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C

3. onvoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori

intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza che fissa entro

quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la

deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra

gli offerenti;

P

4. revede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per

il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione,

la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti

nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche,

nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161 ter delle

;

disposizioni per l'attuazione del presente codice

VI. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l'immobile

al migliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare

entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 587.

VII. Si applica l'articolo 585.

VIII. Se il prezzo non è depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra

ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell'esecuzione con

decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi

dell'articolo 569, terzo comma.

IX. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto

con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario.

X. Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile

mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di

quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni

ipotecarie ai sensi dell'articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto

al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel

fascicolo della procedura.

5) La delega delle operazioni di vendita

Art. 591-bis c.p.c. Delega delle operazioni di vendita

I. Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza

con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma,

delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato

ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle

disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di

vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con

la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle

operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle

offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla

gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569,

quarto comma.

II. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere

direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

III. Il professionista delegato provvede:

1. Alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo

comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal

giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note

depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle

disposizioni di attuazione del presente codice;

2. Agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576,

secondo comma;

3. Alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori

adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4. Alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma

dell'articolo 581;

5. A ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6. Sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del

prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7. Sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma;

8. Alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove

offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9. Alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10. Ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o

dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11. Alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura

catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a

pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti

volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di

cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie

conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice

dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12. Alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al

giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,

provvede ai sensi dell'articolo 596;

13. Ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di

ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato

alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha

luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti

da cui sono pervenute le somme accreditate.

 Ricorso al giudice dell’esecuzione

Art. 591-ter c.p.c.

I. Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista

delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.

II. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli

interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine

perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il

ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione,

concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

III. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con

ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.

  

11 marzo 2024 Lezione n. 12 Effetti della vendita forzata e della assegnazione

- Il problema della natura giuridica della vendita forzata

Nella vigenza del vecchio codice del 1865, la differenza strutturale tra vendita di diritto

comune e vendita forzata (in quest’ultima non vi è la volontà del debitore esecutato ma il

decreto dell’organo dell’esecuzione) aveva fatto nascere il quesito se fosse applicabile alla

vendita forzata la disciplina degli effetti della vendita di diritto comune. In particolare ci

si chiedeva se la vendita forzata potesse essere impugnata per nullità, se vi fosse la

responsabilità per evizione e la garanzia per i vizi della cosa.

Le teorie dominanti erano essenzialmente due.

Una prima tesi, c.d. contrattualistica, tendeva a ricondurre la vendita forzata nella vendita

ordinaria, applicandovi, dunque, la medesima disciplina. Una seconda tesi, c.d.

pubblicistica, tendeva invece a differenziare la vendita forzata da quella di diritto comune

e ad applicarvi, perciò, una diversa disciplina.

Con il nuovo codice il problema ha perso di attualità in quanto il legislatore ha

espressamente disciplinato nel codice civile quali sono gli effetti della vendita forzata.

 Norme applicabili all’assegnazione forzata

Art. 2925 c.c.

I. Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione

forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

- La natura traslativa della vendita forzata

Art. 2919 c.c. Effetto traslativo della vendita forzata

I. La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a

colui che ha subìto l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i

diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei

creditori intervenuti nell'esecuzione.

La vendita forzata, non diversamente dalla vendita di diritto comune, determina un

derivativo e dunque l’acquirente non può acquistare diritti che non

acquisto a titolo

appartenevano all’esecutato.

Esempio: Tizio pignora un immobile a Caio, debitore esecutato, ritenendo,

evidentemente, che Caio sia il proprietario del bene stesso, in quanto risultante dagli stessi

registri immobiliari.

In realtà, però, Caio non è il vero proprietario in quanto un terzo, Sempronio, ha usucapito

l’immobile.

In seguito al pignoramento il bene viene aggiudicato e venduto a Mevio che paga il prezzo

e trascrive il suo decreto di trasferimento contro Caio.

In questo caso la vendita forzata non pregiudica il diritto di Sempronio che rimane

proprietario del bene, in quanto Mevio ha acquistato da chi non era proprietario, ed ha

diritto di rivendicarlo nei confronti di Mevio.

La stessa cosa sarebbe accaduta con una vendita ordinaria; Mevio non avrebbe acquistato

nulla e Sempronio non avrebbe perso il proprio diritto.

I diritti oggetto dell’acquisto da parte dell’aggiudicatario: irrilevanza degli atti

- successivi al pignoramento

Art. 2919 c.c. Effetto traslativo della vendita forzata

I. La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a

colui che ha subìto l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i

diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei

creditori intervenuti nell'esecuzione.

La vendita forzata, non diversamente dalla vendita di diritto comune, determina un

acquisto a titolo derivativo e dunque l’acquirente non può acquistare diritti che non

appartenevano all’esecutato.

Esempio: Tizio pignora un immobile a Caio, debitore esecutato, ritenendo,

evidentemente, che Caio sia il proprietario del bene stesso, in quanto risultante dagli stessi

registri immobiliari.

In realtà, però, Caio non è il vero proprietario in quanto un terzo, Sempronio, ha usucapito

l’immobile.

In seguito al pignoramento il bene viene aggiudicato e venduto a Mevio che paga il prezzo

e trascrive il suo decreto di trasferimento contro Caio.

In questo caso la vendita forzata non pregiudica il diritto di Sempronio che

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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher parno25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Giacobbe Emanuela.