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Codice Penale Cortina di Carlo Enrico Paliero (oppure Giuffrè, la Tribuna, Cedam)

Manuale: Diritto Penale di Domenico Pulitanò (8 ed.) oppure Diritto Penale di Marinucci

Dolcini oppure Fiandacca e Musco oppure di F.Palazzo

Non saranno fatte: commisurazione delle pene, misure alternative, sanzioni

preventive, misure di sicurezza, misure preventive.

Mercoledì: 15-18/18.30

Giovedì: 11-13.30

DIRITTO PENALE: Sistema di precetti e sanzioni che ha la maggiore forza coercitiva,

perché è l’unico strumento che può portare alle sanzioni che limitano i diritti di libertà.

Il diritto penale ha categorie proprie e un lessico proprio molto specialistico, non

esistono sinonimi, ogni termine ha un suo specifico significato insostituibile.

02/10/19

Criteri generalissimi del sistema penale. Alcuni concetti e categorie penalistiche

valgono soltanto per la legge penale e non possono essere trasfuse in altri settori del

diritto.

Il diritto penale è uno strumento di tipo sanzionatorio, è l’unico sistema che può

adottare decisioni limitative dei diritti umani, attingendo alla libertà personale (diritto

fondamentale riconosciuto dalla Costituzione ma anche dai trattati internazionali).

Il Diritto Penale è un sotto-settore del diritto pubblico ed è il braccio armato

dell’ordinamento.

Tutte le norme presenti nel codice penale sono norme penali, tutta la normativa

complementare può contenere normative programmatiche ma anche leggi corredate

di sanzione, non solo norme penalistiche.

Servono dei criteri che consentono di riconoscere la portata penale di una norma in

qualsiasi contesto normativo in cui essa si trovi. Il criterio identificativo delle norme

penali è dato dallo strumento sanzionatorio e non dalle singole materie disciplinate dal

legislatore.

La sanzione ha un carattere identificativo del tipo di illecito. La sanzione ha un criterio

costitutivo del tipo di illecito. Quando il legislatore introduce una norma può introdurre

una sanzione che consiste nella detenzione, il termine reclusione identifica una norma

penale e più in profondo costituisce le norme penali. L’apparato sanzionatorio ha

carattere identificativo e costitutivo della norma penale.

Art.17 CP: elenco dei principali sistemi sanzionatori: pene per i delitti -> ergastolo,

reclusione, multa pene per le contravvenzioni -> arresto, ammenda

Delitti e contravvenzioni appartengono all’unico concetto di genere “reato”. I reati si

dividono in delitti e contravvenzioni.

Come facciamo a riconoscere un fatto di reato? Vi è abbinata una delle sanzioni

disciplinate dal codice; si tratta di un delitto se la pena è l’ergastolo, la reclusione o la

multa; si tratta di una contravvenzione se la pena è l’arresto o l’ammenda.

Il codice deve essere veicolo di chiarezza al fine di tutelare i consociati, per questo

disciplina con precisione i sistemi sanzionatori dividendo delitti (reati gravi) da

contravvenzioni (reati meno gravi).

ES. Art.575 “omicidio”, violazione più grave, descrizione minima “chiunque cagiona

(= provocare in qualsiasi modo possibile) la morte di un uomo è punito con la

reclusione non inferiore ad anni ventuno”. Vi è “reclusione” -> l’omicidio è un reato, è

un delitto.

c.1 Art.655 “radunata seviziosa” si parla di “arresto” -> è un reato, è una

contravvenzione.

Un illecito penale è riconoscibile perché corredato da una sanzione.

Le caratteristiche strutturali del sistema penale, che opera dall’antico testamento fino

ad oggi, attualmente si colloca in una rete normativa di tipo sovranazionale perché gli

Stati dell’UE comunicano tra loro. Molti crimini hanno carattere trans-nazionale

(traffico di droga, di armi, di persone) e prescinde dalla cooperazione tra stati la

riuscita della sanzione. I cittadini devono poi muoversi in una cornice comune con alla

base la DUDEC, la CEDU e la Carta di Nizza. Tutto ciò che è nella legislazione penale

può essere portato all’attenzione di una corte sovranazionale quando il singolo crede

di aver subito un pregiudizio dalla legislazione e giurisdizione interna. Il diritto penale

è chiamato a muoversi nell’orizzonte delle norme costituzionali ma anche

nell’orizzonte della CEDU. L’orizzonte in cui si muove il diritto penale è quindi sempre

più ampio di quello nazionale.

