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28/09/2021

L’oggetto del nostro studio è il Codice di Procedura Penale. Essendo un codice vi dovrebbe

essere un sistema completo che facilita anche lo studio e comprensione, ma ciò non è vero. Il

CPP è l’unico codice repubblicano, nato nel 1989 con l’idea di introdurre nel nostro

ordinamento un modello accusatorio che però negli ultimi 30 anni è stato così modificato dalla

CCost e dal legislatore che oggi oltre più della metà del Codice è stata modificata; per questo

non è possibile un’interpretazione sistematica, poiché il sistema non c’è. Dagli anni ’90

Parlamento, Magistratura e Avvocatura si sono trovati spesso in contrapposizione soprattutto

per le tensioni che porta in sé il processo penale tra fase investigativa segreta e fase pubblica

dinanzi al giudice nella quale deve comparire il testimone a conferma delle deposizioni.

Il CPP nasce sotto l’auspicio del modello accusatorio. Il termine accusatorio è l’astrazione tra

comparazione di sistemi diversi, romano e anglosassone, diverso dal sistema inquisitorio

(ancien regime, santa inquisizione, modello italiano primo Novecento). Nel processo

accusatorio vi è uno “scontro” tra le parti e quindi non per forza si raggiunge la verità, la

nostra tradizione ci porta a pensare che la soluzione del processo è la verità.

Parametri processo accusatorio: chi giudica, come si giudica e libertà della persona.

Il sistema accusatorio si caratterizza per la giuria, composta da cittadini che decidono se la

persona accusata ha violato delle regole della convivenza civile. La collettività (di pari

all’accusato) non deve avere una preparazione giuridica. Nel nostro ordinamento non vi è un

corrispondente alla giuria. Il giudice togato (professionista) assicura che la giuria formi il suo

convincimento nel modo corretto, è un regolatore (decide sull’ammissione delle prove e

regola il processo). Nel modello inquisitorio la ricerca della verità è fatta “in segreto” da una

persona sola che raccoglie le prove (indagini) e decide; è il giudice inquirente che va a cercare

conferme alla sua ipotesi anche con metodi di tortura.

Il processo attualmente in vigore nel sistema italiano si avvicina al sistema accusatorio. Il CPP

del 1989 ha voluto introdurre nel sistema un processo che sia più conforme alle garanzie di

libertà della persona. Le norme di garanzia si trovano sia nella Costituzione che nelle norme

sovranazionali; le norme della CEDU sono prettamente accusatorie (giudizio imparziale, rapido

e veloce, no carcerazione preventiva) e non fanno parte della nostra tradizione giuridica. La

maggior parte delle modifiche occorse al CPP derivano da questo attrito tra tradizione

inquisitoria e modello accusatorio che permea anche dall’ordinamento sovranazionale.

Parte prima del CPC parte statica.

Libro I: Soggetti. Giudice, PM, Polizia giudiziaria, imputato, parte civile, persona offesa,

difensore.

Libro II: Atti; --- Libro III: Prove solo quelle che compaiono al dibattimento; --- Libro IV:

Misure Cautelari.

Parte seconda del CPC parte dinamica (cosa possono fare i soggetti).

Libro V: Indagini preliminari e udienza preliminare; --- Libro VI: Procedimenti

speciali sempre più in espansione (giudizio abbreviato, patteggiamento, rito direttissimo,

rito immediato, procedimento per decreto, sospensione del processo con MAP); --- Libro VII:

Giudizio; --- Libro VIII: Procedimenti davanti al tribunale in composizione

monocratica; --- Libro IX: Impugnazioni; --- Libro X: Esecuzione; Libro XI: Rapporti

con autorità straniere.

01/10/2021

Libro I: Soggetti il primo soggetto del processo nominato dal CPC è il Giudice. Le norme

costituzionali fondamentali sul giudice sono l’Art.25 e 101, seguono poi le norme

organizzative degli Artt. 102 ss. Nella costituzione non vi è un modello di processo e non vi è

un vincolo preciso su come deve essere costituito il giudice, solo l’Art.111 Cost come

modificato da dei parametri che sono tipici del processo accusatorio.

