Codice Penale Cortina di Carlo Enrico Paliero (oppure Giuffrè, la Tribuna, Cedam)
Manuale: Diritto Penale di Domenico Pulitanò (8 ed.) oppure Diritto Penale di Marinucci
Dolcini oppure Fiandacca e Musco oppure di F.Palazzo
Non saranno fatte: commisurazione delle pene, misure alternative, sanzioni
preventive, misure di sicurezza, misure preventive.
Mercoledì: 15-18/18.30
Giovedì: 11-13.30
DIRITTO PENALE: Sistema di precetti e sanzioni che ha la maggiore forza coercitiva,
perché è l’unico strumento che può portare alle sanzioni che limitano i diritti di libertà.
Il diritto penale ha categorie proprie e un lessico proprio molto specialistico, non
esistono sinonimi, ogni termine ha un suo specifico significato insostituibile.
02/10/19
Criteri generalissimi del sistema penale. Alcuni concetti e categorie penalistiche
valgono soltanto per la legge penale e non possono essere trasfuse in altri settori del
diritto.
Il diritto penale è uno strumento di tipo sanzionatorio, è l’unico sistema che può
adottare decisioni limitative dei diritti umani, attingendo alla libertà personale (diritto
fondamentale riconosciuto dalla Costituzione ma anche dai trattati internazionali).
Il Diritto Penale è un sotto-settore del diritto pubblico ed è il braccio armato
dell’ordinamento.
Tutte le norme presenti nel codice penale sono norme penali, tutta la normativa
complementare può contenere normative programmatiche ma anche leggi corredate
di sanzione, non solo norme penalistiche.
Servono dei criteri che consentono di riconoscere la portata penale di una norma in
qualsiasi contesto normativo in cui essa si trovi. Il criterio identificativo delle norme
penali è dato dallo strumento sanzionatorio e non dalle singole materie disciplinate dal
legislatore.
La sanzione ha un carattere identificativo del tipo di illecito. La sanzione ha un criterio
costitutivo del tipo di illecito. Quando il legislatore introduce una norma può introdurre
una sanzione che consiste nella detenzione, il termine reclusione identifica una norma
penale e più in profondo costituisce le norme penali. L’apparato sanzionatorio ha
carattere identificativo e costitutivo della norma penale.
Art.17 CP: elenco dei principali sistemi sanzionatori: pene per i delitti -> ergastolo,
reclusione, multa pene per le contravvenzioni -> arresto, ammenda
Delitti e contravvenzioni appartengono all’unico concetto di genere “reato”. I reati si
dividono in delitti e contravvenzioni.
Come facciamo a riconoscere un fatto di reato? Vi è abbinata una delle sanzioni
disciplinate dal codice; si tratta di un delitto se la pena è l’ergastolo, la reclusione o la
multa; si tratta di una contravvenzione se la pena è l’arresto o l’ammenda.
Il codice deve essere veicolo di chiarezza al fine di tutelare i consociati, per questo
disciplina con precisione i sistemi sanzionatori dividendo delitti (reati gravi) da
contravvenzioni (reati meno gravi).
ES. Art.575 “omicidio”, violazione più grave, descrizione minima “chiunque cagiona
(= provocare in qualsiasi modo possibile) la morte di un uomo è punito con la
reclusione non inferiore ad anni ventuno”. Vi è “reclusione” -> l’omicidio è un reato, è
un delitto.
c.1 Art.655 “radunata seviziosa” si parla di “arresto” -> è un reato, è una
contravvenzione.
Un illecito penale è riconoscibile perché corredato da una sanzione.
Le caratteristiche strutturali del sistema penale, che opera dall’antico testamento fino
ad oggi, attualmente si colloca in una rete normativa di tipo sovranazionale perché gli
Stati dell’UE comunicano tra loro. Molti crimini hanno carattere trans-nazionale
(traffico di droga, di armi, di persone) e prescinde dalla cooperazione tra stati la
riuscita della sanzione. I cittadini devono poi muoversi in una cornice comune con alla
base la DUDEC, la CEDU e la Carta di Nizza. Tutto ciò che è nella legislazione penale
può essere portato all’attenzione di una corte sovranazionale quando il singolo crede
di aver subito un pregiudizio dalla legislazione e giurisdizione interna. Il diritto penale
è chiamato a muoversi nell’orizzonte delle norme costituzionali ma anche
nell’orizzonte della CEDU. L’orizzonte in cui si muove il diritto penale è quindi sempre
più ampio di quello nazionale.