LE MACROCARATTERISTICHE DEL DIRITTO PENALE:

1. Il diritto penale è uno strumento coercitivo di diritto pubblico. Le norme penale

hanno natura pubblicistica e le norme hanno carattere coattivo, nessuna norma

civile né amministrativa permette a ogni cittadino di arrestare un individuo in

flagranza di reato. Questa scelta è coerente con l’impostazione generale del

nostro sistema giuridico, che affida allo stato il monopolio dell’uso della forza,

attraverso appunto il sistema penale. Non è pensabile alcuna azione mediatoria

(se non piccole negoziazioni con i patteggiamenti) né possibilità di rapporto

paritario. La persona soggetto di diritto è in posizione di sudditanza rispetto

all’ordinamento, vi sono però garanzie di tipo sostanziale (nel codice), di tipo

processuale o contenute nella CEDU. Si pone in confine con il sistema

sanzionatorio del diritto amministrativo (che ha un apparato sanzionatorio) che

però non può mai ledere il diritto della libertà personale (ammende o limitazioni

di diritti diversi dalla libertà).

La competenza ad irrogare le sanzioni penale appartiene al potere giudiziario

(magistratura) nel settore penale; le sanzioni amministrative vengono invece

irrogate dal potere esecutivo.

Il sistema penale crea un effetto di stigmatizzazione sociale, nei confronti di un

soggetto che è stato processato e ha subito una limitazione di tipo detentivo vi

è sempre una considerazione negativa. Chi ha subito una pena per aver violato

norme fondanti è etichettato come soggetto pericoloso, con sentimenti di

disapprovazione da parte della collettività con una sorta di marginalizzazione

sociale. La vera pena perpetua non è l’ergastolo ma l’etichettamento sociale nei

confronti di un soggetto condannato (“label approach”).

2. Il diritto penale è uno strumento reattivo, si attiva la macchina penalistica

dopo aver subito degli input, il diritto civile invece opera costantemente e da

sempre durante l’esistenza. Se qualcuno viola una norma penale e commette un

reato il diritto penale si attiva. Il diritto penale intrattiene con la criminalità un

rapporto duplice: il diritto penale esiste perché vi è la criminalità, è ciò che

origina il diritto penale (esiste in quanto vi è qualcosa che gli preesiste, la

violazione di norme tabùistiche che sono ritenute fondamentali, come

l’uccisione di un membro di una comunità, il furto, il sacrilegio, l’incesto in

comunità semplici -> queste poche norme fondative richiedono se violate una

reazione della comunità). Il sistema penale è un prodotto culturale (come la

guerra, nata nel neolitico quando i nomadi diventarono stanziari e difendevano i

confini, non è connaturata all’uomo). Ogni comunità esprime il proprio quadro di

valori e quando ritiene che delle norme siano fondamentali per l’esistenza della

comunità stessa, le presidia con un sistema correttivo. Il sistema penale nasce

perché vi è un comportamento deviante che si allontana dagli standard morali

della comunità. La funzione del diritto penale è quella di contenere e ridurre il

fenomeno della criminalità e di mantenerlo al di sotto di livelli fisiologici. Ogni

paese esprime forme di criminalità che sono peculiari rispetto a una comunità

stanziata in un certo territorio ma non esistono comunità prive di criminalità.

Diritto Penale e criminalità sono in un rapporto bidirezionale, da un lato il diritto

penale è in posizione di contenimento, dall’altro dipende dalla criminalità.

3. Il Diritto Penale è uno strumento valutativo, il diritto civile, tendenzialmente è

uno strumento neutro e non prende posizioni. Il sistema penale identifica una

norma di comportamento e la valuta, è come se dice che le azioni disciplinate

dalle norme incriminatrici sono valutate negativamente. Le norme penali

esprimono comportamenti non accettati dall’ordinamento, esprime una

valutazione in termini di disvalore dei vari comportamenti che incrimina. Ci fa

capire quanto è disvoluta una norma in base alla gravità della sanzione. Il diritto

penale è uno strumento valutativo che disciplina le controversie a sfavore di

una parte e a favore di un altro, valutando negativamente l’autore del reato e

valutando positivamente la vittima -> tipico di un modello intrinsicamente

valutativo. Il sistema può però costruire sistemi bilateralmente illeciti come ad

es. la corruzione dove la vittima è immateriale (la P.A. che raramente si

costituisce parte civile). A volte le vittime sono multiple, immateriali o diffuse

(random) oltre che alle classiche vittime in carne ed ossa (tra cui vittime

preferenziali). Il diritto penale si fornisce di sistemi criminologici per costruire le

norme penali.