Il Giudice è tendenzialmente un giudice professionale, il giudice è tale perché è uno studioso

formato che fa parte di un potere dello stato indipendente. Il giudice non dev’essere

influenzato e deve manifestare la propria imparzialità. Indipendenza esterna del complesso

“magistrati giudicanti” rispetto agli altri poteri dello stato ed indipendenza interna nel singolo

processo rispetto agli altri soggetti del processo. Il giudice deve essere terzo (rispetto

all’oggetto del processo) ed imparziale (rispetto alle parti). Nel nostro sistema l’organo

giurisdizionale è organizzato in Corti: Tribunale, Corte d’Assise, GdP; Corte d’appello;

Cassazione.

Competenza: per determinare la competenza si guarda alla pena stabilita dalla legge per

ciascun reato consumato o tentato. Non rilevano la continuazione, recidiva o altre circostanze,

tranne le aggravanti per cui è prevista una pena di specie diversa o quelle ad effetto speciale

(Art.4 CPP).

Competenza per materia:

Corte d’Assise (laici + togati) corte competente per i delitti punti da ergastolo o reclusione

non inferiore nel massimo a 24 anni; inoltre l’Art.5 CPP indica altri reati di competenza della

Corte d’Assise poiché considerati gravi.

Tribunale competenza residuale per tutti i casi non di competenza della Corte d’Assise e del

GdP. Può decidere sia in composizione monocratica che in composizione collegiale (maggior

tutela, quindi nei casi più gravi), come disciplinato dall’Art.33-bis CPP. All’interno del

tribunale vi è il GIP, che interviene al momento delle indagini a garanzia delle libertà

costituzionali (Artt.13-14-15). Dopo che il processo è iniziato (con l’azione penale) si ha un

momento di “controllo” da parte del GUP per evitare di fare un processo inutile.

GdP (non professionale) competenza per reati “bagatellari” così come disciplinati da legge

374/1991.

La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (Art.8

CPP) Se dal fatto deriva la morte di una o più persone è competente il giudice del luogo in cui

è avvenuta l’azione o omissione. Nel caso di reato permanente (es. sequestro di persona) è

competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (dove è scomparsa la

persona), anche se dal fatto deriva la morte di persone; ciò poiché l’unica certezza che si ha è

l’inizio della consumazione. Nel caso di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui

è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto (atto idoneo a commettere il

delitto).

Art.9 CPP criteri suppletivi applicati quando non è possibile applicare l’Art.8: competente il

giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione od omissione; in via

successiva è competente il giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato; in via

successiva è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto

per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro (es. processi a magistrati aperti da PM di

altri uffici).

L’Art.12 CPP introduce la competenza per connessione. Si ha connessione di procedimenti:

se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso oppure se più

persone che con condotte indipendenti hanno determinato l’evento (Artt.110 e 113 CP); se

una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione o più azioni

od omissioni rispondenti ad un medesimo disegno criminoso (reato continuato); se i reati per

cui si procede sono stati commessi per eseguire o occultarne altri (connessione teleologica).

normalmente non si fanno processi cumulati (maxiprocessi) perché difficilmente si avrebbe

un processo equo; la competenza per connessione è un istituto originario, la disciplina che

consente il controllo della sussistenza della competenza è analogo a quello della competenza

per materia o territoriale. Il legislatore ritiene che il principio del giudice naturale è talmente

importante che può essere eccepito fino alla fine del processo; per quanto riguarda la

competenza per territorio dopo l’inizio del processo non verrà più verificata. Anche la

connessione per materia è molto importante e quindi può essere verificata fino alla fine del

processo.

Pentito/Impumone (imputato+testimone): imputato di procedimento collegato, ovvero con

una prova in comune ipotesi che maggiormente conduce ai maxiprocessi poiché vi è un

evidente caso di connessione. L’Art.12 è la cornice in cui il legislatore identifica il pentito e poi

disciplina il caso.

05/10/2021

Il legislatore ha fatto delle scelte nell’ambito del giudice naturale che vanno a sottolineare

un’importanza maggiore della competenza per materia piuttosto che della competenza per

territorio e per connessione. La competenza per materia può essere fatta valere in tutte le fasi

del processo; la competenza per territorio e connessione può essere fatta valere solo prima

che inizi la fase orale del dibattimento, dopo questo momento non è più contestabile.