LE MACROCARATTERISTICHE DEL DIRITTO PENALE:
1. Il diritto penale è uno strumento coercitivo di diritto pubblico. Le norme penale
hanno natura pubblicistica e le norme hanno carattere coattivo, nessuna norma
civile né amministrativa permette a ogni cittadino di arrestare un individuo in
flagranza di reato. Questa scelta è coerente con l’impostazione generale del
nostro sistema giuridico, che affida allo stato il monopolio dell’uso della forza,
attraverso appunto il sistema penale. Non è pensabile alcuna azione mediatoria
(se non piccole negoziazioni con i patteggiamenti) né possibilità di rapporto
paritario. La persona soggetto di diritto è in posizione di sudditanza rispetto
all’ordinamento, vi sono però garanzie di tipo sostanziale (nel codice), di tipo
processuale o contenute nella CEDU. Si pone in confine con il sistema
sanzionatorio del diritto amministrativo (che ha un apparato sanzionatorio) che
però non può mai ledere il diritto della libertà personale (ammende o limitazioni
di diritti diversi dalla libertà).
La competenza ad irrogare le sanzioni penale appartiene al potere giudiziario
(magistratura) nel settore penale; le sanzioni amministrative vengono invece
irrogate dal potere esecutivo.
Il sistema penale crea un effetto di stigmatizzazione sociale, nei confronti di un
soggetto che è stato processato e ha subito una limitazione di tipo detentivo vi
è sempre una considerazione negativa. Chi ha subito una pena per aver violato
norme fondanti è etichettato come soggetto pericoloso, con sentimenti di
disapprovazione da parte della collettività con una sorta di marginalizzazione
sociale. La vera pena perpetua non è l’ergastolo ma l’etichettamento sociale nei
confronti di un soggetto condannato (“label approach”).
2. Il diritto penale è uno strumento reattivo, si attiva la macchina penalistica
dopo aver subito degli input, il diritto civile invece opera costantemente e da
sempre durante l’esistenza. Se qualcuno viola una norma penale e commette un
reato il diritto penale si attiva. Il diritto penale intrattiene con la criminalità un
rapporto duplice: il diritto penale esiste perché vi è la criminalità, è ciò che
origina il diritto penale (esiste in quanto vi è qualcosa che gli preesiste, la
violazione di norme tabùistiche che sono ritenute fondamentali, come
l’uccisione di un membro di una comunità, il furto, il sacrilegio, l’incesto in
comunità semplici -> queste poche norme fondative richiedono se violate una
reazione della comunità). Il sistema penale è un prodotto culturale (come la
guerra, nata nel neolitico quando i nomadi diventarono stanziari e difendevano i
confini, non è connaturata all’uomo). Ogni comunità esprime il proprio quadro di
valori e quando ritiene che delle norme siano fondamentali per l’esistenza della
comunità stessa, le presidia con un sistema correttivo. Il sistema penale nasce
perché vi è un comportamento deviante che si allontana dagli standard morali
della comunità. La funzione del diritto penale è quella di contenere e ridurre il
fenomeno della criminalità e di mantenerlo al di sotto di livelli fisiologici. Ogni
paese esprime forme di criminalità che sono peculiari rispetto a una comunità
stanziata in un certo territorio ma non esistono comunità prive di criminalità.
Diritto Penale e criminalità sono in un rapporto bidirezionale, da un lato il diritto
penale è in posizione di contenimento, dall’altro dipende dalla criminalità.
3. Il Diritto Penale è uno strumento valutativo, il diritto civile, tendenzialmente è
uno strumento neutro e non prende posizioni. Il sistema penale identifica una
norma di comportamento e la valuta, è come se dice che le azioni disciplinate
dalle norme incriminatrici sono valutate negativamente. Le norme penali
esprimono comportamenti non accettati dall’ordinamento, esprime una
valutazione in termini di disvalore dei vari comportamenti che incrimina. Ci fa
capire quanto è disvoluta una norma in base alla gravità della sanzione. Il diritto
penale è uno strumento valutativo che disciplina le controversie a sfavore di
una parte e a favore di un altro, valutando negativamente l’autore del reato e
valutando positivamente la vittima -> tipico di un modello intrinsicamente
valutativo. Il sistema può però costruire sistemi bilateralmente illeciti come ad
es. la corruzione dove la vittima è immateriale (la P.A. che raramente si
costituisce parte civile). A volte le vittime sono multiple, immateriali o diffuse
(random) oltre che alle classiche vittime in carne ed ossa (tra cui vittime
preferenziali). Il diritto penale si fornisce di sistemi criminologici per costruire le
norme penali.
