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C
3. onvoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori
intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza che fissa entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la
deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra
gli offerenti;
P
4. revede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per
il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione,
la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti
nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche,
nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161 ter delle
;
disposizioni per l'attuazione del presente codice
VI. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l'immobile
al migliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare
entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 587.
VII. Si applica l'articolo 585.
VIII. Se il prezzo non è depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra
ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell'esecuzione con
decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma.
IX. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto
con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario.
X. Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile
mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di
quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie ai sensi dell'articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto
al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel
fascicolo della procedura.
5) La delega delle operazioni di vendita
Art. 591-bis c.p.c. Delega delle operazioni di vendita
I. Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza
con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma,
delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato
ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di
vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con
la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle
operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle
offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla
gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569,
quarto comma.
II. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere
direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.
III. Il professionista delegato provvede:
1. Alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo
comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal
giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle
disposizioni di attuazione del presente codice;
2. Agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576,
secondo comma;
3. Alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori
adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4. Alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma
dell'articolo 581;
5. A ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6. Sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7. Sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma;
8. Alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9. Alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10. Ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11. Alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti
volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice
dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12. Alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell'articolo 596;
13. Ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di
ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha
luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti
da cui sono pervenute le somme accreditate.
Ricorso al giudice dell’esecuzione
Art. 591-ter c.p.c.
I. Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista
delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
II. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli
interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine
perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il
ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione,
concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
III. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con
ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.
11 marzo 2024 Lezione n. 12 Effetti della vendita forzata e della assegnazione
- Il problema della natura giuridica della vendita forzata
Nella vigenza del vecchio codice del 1865, la differenza strutturale tra vendita di diritto
comune e vendita forzata (in quest’ultima non vi è la volontà del debitore esecutato ma il
decreto dell’organo dell’esecuzione) aveva fatto nascere il quesito se fosse applicabile alla
vendita forzata la disciplina degli effetti della vendita di diritto comune. In particolare ci
si chiedeva se la vendita forzata potesse essere impugnata per nullità, se vi fosse la
responsabilità per evizione e la garanzia per i vizi della cosa.
Le teorie dominanti erano essenzialmente due.
Una prima tesi, c.d. contrattualistica, tendeva a ricondurre la vendita forzata nella vendita
ordinaria, applicandovi, dunque, la medesima disciplina. Una seconda tesi, c.d.
pubblicistica, tendeva invece a differenziare la vendita forzata da quella di diritto comune
e ad applicarvi, perciò, una diversa disciplina.
Con il nuovo codice il problema ha perso di attualità in quanto il legislatore ha
espressamente disciplinato nel codice civile quali sono gli effetti della vendita forzata.
Norme applicabili all’assegnazione forzata
Art. 2925 c.c.
I. Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione
forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
- La natura traslativa della vendita forzata
Art. 2919 c.c. Effetto traslativo della vendita forzata
I. La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a
colui che ha subìto l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i
diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori intervenuti nell'esecuzione.
La vendita forzata, non diversamente dalla vendita di diritto comune, determina un
derivativo e dunque l’acquirente non può acquistare diritti che non
acquisto a titolo
appartenevano all’esecutato.
Esempio: Tizio pignora un immobile a Caio, debitore esecutato, ritenendo,
evidentemente, che Caio sia il proprietario del bene stesso, in quanto risultante dagli stessi
registri immobiliari.
In realtà, però, Caio non è il vero proprietario in quanto un terzo, Sempronio, ha usucapito
l’immobile.
In seguito al pignoramento il bene viene aggiudicato e venduto a Mevio che paga il prezzo
e trascrive il suo decreto di trasferimento contro Caio.
In questo caso la vendita forzata non pregiudica il diritto di Sempronio che rimane
proprietario del bene, in quanto Mevio ha acquistato da chi non era proprietario, ed ha
diritto di rivendicarlo nei confronti di Mevio.
La stessa cosa sarebbe accaduta con una vendita ordinaria; Mevio non avrebbe acquistato
nulla e Sempronio non avrebbe perso il proprio diritto.
I diritti oggetto dell’acquisto da parte dell’aggiudicatario: irrilevanza degli atti
- successivi al pignoramento
Art. 2919 c.c. Effetto traslativo della vendita forzata
I. La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a
colui che ha subìto l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i
diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori intervenuti nell'esecuzione.
La vendita forzata, non diversamente dalla vendita di diritto comune, determina un
acquisto a titolo derivativo e dunque l’acquirente non può acquistare diritti che non
appartenevano all’esecutato.
Esempio: Tizio pignora un immobile a Caio, debitore esecutato, ritenendo,
evidentemente, che Caio sia il proprietario del bene stesso, in quanto risultante dagli stessi
registri immobiliari.
In realtà, però, Caio non è il vero proprietario in quanto un terzo, Sempronio, ha usucapito
l’immobile.
In seguito al pignoramento il bene viene aggiudicato e venduto a Mevio che paga il prezzo
e trascrive il suo decreto di trasferimento contro Caio.
In questo caso la vendita forzata non pregiudica il diritto di Sempronio che