Fasi processo:

Indagini iniziano con la notizia di reato; segrete; atti unilaterali compiuti o dall’accusa

 

o dalla difesa, considerati elementi di prova (non prove, perché non assunti nel

contraddittorio); GIP. Vi sono le persone informate sui fatti (non testimoni, solo nella

fase processuale). Vi sono degli atti tipici della fase delle indagini che non possono

essere ripetuti (sequestri, intercettazioni, perquisizioni). Nella fase delle indagini la

persona indagata si chiama “persona soggetta alle indagini” / indagato (nella fase

processuale si parla di imputato). Nella fase delle indagini vi è l’interrogatorio

dell’indagato, diversamente nella fase del processo si ha l’esame dell’imputato (svolto

nel contraddittorio). Nella fase delle indagini si parla di persona offesa (titolare del

bene), nel processo si chiama parte civile se si considera danneggiata e presenta

un’azione di risarcimento del danno.

Archiviazione o processo GUP decide se sussistono elementi idonei a supportare il

 

processo (prognosi di condanna). Quando inizia il processo ed il PM esercita l’azione

penale esso può concludersi solo con sentenza. Il giudice nell’emettere provvedimenti

interlocutori emette ordinanza se sono state sentite le parti, decreto in caso contrario.

Se il GUP decide che non si può andare in dibattimento emette una sentenza di non

luogo a procedere poiché archivia il processo. La sentenza si divide in sentenza di

merito (che decide sulla fondatezza dell’accusa) o sentenza istruttoria (come quella

emessa dal GUP). Il GUP se decide che il processo è fondato con decreto da inizio al

processo.

Dibattimento fase successiva all’udienza preliminare. Si svolge in udienza pubblica e

 

nel pieno contraddittorio delle parti. All’interno del fascicolo per il dibattimento

(Art.431 CPP) vi sono gli atti che può utilizzare il giudice del processo, non si ha il

dossier delle indagini ma solo le “notizie” che il giudice del dibattimento può avere e

non possono essere assunte come prove durante il dibattimento es. intercettazioni,

verbali sequestri e perquisizioni, perché non più ripetibili; le dichiarazioni rese dalle

persone informati sui fatti non sono presenti in questo fascicolo perché andranno

ascoltati come testimoni. Le dichiarazioni delle persone informate sui fatti possono

rientrare nel fascicolo solo in casi eccezionali quando viene chiesto un incidente

probatorio e la persona è ascoltata in contraddittorio davanti al GIP.

Le indagini sono svolte dal PM assistito dalla polizia giudiziaria; possono essere svolte anche

dall’indagato. Il GIP in questa fase garantisce la tutela dei diritti fondamentali costituzionali

non solo dell’indagato ma anche di terzi Artt.13, 15 Cost. Nel nostro sistema la

perquisizione è disposta dal PM e non ha riserva giurisdizionale (non interviene il GIP sulla

garanzia dell’Art.14 Cost). L’Art.27 Cost sul piano del trattamento garantisce la presunzione di

innocenza e l’impossibilità di misure cautelari prima dell’esito del processo (a meno di casi

eccezionali su disposto del GIP). Il GIP interviene per tutelare i diritti fondamentali su richiesta

del PM. Sorge un problema di competenza per territorio del GIP nel caso in cui il PM voglia

eseguire indagini non solo nel luogo del reato il GIP si dichiara incompetente per un

territorio che non si trova sotto la sua giurisdizione; il PM può chiedere al Gip avente

giurisdizione se ritiene che l’atto richiesto (es. richiesta di intercettazioni) sia fondamentale.

Nel passaggio tra indagini e dibattimento la maggior parte dei processi finisce nei giudizi

speciali, soprattutto con il patteggiamento e il rito abbreviato (insieme al decreto penale e

MAP). I giudizi speciali sono riti deflattivi, alleviano il carico del processo penale non facendo

arrivare al dibattimento. Il patteggiamento è un accordo sulla pena; con il rito abbreviato si è

giudicati dal GUP su richiesta dell’imputato (per tutti i reati tranne quelli puniti con

l’ergastolo).

