28/09/2021
L’oggetto del nostro studio è il Codice di Procedura Penale. Essendo un codice vi dovrebbe
essere un sistema completo che facilita anche lo studio e comprensione, ma ciò non è vero. Il
CPP è l’unico codice repubblicano, nato nel 1989 con l’idea di introdurre nel nostro
ordinamento un modello accusatorio che però negli ultimi 30 anni è stato così modificato dalla
CCost e dal legislatore che oggi oltre più della metà del Codice è stata modificata; per questo
non è possibile un’interpretazione sistematica, poiché il sistema non c’è. Dagli anni ’90
Parlamento, Magistratura e Avvocatura si sono trovati spesso in contrapposizione soprattutto
per le tensioni che porta in sé il processo penale tra fase investigativa segreta e fase pubblica
dinanzi al giudice nella quale deve comparire il testimone a conferma delle deposizioni.
Il CPP nasce sotto l’auspicio del modello accusatorio. Il termine accusatorio è l’astrazione tra
comparazione di sistemi diversi, romano e anglosassone, diverso dal sistema inquisitorio
(ancien regime, santa inquisizione, modello italiano primo Novecento). Nel processo
accusatorio vi è uno “scontro” tra le parti e quindi non per forza si raggiunge la verità, la
nostra tradizione ci porta a pensare che la soluzione del processo è la verità.
Parametri processo accusatorio: chi giudica, come si giudica e libertà della persona.
Il sistema accusatorio si caratterizza per la giuria, composta da cittadini che decidono se la
persona accusata ha violato delle regole della convivenza civile. La collettività (di pari
all’accusato) non deve avere una preparazione giuridica. Nel nostro ordinamento non vi è un
corrispondente alla giuria. Il giudice togato (professionista) assicura che la giuria formi il suo
convincimento nel modo corretto, è un regolatore (decide sull’ammissione delle prove e
regola il processo). Nel modello inquisitorio la ricerca della verità è fatta “in segreto” da una
persona sola che raccoglie le prove (indagini) e decide; è il giudice inquirente che va a cercare
conferme alla sua ipotesi anche con metodi di tortura.
Il processo attualmente in vigore nel sistema italiano si avvicina al sistema accusatorio. Il CPP
del 1989 ha voluto introdurre nel sistema un processo che sia più conforme alle garanzie di
libertà della persona. Le norme di garanzia si trovano sia nella Costituzione che nelle norme
sovranazionali; le norme della CEDU sono prettamente accusatorie (giudizio imparziale, rapido
e veloce, no carcerazione preventiva) e non fanno parte della nostra tradizione giuridica. La
maggior parte delle modifiche occorse al CPP derivano da questo attrito tra tradizione
inquisitoria e modello accusatorio che permea anche dall’ordinamento sovranazionale.
Parte prima del CPC parte statica.
Libro I: Soggetti. Giudice, PM, Polizia giudiziaria, imputato, parte civile, persona offesa,
difensore.
Libro II: Atti; --- Libro III: Prove solo quelle che compaiono al dibattimento; --- Libro IV:
Misure Cautelari.
Parte seconda del CPC parte dinamica (cosa possono fare i soggetti).
Libro V: Indagini preliminari e udienza preliminare; --- Libro VI: Procedimenti
speciali sempre più in espansione (giudizio abbreviato, patteggiamento, rito direttissimo,
rito immediato, procedimento per decreto, sospensione del processo con MAP); --- Libro VII:
Giudizio; --- Libro VIII: Procedimenti davanti al tribunale in composizione
monocratica; --- Libro IX: Impugnazioni; --- Libro X: Esecuzione; Libro XI: Rapporti
con autorità straniere.
01/10/2021
Libro I: Soggetti il primo soggetto del processo nominato dal CPC è il Giudice. Le norme
costituzionali fondamentali sul giudice sono l’Art.25 e 101, seguono poi le norme
organizzative degli Artt. 102 ss. Nella costituzione non vi è un modello di processo e non vi è
un vincolo preciso su come deve essere costituito il giudice, solo l’Art.111 Cost come
modificato da dei parametri che sono tipici del processo accusatorio.