4. Il Diritto Penale è uno strumento lesivo di diritti individuali, perché ogni volta
che l’apparato penale si muove lede dei diritti dell’individuo, comporta un
deterioramento dello status personale dei soggetti (stigmatizzazione sociale) e
lacera delle dinamiche pur tutelate dall’ordinamento es. famiglia perde il capo
famiglia fonte di reddito perché incriminato e vengono subite lesioni dai
famigliari (non colpevoli). Oltre al costo sociale diretto vi sono una serie di costi
sociali indiretti che si concretizzano nei mancati profitti che la società perde a
causa dell’incarcerazione del reo, che ha una capacità produttiva per la crescita
collettiva. La pena, lesiva di diritti (o distruttiva), è uno strumento
estremamente costoso e i benefici devono superare i costi di applicazione. Dalle
analisi costi-benefici applicate al sistema penale è emerso che le pene più
costose sono quelle con meno benefici (analisi anche di economisti). Es.
l’ergastolo detiene una detenzione lunga e quindi può essere molto costosa; la
pena di morte è la più costosa, non è immediata (costi di un’esecuzione di pene
detentive) e poi vi sono i costi delle strutture, del supporto psicologico, degli
addetti…
Scala di costosità (gerarchia di pene costose): pena di morte, ergastolo, pene
detentive, pene pecuniarie (macchina inefficace di riscossione), lavori
socialmente utili (costi dei servizi sociali), misure non custodiali (affidamento in
prova ai servizi sociali).
Che tipo di benefici ci si aspettano dalle sanzioni penali? Comprensione del fatto
criminoso connesso per non ricadere nella commissione del reato (diminuzione
della recidiva), reinserimento sociale a fini benefici, rieducazione, effetto di
deterrenza (distogliere la generalità dei consociati dal compiere i reati). In Italia
vi sono circa 190 penitenziari con circa 60.000 detenuti con un significativo
tasso di sovraffollamento e con solo 200 criminali economici (colletti bianchi) il
resto criminalità comune, volenti, di stampo mafioso per lo più stranieri (si è
riempito le carceri di marginalità). In genere il 68% delle persone che sconta
una pena detentiva torna a delinquere (recidiva), il 18% nei soggetti affidati in
prova ai servizi sociali. In media un detenuto costa circa 134 euro al giorno, per
avere circa il 68% di recidiva. L’analisi costi-benefici applicata al diritto da una
serie di risultati che sono stati tradotti in materia criminale. Rispetto alla scala
delle sanzioni fatta rispetto ai costi i benefici hanno un andamento inverso ->
quanto più la sanzione è costosa tanto più produrrà benefici scarsi. A livelli
elevati di costi si abbinano benefici molto modest, a livelli bassi di costi si
abbinano benefici più elevati. Vi sono poi norme con valore molto simbolico per
la società che aiutano a tenere in piedi il sistema.