Art.34 ss CPP – Ricusazione ed astensione.

Giudice terzo ed imparziale il giudice deve essere imparziale rispetto alle parti e terzo

rispetto all’oggetto del processo. Astensione e ricusazione sono istituti volti a garantire la

terzietà e l’imparzialità del giudice.

Incompatibilità: il giudice che ha pronunciato sentenza in un grado del procedimento non

può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi. Es. giudice che ha reso sentenza in primo

grado non può pronunciarsi in appello. Il GUP è incompatibile al giudice del dibattimento; il

GIP è incompatibile al GUP e al giudice del dibattimento. La Corte Costituzionale si è espressa

molte volte sull’Art.34 CPP in tema di incompatibilità, la sua idea di fondo è quella di ritenere

che vi sia incompatibilità solo laddove il giudice precedente abbia emesso una decisione sul

merito, manifestando il suo convincimento, precludendogli la possibilità di emettere un nuovo

convincimento in una fase successiva. Per ravvisarsi incompatibilità deve essere stato reso un

giudizio di merito all’interno dello stesso giudizio dal medesimo giudice.

Astensione: il giudice è obbligato ad astenersi dal giudizio se ha interesse nel procedimento;

se una delle parti o un difensore è creditore suo o di un suo famigliare; se è tutore, curatore,

procuratore o datore di lavoro di una delle parti o se lo sono uno dei suoi congiunti; se ha

manifestato un parere sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio delle sue funzioni; se

si trova in condizioni di incompatibilità; se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

Ricusazione: ha gli stessi presupposti dell’astensione tranne la lett. h) ovvero l’esistenza di

altre gravi ragioni di convenienza (non è possibile su richiesta delle parti poiché sarebbe

soggetta ad interpretazione troppo ampia). Per l’istanza di ricusazione il difensore necessita

della procura speciale.

Pubblico Ministero.

Il PM è l’organo che decide se fare o meno il processo. È un Ufficio previsto presso ogni Corte

Procura Generale presso la Corte di cassazione, Procura presso la Corte d’appello, Procura

della repubblica presso il Tribunale. Non vi è un ufficio presso il GdP perché il lavoro è

demandato alla Polizia giudiziaria. È l’organo che coordina e svolge le indagini. L’azione

panale viene esercitata alla fine della fase investigativa (per questo, tranne eccezioni, ciò che

viene raccolto durante le indagini non è utilizzabile nel processo). Il PM ha un grande potere,

che va quasi oltre al potere del giudicare. In altri paesi il PM è eletto oppure nominato a livello

politico, rispondendo del suo operato al Governo. Non è possibile fare processi per tutte le

notizie di reato che giungono alla procura poiché le risorse sono scarse.

L’Art.107 e 112 Cost si riferiscono al PM. La Costituzione ha introdotto il principio

dell’obbligatorietà dell’azione penale come derivato dalla soggezione del giudice soltanto alla

legge.

Il PM deve sempre fare indagini a carico e a discarico anche se abbiamo le indagini del

difensore e anche se quando passiamo alla fase del processo il PM assume la qualifica di

parte. Il PM può astenersi in certi casi ma non può essere ricusato; è un garante

dell’imparzialità nello svolgersi delle indagini.

La suddivisione verticale degli uffici della Procura, al di sopra dei quali vi è l’esecutivo, è

funzionale a coordinare le scelte di politica criminale a livello di sistema paese poiché non è

possibile perseguire tutti i reati.

L’organizzazione della Procura è funzionale a favorire le indagini ed a presentare l’accusa, per

questo il PM può essere sostituito durante il processo, diversamente dal giudice che deve

avere una continuità, e vi sono pool di PM, PM con competenze specifiche, gruppi di lavoro.

Ogni singola Procura deve redigere un “piano di intervento”, che deve essere approvato dal

CSM, privilegiando determinati reati e non altri cercando di allocare nel modo più efficiente

(anche a seconda della realtà territoriale) le risorse scarse disponibili. L’ufficio della Procura è

rappresentato dal Procuratore capo (titolare dell’azione penale), i

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simone.copes.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Ruggieri Francesca.
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