Il Giudice è tendenzialmente un giudice professionale, il giudice è tale perché è uno studioso
formato che fa parte di un potere dello stato indipendente. Il giudice non dev’essere
influenzato e deve manifestare la propria imparzialità. Indipendenza esterna del complesso
“magistrati giudicanti” rispetto agli altri poteri dello stato ed indipendenza interna nel singolo
processo rispetto agli altri soggetti del processo. Il giudice deve essere terzo (rispetto
all’oggetto del processo) ed imparziale (rispetto alle parti). Nel nostro sistema l’organo
giurisdizionale è organizzato in Corti: Tribunale, Corte d’Assise, GdP; Corte d’appello;
Cassazione.
Competenza: per determinare la competenza si guarda alla pena stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o tentato. Non rilevano la continuazione, recidiva o altre circostanze,
tranne le aggravanti per cui è prevista una pena di specie diversa o quelle ad effetto speciale
(Art.4 CPP).
Competenza per materia:
Corte d’Assise (laici + togati) corte competente per i delitti punti da ergastolo o reclusione
non inferiore nel massimo a 24 anni; inoltre l’Art.5 CPP indica altri reati di competenza della
Corte d’Assise poiché considerati gravi.
Tribunale competenza residuale per tutti i casi non di competenza della Corte d’Assise e del
GdP. Può decidere sia in composizione monocratica che in composizione collegiale (maggior
tutela, quindi nei casi più gravi), come disciplinato dall’Art.33-bis CPP. All’interno del
tribunale vi è il GIP, che interviene al momento delle indagini a garanzia delle libertà
costituzionali (Artt.13-14-15). Dopo che il processo è iniziato (con l’azione penale) si ha un
momento di “controllo” da parte del GUP per evitare di fare un processo inutile.
GdP (non professionale) competenza per reati “bagatellari” così come disciplinati da legge
374/1991.
La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (Art.8
CPP) Se dal fatto deriva la morte di una o più persone è competente il giudice del luogo in cui
è avvenuta l’azione o omissione. Nel caso di reato permanente (es. sequestro di persona) è
competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (dove è scomparsa la
persona), anche se dal fatto deriva la morte di persone; ciò poiché l’unica certezza che si ha è
l’inizio della consumazione. Nel caso di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui
è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto (atto idoneo a commettere il
delitto).
Art.9 CPP criteri suppletivi applicati quando non è possibile applicare l’Art.8: competente il
giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione od omissione; in via
successiva è competente il giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato; in via
successiva è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto
per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro (es. processi a magistrati aperti da PM di
altri uffici).
L’Art.12 CPP introduce la competenza per connessione. Si ha connessione di procedimenti:
se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso oppure se più
persone che con condotte indipendenti hanno determinato l’evento (Artt.110 e 113 CP); se
una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione o più azioni
od omissioni rispondenti ad un medesimo disegno criminoso (reato continuato); se i reati per
cui si procede sono stati commessi per eseguire o occultarne altri (connessione teleologica).
normalmente non si fanno processi cumulati (maxiprocessi) perché difficilmente si avrebbe
un processo equo; la competenza per connessione è un istituto originario, la disciplina che
consente il controllo della sussistenza della competenza è analogo a quello della competenza
per materia o territoriale. Il legislatore ritiene che il principio del giudice naturale è talmente
importante che può essere eccepito fino alla fine del processo; per quanto riguarda la
competenza per territorio dopo l’inizio del processo non verrà più verificata. Anche la
connessione per materia è molto importante e quindi può essere verificata fino alla fine del
processo.
Pentito/Impumone (imputato+testimone): imputato di procedimento collegato, ovvero con
una prova in comune ipotesi che maggiormente conduce ai maxiprocessi poiché vi è un
evidente caso di connessione. L’Art.12 è la cornice in cui il legislatore identifica il pentito e poi
disciplina il caso.
05/10/2021
Il legislatore ha fatto delle scelte nell’ambito del giudice naturale che vanno a sottolineare
un’importanza maggiore della competenza per materia piuttosto che della competenza per
territorio e per connessione. La competenza per materia può essere fatta valere in tutte le fasi
del processo; la competenza per territorio e connessione può essere fatta valere solo prima
che inizi la fase orale del dibattimento, dopo questo momento non è più contestabile.