4. Il Diritto Penale è uno strumento lesivo di diritti individuali, perché ogni volta

che l’apparato penale si muove lede dei diritti dell’individuo, comporta un

deterioramento dello status personale dei soggetti (stigmatizzazione sociale) e

lacera delle dinamiche pur tutelate dall’ordinamento es. famiglia perde il capo

famiglia fonte di reddito perché incriminato e vengono subite lesioni dai

famigliari (non colpevoli). Oltre al costo sociale diretto vi sono una serie di costi

sociali indiretti che si concretizzano nei mancati profitti che la società perde a

causa dell’incarcerazione del reo, che ha una capacità produttiva per la crescita

collettiva. La pena, lesiva di diritti (o distruttiva), è uno strumento

estremamente costoso e i benefici devono superare i costi di applicazione. Dalle

analisi costi-benefici applicate al sistema penale è emerso che le pene più

costose sono quelle con meno benefici (analisi anche di economisti). Es.

l’ergastolo detiene una detenzione lunga e quindi può essere molto costosa; la

pena di morte è la più costosa, non è immediata (costi di un’esecuzione di pene

detentive) e poi vi sono i costi delle strutture, del supporto psicologico, degli

addetti…

Scala di costosità (gerarchia di pene costose): pena di morte, ergastolo, pene

detentive, pene pecuniarie (macchina inefficace di riscossione), lavori

socialmente utili (costi dei servizi sociali), misure non custodiali (affidamento in

prova ai servizi sociali).

Che tipo di benefici ci si aspettano dalle sanzioni penali? Comprensione del fatto

criminoso connesso per non ricadere nella commissione del reato (diminuzione

della recidiva), reinserimento sociale a fini benefici, rieducazione, effetto di

deterrenza (distogliere la generalità dei consociati dal compiere i reati). In Italia

vi sono circa 190 penitenziari con circa 60.000 detenuti con un significativo

tasso di sovraffollamento e con solo 200 criminali economici (colletti bianchi) il

resto criminalità comune, volenti, di stampo mafioso per lo più stranieri (si è

riempito le carceri di marginalità). In genere il 68% delle persone che sconta

una pena detentiva torna a delinquere (recidiva), il 18% nei soggetti affidati in

prova ai servizi sociali. In media un detenuto costa circa 134 euro al giorno, per

avere circa il 68% di recidiva. L’analisi costi-benefici applicata al diritto da una

serie di risultati che sono stati tradotti in materia criminale. Rispetto alla scala

delle sanzioni fatta rispetto ai costi i benefici hanno un andamento inverso ->

quanto più la sanzione è costosa tanto più produrrà benefici scarsi. A livelli

elevati di costi si abbinano benefici molto modest, a livelli bassi di costi si

abbinano benefici più elevati. Vi sono poi norme con valore molto simbolico per

la società che aiutano a tenere in piedi il sistema.

“extrema ratio di tutela”,

5. Il Diritto Penale è uno strumento di prima di arrivare a

formalizzare una norma penale occorre vedere se lo stesso risultato può essere

ottenuto attraverso altri rami del diritto: illeciti amministrativi o illeciti civili. Il

primo criterio a disposizione del legislatore per orientarsi nella formazione di

norme penali è la Costituzione che indica ciò che va tutelato (integrità dello

stato e sotto-articolazione, potere giudiziario, P.A., famiglia, persona) offrendoci

una tavola di valori presidiati dal diritto penale con sanzioni quando vi sono

lesioni molto evidenti; il Codice non disciplina per esempio il dato informatico

(nato dopo il 1930) che non è neanche nella costituzione ma essendo diventato

un bene meritevole di tutela l’ordinamento ha normato i casi, reati che

sembravano estinti sono diventati attuali (es. nuove forme di schiavitù), altri

reati come il duello sono del tutto tramontati. Il diritto penale è un prodotto

culturale e la sua portata varia al variare del tempo. Il diritto penale si può

modulare per costruire risposte a fenomeni che nel tempo si presentano

secondo forme e modelli differenti. Non basta la Costituzione come criterio di

orientamento se un fatto sia meritevole o meno di tutela penale. Il giurista

tedesco Hassener elabora un modello teorico dicendo che un legislatore attento

dovrebbe guardare 3 parametri diversi per decidere se tutelare penalmente o

meno una situazione: 1) importanza/meritevolezza del bene (es. vita serve il

diritto penale); 2) intensità della minaccia verso il bene (quanto il bene è messo

