di colpevolezza è questo: che alle volte quello che è l’evento del reato
potrebbe essere scambiato per una condizione, in modo tale da far operare l’articolo 44 anche oltre i suoi
limiti. Quindi questo 44 che in sé non è una norma scritta male, può costituire una sorta di cavallo di Troia
che possa colpire e devastare il principio di colpevolezza. Ecco allora c’è come per le circostanze il problema
di come facciamo ad individuare quest’occidente di condizione. Quindi come facciamo a distinguere l’evento
vero e proprio dall’evento condizione? Anche qui abbiamo a disposizione due criteri diversi: uno è quello del
penale. Penalmente la norma scrive la condizione: se dice qualora succeda qualcosa è una condizione, se
dice qualora è colto in flagranza è punito. Però abbiamo detto che l’aspetto del penale è purtroppo alle volte
fuorviante. Quindi non resta che un altro criterio che è quello sostanziale. Dobbiamo vedere qual è il bene
giuridico protetto. Se questo elemento contribuisce a descrivere il bene giuridico, quello sarà l’evento del
reato. Se è un elemento distonico, diverso cambia e il bene giuridico sarà un evento-condizione. Allora una
risposta ce la dà il 720 che è certamente un evento-condizionale perché serve la sorpresa in flagranza. È una
selezione che il legislatore fa tra chi ha fortuna e chi ha sfortuna. Si potrebbe dire che non ha nessuna
funzione protettiva, però certamente non è elemento del reato. È pacifico infatti che essa sia una condizione
di punibilità. È più discusso il 564 perché lì il problema dell’ incesto è che noi non sappiamo quale sia il bene
giuridico protetto dall’ incesto. Le ipotesi sono due: la prima si tutela la famiglia, intesa come collettività
sociale e quindi da questo punto di vista la famiglia è comunque offesa da questa relazione incestuosa e da
questo scorretto andamento dell’educazione sessuale della famiglia. Quindi è punita questa condotta per cui
il pubblico scandalo sarebbe una condizione di punibilità. Nel senso che io prendo in considerazione il
difetto della famiglia, ma in effetti è meglio che io non punisco se non c’è stata questa cosa esterna del
pubblico scandalo. Cioè il pubblico scandalo non ha niente a che vedere con il bene giuridico che si intende
tutelare. Questa è una prima ipotesi.
L’altra ipotesi è che si tuteli la moralità pubblica come dice l’art 564. Se un reato è contro la moralità
pubblica, il pubblico scandalo è centrale nella tutela. E quasi quasi è come se il legislatore dicesse che
chiunque cagiona un’offesa alla moralità pubblica attraverso pubblico scandalo causato dall’ incesto ecc…
Quindi diventa il fulcro centrale. Qui siamo in dubbio sulla natura giuridica di questo elemento.
Io sarei più in dubbio invece sull’art. 621 dove questo nocumento della persona che ha interesse alla tutela
della riservatezza è strettamente collegato con la condotta. La condotta è offensiva di quale bene? Del bene
riservatezza, la cui lesione costituisce nocumento in conseguenza alla condotta. Quindi a me sembra che
questo nocumento non sia per niente estraneo, eterogeneo rispetto al bene giuridico centrale rispetto al bene
giuridico protetto. Anche questo è centrale.
Quindi direi che uno è certamente na condizione di punibilità, l’altro è certamente l’evento del reato come il
621 e sul terzo ho dubbi. Naturalmente la conseguenza è sul dolo. Se è evento del reato ci vuole dolo. Per
esempio se il pubblico scandalo dell’ incesto fosse l’evento del reato, i soggetti dovrebbero aver agito e
commesso l’incesto rappresentandosi, almeno come possibile conseguenza del dolo eventuale, la causazione
di un pubblico scandalo. Almeno il dolo eventuale, non posso pensare che questi amanti incestuosi
commettano incesto con l’intenzione di causare un publico scandalo. Che gliene frega, sarà un effetto
collaterale. Quella sarebbe una conseguenza se fosse l’evento del reato. Se viceversa fosse una condizione,
non importerebbe nulla qual è il loro atteggiamento psichico nei confronti del possibile nocumento e
pubblico scandalo.
Allora per me questo criterio sostanziale funziona, bisogna solo stare attenti in questo momento a non farlo
funzionare male. Però la corte costituzionale e la corte di cassazione non hanno visto bene questa
bipartizione cioè l’elemento intraneo alla offesa è elemento del reato e chiede il dolo; l’elemento estraneo
all’offesa è l’elemento condizionale.
La corte costituzionale, la corte di cassazione e una buona parte della dottrina si sono inventate una
complicazione, senza la quale avremmo già terminato la lezione. Stiamo attenti a usare cui grano salis i
criteri distintivi. Nel manuale troverete che esistono delle figure ibridi. Cioè la dottrina e la giurisprudenza
partono dalla considerazione che il criterio del penale sia fondato. Dicono guarda quando leggiamo se dal
fatto deriva è condizione. Però vediamo se la condizione sia estrinseca o intrinseca. Se è una condizione
estrinseca per esempio sia colto in flagranza si accoglie pure oggettivamente, non ci interessa. Se invece è
una condizione intrinseca di punibilità l’esempio è quello del 621, co2, cioè il documento non si può dire che
sia intrinseco rispetto all’offesa. Quella si chiama condizione intrinseca di punibilità e qual è la disciplina?
Non può essere il dolo ex art 93 cp che è riservato solo all’evento. La disciplina di queste condizioni
intrinseche di punibilità sarebbe la colpa. Questa dottrina in parte prevede che alle condizioni intrinseche di
punibilità consegua un accollo colposo. Questo soggetto che rivela il contenuto della documentazione segreta
doveva rendersi conto della possibilità di causare un nocumento. Ha agito con colpa e questo è sufficiente,
questo dice la giurisprudenza della cassazione e una buona parte della dottrina. Per schematizzare il discorso,
invece di un’alternativa a due, ora c’è un’alternativa a tre. Questi elementi incerti o sono l’evento del reato o
son condizioni. Se sono condizioni sono di due tipologie differenti, le con