Fasi processo:
Indagini iniziano con la notizia di reato; segrete; atti unilaterali compiuti o dall’accusa
o dalla difesa, considerati elementi di prova (non prove, perché non assunti nel
contraddittorio); GIP. Vi sono le persone informate sui fatti (non testimoni, solo nella
fase processuale). Vi sono degli atti tipici della fase delle indagini che non possono
essere ripetuti (sequestri, intercettazioni, perquisizioni). Nella fase delle indagini la
persona indagata si chiama “persona soggetta alle indagini” / indagato (nella fase
processuale si parla di imputato). Nella fase delle indagini vi è l’interrogatorio
dell’indagato, diversamente nella fase del processo si ha l’esame dell’imputato (svolto
nel contraddittorio). Nella fase delle indagini si parla di persona offesa (titolare del
bene), nel processo si chiama parte civile se si considera danneggiata e presenta
un’azione di risarcimento del danno.
Archiviazione o processo GUP decide se sussistono elementi idonei a supportare il
processo (prognosi di condanna). Quando inizia il processo ed il PM esercita l’azione
penale esso può concludersi solo con sentenza. Il giudice nell’emettere provvedimenti
interlocutori emette ordinanza se sono state sentite le parti, decreto in caso contrario.
Se il GUP decide che non si può andare in dibattimento emette una sentenza di non
luogo a procedere poiché archivia il processo. La sentenza si divide in sentenza di
merito (che decide sulla fondatezza dell’accusa) o sentenza istruttoria (come quella
emessa dal GUP). Il GUP se decide che il processo è fondato con decreto da inizio al
processo.
Dibattimento fase successiva all’udienza preliminare. Si svolge in udienza pubblica e
nel pieno contraddittorio delle parti. All’interno del fascicolo per il dibattimento
(Art.431 CPP) vi sono gli atti che può utilizzare il giudice del processo, non si ha il
dossier delle indagini ma solo le “notizie” che il giudice del dibattimento può avere e
non possono essere assunte come prove durante il dibattimento es. intercettazioni,
verbali sequestri e perquisizioni, perché non più ripetibili; le dichiarazioni rese dalle
persone informati sui fatti non sono presenti in questo fascicolo perché andranno
ascoltati come testimoni. Le dichiarazioni delle persone informate sui fatti possono
rientrare nel fascicolo solo in casi eccezionali quando viene chiesto un incidente
probatorio e la persona è ascoltata in contraddittorio davanti al GIP.
Le indagini sono svolte dal PM assistito dalla polizia giudiziaria; possono essere svolte anche
dall’indagato. Il GIP in questa fase garantisce la tutela dei diritti fondamentali costituzionali
non solo dell’indagato ma anche di terzi Artt.13, 15 Cost. Nel nostro sistema la
perquisizione è disposta dal PM e non ha riserva giurisdizionale (non interviene il GIP sulla
garanzia dell’Art.14 Cost). L’Art.27 Cost sul piano del trattamento garantisce la presunzione di
innocenza e l’impossibilità di misure cautelari prima dell’esito del processo (a meno di casi
eccezionali su disposto del GIP). Il GIP interviene per tutelare i diritti fondamentali su richiesta
del PM. Sorge un problema di competenza per territorio del GIP nel caso in cui il PM voglia
eseguire indagini non solo nel luogo del reato il GIP si dichiara incompetente per un
territorio che non si trova sotto la sua giurisdizione; il PM può chiedere al Gip avente
giurisdizione se ritiene che l’atto richiesto (es. richiesta di intercettazioni) sia fondamentale.
Nel passaggio tra indagini e dibattimento la maggior parte dei processi finisce nei giudizi
speciali, soprattutto con il patteggiamento e il rito abbreviato (insieme al decreto penale e
MAP). I giudizi speciali sono riti deflattivi, alleviano il carico del processo penale non facendo
arrivare al dibattimento. Il patteggiamento è un accordo sulla pena; con il rito abbreviato si è
giudicati dal GUP su richiesta dell’imputato (per tutti i reati tranne quelli puniti con
l’ergastolo).