in pericolo); 3) frequenza della lesione (tangentopoli e mani pulite con inchieste

che hanno scoperchiato un livello di corruzione diffuso, sistemico,

autoreplicante e opaco che è emerso come capillare quando si è iniziato a

parlare -> il bene dell’imparzialità era sottoposto a pressione altissima e con

frequenze elevate). Il diritto penale non è un dogma razionale ma è un prodotto

culturale, variabile, che vede alcuni baluardi invalicabili nella normativa

internazionale per evitare che il soggetto diventi vittima dell’ordinamento (per

violazione dell’art.3 CEDU sulla tortura, trattamenti degradanti e inumani l’Italia

riceve sanzioni dalla Corte Europea molto elevate dovute al sovraffollamento).

Un buon diritto penale è sostenuto da una chiara politica criminale e sostenuto

da una capacità del sistema di applicare le pene che minaccia. Il sistema

creando il sistema delle sliding doors (entrata e rientrata nel sistema

penitenziario) crea un circolo sfavorevole dal profilo economico e giudiziario.

(Libro di Zingring e Garland sulla pena di morte. Libro di Hassener “perché punire il

necessario”. Beccaria “Dei delitti e delle Pene”. “Dubbio e perdono” Marta Nusband.

“Mosè. Eschilo. Sofocle” sulle radici della giustizia)

Politica criminale: insieme dei mezzi che lo stato utilizza per abbassare il livello della

criminalità e per la riduzione del disagio sociale. Non coincide con la politica penale

che rispecchia il sistema sanzionatorio.

09/10/19

Il problema della legittimazione delle sanzioni è collegato con la legittimazione stessa

del sistema penale. Il diritto penale è una spada a doppio

Il diritto penale è un sistema lesivo di diritti -> “

taglio” (metafora giurista tedesco Franz Von Liszt) perché protegge beni giuridici

andando a ledere altri beni giuridici.

Da ciò discendono alcune linee guida di politica criminale tra cui il principio di

“extrema ratio di tutela” (ultima ratio di tutela) perché essendo uno strumento costoso

sia in termini economici che in termini individuali e sociali deve essere dosato con

parsimonia. Bisogna riservare il diritto penale solo a quel nucleo di comportamenti che

destabilizzano la collettività e l’opinione pubblica generando allarme sociale,

comportamenti intollerabili per la prosecuzione della convivenza pacifica. Quando si

sceglie di utilizzare il diritto penale deve essere una scelta culturalmente motivata,

comportamenti che variano nel tempo e nelle culture (variazioni diacroniche e

sincroniche). Es. la pena di morte è una scelta criminale che varia nel tempo e

sincronicamente (tempo fa era prevista ora non è più prevista ma in alcuni stati si).

Da ciò discende che lo strumento penalistico deve essere usato poco, si utilizza

l’illecito amministrativo e il torto civile quando la lesione dei diritti non è tale da

richiedere l’intervento del sistema penalistico.

Il diritto penale serve generalmente per reprimere comportamenti con una

componente violenta e di spoglio di proprietà; un altro elemento per scegliere il diritto

penale è l’inefficacia degli altri sistemi di sanzione (torto civile e illecito amministrativo

sono inefficaci con alcune fattispecie di reato).

“Principio di frammentarietà”: l’omicidio in tutte le sue forme aggravate e come

elemento aggravante di un altro reato è sempre incriminato, quando è in gioco la vita

umana il diritto penale interviene sempre, il nostro sistema tutela la vita a 360 gradi.

Quando ci si sposta di rango e si guarda un diritto importante ma non tanto quanto la

vita il diritto penale rende una tutela in modo frammentario. Il diritto penale incrimina

tutti i reati dolosi (con una specifica volontà di danneggiamento) disciplinando

condotte specifiche e non tutte le condotte. Tanto più il bene giuridico è importante

tanto più la tutela sarà generale, tan

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simone.copes.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Mannozzi Grazia.
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