“extrema ratio di tutela”,
5. Il Diritto Penale è uno strumento di prima di arrivare a
formalizzare una norma penale occorre vedere se lo stesso risultato può essere
ottenuto attraverso altri rami del diritto: illeciti amministrativi o illeciti civili. Il
primo criterio a disposizione del legislatore per orientarsi nella formazione di
norme penali è la Costituzione che indica ciò che va tutelato (integrità dello
stato e sotto-articolazione, potere giudiziario, P.A., famiglia, persona) offrendoci
una tavola di valori presidiati dal diritto penale con sanzioni quando vi sono
lesioni molto evidenti; il Codice non disciplina per esempio il dato informatico
(nato dopo il 1930) che non è neanche nella costituzione ma essendo diventato
un bene meritevole di tutela l’ordinamento ha normato i casi, reati che
sembravano estinti sono diventati attuali (es. nuove forme di schiavitù), altri
reati come il duello sono del tutto tramontati. Il diritto penale è un prodotto
culturale e la sua portata varia al variare del tempo. Il diritto penale si può
modulare per costruire risposte a fenomeni che nel tempo si presentano
secondo forme e modelli differenti. Non basta la Costituzione come criterio di
orientamento se un fatto sia meritevole o meno di tutela penale. Il giurista
tedesco Hassener elabora un modello teorico dicendo che un legislatore attento
dovrebbe guardare 3 parametri diversi per decidere se tutelare penalmente o
meno una situazione: 1) importanza/meritevolezza del bene (es. vita serve il
diritto penale); 2) intensità della minaccia verso il bene (quanto il bene è messo
in pericolo); 3) frequenza della lesione (tangentopoli e mani pulite con inchieste
che hanno scoperchiato un livello di corruzione diffuso, sistemico,
autoreplicante e opaco che è emerso come capillare quando si è iniziato a
parlare -> il bene dell’imparzialità era sottoposto a pressione altissima e con
frequenze elevate). Il diritto penale non è un dogma razionale ma è un prodotto
culturale, variabile, che vede alcuni baluardi invalicabili nella normativa
internazionale per evitare che il soggetto diventi vittima dell’ordinamento (per
violazione dell’art.3 CEDU sulla tortura, trattamenti degradanti e inumani l’Italia
riceve sanzioni dalla Corte Europea molto elevate dovute al sovraffollamento).
Un buon diritto penale è sostenuto da una chiara politica criminale e sostenuto
da una capacità del sistema di applicare le pene che minaccia. Il sistema
creando il sistema delle sliding doors (entrata e rientrata nel sistema
penitenziario) crea un circolo sfavorevole dal profilo economico e giudiziario.
(Libro di Zingring e Garland sulla pena di morte. Libro di Hassener “perché punire il
necessario”. Beccaria “Dei delitti e delle Pene”. “Dubbio e perdono” Marta Nusband.
“Mosè. Eschilo. Sofocle” sulle radici della giustizia)
Politica criminale: insieme dei mezzi che lo stato utilizza per abbassare il livello della
criminalità e per la riduzione del disagio sociale. Non coincide con la politica penale
che rispecchia il sistema sanzionatorio.
09/10/19
Il problema della legittimazione delle sanzioni è collegato con la legittimazione stessa
del sistema penale. Il diritto penale è una spada a doppio
Il diritto penale è un sistema lesivo di diritti -> “
taglio” (metafora giurista tedesco Franz Von Liszt) perché protegge beni giuridici
andando a ledere altri beni giuridici.
Da ciò discendono alcune linee guida di politica criminale tra cui il principio di
“extrema ratio di tutela” (ultima ratio di tutela) perché essendo uno strumento costoso
sia in termini economici che in termini individuali e sociali deve essere dosato con
parsimonia. Bisogna riservare il diritto penale solo a quel nucleo di comportamenti che
destabilizzano la collettività e l’opinione pubblica generando allarme sociale,
comportamenti intollerabili per la prosecuzione della convivenza pacifica. Quando si
sceglie di utilizzare il diritto penale deve essere una scelta culturalmente motivata,
comportamenti che variano nel tempo e nelle culture (variazioni diacroniche e
sincroniche). Es. la pena di morte è una scelta criminale che varia nel tempo e
sincronicamente (tempo fa era prevista ora non è più prevista ma in alcuni stati si).
Da ciò discende che lo strumento penalistico deve essere usato poco, si utilizza
l’illecito amministrativo e il torto civile quando la lesione dei diritti non è tale da
richiedere l’intervento del sistema penalistico.
Il diritto penale serve generalmente per reprimere comportamenti con una
componente violenta e di spoglio di proprietà; un altro elemento per scegliere il diritto
penale è l’inefficacia degli altri sistemi di sanzione (torto civile e illecito amministrativo
sono inefficaci con alcune fattispecie di reato).
“Principio di frammentarietà”: l’omicidio in tutte le sue forme aggravate e come
elemento aggravante di un altro reato è sempre incriminato, quando è in gioco la vita
umana il diritto penale interviene sempre, il nostro sistema tutela la vita a 360 gradi.
Quando ci si sposta di rango e si guarda un diritto importante ma non tanto quanto la
vita il diritto penale rende una tutela in modo frammentario. Il diritto penale incrimina
tutti i reati dolosi (con una specifica volontà di danneggiamento) disciplinando
condotte specifiche e non tutte le condotte. Tanto più il bene giuridico è importante
tanto più la tutela sarà generale, tan
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