Art.34 ss CPP – Ricusazione ed astensione.
Giudice terzo ed imparziale il giudice deve essere imparziale rispetto alle parti e terzo
rispetto all’oggetto del processo. Astensione e ricusazione sono istituti volti a garantire la
terzietà e l’imparzialità del giudice.
Incompatibilità: il giudice che ha pronunciato sentenza in un grado del procedimento non
può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi. Es. giudice che ha reso sentenza in primo
grado non può pronunciarsi in appello. Il GUP è incompatibile al giudice del dibattimento; il
GIP è incompatibile al GUP e al giudice del dibattimento. La Corte Costituzionale si è espressa
molte volte sull’Art.34 CPP in tema di incompatibilità, la sua idea di fondo è quella di ritenere
che vi sia incompatibilità solo laddove il giudice precedente abbia emesso una decisione sul
merito, manifestando il suo convincimento, precludendogli la possibilità di emettere un nuovo
convincimento in una fase successiva. Per ravvisarsi incompatibilità deve essere stato reso un
giudizio di merito all’interno dello stesso giudizio dal medesimo giudice.
Astensione: il giudice è obbligato ad astenersi dal giudizio se ha interesse nel procedimento;
se una delle parti o un difensore è creditore suo o di un suo famigliare; se è tutore, curatore,
procuratore o datore di lavoro di una delle parti o se lo sono uno dei suoi congiunti; se ha
manifestato un parere sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio delle sue funzioni; se
si trova in condizioni di incompatibilità; se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
Ricusazione: ha gli stessi presupposti dell’astensione tranne la lett. h) ovvero l’esistenza di
altre gravi ragioni di convenienza (non è possibile su richiesta delle parti poiché sarebbe
soggetta ad interpretazione troppo ampia). Per l’istanza di ricusazione il difensore necessita
della procura speciale.
Pubblico Ministero.
Il PM è l’organo che decide se fare o meno il processo. È un Ufficio previsto presso ogni Corte
Procura Generale presso la Corte di cassazione, Procura presso la Corte d’appello, Procura
della repubblica presso il Tribunale. Non vi è un ufficio presso il GdP perché il lavoro è
demandato alla Polizia giudiziaria. È l’organo che coordina e svolge le indagini. L’azione
panale viene esercitata alla fine della fase investigativa (per questo, tranne eccezioni, ciò che
viene raccolto durante le indagini non è utilizzabile nel processo). Il PM ha un grande potere,
che va quasi oltre al potere del giudicare. In altri paesi il PM è eletto oppure nominato a livello
politico, rispondendo del suo operato al Governo. Non è possibile fare processi per tutte le
notizie di reato che giungono alla procura poiché le risorse sono scarse.
L’Art.107 e 112 Cost si riferiscono al PM. La Costituzione ha introdotto il principio
dell’obbligatorietà dell’azione penale come derivato dalla soggezione del giudice soltanto alla
legge.
Il PM deve sempre fare indagini a carico e a discarico anche se abbiamo le indagini del
difensore e anche se quando passiamo alla fase del processo il PM assume la qualifica di
parte. Il PM può astenersi in certi casi ma non può essere ricusato; è un garante
dell’imparzialità nello svolgersi delle indagini.
La suddivisione verticale degli uffici della Procura, al di sopra dei quali vi è l’esecutivo, è
funzionale a coordinare le scelte di politica criminale a livello di sistema paese poiché non è
possibile perseguire tutti i reati.
L’organizzazione della Procura è funzionale a favorire le indagini ed a presentare l’accusa, per
questo il PM può essere sostituito durante il processo, diversamente dal giudice che deve
avere una continuità, e vi sono pool di PM, PM con competenze specifiche, gruppi di lavoro.
Ogni singola Procura deve redigere un “piano di intervento”, che deve essere approvato dal
CSM, privilegiando determinati reati e non altri cercando di allocare nel modo più efficiente
(anche a seconda della realtà territoriale) le risorse scarse disponibili. L’ufficio della Procura è
rappresentato dal Procuratore capo (titolare dell’azione penale), i
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